DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza realizzazione opere urbanizzazione primaria – Realizzazione tronco fognante, pubblica illuminazione e tronco gas – Preavviso rigetto – Diniego istanza – Presupposto – Natura agricola dei fondi (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 2 Gennaio 2024
Numero: 2
Data di udienza: 4 Ottobre 2023
Presidente: Dibello
Estensore: Dibello
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza realizzazione opere urbanizzazione primaria – Realizzazione tronco fognante, pubblica illuminazione e tronco gas – Preavviso rigetto – Diniego istanza – Presupposto – Natura agricola dei fondi (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 2 gennaio 2024, n. 2
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza realizzazione opere urbanizzazione primaria – Realizzazione tronco fognante, pubblica illuminazione e tronco gas – Preavviso rigetto – Diniego istanza – Presupposto – Natura agricola dei fondi
Deve essere rigettata l’istanza di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria laddove l’esecuzione delle predette opere non sia stata ritenuta legalmente obbligatoria dall’Amministrazione comunale, né corrispondente a criteri di pubblico interesse, essendo le abitazioni dei ricorrenti edificate in zona agricola. Inoltre, il fatto che il permesso di costruire sia rilasciato a titolo oneroso non comporta automaticamente l’obbligo dell’amministrazione comunale di eseguire le opere di urbanizzazione, atteso che la norma di cui all’art. 16 del d.P.R. 380/2001 prevede l’esecuzione alternativa a carico del privato che richiede l’assenso edilizio(1).
(1) Il Collegio nella decisione trae spunto da quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6434 del 2018 resa inter partes, nel cui ambito, chiamato a valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dai ricorrenti, così come posta a base di un’azione avverso il silenzio della P.a., il giudice di appello afferma che “Secondo il chiaro disposto letterale contenuto nell’art. 31, comma 3 del c.p.a., il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando: a) si tratta di attività vincolata; b) quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. 11.3. Nel caso di specie, difettano i suddetti presupposti giacché: a) la fattispecie de qua non rientra tra i casi di esercizio vincolato del potere, non essendovi alcuna base legale o convenzionale che obblighi l’amministrazione a procedere all’esecuzione delle dette opere in zona agricola (…); b) la fattispecie rientra, invece, nell’ambito dell’esercizio discrezionale del potere e sussistono profili e circostanze di fatto che debbono essere valutati dall’ente comunale in sede di amministrazione attiva, la cui verifica resta inibita a questo giudice anche ai sensi dell’art. 34 del c.p.a.”.
Pres. ff. ed Est. Dibello – B.M. e altri (avv. Pinto) c. Comune di Alberobello (avv. De Marco)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 2 gennaio 2024, n. 2SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2019, proposto da
Biagio Miraglia, Giorgio Miraglia e Leonardo Miraglia, rappresentati e difesi dall’avvocato Natalia Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Davide Romano in Bari, via Argiro 116;
contro
Comune di Alberobello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolo’ De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bari, via Abate Gimma n. 189;
Comune di Alberobello – Area tecnica, non costituito in giudizio;
“per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di cui alla nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alberobello prot. n. 814 del 14.1.2019, trasmessa via pec, avente ad oggetto “Istanza di realizzazione tronco fognante, pubblica illuminazione e tronco gas in Alberobello, c.da Vaccari p.lle 30, 642, 643, 644, 645, 647, del foglio di mappa n. 27 – sig.ri Miraglia Biagio, Miraglia Giorgio e Miraglia Leonardo. Riscontro nota prot. n. 4150 del 09.03.2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6434/2018 del 15.11.2018. Comunicazione di diniego.”; nonché – di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che conseguenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compreso il “Preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990” di cui alla nota prot. n. 23409 del 3.12.2018 a firma dello stesso Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alberobello;
e per la condanna del Comune di Alberobello al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dagli impugnati atti e provvedimenti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Natalia Pinto per la parte ricorrente; Nicolò de Marco per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame in epigrafe, i germani Biagio, Giorgio e Leonardo Miraglia hanno impugnato il provvedimento con il quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Alberobello ha respinto l’istanza di realizzazione del tronco fognante, della pubblica illuminazione e del tronco gas in Alberobello, contrada Vaccari p.lle 30, 642, 643, 644, 645, 647, del foglio di mappa n. 27 – formulata dagli stessi deducenti in relazione ad alcuni immobili di loro proprietà. La nota contenente il diniego è stata assunta dall’Amministrazione comunale in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6434/2018 del 15.11.2018. Il gravame è esteso al preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990” di cui alla nota prot. n. 23409 del 3.12.2018 a firma dello stesso Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alberobello. I deducenti hanno chiesto altresì la condanna del Comune di Alberobello al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dagli impugnati atti e provvedimenti.
