APPALTI – Affidamento con fondi PNRR – Disciplina di specie – Preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica – Rilevanza delle delibere dell’Anac (quale autorità indipendente di settore) – Rilevanza esclusiva, ai fini della preclusione all’affidamento dell’appalto, di fatti aventi rilevanza penale emersi in fasi processuali, oggetto cioè di vaglio da parte di un giudice, e non già di fatti sottoposti a fasi procedimentali ad impulso del P.M. (Si ringrazia per la segnalaazione il dott. Lorenzo Ieva)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2024
Numero: 21
Data di udienza: 19 Dicembre 2023
Presidente: Ciliberti
Estensore: Ieva
Premassima
APPALTI – Affidamento con fondi PNRR – Disciplina di specie – Preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica – Rilevanza delle delibere dell’Anac (quale autorità indipendente di settore) – Rilevanza esclusiva, ai fini della preclusione all’affidamento dell’appalto, di fatti aventi rilevanza penale emersi in fasi processuali, oggetto cioè di vaglio da parte di un giudice, e non già di fatti sottoposti a fasi procedimentali ad impulso del P.M. (Si ringrazia per la segnalaazione il dott. Lorenzo Ieva)
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^- 8 gennaio 2024, n. 21
APPALTI – Affidamento con fondi PNRR – Disciplina di specie – Preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica – Rilevanza delle delibere dell’Anac (quale autorità indipendente di settore) – Rilevanza esclusiva, ai fini della preclusione all’affidamento dell’appalto, di fatti aventi rilevanza penale emersi in fasi processuali, oggetto cioè di vaglio da parte di un giudice, e non già di fatti sottoposti a fasi procedimentali ad impulso del P.M.
Gli artt. 48, co. 4, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 succ. mod. e 125 c.p.a., interpretati sistematicamente, richiedono che, in particolari casi di appalti di rilievo pubblico e finanziario, come nei cd. procedimenti PNRR, assuma priorità l’interesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto di appalto entro termini ineludibili per la proficua utilizzazione del finanziamento. Esigenze di certezza del diritto impongono pertanto che, nella materia assistita da finanziamenti PNRR, si faccia un prudente riferimento agli indirizzi interpretativi dell’autorità indipendente ex lege regolatrice la materia degli appalti pubblici (l’ANaC), la quale, nelle sue pronunce, non riconnette affatto alla pendenza di un procedimento penale, né alla richiesta di rinvio a giudizio (ossia a fasi procedimentali penali, di impulso del P.M., e non già a fasi processuali penali, oggetto di vaglio da parte di un giudice) una portata preclusiva l’affidamento dell’appalto.
Pres. Ciliberti, Est. Ieva – omissis (avv.ti Matassa e Volse) c. F. s.r.l. (avv. Pezzuto) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^- 8 gennaio 2024, n. 21SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9836091711, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa e Rosa Volse, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Sara Derobertis e Adriano Cavina, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, prot. ACQ/157, del 3.8.2023, di aggiudicazione definitiva a G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie della gara per l’affidamento dei “lavori di completamento della trazione elettrica lungo la tratta Mungivacca-Noicattaro della linea Bari-Taranto”, e della relativa comunicazione prot. ACQ/157, dell’8.8.2023;
2) tutti gli atti di gara, e in particolare dei verbali e delle determinazioni della Commissione di gara relative alla ammissione e alla valutazione dell’offerta presentata dalla società G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.;
3) di ogni altro provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente a quello impugnato, ivi compreso ove occorra del Disciplinare di gara nella parte di seguito indicata.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 2.12.2023,
– della disposizione di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. del 27/11/2023, prot. ACQ/D/117, che ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione della gara disposta in favore della società G.C.F.; della nota di FSE del 27/11/2023, prot. ACQ/253, recante comunicazione dell’efficacia della aggiudicazione della gara alla società G.C.F;
– della nota di FSE del 27/11/2023, prot. ACQ/253, recante comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione della gara alla società G.C.F;
– di ogni altro provvedimento lesivo, comunque connesso, preordinato o conseguente, ivi compresi quelli già gravati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e di G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l’avv. Nino Matassa, per la ricorrente, l’avv. Riccardo Pezzuto, per le Ferrovie del sud Est, l’avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale, e l’avv. Claudio Guccione, per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso principale, depositato come in rito, la società ricorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla società contro-interessata dell’appalto di lavori di “completamento della trazione elettrica” lungo la tratta Mungivacca-Noicattaro della linea ferroviaria Bari-Taranto” per un importo a base di gara di € 11.380.817,42 (IVA esclusa), finanziato con fondi PNRR, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con domanda di partecipazione accompagnata dall’offerta da presentarsi entro il termine del 28 giugno 2023.
