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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Rifiuti Numero: 119 | Data di udienza: 22 Gennaio 2019

* APPALTI – Servizi analoghi – Ricerca degli elementi di similitudine tra i servizi oggetto di appalto e le prestazioni indicate dai concorrenti – Confronto in concreto – RIFIUTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Art. 90 d.lgs. n. 50/2016 – DGUE – Operatori economici in possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati – Compilazione della Parte IV Sezioni B e C del DGUE – Non è necessaria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 25 Gennaio 2019
Numero: 119
Data di udienza: 22 Gennaio 2019
Presidente: Adamo
Estensore: Cocomile


Premassima

* APPALTI – Servizi analoghi – Ricerca degli elementi di similitudine tra i servizi oggetto di appalto e le prestazioni indicate dai concorrenti – Confronto in concreto – RIFIUTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Art. 90 d.lgs. n. 50/2016 – DGUE – Operatori economici in possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati – Compilazione della Parte IV Sezioni B e C del DGUE – Non è necessaria.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 25 gennaio 2019, n. 119


APPALTI – Servizi analoghi – Ricerca degli elementi di similitudine tra i servizi oggetto di appalto e le prestazioni indicate dai concorrenti – Confronto in concreto.

La nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici” poiché la prima deve essere intesa quale mera similitudine tra le prestazioni richieste (in tal senso ex multis Cons. Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5944). Occorre allora ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti.
 

APPALTI – RIFIUTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Art. 90 d.lgs. n. 50/2016 – DGUE – Operatori economici in possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati – Compilazione della Parte IV Sezioni B e C del DGUE – Non è necessaria.

 L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è valida, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 50/2016, a comprovare il possesso dei requisiti. Tale dato, ove inserito nell’apposita sezione del DGUE, esclude per il partecipante anche l’onere di compilazione della parte IV del DGUE. Come esplicitamente indicato nelle «Linee Guida n. 3 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016» emanate dal MIT in data 18.7.2016, non sono infatti “tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: – gli operatori economici in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del Codice […]”. E tale è certamente l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali che risulta di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del requisito.


Pres. Adamo, Est. Cocomile – T. s.p.a. e altro (avv. Vizzari) c. Autostrade per l’Italia s.p.a.  (avv.ti Guccione e Ferrante)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ - 25 gennaio 2019, n. 119

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 25 gennaio 2019, n. 119

Pubblicato il 25/01/2019

N. 00119/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2019 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2019, proposto da:
Teorema s.p.a., in proprio e quale capogruppo e mandataria del costituendo RTI con AVR s.p.a. (mandante) e Edil San Felice s.p.a. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

nei confronti

Pagone s.r.l., in proprio e quale capogruppo e mandataria del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe S.a.s. – CF Ambiente s.r.l., Proto Giuseppe s.a.s., in proprio e quale mandante del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe s.a.s. – CF Ambiente s.r.l., CF Ambiente s.r.l., in proprio e quale mandante del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe s.a.s. – CF Ambiente s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Desdemona Proto e Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l’annullamento,

previa tutela cautelare,

– del provvedimento di ammissione del RTI Pagone – Proto Giuseppe – CF Ambiente, odierno controinteressato, alla procedura di gara indetta da Autostrade per l’Italia Direzione 8° Tronco Bari (recante Codice Appalto 010/BA/18 – CIG 75920673E2) per la conclusione di un accordo quadro misto di lavori e servizi sulle tratte autostradali pugliesi di competenza della citata Direzione, pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante in data 27 novembre 2018;

– di tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara de qua, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del RTI odierno controinteressato;

