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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 246 | Data di udienza: 14 Febbraio 2024

ENTI LOCALI – Procedimento elettorale – Omonimie all’interno di una stessa lista elettorale, riconducibili a candidati di sesso diverso – Preferenza certa per un candidato – Seconda preferenza indicata solo per cognome – Attribuzione del voto al candidato omonimo di genere diverso dal primo – Principio del favore per la validità del voto – Volontà effettiva dell’elettore (Si ringrazia il dott. Lorenzo Ieva per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2024
Numero: 246
Data di udienza: 14 Febbraio 2024
Presidente: Adamo
Estensore: Ieva


Premassima

ENTI LOCALI – Procedimento elettorale – Omonimie all’interno di una stessa lista elettorale, riconducibili a candidati di sesso diverso – Preferenza certa per un candidato – Seconda preferenza indicata solo per cognome – Attribuzione del voto al candidato omonimo di genere diverso dal primo – Principio del favore per la validità del voto – Volontà effettiva dell’elettore (Si ringrazia il dott. Lorenzo Ieva per la segnalazione)



Massima

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 29 febbraio 2024, n. 246

ENTI LOCALI – Procedimento elettorale – Omonimie all’interno di una stessa lista elettorale, riconducibili a candidati di sesso diverso – Preferenza certa per un candidato – Seconda preferenza indicata solo per cognome – Attribuzione del voto al candidato omonimo di genere diverso dal primo – Principio del favore per la validità del voto – Volontà effettiva dell’elettore.

In caso di omonimie all’interno di una stessa lista elettorale, laddove si riscontri, nella scheda elettorale, indicata una prima preferenza certa per un candidato di sesso maschile, l’altro nominativo indicato solo per cognome, in astratto riconducibile a due candidati di sesso opposto, non potrà che essere inteso per una candidata di sesso femminile. Viceversa, laddove si riscontri nella scheda elettorale, indicata una prima preferenza certa per una candidata di sesso femminile, l’altro nominativo indicato solo per cognome, in astratto riconducibile a due candidati di sesso opposto, non potrà che essere inteso per un candidato di sesso maschile. L’attuale disciplina in materia elettorale è infatti ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendosi salvaguardare la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia.

Pres. Adamo, Est. Ieva – omissis (avv. Mariani) c. Comune di T. (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 29 febbraio 2024, n. 246

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2023, proposto da
Rocco Scarangella, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Toritto (BA), non costituito in giudizio;

per la correzione,

– nei limiti dell’interesse del ricorrente, degli esiti della consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio del Comune di Toritto (BA), previo riconteggio delle schede elettorali, con conseguente nuova indicazione di tutti i voti riportati dal ricorrente nelle sezioni n. n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 e, conseguentemente, per l’annullamento in parte qua degli atti impugnati;

– nonché per la sostituzione, al candidato controinteressato illegittimamente proclamato, dell’elezione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Lorenzo Ieva e udito il difensore del ricorrente avv. Giuseppe Mariani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, il ricorrente assumeva di doversi procedere alla correzione del risultato elettorale, in virtù di erronea qualificazione da parte del Presidente e scrutatori di taluni seggi elettorali della volontà espressa da taluni elettori, nella scheda elettorale, votanti in specifiche sezioni elettorali, all’uopo indicate.

In particolare, nelle sezioni elettorali n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8, emergerebbero diversi voti spettanti al ricorrente (avente cognome identico ad altro candidato nella stessa lista, di diverso genere), ma non attribuiti, in quanto i preposti seggi elettorali non avrebbero inteso attribuire validità, erroneamente interpretando la volontà dell’elettore – secondo prospettazione di parte – ai voti di preferenza espressi, laddove veniva indicato il solo cognome, anziché anche il nome di persona esplicativo del genere.

2.- Non si costituiva alcuna parte resistente o controinteressata.

3.- Con ordinanza, il Collegio disponeva verificazione, per la riapertura dei verbali e per il riconteggio delle schede elettorali, nei limiti richiesti nel ricorso posto, all’esito della quale, in base alla relazione prodotta in giudizio dal funzionario prefettizio verificatore, venivano rivenuti, come puntualizzato dal ricorrente con successiva apposita memoria, n. 14 voti espressi in più in favore del ricorrente, ma non attribuiti.

4.- Indi, con apposita memoria difensiva, non notificata, il ricorrente chiedeva, in via istruttoria, a seguito di successive deduzioni pervenutegli da taluni elettori, la riapertura dei verbali e delle schede anche della sezione elettorale n. 7, al fine di procedere ad un aggiuntivo riconteggio.