Va subito evidenziato che, alla procedura di appalto, hanno preso parte soli due operatori economici ricorrenti, oggi parti ricorrente e contro-interessata in controversia.
A fondamento della spiegata impugnativa venivano poste tre censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c, c-bis e f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016; ossia vi sarebbero omesse dichiarazioni circa talune pendenze di procedimenti penali inerenti la capacità e moralità professionali della società aggiudicataria;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e omessa istruttoria e difetto di motivazione; ossia vi sarebbero notevoli irregolarità fiscali non dichiarate o comunque celate;
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 93 d.lgs. n. 50 del 2016 e violazione del disciplinare di gara, ossia sarebbe stata consentita la sanatoria dell’importo insufficiente della garanzia provvisoria prestata, mediante soccorso istruttorio, non ammesso ex lege.
2.- Si costituivano in successione, contestando e con produzione di documenti, la società contro-interessata, la stazione appaltante e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.- Scambiati ulteriori memorie e documenti, alla fissata camera di consiglio, veniva respinta la domanda di adozione di misure cautelari, in considerazione della portata non dirimente della prima censura (non sufficientemente documentata), in applicazione dell’art. 48, co. 4, ult. parte, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 succ. mod.), e stante l’infondatezza de iure degli ulteriori due motivi-vizio dedotti.
4.- Indi, venivano proposti motivi aggiunti avverso l’atto di conferma di aggiudicazione, all’esito dell’approvazione delle operazioni di gara, da parte degli organi e uffici competenti della stazione appaltante. Nella sostanza, venivano rieditate le tre summenzionate censure, insistendosi in particolare sulla prima.
5.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
6.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Degli stessi può aversi trattazione unitaria, in considerazione dell’identità delle tre doglianze poste.
6.1.- Con il primo motivo, viene contestata l’omesso rispetto del c.d. obbligo di rendere dichiarazioni, inerenti il profilo morale e professionale, riguardo gravi reati che interesserebbero l’ex amministratore della s.p.a. aggiudicataria.
Segnatamente, sostiene parte ricorrente che, quanto disposto dall’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, imponga l’esclusione dell’operatore economico: – che abbia fornito informazioni decettive (false o fuorvianti ex lett. c-bis); – che abbia prodotto documentazioni o dichiarazioni decettive (lett. f-bis); – che abbia omesso detto operatore economico di dichiarare e, quindi, correlativamente la stazione appaltante abbia omesso di dimostrare “con mezzi adeguati” la commissione “colpevole” di “illeciti professionali”, da qualificarsi come “gravi”, al punto tale “da rendere dubbia la […] integrità o affidabilità”.
Tuttavia, alla data della camera di consiglio per l’eventuale adozione di misure cautelari, v’era l’evidenza, in base ai documenti prodotti, di mere notizie giornalistiche imprecise, con un primo vaglio dell’organo giudicante (GIP del Tribunale di Milano dell’11 febbraio 2022) che non aveva condiviso in toto quanto contestato dagli inquirenti; peraltro il procedimento penale risultava ancora pendente e dal perimetro degli accertamenti condotti non ancora ben definito.
Sul punto, v’è da rammentare che linee guida n. 6 dell’ANaC, approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 (e aggiornate con deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017) non contemplano la mera pendenza di procedimenti penali tra gli obblighi dichiarativi.
L’art. art. 335-bis c.p.p. (introdotto dall’art. 15, co. 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha pure vietato la valorizzazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, quale elemento da cui far discendere effetti pregiudizievoli in ambito civile o amministrativo.
Sempre l’ANaC, con la delibera del 2 dicembre 2020 n. 1050, ha sostenuto, risolvendo un quesito puntuale, che l’omessa dichiarazione di un provvedimento di rinvio a giudizio non comporti affatto l’esclusione automatica, bensì importi una valutazione da operarsi in concreto (e non in astratto), circa la sussunzione dell’omessa dichiarazione all’interno della figura del cd. “illecito professionale”, predicabile altresì come “grave”.
Resta inteso che per la giurisprudenza preferibile non v’è alcun obbligo normativo di indicare i c.d. “carichi pendenti” (così, expressis verbis, Cons. St., sez. III, 8 agosto 2022 n. 6997).
Si indica da parte ricorrente che vi sia stata, nel caso di specie, una richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente formulazione di un capo di accusa, assumendo indi il soggetto sottoposto ad indagini preliminare la qualifica di “imputato”; tuttavia, detto atto non risulta acquisito (e quindi comprovato con “mezzi adeguati”), i contorni della vicenda penale restano, alla data dell’udienza pubblica davanti a questo tribunale, dai contorni ancora non ben definiti, persistendo il procedimento accusatorio in una fase embrionale.