2. Gli stessi riferiscono:
-di essere proprietari dei suoli e dei fabbricati residenziali siti in Alberobello alla Traversa Contrada Vaccari, identificati in catasto al foglio 27, p.lle nn. 1367 e 1368 (sig. Biagio Miraglia), nn. 644 e 647 sub 2, 4 e 6 (sig. Giorgio Miraglia) e nn. 645 (sig. Leonardo Miraglia);
-che gli immobili in questione, legittimamente costruiti o sottoposti a interventi di manutenzione/ristrutturazione regolarmente assentiti dal Comune di Alberobello, sono ubicati in una zona fortemente edificata, a ridosso del centro urbano, attraversata da una strada (la Traversa Contrada Vaccari), asfaltata a cura e spese del Comune, su cui quest’ultimo ha programmato da tempo (con deliberazione di G.C. n. 467 del 23.7.1990) la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione a servizio delle numerose abitazioni presenti in quel territorio;
-che il primo tratto della Traversa Contrada Vaccari, sino al suolo identificato in catasto con il foglio 27, particella 47, è già da tempo servito da tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria (rete idrica e fognaria, rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica, rete del gas, pubblica illuminazione, linea telefonica). Anche il tratto finale della strada (quello da cui si accede agli immobili di proprietà dei ricorrenti e che termina in corrispondenza con le particelle 1526 e 642) è stato asfaltato e dotato di rete idrica, a totale cura e spese del Comune di Alberobello; quest’ultimo, tuttavia, ha poi inspiegabilmente interrotto i lavori di realizzazione delle altre necessarie opere di urbanizzazione, lasciando le abitazioni prospicienti sul tratto finale della strada sprovviste della rete fognaria, della rete del gas e della pubblica illuminazione;
-che per quel che riguarda la rete fognaria, le abitazioni dei signori Biagio Miraglia e Leonardo Miraglia si servono di fosse imhoff per lo scarico dei reflui: si tratta tuttavia di soluzione autorizzata in via provvisoria, in attesa della realizzazione della rete di fognatura comunale, che – per legge (comunitaria, nazionale e regionale) – rappresenta un obbligo per il Comune di Alberobello, anche per ragioni di tutela ambientale;
– che l’avvenuta realizzazione dell’asfalto e della rete idrica sul tratto finale della strada, a cura e spese del Comune, rappresenta un dato certo e non contestato, peraltro accertato anche dall’AQP S.p.A., la quale con la nota prot. n. 471 del 25.1.1999, comunicava che: “… che a seguito del sopralluogo sulla strada di Contrada Vaccari si è accertato che la stessa strada è canalizzata di tronco idrico costruito dal Comune di Alberobello ed esercitato da questo Reparto”;
-che il Comune di Alberobello ha realizzato detti lavori in quanto (come già accertato dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 1276 del 23.11.2003, passata in giudicato) il tratto finale della strada era stato volontariamente funzionalizzato dai relativi proprietari – mediante dicatio ad patriam – all’uso collettivo con carattere di continuità, non solo per il pubblico transito, ma anche per consentire all’Amministrazione di realizzare le necessarie opere di urbanizzazione primaria, a vantaggio proprio e dell’intero abitato di Alberobello;
3. I deducenti rappresentano che, stante una situazione di perdurante e inaccettabile disagio, con istanza depositata il 9.3.2016, hanno richiesto al Comune di Alberobello di realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti sul tratto finale della Contrada Vaccari, a servizio e utilità delle rispettive case di abitazione.
4. Vista la reiterata, protratta e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione comunale, anche a seguito di notificazione dell’atto stragiudiziale di diffida del 3.6.2016, i signori Miraglia hanno proposto il ricorso n. 402/2017 R.R. davanti a questo Tribunale avverso il silenzio serbato dal Comune.
5. Con la sentenza n. 35/2018, la Sezione ha accolto il ricorso citato, dichiarando l’obbligo del Comune di Alberobello di “porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell’istanza del 9/3/2016” e nominando il Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia del Comune.
6. Con il ricorso in appello n. 2306/2018 R.R. il Comune di Alberobello ha impugnato la predetta sentenza davanti al Consiglio di Stato, il quale – con la decisione n. 6434/2018 – ha confermato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo all’istanza dei ricorrenti, tuttavia riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato in ordine alla fondatezza della pretesa privata, ritenendo che la fattispecie rientri nell’ambito dell’esercizio discrezionale del potere, inibito al Giudice anche perché non ancora esercitato dall’Amministrazione.