5.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, il ricorso è stato introitato in decisione.

6.- Il ricorso va accolto in parte.

6.1.- Ha dedotto parte ricorrente la violazione ed erronea applicazione dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”); nonché l’eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e violazione del principio della volontà effettiva dell’elettore; infine, la violazione dei principi generali di cui all’art. 1367 del codice civile in materia di interpretazione.

Dispone il citato art. 73, comma 3, d.lgs. n. 267, che: “[…] Ciascun elettore può […] esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza”.

Invero, va condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente, riguardo al peculiare meccanismo elettorale, che prevede la possibilità di espressione di due preferenze, purché esse siano alternate una per ogni genere di candidato maschile e femminile.

La surriferita disposizione normativa richiede, di base, l’indicazione del cognome del candidato, ai fini dell’espressione della preferenza.

Orbene, nel caso indicazione di due preferenze sulla scheda elettorale e di omonimia nel cognome, con riguardo a candidati inclusi nella stessa lista elettorale, si rende necessaria l’indicazione del nome, perlomeno con riferimento ad alcuno dei candidati indicati nelle due preferenze; ciò al fine di poter distinguere i generi (maschile e femminile).

Per deduzione logico-giuridica, ove nella stessa lista vi siano due candidati con lo stesso cognome, ma aventi diverso genere e nome, l’espressione del voto, fatta con indicazione del solo cognome, deve intendersi in favore del candidato avente il genere diverso, rispetto all’altro candidato indicato nelle due preferenze espresse.

In sostanza, laddove vi siano candidati con eguale cognome, inclusi nella stessa lista, e l’elettore abbia indicato il solo cognome, senza aggiungervi il nome, che ex se distinguerebbe il genere maschile e femminile dello stesso, questo voto espresso ben va ritenuto attribuito al candidato, avente lo stesso cognome, ma con genere maschile o femminile, individuato in relazione al genere posseduto dall’altro nominativo di candidato indicato nell’altra preferenza espressa nella medesima scheda elettorale.

Ciò in quanto, per principio generale, in materia di consultazioni elettorali, deve prediligersi la tesi della volontà espressa dall’elettore, per come oggettivamente ricostruibile in concreto, precisandosi che va ritenuto che un elettore si accinge ad esprimere un voto valido, piuttosto ché intenzionalmente un voto invalido e, segnatamente, l’art. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”) prevede che: “La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”.

Sul punto, la giurisprudenza ha inoltre precisato che: “L’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione” (ex multis così espressamente: Cons. St., sez. II, 30 giugno 2022, n. 5419 e Cons. St., sez. II, 10 agosto 2021, n. 5841; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).

Ragion per cui, in caso di omonimie all’interno di una stessa lista elettorale, laddove si riscontri, nella scheda elettorale, indicata una prima preferenza certa per un candidato di sesso maschile, l’altro nominativo indicato solo per cognome, in astratto riconducibile a due candidati di sesso opposto, non potrà che essere inteso per una candidata di sesso femminile. Viceversa, laddove si riscontri nella scheda elettorale, indicata una prima preferenza certa per una candidata di sesso femminile, l’altro nominativo indicato solo per cognome, in astratto riconducibile a due candidati di sesso opposto, non potrà che essere inteso per un candidato di sesso maschile.

Nel caso di specie, nella lista n. 2, avente il contrassegno “Avanti con cambiamenti”, vi sono due candidati con il cognome “Scarangella”, il ricorrente “Rocco” e altra candidata con nome di “Chiara”. La differenza di preferenze riportate, nel verbale, tra la candidata, che immediatamente precede, (Angela Gagliardi) e il ricorrente è di 301 – 287, pari n. 14 voti di differenza.

Lamenta il ricorrente, in ricorso, la mancata attribuzione di almeno n. 30 voti in più. Al contrario, dalla relazione dell’organo verificatore prefettizio è emerso (come ivi più in dettaglio è riportato), che, al candidato ricorrente, vadano attribuiti n. 14 voti validi in più e non oltre.

Dunque, quanto all’esito della verificazione disposta, a cura del Prefetto, emerge – come anche rilevato dal ricorrente, con apposita memoria – l’espressione di n. 14 voti validi in più a favore di Rocco Scarangella.

In base, all’art. 73, comma 12, d.lgs. n. 267 citato: “[…] sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista”.