Viene altresì indicato che v’è stata adozione da parte del Tribunale penale competente di una misura cautelare reale (ossia un sequestro di somme), ma non una misura cautelare personale, a carico di alcuna persona fisica imputata; nell’alveo del predetto provvedimento, comunque disposto per finalità cautelative reali, peraltro il GIP ha rilevato, per taluni profili, che “La contestazione [del p.m.] non brilla per chiarezza”, a comprova della provvisorietà degli accertamenti compiuti.
Tanto premesso, v’è da rilevare che la fattispecie concreta si appalesa vieppiù affatto particolare, con riguardo alla valutazione che l’organo giudicante è stato chiamato dal legislatore ad operare, allorché, nei cd. procedimenti PNRR (art. 48, co. 4, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 succ. mod.) si applica l’art. 125 c.p.a.
L’art. 125, commi 2 e 3, c.p.a. impone che, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tenga conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
Inoltre, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Le sopra richiamate disposizioni, nell’interpretazione sistematica che può darsene, a fronte di un testo letterale anfibologico, richiedono che, in particolari casi di appalti di rilievo pubblico e finanziario, assuma priorità, già nella fase cautelare e di riflesso – in una successione logico-giuridica intuibile – in quella di merito, l’interesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto di appalto entro termini perentori.
Ciò non comporta che sia obliterata la tutela della parte ricorrente. Inoltre, a ben vedere, è chiamata in causa la responsabilità dell’amministrazione e dei responsabili che per essa agiscano nel valutare, con attenzione e con prudenza, i ricorsi proposti, al fine di operare già essi stessi una approfondita analisi, assumendo decisioni coerenti con la realizzazione dell’opera pubblica.
Orbene, in consimili appalti pubblici, risulta preminente l’interesse pubblico e finanziario statuale, alla realizzazione, entro termini ineludibili per la proficua utilizzazione del finanziamento, nel caso di specie derivante da PNRR.
Ciò stante, va detto che, in ordine alla portata dei cd. oneri dichiarativi sulla moralità e professionalità degli operatori economici partecipanti ad una gara, si registra in giurisprudenza una certa variabilità di orientamenti (ricordati da Cons. St., Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16) sia con riferimento ai profili de iure, che impongono detti oneri dichiarativi, sia con riguardo agli elementi de facto apprezzabili, circa la valenza della portata di talune o di talaltre omesse dichiarazioni.
Pertanto, esigenze di certezza del diritto (o di sicurezza giuridica, secondo l’evocativo lessico U.E.) impongono, nella materia assistita da finanziamenti PNRR, che si faccia (anche, se non soprattutto) un prudente riferimento agli indirizzi interpretativi dell’autorità indipendente ex lege regolatrice la materia degli appalti pubblici (l’ANaC), che è appunto istituzionalmente preposta a vigilare, circa la correttezza degli affidamenti e delle esecuzioni degli stessi, la quale, nelle sue pronunce, non riconnette affatto alla pendenza di un procedimento penale, né alla richiesta di rinvio a giudizio (ossia a fasi procedimentali penali, di impulso del P.M., e non già a fasi processuali penali, oggetto di vaglio da parte di un giudice) una portata preclusiva l’affidamento dell’appalto.
Non può cioè ammettersi, per principio generale, che, laddove sia preminente l’interesse nazionale alla realizzazione dell’opera pubblica, possano trovare spazio informazioni incomplete relative agli atti di impulso procedimentale dell’organo di pubblica accusa, anziché informazioni più complete, all’esito di un pur ché minimo contraddittorio, formatosi davanti all’autorità giudiziaria giudicante.
Per invero, anche la giurisprudenza amministrativa di nomofilachia (Cons. St., Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16), che ha funditus affrontato la problematica ha più recentemente concluso per l’inesistenza di una disposizione normativa, ratione temporis vigente, che preveda l’automaticità dell’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico concorrente in consimili ipotesi.
La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori, che partecipano a gare d’appalto non ne comporta automaticamente l’esclusione, ma soltanto laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente, che esse compromettano l’integrità e l’affidabilità dell’operatore, queste assumono valenza. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti, in sede di gara, a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità, non altre inconferenti (Cons. St., Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16).
Orbene, la summenzionata giurisprudenza va pure coordinata con quanto imposto dal legislatore, al fine di poter rispettare le perentorie scadenze da PNRR, in quanto la perdita del finanziamento preclude la realizzabilità dell’opera pubblica, con pregiudizio sia per l’interesse privato della parte contro-interessata aggiudicataria, come in fondo anche della parte ricorrente (che anela invero a sostituirsi all’aggiudicatario), sia per l’interesse pubblico di cui è portatore l’amministrazione parte resistente.