7. In ritenuta esecuzione della sentenza del Giudice di appello, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alberobello ha dapprima notificato agli odierni ricorrenti il “Preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990” (nota prot. n. 23409 del 3.12.2018) e, successivamente, con la nota prot. n. 814 del 14.1.2019, trasmessa a mezzo pec in pari data e successivamente a mezzo raccomandata, ha definitivamente respinto l’istanza dei ricorrenti volta alla “realizzazione tronco fognante, pubblica illuminazione e tronco gas in Alberobello, c.da Vaccari…”, ritenendo che le osservazioni svolte dagli istanti nella memoria del 18.12.2018 non fossero idonee a superare i motivi
ostativi comunicati con la nota prot. n. 23409 del 3.12.2018, richiamati “integralmente” nel provvedimento definitivo.
8. L’Amministrazione resistente ha definitivamente respinto la richiesta dei ricorrenti, genericamente ritenendo che: – “rimane nella discrezionalità dell’Amministrazione procedere ad eventuale graduale
urbanizzazione nella zona, secondo le disponibilità finanziarie e programmazione delle opere pubbliche, al momento non sussistenti, oltre che con la disponibilità del privato” – non esisterebbe “in ogni caso… alcuna base legale o convenzionale che obblighi l’amministrazione a procedere all’esecuzione delle dette opere in zona agricola, ma la loro eventuale esecuzione rientra, invece, nell’ambito dell’esercizio discrezionale del potere dell’Ente”.
9. Di detti provvedimenti è chiesto l’annullamento al Tar deducendosi le seguenti censure 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 7.8.1990 n. 241). Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Eccesso di potere per erroneità, illogicità e insufficienza della motivazione, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, travisamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 6434/2018, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, sviamento. 2. Violazione e omessa applicazione di legge (art. 12 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 20.1.1977 n. 10). Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione, sviamento. 3. Violazione e omessa applicazione di legge (art. 12 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 20.1.1977 n. 10). Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione, slealtà, sviamento. 4. Violazione e omessa applicazione di legge (art. 12 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 20.1.1977 n. 10). Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti alla realizzazione delle opere in
questione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, erroneità, illogicità e insufficienza della motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, disparità di trattamento, slealtà, sviamento. 5. Violazione e omessa applicazione di legge (art. 12 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 20.1.1977 n. 10). Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti alla realizzazione delle opere in questione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, erroneità, illogicità e insufficienza della motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, disparità di trattamento, slealtà, sviamento. 6. Violazione e omessa applicazione di legge (art. 12 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 20.1.1977 n. 10). Violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione. Violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti alla realizzazione delle opere in questione. Eccesso di potere per erroneità, illogicità e insufficienza della motivazione, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, slealtà, sviamento.
Il Comune di Alberobello si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno versato memorie di conclusione delle rispettive posizioni.
La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 4 ottobre 2023
DIRITTO
1. La presente controversia concerne il diniego di provvedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, che il Comune di Alberobello oppone ai deducenti, sul presupposto della natura agricola dei fondi di loro proprietà. Ritiene, in proposito, il Collegio di trarre spunto da quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6434 del 2018 resa inter partes, nel cui ambito, chiamato a valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dai ricorrenti, così come posta a base di un’azione avverso il silenzio della P.a., il giudice di appello afferma che “Secondo il chiaro disposto letterale contenuto nell’art. 31, comma 3 del c.p.a., il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando: a) si tratta di attività vincolata; b) quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. 11.3. Nel caso di specie, difettano i suddetti presupposti giacché: a) la fattispecie de qua non rientra tra i casi di esercizio vincolato del potere, non essendovi alcuna base legale o convenzionale che obblighi l’amministrazione a procedere all’esecuzione delle dette opere in zona agricola, tenuto conto anche delle risultanze delle relazioni tecniche allegate alle richieste di rilascio del titolo edilizio presentate da due dei ricorrenti in primo grado; b) la fattispecie rientra, invece, nell’ambito dell’esercizio discrezionale del potere e sussistono profili e circostanze di fatto che debbono essere valutati dall’ente comunale in sede di amministrazione attiva, la cui verifica resta inibita a questo giudice anche ai sensi dell’art. 34 del c.p.a. (in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciare in ordine a poteri non ancora esercitati dall’amministrazione), quali ad esempio: la possibilità di stipulare una convenzione con il privato; di cedere gratuitamente al comune la strada o la porzione di strada interessata; di trovare un accordo in tal senso anche con gli altri comproprietari della strada; di espropriare la sede viaria, sussistendone le ragioni di interesse pubblico; di valutare lo stato di complessiva urbanizzazione di fatto della zona, rispetto alle altre abitazioni eventualmente presenti in loco.”
2. Le argomentazioni sopra richiamate, pur non vincolanti ai fini della soluzione della odierna controversia, conducono il Collegio ad una decisione di rigetto dell’azione proposta dai germani Miraglia.