Nel caso di specie, non deduce e non prova parte ricorrente l’anteriorità in lista del ricorrente assistito, né aliunde si ricava dagli atti depositati.

Pertanto, un simile risultato, non è utile a mutare il risultato elettorale, nel senso dell’elezione, bensì soltanto a conseguire una migliore posizione, per il quantum dei voti ottenuti, nella lista dei voti utili espressi; così come, d’altro canto, emerge dalla memoria, formulata da parte ricorrente, all’esito delle operazioni prefettizie di verificazione, depositata al fine di estendere ulteriormente la verificazione ad altra sezione elettorale.

Del pari, dunque, dovrà disporsi la correzione del risultato elettorale.

6.2.- Talché, quanto all’ulteriore istanza istruttoria, volta ad ottenere un supplemento di verificazione, va precisato quanto segue.

Assume parte ricorrente che, in corso di causa, ha avuto notizia, da altri due elettori, circa la mancata attribuzione di voti anche nella sezione elettorale n. 7, laddove, secondo le dichiarazioni sommarie di tali elettori, non sarebbero stati attribuiti al ricorrente almeno n. 3 preferenze.

Una simile istanza formulata con atto non notificato è inammissibile per due profili essenziali.

In primis, trattasi di una istanza formulata, nella sostanza, con motivi aggiunti, successivi al ricorso principale, non notificati. In secundis, nel rito elettorale non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al thema decidendum prefissato nel ricorso principale. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi, derivanti da ulteriori vizi, anche emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice (ex multis: Cons. St., sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954). Possono essere ammessi i soli motivi aggiunti, che però costituiscano mera esplicitazione, o puntualizzazione o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte (Cons. St., sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110), ma mai motivi aggiunti che introducano nuovi vizi o ampliano il campo d’indagine, fino ad includere altre sezioni elettorali, negli accertamenti da disporsi, esplorando gli scrutini effettuati dai preposti uffici, fino a pervenire ad un risultato utile. Una simile tesi contrasta gli interessi in gioco da bilanciarsi tra l’effettività della tutela giurisdizionale e la celerità e speditezza, che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare. Ergo, i vizi nella loro consistenza e definizione d’indagine devono essere delimitati nel ricorso introduttivo, a pena di violazione o elusione dei termini di decadenza previsti. E, invero, non appare possibile, con istanze esplorative, indagare ulteriormente nello scrutinio dei voti espressi, tentando ripetutamente di perseguire il risultato utile, in tal modo rendendo precario ad infinitum l’esito elettorale. La tutela giurisdizionale prevista ex lege impone che siano, con il ricorso introduttivo, fissati i profili di diritto e di fatto utili alla verificazione dei vizi elettorali riscontrati e per invero allegati con perlomeno un principio di prova. Ossia, non sono ammissibili “vizi inediti” nel ricorso principale (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126).

Nella fattispecie odierna, nel ricorso principale, non v’è traccia di segnalate anomalie nella sezione elettorale n. 7, successivamente indicata, con domanda giudiziale tardiva, ai fini del supplemento di verificazione.

Di conseguenza, siffatta domanda di ampliamento del thema decidendum e della verificazione, non proficua, si appalesa inammissibile.

7.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso proposto va accolto in parte, ai soli fini dell’attribuzione di n. 14 voti di preferenza in più al candidato ricorrente; indi, respinta è ogni altra domanda giudiziale; inammissibile è la domanda di ampliamento delle indagini di verificazione e di correzione del risultato elettorale con riferimento alla sezione n. 7.

8.- Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità delle questioni poste.

9.- Preso atto dell’istanza per l’emissione di decreto, per la liquidazione di un equo compenso da pagarsi al verificatore, come depositata dal funzionario delegato dal Prefetto dott. Massimo Santoro. Visti gli artt. 83 e 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che rimettono, all’autorità giudiziaria, la liquidazione de qua, in favore dell’ausiliario del giudice, tenuto conto dell’impegno professionale profuso, è ritenuta congrua la liquidazione e il pagamento in favore del citato funzionario della somma di € 1.500,00, a titolo di compenso; non risulta chiesta refusione di spese.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Liquida in favore del verificatore, dottor Massimo Santoro, la somma di € 1.500,00.

Dispone, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice del processo amministrativo, l’immediata trasmissione a cura della Segreteria del Tribunale di copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Toritto (BA) e al Prefetto di Bari, per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO

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