Ritiene allora il Collegio, con riferimento alle gare di appalto pubblico, da finanziamento PNRR, che debba prediligersi un’interpretazione rigorosa delle disposizioni normative, fedele al testo normativo, in linea con quanto indicato dall’autorità indipendente del settore (l’ANaC), senza indulgere invero verso spazi interpretativi aperti, indeterminati, o “senza confini”.
Allo stato, non può che notarsi come la parte aggiudicataria abbia pur reso alcune dichiarazioni circa talune pendenze di procedimenti penali, non v’è dunque alcuna reticenza lato sensu considerabile.
Non può esigersi, in consimili evenienze, una precisione assoluta sull’indicazione degli estremi dei “procedimenti pendenti”, in quanto questi, da un lato, non sono oggetto di un registro unico dei carichi giudiziari accentrato, bensì di registrazioni “precarie” potenzialmente presso diversi uffici, anche quanto a rubricazione dei procedimenti e dei titoli di reato, che sono sempre modificabili per riunioni o per stralci da parte della Procura della Repubblica procedente. Né, dall’altro lato, può aversene sempre e comunque una precisa e/o immediata contezza da parte dell’indagato, in quanto le indagini preliminari penali sono ammantate dal crisma della segretezza e spesso sono chiuse o archiviate, se infruttuose, senza alcuna comunicazione al soggetto interessato, oppure, qualora riportino risultati, vi sono comunicazioni, se dovute, che, per prassi, avvengono materialmente in tempi variabili e talora molto successivi, rispetto alla data di registrazione o di conclusione.
Né può dirsi che la mera comunicazione di avviso di conclusione delle indagini, fatta personalmente all’indagato, costituisca ex se un atto di incolpazione, tale da implicare una disclosure negli atti di dichiarazione di partecipazione ad una gara. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., un simile atto ha finalità partecipative nei confronti dell’indagato e può comunque condurre all’archiviazione del procedimento, una volta chiarita la posizione dell’indagato davanti al p.m., e non necessariamente alla promozione dell’azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio.
Quanto alla dedotta omissione di dichiarazione, inerente la sopraggiunta (sola) richiesta di rinvio a giudizio, la detta richiesta riguardante il precedente legale rappresentante – dimessosi in data 25 luglio 2023 – è stata notificata in data 11 settembre 2023 (successivamente alla data di presentazione dell’offerta) e, in ogni caso, allorquando il medesimo non rivestiva più la carica di amministratore della G.C.F. s.p.a. La società di capitali, persona giuridica, era oramai illo tempore amministrata da altro soggetto.
Dirimente è allora considerare che, alla data del 28 giugno 2023 (scadenza della presentazione delle offerte) e, quindi, anche di presentazione del DGUE e delle annesse dichiarazioni, da parte della società aggiudicataria sono state rese le dichiarazioni possibili inerenti i requisiti di capacità e di moralità professionali della società.
Al momento della partecipazione alla gara, la società aggiudicataria non era neppure a conoscenza della opinata richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, non sussisteva alcun stringente obbligo dichiarativo, da parte del concorrente (ex multis: Cons. St., sez. III, 8 agosto 2022 n. 6997).
Di conseguenza, agli atti di gara, non v’è alcuna informazione o documentazione decettiva, né v’è dimostrazione, al momento del passaggio in decisione dell’odierno ricorso, con “mezzo adeguato”, di alcuna colpevolezza in fattispecie di “illeciti professionali”, da assumersi come “gravi”, nei quali sia invero incorsa la società o alcuna delle figure apicali della stessa.
Dalla documentazione fornita dalla G.C.F. s.p.a. è anche emerso che la medesima società ha posto in essere una corposa attività self-cleaning, volta a modificare radicalmente la governance e l’assetto organizzativo della società, come da visura camerale, da documentazione acquisita e come pure chiarito dalla G.C.F. s.p.a. nella nota del 22 novembre 2023.
Atteso che nella fattispecie concreta non vi sono condanne intervenute, neanche di primo grado, anche sotto l’angolo di visuale delle adottate misure di self-cleaning, dunque, va inquadrata la presunta imputabilità alla società del grave illecito professionale. Parte della giurisprudenza attribuisce, nel bilanciamento delle valutazioni da esperirsi, rilevanza alle misure di self-cleaning adottate, quanto alla idoneità, sul piano organizzativo e tecnico dell’impresa, a prevenire ulteriori illeciti, consentendo il superamento di eventuali dubbi insorti sull’affidabilità dell’aggiudicatario (così: Cons. St., sez. V, 25 agosto 2023 n. 7949; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2023 n. 1791; idem 7 novembre 2022 n. 9782), anzi, secondo un certo indirizzo, esse assumerebbero rilevanza non solo pro futuro, ma anche quando siano adottate in corso di gara (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2023 n.1790).