3. Ed invero, il diniego alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria si fonda su una motivazione articolata che permette di comprendere le ragioni per le quali l’esecuzione di dette opere non è stata ritenuta legalmente obbligatoria dall’Amministrazione comunale, né corrispondente a criteri di pubblico interesse. In particolare, emerge chiaramente che le abitazioni dei ricorrenti sono state edificate in zona agricola. La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in zona agricola appare in contrasto con la tipizzazione agricola della zona, che persegue lo scopo di ridurre l’espansione dell’abitato urbano. La circostanza ridimensiona l’osservazione per la quale si tratterebbe di immobili “legittimamente costruiti o sottoposti a interventi di manutenzione/ristrutturazione regolarmente assentiti dal Comune di Alberobello, … ubicati in una zona fortemente edificata, a ridosso del centro urbano, attraversata da una strada (la Traversa Contrada Vaccari), asfaltata a cura e spese del Comune, su cui quest’ultimo ha programmato da tempo (deliberazione di G.C. n. 467 del 23.7.1990) la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione a servizio delle numerose abitazioni presenti in quel territorio.” E, d’altra parte, l’edificazione di fatto di un brano del territorio comunale non impegna l’amministrazione comunale ad eseguire o completare la rete delle opere di urbanizzazione primaria, trattandosi pur sempre di scelta discrezionale della P.a.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, sostengono i ricorrenti che “dalla lettura dei titoli edilizi rilasciati ai ricorrenti, si evince chiaramente che questi ultimi non hanno mai assunto alcun impegno sostitutivo quanto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Nè alcuna autorizzazione in tal senso si rinviene nei provvedimenti concessori, da cui invece si evince che l’Amministrazione comunale si è fatta carico di tali opere, la cui esecuzione era stata infatti approvata sin dal 1990”. Sennonchè, le relazioni tecniche allegate ai titoli edilizi rilasciati in favore dei germani Biagio e Leonardo Miraglia indicano che l’allacciamento alla rete idrica, a quella fognaria e a quella di pubblica illuminazione sarebbe stato a carico del privato richiedente, senza alcun obbligo posto a carico dell’amministrazione. A tutto concedere, e cioè ammettendo per un attimo la possibilità di realizzare opere di urbanizzazione primaria a servizio di una piccola zona tipizzata quale agricola, il relativo onere va inteso come a carico dei privati.
5. Il fatto che il permesso di costruire sia rilasciato a titolo oneroso – argomento impiegato con il terzo motivo di ricorso – non indica automaticamente l’obbligo dell’amministrazione comunale di eseguire le opere di urbanizzazione, atteso che la norma di cui all’art. 16 del d.P.R. 380/2001 prevede l’esecuzione alternativa a carico del privato che richiede l’assenso edilizio “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione… 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire… A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione… con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune…”.
6. La stessa amministrazione comunale di Alberobello ha poi chiarito che “le opere di urbanizzazione primaria richieste non sono incluse nel piano triennale delle opere pubbliche, né esiste alcun progetto in tale senso approvato dall’Ente” depotenziando il quarto motivo di ricorso che fa leva sulla presunta esistenza di una programmazione in tal senso, peraltro in epoca assai risalente.
7. Il quinto motivo di ricorso appare superato in forza di quanto osservato dal Consiglio di Stato, con la pronuncia sopra citata, nella parte in cui si evidenzia la mancata sussistenza di una procedura ablatoria di acquisizione di parte della strada privata ad uso pubblico che collega la proprietà dei ricorrenti al resto della zona agricola di cui si discute. Coerentemente con questo ordine di argomentazioni la P.a. opina nel provvedimento impugnato che “l’acquisizione della strada privata di uso pubblico attraverso una procedura espropriativa necessita della sua previsione e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio attraverso il PRG e/ o una sua variante; ma ad oggi, tale previsione urbanistica non esiste; una sua previsione imporrebbe la verifica della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico: appare difficile immaginare di poter giustificare l’interesse pubblico all’acquisizione coattiva di un tratto st5radale che, per caratteristiche e dimensioni (ridotta sezione stradale e profilo tortuoso che si dipana tra le proprietà private) è inidoneo a svolgere alcuna funzione pubblica, essendo, per di più, poco più che un “tratturo asfaltato” cieco sul quale si affacciano gli immobili dei germani Miraglia”.
8. Anche il sesto motivo di ricorso appare non fondato. Va detto che l’assunto per il quale “I provvedimenti impugnati sono peraltro illegittimi anche per violazione dell’affidamento ingenerato nei ricorrenti in merito all’esecuzione delle opere in questione e dunque per violazione del preciso dovere di correttezza e buona amministrazione in rapporto alla qualificata aspettativa del privato”. A fronte di una scelta ampiamente discrezionale della p.a. non appare configurabile alcuna aspettativa qualificate nel privato, meritevole di protezione giuridica.
9. Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso va respinto. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Dibello
IL SEGRETARIO