– di ogni altro atto presupposto di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia s.p.a., di Pagone s.r.l., in proprio e quale capogruppo e mandataria del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe S.a.s. – CF Ambiente s.r.l., di Proto Giuseppe s.a.s., in proprio e quale mandante del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe s.a.s. – CF Ambiente s.r.l., e di CF Ambiente s.r.l., in proprio e quale mandante del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe s.a.s. – CF Ambiente s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 per le parti i difensori avv. Giorgio Vizzari, avv. Claudio Guccione, Antonio Melucci e Desdemona Proto;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste dall’art. 74 del codice del processo amministrativo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Con bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 10.8.2018, Autostrade per l’Italia – Direzione 8° Tronco Bari indiceva una procedura aperta per la conclusione di un accordo-quadro misto, con unico operatore, avente ad oggetto lavori e servizi sulle tratte autostradali pugliesi, di competenza della stazione appaltante (Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto: Poggio Imperiale-Bari-Taranto – dal km 505+037 al km 743+402; Autostrada A16 Napoli-Allacc. A14 Tratto: Candela – San Ferdinando – dal km 127+627 al km 172+470), con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 2.650.000,00 (iva esclusa).

Alla gara partecipavano solo due operatori economici: l’odierno ricorrente, RTI tra le imprese Teorema s.p.a. (capogruppo mandataria) – AVR s.p.a. (mandante) – Edil San Felice s.p.a. (mandante); e l’odierno controinteressato, RTI tra le imprese Pagone s.r.l. (capogruppo mandataria) – Proto Giuseppe s.a.s. (mandante) – CF Ambiente s.r.l. (mandante).

All’esito della fase di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lex specialis, in data 27.11.2018, la stazione appaltante pubblicava il provvedimento con cui entrambi gli operatori economici venivano ammessi alle successive fasi di gara.

In data 30.11.2018 il ricorrente RTI Teorema presentava istanza di accesso alla documentazione amministrativa prodotta in gara dal concorrente RTI Pagone.

In data 6.12.2018 la stazione appaltante riscontrava la suddetta richiesta e convocava la ricorrente Teorema per consentire l’accesso alla documentazione richiesta.

Le operazioni di gara terminavano nella seduta pubblica del 13.12.2018, con la proposta di aggiudicazione nei confronti del controinteressato RTI Pagone, risultando secondo in graduatoria il RTI Teorema.

In data 19.12.2018 Teorema presentava alla stazione appaltante istanza di riesame in autotutela con cui sosteneva la carenza in capo al concorrente RTI Pagone dei requisiti di partecipazione/qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente RTI Teorema impugnava l’ammissione del raggruppamento controinteressato, deducendo un’unica censura così sinteticamente riassumbile:

– violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 83 e ss. del d.lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara (punto 2.2.2., lett. c) del disciplinare); eccesso di potere; carenza dei requisiti di partecipazione/qualificazione in capo al controinteressato: il RTI Pagone sarebbe carente dei requisiti di partecipazione, in particolare del requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’esecuzione negli ultimi tre anni di “servizi analoghi”, requisito espressamente richiesto dal punto 2.2.2, lett. c), pag. 7 del disciplinare di gara (“Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo di cui: – servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla rete autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006; – servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica, guardiania nonché della segnalazione code; svolto nei confronti di un unico committente proprietario o concessionario ed eseguito su strade di tipo A e/o B (ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada) di consistenza complessiva non inferiore a 100 km per ambo le carreggiate e per un importo almeno pari al 100% di quello a base di gara relativo ai servizi”); nella domanda di partecipazione del RTI controinteressato i servizi di gara sarebbero stati imputati esclusivamente alle imprese mandanti dello stesso RTI controinteressato (Proto Giuseppe s.a.s. e CF Ambiente s.r.l.); tuttavia, non risulterebbe dimostrata la pregressa esecuzione dei “servizi analoghi” da parte delle società mandanti del citato RTI; i certificati prodotti dalla mandante Proto Giuseppe non sarebbero idonei a far comprendere a quali servizi e/o lavori eseguiti si riferiscono gli importi, la tipologia delle strade e la consistenza chilometrica dell’esecuzione dei servizi dichiarati; le strade indicate come oggetto dei servizi svolti per ANAS dalla concorrente Proto Giuseppe s.a.s. non sarebbero classificate né come autostrade o raccordi autostradali (strade di tipo A), né tantomeno sarebbero qualificate come strade extraurbane principali (strade di tipo B), in violazione del punto 2.2.2, lett. c) del disciplinare, in forza del quale il concorrente deve aver eseguito i servizi nei confronti di un unico committente, su strade di tipo A e/o B di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada; viceversa, i servizi dichiarati dalla Proto Giuseppe s.a.s. si riferirebbero a strade non rientranti nella classificazione delle strade di tipo A e B, con la conseguenza che i servizi asseritamente analoghi indicati non potrebbero essere ritenuti conformi a quelli richiesti dal disciplinare di gara; la dichiarazione prodotta dalla società Proto non sarebbe idonea a comprovare il requisito neanche sotto il profilo quantitativo, vale a dire in ordine all’estensione dei servizi per 100 km per ambo le carreggiate, non evincendosi dai certificati prodotti la complessiva distanza chilometrica dei servizi eseguiti in favore di ANAS; conseguentemente, il requisito dei servizi analoghi sarebbe carente in capo alla mandante Proto da un punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo; inoltre, l’altra società mandante CF Ambiente non avrebbe prodotto nella propria domanda di partecipazione alcuna dichiarazione a riprova del requisito, richiesto a pena di esclusione, di capacità tecnico – professionale relativo alla pregressa esecuzione del servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla rete autostradale; la CF avrebbe omesso totalmente la dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnico – professionale; detta carenza avrebbe dovuto comunque comportare l’esclusione del RTI controinteressato dalla procedura di gara de qua.

2. – Si costituivano Autostrade per l’Italia s.p.a. ed il RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe S.a.s. – CF Ambiente s.r.l., resistendo al gravame.

3. – Alla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019, il Collegio tratteneva la causa per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, dandone avviso alle parti.

4. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere respinto in quanto infondato, con motivazione consistente, ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, in un riferimento ad un “punto di diritto ritenuto risolutivo”. Stante l’esito del giudizio (reiezione), è possibile prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari di inammissibilità.

4.1. – In primis, va evidenziato che, per constante giurisprudenza amministrativa, la nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici” poiché la prima deve essere intesa quale mera similitudine tra le prestazioni richieste (in tal senso ex multis Cons. Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5944).

Recentemente il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 3267 del 31.5.2018 ha affermato:

«… In proposito, va confermato l’orientamento giurisprudenziale per il quale laddove la lex specialis <<…chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche>> e per il quale, altresì, <<la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>; tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale – che qui si ribadisce – secondo cui occorre <<ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando>> (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti. …».

4.2. – Il RTI odierno ricorrente fonda il ricorso su un unico motivo gravame: il RTI Pagone s.r.l.- Proto Giuseppe s.a.s.- CF Ambiente s.r.l. non avrebbe i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.2.2, lett. c) del disciplinare di gara, afferenti ai servizi analoghi precedentemente svolti e comprovanti la capacità tecnica e professionale.

Il menzionato punto 2.2.2, lett. c) prevede:

«Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo di cui:

– servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostrade ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e /o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006;

– servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica, guardiana nonché della segnalazione code;

svolto nei confronti di un unico committente proprietario o concessionario ed eseguito su strade di tipo A e/o B (ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada) di consistenza complessiva non inferiore a 100 km per ambo le carreggiate e per un importo almeno pari al 100 % dell’importo a base di gara relativo ai servizi».

Secondo la prospettazione della ditta istante la mandante Proto Giuseppe s.a.s. sarebbe priva del requisito di ordine speciale relativo al “servizio di Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica, guardiana nonché della segnalazione code”, mentre la mandante CF Ambiente s.r.l. sarebbe carente del requisito di ordine speciale relativo al “servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostrade ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e /o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006”.

Tuttavia, tale assunto non è meritevole di positivo apprezzamento.

4.2.1. – Relativamente al “servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica, guardiana nonché della segnalazione code”, si rileva quanto segue.

La società Proto s.r.l. dichiarava in sede di gara di svolgere al 100% detto servizio e, per l’effetto, a pag. 13 della domanda di partecipazione, a riprova del posseduto requisito, dichiarava di aver svolto (in favore di ANAS) servizi analoghi rientranti sul piano qualitativo e quantitativo nella previsione della lex specialis.

Allegava, a tal fine, in calce alla stessa domanda copia dei certificati di regolare esecuzione:

– prot. n. 23060/2018;

– prot. n. 23067/2018.

Per quanto concerne i servizi analoghi resi dalla mandante Proto Giuseppe s.a.s. in relazione alla previsione del disciplinare di gara (pag. 7), la stessa già in sede di offerta dichiarava di possedere il citato requisito a mezzo di due certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla stazione appaltante ANAS s.p.a. prot. n. 23060/2018 e prot. n. 23067/2018, rivenienti da due contratti:

– contratto n. 5653 del I.4.2015 avente ad oggetto: “Servizi di pronto intervento e lavori di manutenzione non programmabili sulle strade statali SS 7 – 106- 106 DIR – 689 di competenza del C.M. BA 2 B – Appalto Triennale”;

– contratto n. 5654 del I.4.2015 avente ad oggetto “Servizi di pronto intervento e lavori di manutenzione non programmabili sulle strade statali SS 100 – 172 – 172 DIR di competenza del C.M. BA B – Appalto Triennale”.

Confrontando i codici servizi del disciplinare di gara del 10.8.2018 (oggetto del presente contenzioso) pubblicato da Autostrade per l’Italia (cfr. pag. 4) il servizio per cui è causa viene classificato come CPV 50230000-6, stesso e identico codice riportato nel bando del servizio pubblicato da ANAS s.p.a. prot. n. CBA-0035138-P del 3.11.2014 (in particolare le gare BALAV035-14 e BALAV036-14 aggiudicate alla Proto s.a.s. che stipulava con ANAS i citati contratti del giorno I.4.2015 e oggetto dei predetti certificati di regolare esecuzione depositati nel corso del giudizio).

Pertanto, il servizio espletato in passato dalla Proto s.a.s. soddisfa pienamente il requisito richiesto dalla lex specialis.

Detti certificati sono relativi a servizi prestati in favore di ANAS, non solo analoghi, ma addirittura identici a quelli oggetto di gara, indipendentemente dalla denominazione utilizzata nella legge di gara.

4.2.2. – In ordine all’importo minimo del servizio svolto pari almeno al 100 % del servizio a base di appalto (€ 110.000,00) richiesto dal punto 2.2.2, lett. c) – pag. 7 del disciplinare, si rileva che anche tale requisito è soddisfatto dal RTI controinteressato.

Come chiaramente si evince dai relativi certificati di regolare esecuzione l’importo del servizio svolto dalla Proto s.a.s. in precedenza analizzato è notevolmente superiore all’importo a base d’asta per il detto servizio analogo richiesto nella procedura di gara.

4.2.3. – Circa i servizi resi dalla mandante Proto Giuseppe s.a.s. nei confronti di un unico committente, su strade di tipo A e/o B di consistenza complessiva non inferiore a 100 km per un importo pari al 100% dell’importo a base di gara (requisito richiesto dal più volte citato art. 2.2.2, lett. c) del disciplinare), si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Esaminando i due contratti n. 5653 e n. 5654 entrambi del giorno I.4.2015 (prodotti dal RTI controinteressato) si evince che la Proto s.a.s. ha espletato i servizi ivi indicati su numerose strade statali di competenza ANAS s.p.a. Coordinamento Territoriale di BARI e segnatamente la SS 7 – 106 – 106 DIR – 689 – 100 – 172 – 172 DIR.

La ricorrente asserisce che, dopo aver condotto approfondimenti sul portale telematico ANAS, dette strade sarebbero risultate essere “semplici strade statali”.

Sul punto, va evidenziato che effettivamente tutte le strade in questione di cui è proprietaria ANAS s.p.a. vanno definite come “strade statali”.

Tuttavia, anche le “strade statali” possono essere qualificate come strade extraurbane principali (strada di tipo B), ovvero come strade extraurbane secondarie (strada di tipo C).

Invero, l’art. 2 (recante in rubrica: “Definizione e classificazione delle strade”) del D.Lgs n. 285/1992 (codice della strada) al comma 1 così dispone:

«Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali».

Al comma 2 specifica:

«Le sopradette strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;

B – Strade extraurbane principali;

C – Strade extraurbane secondarie;

D – Strade urbane di scorrimento;

E – Strade urbane di quartiere;

F – Strade locali;

F-bis Itinerari ciclopedonali».

Al comma 3 del richiamato articolo, vengono dettate le caratteristiche minime per ogni singola classificazione e difatti solo in presenza dei prescritti requisiti è possibile definire uno specifico tratto stradale come:

«A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.».

Quella di cui al citato comma 2 è la c.d. classificazione tecnico – funzionale delle strade.

La classificazione c.d. amministrativa delle strade è contemplata dal successivo comma 5:

«Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.».

Secondo quanto esplicitamente chiarito dal successivo comma 6 del più volte citato art. 2 del codice della strada, le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F (e, dunque, anche le strade extraurbane principali di cui alla lett. B di interesse in questa sede) possono essere a loro volta classificate in statali, regionali, provinciali o comunali, chiarendo che le stesse sono di tipo A – Statali “quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale”.

Alla luce del quadro normativo appena descritto risulta allora indubbio che la classificazione amministrativa di “strada statale” non confligge, né preclude in alcun modo la classificazione tecnico – funzionale della medesima strada quale “extraurbana principale” di cui alla lett. B dell’art. 2, commi 2 e 3, del codice (lettera espressamente richiamata dal punto 2.2.2, lett. c) del disciplinare).

Applicando tutti i suddetti principi al caso di specie e la chiara definizione di strada di tipo B di cui al comma 3 si ha che le strade sulle quali il concorrente ha dichiarato e dimostrato di aver svolto il pregresso servizio sono le strade statali pugliesi SS 7 – 106 – 106 dir – 689 – SS.SS 100 – 172 – 172 dir, la cui mera classificazione amministrativa di strade statali non impedisce in alcun modo la corrispettiva classificazione tecnico – funzionale alla stregua di strade extraurbane principali, come chiarito dal comma 6 sopra menzionato.

Peraltro, ai sensi dell’art. 13, comma 4 dello stesso codice della strada, la classificazione tecnico – funzionale delle strade esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sarebbe dovuta avvenire tramite l’emanazione di apposite norme da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del codice: classificazione che, tuttavia, non è mai avvenuta.

Pertanto, l’individuazione della classe di appartenenza delle tratte stradali, in disparte dai casi di specifica adozione di apposite ordinanze identificative, si basa solamente sulla concreta sussistenza o meno delle caratteristiche descritte dall’art. 2, comma 3, sopra richiamato.

Ebbene, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione (e agevolmente reperibili sul sito dell’ANAS) le strade statali di competenza dell’ANAS nelle tratte pugliesi sono costituite in gran parte da strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie per ogni senso di marcia, banchine pavimentate a destra e con ampi tratti di complanari laterali, ovvero – pur in assenza di una specifica classificazione ministeriale – posseggono tutte le caratteristiche tecniche e strutturali delle strade di tipo B – Strada Extraurbana Principale.

Già soltanto nel tratto ricadente in Puglia della SS 106 è stato completato l’ampiamento a quattro corsie separate da spartitraffico centrale per una lunghezza ulteriore di circa 39 km. Del pari, e sempre a titolo esemplificativo, la SS 100 di competenza dell’ANAS Area Compartimentale Puglia – elencata tra le strade sulle quali Proto Giuseppe s.a.s. ha svolto il pregresso servizio analogo – ha una consistenza chilometrica pari a circa 62 km e risulta, anch’essa, configurata come strada a quattro corsie separate da spartitraffico centrale, con ampi tratti di complanari laterali.

Di talché è risultato agevole per l’Amministrazione desumere, dalle informazioni contenute nei certificati prodotti in sede di comprova, che i servizi effettuati dalla mandante sull’intera tratta delle strade statali pugliesi ivi indicate rispettino i requisiti indicati al punto 2.2.2, lett. c) del disciplinare di gara, tanto con riferimento alla tipologia della strada, quanto alla relativa consistenza chilometrica.

Inoltre, la Proto Giuseppe s.a.s. richiedeva i chiarimenti, in riferimento alla classificazione stradale di tutti i tratti stradali sui quali fin dal 2008 svolge le predette prestazioni, direttamente all’ente proprietario delle strade ANAS s.p.a.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti sulla classificazione delle strade statali di competenza ANAS s.p.a., veniva inoltrava alla mandante Proto, la nota prot. CDG-0027497-P del 17.1.2019, a firma del dirigente dell’Aerea Compartimentale ANAS di Bari, nella persona dell’ing. Carlo Pullano.

Nella menzionata nota ANAS si legge:

«… si riferisce preliminarmente che, a norma dell’art. 2 del Codice della Strada, la classificazione delle strade statali sarebbe dovuta avvenire ad opera del Ministero delle Infrastrutture che, in base all’art. 13 c. 4 dello stesso Codice, avrebbe dovuto emanare le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Di fatto, l’emanazione delle suddette norme non è mai avvenuta, pertanto non esiste alcuna “classificazione” formale delle strade statali da questa area Compartimentale che, in alcuni casi, si è limitata ad emettere specifiche ordinanze di “identificazione” di tratte statali come di tipo “B” – Strada Extraurbana principale.

Pertanto, le strade statali di competenza della scrivente Area Compartimentale sono tutte identificate come strade di tipo “C – Strada Extraurbana Secondaria”, ad eccezione dei seguenti tratti che, come già detto, a seguito di apposite ordinanze sono state identificate come strade di tipo “B – Strada Extraurbana Principale”:

– SS 16 dal km 814+700 al km 859+900;

– SS 379 dal km 0+000 al km 51+020;

– SS 613 dal km 0+000 al km 34+099.

In ogni caso, per le finalità di codesta impresa, sembra opportuno evidenziare che la rete viabile dell’Area Compartimentale Puglia, soprattutto nelle zone di Bari, Lecce e Taranto ( SS 16, SS 96, SS 7, SS 106, SS 100 e SS 101) è caratterizzata da circa 600 km su un totale di 1500 km di strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie per ogni senso di marcia, banchine pavimentate a destra e con ampi tratti di complanari laterali, caratteristiche tipiche delle strade di tipo “B”- Strada Extraurbana Principale».

In sostanza, da tale nota di ANAS emerge chiaramente che le strade con caratteristiche di tipo B – di cui all’art. 2 del codice della strada – e relative agli indicati appalti (contratti n. 5653 e n. 5654), regolarmente eseguiti dalla mandante Proto sono: la SS. 7, SS 106 e la SS 100.

Dai certificati prodotti si desume che detti appalti sono perfettamente congruenti sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo con il disciplinare di gara.

Sommando le estensioni chilometriche di ogni singolo tratto stradale, tenuto conto unicamente della relativa estensione di competenza del Compartimento Puglia di Bari, si può affermare che il servizio svolto dalla Proto s.a.s. è stato eseguito per un’estensione kilometrica notevolmente superiore rispetto al requisito richiesto dal bando.

Peraltro, la Proto Giuseppe s.a.s. ha eseguito per conto di ANAS, in RTI con la CF Ambiente il “servizi di manutenzione delle opere in verde, dei servizi di raccolta e rimozione rifiuti e dei servizi di manutenzione invernale di sgombraneve ed antighiaccio” in forza dei seguenti contratti:

– contratto n. 54065 del 4.2.2016, pari ad € 1.167.288,39.

– contratto n. 54066 del 4.2.2016, pari ad € 808.907,37.

Detto ulteriore servizio è certamente inclusivo del servizio di cui alla lex specialis (cfr. pag. 4 del disciplinare).

In tal modo si ottengono ulteriori importi di servizio eseguito dalla Proto Giuseppe s.a.s.

Ne consegue che l’estensione chilometrica e l’importo del requisito in capo a Proto s.a.s. diviene ancora maggiore.

4.2.4. – Da ultimo, in ordine al “servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostrade ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006”, si evidenzia quanto segue.

Per quanto concerne i servizi analoghi resi dalla mandante CF Ambiente s.r.l., con riguardo alle prescrizioni del disciplinare di gara (pag. 7), la stessa società, già in sede di offerta, dichiarava di possedere il citato requisito, così come risulta dalla dichiarazione integrativa resa in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Va, a tal proposito, sottolineato che CF Ambiente s.r.l. (in RTI con Proto Giuseppe s.a.s.) ha eseguito i predetti servizi richiesti mediante l’esecuzione di due contratti per ANAS s.p.a. e precisamente:

– contratto n. 54065 del 4.2.2016 relativo al bando “SS.SS. 16 – NSA 367 – NSA 368 – NSA 369 – NSA 370 – 96 – NSA 294 – 99 – 93 -170 Dir. A – NSA 113 – 379 – 697. Appalto triennale dei servizi di manutenzione delle opere in verde, dei servizi di raccolta e rimozione rifiuti e dei servizi di manutenzione invernale di sgombraneve ed antighiaccio” stipulato con ANAS – Compartimento Puglia e relativo a servizi raccolta e rimozione rifiuti per un importo svolto pari a € 161.005,30;

– contratto n. 54066 del 4.2.2016 relativo al bando “SS.SS. 7 – 100 – 106 – 106 Dir. – 172 – 172 Dir. 689. Appalto triennale dei servizi di manutenzione delle opere in verde, dei servizi di rifiuti e servizio neve” stipulato con ANAS – Compartimento Puglia e relativo a servizi Raccolta Rifiuti per un importo svolto pari a € 120.131,35.

Le attività “Servizi di Raccolta e Rimozione rifiuti” venivano certificate attraverso l’attestazione di regolare esecuzione regolarmente rilasciata dalla stazione appaltante ANAS s.p.a.

Come si evince dagli allegati disciplinari e dai rispettivi bandi, i servizi resi attengono alla Categoria 16 – Raccolta rifiuti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato II A.

La menzionata Categoria 16, come espressamente richiamata dal D.Lgs. n. 163/2016 Allegato II A, comprende:

«Cat. 16 – Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi – Numero di riferimento CPV inclusi: (Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008)

da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3)

da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0)».

I servizi eseguiti dalla società CF Ambiente s.r.l., dunque, comprendono attività con un raggio di azione (i.e. categoria 16) molto più vasto di quelle richieste dal bando di gara per cui è causa; di fatto, ricomprendono al proprio interno i servizi richiesti (ossia indicati dalla stazione appaltante Autostrade per l’Italia) e quindi includono – si ribadisce per espressa previsione normativa di cui al detto decreto legislativo n. 163/2006 e relativo Allegato A – il servizio CPV 90740000-6 (di cui a pag. 4 del disciplinare di gara).

Quanto all’importo minimo del servizio svolto pari almeno al 100 % del servizio a base di appalto (€ 110.000,00), va chiarito che il detto ulteriore requisito risulta essere certamente posseduto dalla mandante CF Ambiente s.r.l.

Come si evince dagli allegati attestati prestazionali, l’importo del servizio svolto in precedenza supera di gran lunga l’importo di €. 110.000,00, in particolare:

– in relazione al contratto n. 54065 del 4.2.2016 il servizio svolto da CF Ambiente è pari ad € 161.005,30;

– in relazione al contratto n. 54066 del 4.2.2016 il servizio svolto da CF Ambiente è pari ad € 120.131,35.