Ma ciò che importa, nella fattispecie in evidenza, è che l’impugnazione spiegata, argomentata sotto il profilo della carenza di idoneità della società, per commissione di gravi illeciti professionali, si pone in realtà in limine ad iniziali accertamenti di gravi reati e, allo stato degli atti, non riesce a scalfire l’aggiudicazione disposta, e, per le disposizioni ex lege sopra ricordate, il contratto di appalto in corso causa sottoscritto (a valle dell’affidamento) nel corso dell’odierno processo non può essere invalidato.
Tuttavia, l’esito sopra descritto va considerato in toto, in via sistematica, come intraneo all’odierno processo instaurato, su ricorso della parte interessata, e non già preclude all’amministrazione in sede di autotutela di meglio determinarsi, proprio all’esito delle vicende penali in discussione, assumendo, nei confronti del contratto stipulato (giammai intangibile in assoluto), tutte le determinazioni all’uopo necessarie.
Ben potrà cioè la stazione appaltante, qualora l’autorità giudiziaria penale accertasse funditus fatti preclusivi l’affidamento o l’esecuzione dell’appalto, provvedere, onde non disperdere la copertura finanziaria da PNRR, ad adottare gli atti nel caso indispensabili per la prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto, interpellando in primis l’operatore economico, che ha precisa contezza della dimensione delle opere da realizzare, per aver partecipato alla gara indetta per il relativo affidamento, e, or dunque, l’odierna società ricorrente, unica altra partecipante all’espletato procedimento di evidenza, peraltro in un contesto dove sono pochi i soggetti economici, in grado di poter operare.
Rebus sic stantibus, le censure oggetto di disamina vanno respinte.
6.2.- Con il secondo motivo, si paventa una non consentita esposizione nei confronti del fisco, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.
Tuttavia, a ben vedere, per quando le parti hanno dedotto in controversia, le violazioni fiscali in discussione, in parte, non sono definitivamente accertate, per cui non v’è obbligo di esclusione, e, in altra parte, v’è stato ravvedimento operoso.
Ciò in conformità con quanto prevedono l’art. 80, commi 1 e 2, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 s.m.i. e il D.M. 28 settembre 2022 (“Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”), che disciplinano nel dettaglio la materia.
Per cui, per quanto è dato evincere, non sussiste l’ipotesi di obbligo di esclusione del procedimento di gara, per le pendenze fiscali rappresentate. È cioè insussistente la lamentata omissione valutativa da parte della stazione appaltante, della rilevanza delle “violazioni [fiscali] non definitivamente accertate”, come peraltro emerge dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, prodotta in atti (nota del 7 settembre 2023).
Orbene, la stazione appaltante, che procede all’ammissione alla gara di una impresa, in sussistenza di una fattispecie priva di portata escludente automatica, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche in via implicita, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2022 n. 9204; Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2022, n. 4831)
Sussistono in atto procedimenti di definizione delle pendenze, rispetto alle quali la società per azioni ha adeguata copertura patrimoniale, talché la valutazione esperita in merito dall’amministrazione non risulta affatto priva di adeguata istruttoria, così come lamentato.
Ergo, il succitato motivo va respinto.
6.3.- Con il terzo motivo, la società ricorrente ha contestato l’esercizio del soccorso istruttorio, operato per sanare una prima insufficienza nella copertura della polizza fideiussoria a garanzia provvisoria dell’offerta. Tuttavia, sul punto, va ribadito quanto già detto nell’ordinanza cautelare. È occorso, nel caso di specie, un minimo scostamento, probabilmente mero frutto di un banale errore di calcolo, e l’integrazione dell’importo sulla c.d. garanzia provvisoria prestata è stata, a richiesta, prontamente soddisfatta.
Ciò è ammesso ex lege (art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e in giurisprudenza (ex multis: Cons. St., sez. V, 4 maggio 2020, n. 2786; Cons. St., sez. V, 5 giugno 2018, n. 3384; Cons. St., sez. IV, 24 ottobre 2018, n. 6059; nonché orientamento costante nel previgente codice (Cons. St., sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467).
Pertanto, la censura non ha pregio e va respinta.
7.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
8.- Le spese di giudizio vanno compensate tra tutte le pari per la peculiarità e la complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore