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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: 1640 | Data di udienza: 11 Dicembre 2019

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Xylella fastidiosa – Mancata notifica al conduttore del fondo dell’ordinanza di abbattimento – Non costituisce vizio di legittimià – D.l. n. 27/2019 – Pubblicazione all’albo pretorio del Comune – Sufficienza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2019
Numero: 1640
Data di udienza: 11 Dicembre 2019
Presidente: Ciliberti
Estensore: Ciliberti


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Xylella fastidiosa – Mancata notifica al conduttore del fondo dell’ordinanza di abbattimento – Non costituisce vizio di legittimià – D.l. n. 27/2019 – Pubblicazione all’albo pretorio del Comune – Sufficienza.



Massima

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 12 dicembre 2019, n. 1640

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Xylella fastidiosa – Mancata notifica al conduttore del fondo dell’ordinanza di abbattimento – Non costituisce vizio di legittimià – D.l. n. 27/2019 – Pubblicazione all’albo pretorio del Comune – Sufficienza.

La mancata notifica dell’ordinanza di abbattimento degli ulivi dichiarati infetti da Xylella fastidiosa al conduttore del fondo non costituisce ex se un vizio di legittimità dell’atto, poiché la normativa introdotta dal D.L. n. 27/2019, convertito in legge n. 44/2019, legittima la forma di comunicazione delle ordinanze di estirpazione, mediante la sola pubblicazione all’albo pretorio del Comune, in cui si trova la pianta da estirpare. Si tratta, peraltro, di un regime di pubblicità semplificata e accelerata, espressamente previsto dall’art. 18-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 214/2005: stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.1.2013 n. 91), data la necessità di provvedere in ordine a situazioni diffuse e di natura eccezionale.

Pres. ed Est. Ciliberti – omissis (avv. Alterio) c. Regione Puglia (avv. Bucci)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 12 dicembre 2019, n. 1640

SENTENZA

Pubblicato il 12/12/2019

N. 01640/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01396/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31/33,

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell’ordinanza del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. -OMISSIS-, mai notificato al ricorrente, nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, in particolare, ove ritenuto necessario, della delibera della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018, pubblicata sul B.U.R.P. del 21.11.2018, nella parte in cui dispone che l’atto di prescrizione di abbattimento degli ulivi dichiarati infetti da Xylella fastidiosa sia pubblicato sull’albo pretorio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi, per le parti, i difensori, come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Con ordinanza n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, mai notificata al ricorrente, veniva ingiunta al proprietario (e al conduttore o detentore a qualsiasi titolo) l’estirpazione di una pianta di olivo risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa e insistente sul fondo, sito nel Comune di Cisternino, individuato catastalmente al fg. -OMISSIS-, del quale il ricorrente è conduttore, per contratto di comodato del 22.10.2018. Il ricorrente soltanto in data 28.10.2019 veniva a conoscenza del provvedimento, quando gli addetti dell’ARIF si recavano sul fondo in questione per effettuare l’estirpazione. Sennonché, su invito del ricorrente gli incaricati desistevano temporaneamente dall’eseguire l’ordinanza di estirpazione, rinviando il loro intervento. Il ricorrente insorge, col ricorso notificato il 6.11.2019 e depositato il 14.11.2019, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, art. 8 D.L. n. 27/2019, conv. in legge n. 44/2019, art. 21-bis legge n. 241/1990, decisione di esecuzione c.e. n. 789/2015 e s.m.i., violazione del principio di legalità, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, abuso, ingiustizia manifesta, sviamento; 2) violazione di legge, art. 21-bis legge n. 241/1990, decisione di esecuzione n. 789/2015, D.G.R. 1890/2018, violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento; 3) violazione di legge, art. 8 D.L. 27/2019, art. 8, comma 5, L.R. 4/2017, art. 10 L.R. 7/2014, D.Lgs. 42/2004, D.Lgs. 152/2006, artt. 9 e 32 Cost., eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Con i motivi aggiunti del 14.11.2019, il ricorrente impugna i medesimi atti già gravati col ricorso introduttivo e deduce i seguenti ulteriori motivi di diritto: questione di legittimità costituzionale, illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 214/2005, inserito con l’art. 8 D.L. 27/2019, conv. in legge n. 44/2019, violazione degli artt. 3, 9, 24, 25, 32, 42 Costituzione.

Si costituisce la Regione Puglia, per resistere nel giudizio.

Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2019, sussistendone i presupposti e datane opportuna comunicazione alle parti, la causa è introitata per la decisione di merito, mediante sentenza succintamente motivata.

II – Il ricorso è infondato.

III – La mancata notifica dell’ordinanza impugnata al conduttore del fondo non costituisce ex se un vizio di legittimità dell’atto, poiché detto provvedimento è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Cisternino dal 19 al 29 luglio 2019. Nel provvedimento impugnato viene, peraltro, espressamente richiamata la normativa introdotta dal D.L. n. 27/2019, convertito in legge n. 44/2019, che legittima la forma di comunicazione delle ordinanze di estirpazione, mediante la sola pubblicazione all’albo pretorio del Comune, in cui si trova la pianta da estirpare. La Regione Puglia, in effetti, con la delibera di G.R. n. 1890/2018, dal ricorrente impugnata in parte qua, ha previsto, a pagina 5, che “si ritiene necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento”. La notificazione per pubblici proclami o in altra forma semplificata, quale l’affissione dell’atto all’albo pretorio, è sempre giustificata dalle comprensibili difficoltà di notificazione dovute all’elevato numero dei destinatari (cfr.: Cons. Stato 7.9.2007 n. 4711). Si tratta, peraltro, di un regime di pubblicità semplificata e accelerata, espressamente previsto dall’art. 18-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 214/2005, a tenore del quale “In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio”. Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.1.2013 n. 91), data la necessità di provvedere in ordine a situazioni diffuse e di natura eccezionale, in disparte dalle particolari esigenze di celerità, invero alquanto disattese nel caso di specie, poiché – come rilevato dal ricorrente – i ritardi e le lentezze del procedimento sono addebitabili alla stessa Amministrazione regionale.

IV – Il provvedimento impugnato richiama espressamente l’art. 18-bis del D.Lgs. n. 214/2005, introdotto dall’art. 8 D.L. n. 27/2019, che – al comma primo – stabilisce quanto segue: “Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria”. La norma, così formulata, a dire del ricorrente, non risulterebbe d’immediata applicazione, perché necessiterebbe di un provvedimento dell’autorità competente per l’emergenza fitosanitaria (nella specie, la Regione Puglia), che individui limiti e criteri dell’intervento. Ma, se anche fosse vero che la norma citata non sia di diretta applicazione (la qual cosa appare alquanto discutibile), è altresì vero che la Regione Puglia aveva già individuato modalità, termini e forme dell’intervento, proprio con la citata delibera di G.R. n. 1890/2018, di guisa che non essendo affatto necessario che si determinasse nuovamente sul punto, come dedotto dal ricorrente.

La detta delibera di G.R. n. 1890/2018 è impugnata in parte qua, ma non sono formulati specifici motivi di censura in ordine alla detta regolamentazione di modalità, termini e forme dell’intervento, sicché la genericità dell’impugnativa ne determina l’inammissibilità.

V – Il ritardo di oltre tre mesi impiegato dalla Regione (e per essa dall’ARIF) nell’esecuzione del provvedimento di abbattimento della pianta di ulivo non costituisce vizio del provvedimento e non prova di per sé che fossero assenti, in origine, le ragioni di celerità e urgenza poste a capo dell’intervento ordinato.

VI – Nei provvedimenti impugnati è espressamente richiamato l’art. 1 del D.Lgs. n. 214/2005, secondo cui “le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”. A dire del ricorrente, tale disposizione andrebbe contemperata e bilanciata con altre norme di pari rango costituzionale, direttamente incise dalle misure fitosanitarie adottate, tra le quali la tutela dell’ambiente, il diritto di proprietà privata e soprattutto i principi fondamentali contenuti nella primissima parte della Costituzione, tra i quali l’art. 9, cioè la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, sicché la deroga contenuta nel citato art. 18-bis, non accompagnata da adeguata regolamentazione, che la delimiti e definisca entro gli obiettivi e le esigenze perseguiti, risulterebbe in contrasto con l’intera Costituzione e con tutte “le disposizioni vigenti” derogate.

La censura – tradotta dal ricorrente, nei motivi aggiunti, in una questione di costituzionalità della norma citata – è priva di pregio, atteso che: 1) non è affatto vero, come già qui osservato, che nessuna disposizione attuativa o regolamentare sia stata adottata dalla Regione Puglia, competente per l’emergenza Xylella; 2) il citato art. 18-bis sarebbe, comunque, attuabile anche in assenza di disposizioni attuative o regolamentari, poiché contiene una vigente norma di rango primario che non subordina a norma secondaria la propria attuazione, né la propria entrata in vigore; 3) la norma in esame non viola alcun principio costituzionale, anzi è del tutto coerente con i principi della profilassi internazionale, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

VII – Il ricorrente censura i vizi formali dell’ordinanza impugnata ma non considera che l’annullamento dell’atto metterebbe la Regione Puglia nelle condizioni di reiterare l’atto, poiché resterebbero intatti e insuperati i presupposti dell’ordine di estirpazione della pianta (cioè la necessità di impedire la diffusione del batterio). Si tratterebbe, cioè, di una misura che, nella sostanza non potrebbe essere elusa, pertanto da ritenersi non annullabile, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr., ex multiis: Cons. Stato III, 15.10.2019 n. 7018; idem VI, 4.10.2019 n. 6720; idem V, 10.6.2019 n. 3882). Ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha mai proposto né prospettato alla Regione, in alternativa all’abbattimento, un progetto di ingabbiamento e isolamento fitosanitario della pianta e, persino nel ricorso, non ha fatto cenno a questa eventualità, limitandosi a ventilarla soltanto nella odierna discussione in camera di consiglio. In ipotesi, il ricorrente, a prescindere dall’esito del presente giudizio, potrebbe ancora proporre in extremiis, in tempi rapidi e comunque prima dell’abbattimento, il detto progetto di salvataggio, mettendo la Regione nelle condizioni di determinarsi sul progetto stesso con eventuale, apposito provvedimento.

VIII – In conclusione, il ricorso è da ritenersi infondato. Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019, con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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