Relativamente ai servizi resi nei confronti di un unico committente, su strade di tipo A e/o B di consistenza complessiva non inferiore a 100 km per un importo pari al 100% dell’importo a base di gara, rileva questo Giudice che, esaminando attentamente i due contratti da ultimo menzionati, si evince che la CF Ambiente s.r.l. in qualità di mandante, ha espletato i servizi indicati, su numerose strade statali di Competenza ANAS s.p.a. Coordinamento Territoriale di Bari e segnatamente la SS16 – 379 – 96 – 7 – 106 – 100.

In sostanza, si tratta di strade – in forza di quanto in precedenza evidenziato al punto 4.2.3 della motivazione – con caratteristiche di tipo B ai sensi dell’art. 2 del codice della strada e relative agli indicati appalti, regolarmente eseguiti dalla mandante CF Ambiente: SS 16 (estensione: km 144,900); SS 379 (estensione: Km 51,020); SS 7 Appia (estensione: Km 121,799); SS 106 (estensione: Km 38,380); SS 100 (estensione: Km 61,985); SS 96 (estensione: Km 65,660).

Sommando le estensioni chilometriche di ogni singolo tratto stradale, si può affermare che il servizio svolto dalla mandante CF Ambiente s.r.l. è stato eseguito per un’estensione kilometrica, su strada di tipo B, notevolmente superiore rispetto al requisito richiesto dal bando.

4.2.5. – Va, infine, rimarcato che la censura con cui si contesta la mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale (in particolare il servizio di “recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla rete autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006”) in capo a CF Ambiente s.r.l. non è comunque meritevole di positivo apprezzamento.

Nel ricorso si contesta genericamente la mancanza nel DGUE di CF Ambiente di qualsivoglia dichiarazione inerente la pregressa esecuzione di un servizio analogo a quello di specie.

Tuttavia, la richiesta dichiarazione è stata correttamente presentata in gara dal RTI controinteressato in merito al suddetto requisito, il cui possesso è stato in ogni caso comprovato tramite i certificati resi a seguito dell’aggiudicazione provvisoria della gara.

In ogni caso, occorre evidenziare che il concorrente in questione, risulta iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e, dunque, è in possesso di una certificazione valida ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 50/2016 a comprovare il possesso dei requisiti (circostanza non contestata dalle controparti).

Tale dato, correttamente inserito da CF Ambiente nell’apposita sezione del DGUE, esclude per il partecipante anche l’onere di compilazione della parte IV del DGUE, nella quale lo stesso si limita infatti a dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dal disciplinare e a rendersi disponibile a comprovarne l’effettivo possesso.

Come esplicitamente indicato nelle «Linee Guida n. 3 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016» emanate dal MIT in data 18.7.2016, “non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: – gli operatori economici in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del Codice […]”. E tale è certamente l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali che risulta di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del requisito richiesto nel disciplinare della presente gara.

Tale possesso – del quale già non si poteva dubitare sulla base delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione – risulta, in effetti, essere stato poi comprovato dall’aggiudicataria tramite i certificati presentati a seguito della comunicazione di aggiudicazione (prot. 015/EE del 2.1.2019).

In merito alla tipologia di strade e alla relativa consistenza chilometrica si richiama quanto già analizzato in precedenza.

Pertanto, anche tale censura si rivela infondata.

5. – In definitiva, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente Teorema s.p.a. al pagamento in favore di Autostrade per l’Italia s.p.a. delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Condanna la ricorrente Teorema s.p.a. al pagamento in favore del RTI Pagone s.r.l. – Proto Giuseppe s.a.s. – CF Ambiente s.r.l. delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Referendario

L’ESTENSORE
Francesco Cocomile
        
IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo
        
        
IL SEGRETARIO
 

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