INQUINAMENTO DEL SUOLO – RIFIUTI – Sacchetti di plastica non biodegradabili – Ordinanza sindacale che ne vieti la distribuzione – Illegittimità – Difetto del requisito dell’urgenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2012
Numero: 1099
Data di udienza: 1 Marzo 2012
Presidente: Guadagno
Estensore: Serlenga
Premassima
INQUINAMENTO DEL SUOLO – RIFIUTI – Sacchetti di plastica non biodegradabili – Ordinanza sindacale che ne vieti la distribuzione – Illegittimità – Difetto del requisito dell’urgenza.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 5 giugno 2012, n. 1099
INQUINAMENTO DEL SUOLO – RIFIUTI – Sacchetti di plastica non biodegradabili – Ordinanza sindacale che ne vieti la distribuzione – Illegittimità – Difetto del requisito dell’urgenza.
E’ illegittima l’ordinanza sindacale con la quale il Sindaco vieti a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande la distribuzione di buste di plastica non biodegradabili, ordinando l’uso esclusivo di di sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 e UNI EN 14995. Essa difetta infatti del presupposto dell’urgenza normativamente richiesto (cfr. sent. Corte Cost. n. 115/2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 54, c. 4, del d.lgs. n.267/2000 come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92/2008 conv. con legge n.125/2008, nella parte in cui comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”)
Pres. Guadagno, Est. Serlenga – I.s.r.l. (avv.ti Munafò e Tedeschi) c. Comune di bari (avv.ti Verna e Lonero Baldassarra
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 5 giugno 2012, n. 1099SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 5 giugno 2012, n. 1099
N. 01099/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Italcom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Munafò e Felice Alberto Tedeschi, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Cardassi n.66;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Renato Verna e Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Bari, alla via P.Amedeo n.26;
nei confronti di
Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili-Assobioplastiche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Aldo Moro n.33/A;
per l’annullamento
-del provvedimento del Sindaco di Bari n. 2011/00445 – 2011/076/00011 adottato il 20.4.2011 nelle forme dell’ordinanza contingibile ed urgente e rimasta pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune di Bari per 10 giorni, avente ad oggetto: “utilizzo dei sacchetti di plastica biodegradabili”; con il quale, il Sindaco di Bari ha “ordinato” e “vietato” a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia su area pubblica che privata, sia a posto fisso che itinerante, la distribuzione agli acquirenti di buste di plastica (shoppers) non biodegradabili, disponendo, in via alternativa, l’uso esclusivo di sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 E uni en 14995 ed in conformità degli standard da queste indicati (ricorso introduttivo);
e con motivi aggiunti:
-del provvedimento del Sindaco di Bari n. 2011/00675-2011/250/00093 adottata il 4.7.2011 nelle forme dell’ordinanza contingibile ed urgente e rimasta pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune di Bari per 10 giorni, avente ad oggetto: “Integrazione ordinaria sindacale n. 2011/0045 del 20.04.2011. Utilizzo ecoshoppers”; con la quale, il sindaco di Bari, ha:
– “confermato la validità della propria ordinanza n. 2011/0045 del 20.04.2011” con la consequenziale conferma degli “ordini ed i divieti” in essa ordinanza contenuti;
– “integrato il contenuto della medesima ordinanza n. 2011/0045 del 20.04.2011”;
-di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili-Assobioplastiche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per la parte ricorrente i difensori avv.ti F. A. Tedeschi e G. Munafò e per il Comune resistente l’avv. C. Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la Italcom s.r.l. ha impugnato le ordinanze contingibili ed urgenti con le quali il Sindaco di Bari ha dapprima vietato a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, su area pubblica o privata, a posto fisso o itineranti, la distribuzione di buste di plastica (shoppers) non biodegradabili, ordinando l’uso esclusivo di sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 e UNI EN 14995, in conformità agli standard da queste indicati; e successivamente, in parziale modifica di quanto inizialmente stabilito, ha consentito che, per un ulteriore limitato arco temporale di dodici mesi, le categorie produttive proseguissero il consueto ciclo produttivo purchè i sacchetti potessero farsi rientrare nella categoria indicata dall’ISS come “scarsamente biodegradabile” (cioè materiali degradabili al 50% rispetto ad altro materiale di riferimento in un arco temporale di trentasei mesi).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale nonché l’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili-Assobioplastiche; quest’ultima al mero –dichiarato- scopo di prendere visione degli atti del giudizio.
Con ordinanza di questa Sezione n.807/2011 è stata accolta la domanda cautelare in considerazione dell’erronea utilizzazione dello strumento dell’ordinanza con tingibile ed urgente in assenza dei necessari presupposti di urgenza che potessero giustificare l’adozione di misure improcastinabili.
All’udienza del 1° marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla suindicata Associazione poiché non notificato alle altre parti del giudizio secondo le prescrizioni dell’art.50, comma 2, c.p.a. e, comunque, privo del contenuto prescritto dal comma primo della stessa norma.
3.- Nel merito il gravame è fondato e va accolto.
Con un unico articolato motivo, riproposto in via derivata nell’atto di motivi aggiunti avverso la seconda delle richiamate ordinanze, parte ricorrente censura gli atti impugnati sotto due distinti profili:
a) quello del “mezzo” utilizzato in assenza dei presupposti necessari per esercitare legittimamente il potere sindacale extra ordinem;
b) quello, più strettamente rilevante sul piano del contenuto della misura adottata, dell’assenza di una copertura legislativa.
In particolare sotto il primo profilo deve ribadirsi quanto già evidenziato in sede cautelare.
L’ordinanza contingibile ed urgente è strumento preordinato a far fronte a situazioni eccezionali e non prevedibili liddove nella fattispecie le specifiche circostanze che hanno in concreto suggerito l’esercizio di tale potere non rispondono ai requisiti di legge; in particolare nella specie non ricorreva il presupposto dell’urgenza che sola avrebbe potuto giustificare l’adozione immediata di misure improcrastinabili. Proprio il differimento della misura restrittiva originariamente adottata, disposto con la seconda ordinanza, conforta l’assunto di parte ricorrente.
E’ appena il caso di rammentare che la Consulta ha di recente escluso l’esistenza di un generale potere sindacale di emettere tale tipo di ordinanze, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma su cui lo stesso potere extra ordinem si fonda (art.54, comma 4, d.lgs. n.267/2000 come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92/2008 conv. con legge n.125/2008) nella parte in cui comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “con tingibili ed urgenti” (cfr. decisione n.115 del 4.4.2011).
Le considerazioni che precedono sono in sé sufficienti a supportare l’annullamento delle ordinanze impugnate; sicchè, assorbita ogni altra censura, il gravame va accolto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le ordinanze gravate. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)