+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 570 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* RIFIUTI – TA.R.S.U. – Abitazioni civili – Determinazione in “via equitativa” – Illegittimità – Art. 66, c. 3 d.lgs. n. 507/1993-  Determinazione delle tariffe con riguardo alla diverse categorie e sottcategorie – Criterio – Alberghi privi del servizio di ristorazione – Regime di tassazione più elevato rispetto alle abitazioni private – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Marzo 2013
Numero: 570
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Costantini
Estensore: Marotta


Premassima

* RIFIUTI – TA.R.S.U. – Abitazioni civili – Determinazione in “via equitativa” – Illegittimità – Art. 66, c. 3 d.lgs. n. 507/1993-  Determinazione delle tariffe con riguardo alla diverse categorie e sottcategorie – Criterio – Alberghi privi del servizio di ristorazione – Regime di tassazione più elevato rispetto alle abitazioni private – Illegittimità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 12 marzo 2013, n. 570


RIFIUTI – TA.R.S.U. – Abitazioni civili – Determinazione in “via equitativa” – Illegittimità – Art. 66, c. 3 d.lgs. n. 507/1993.

La determinazione “in via equitativa” delle tariffe TA.R.S.U. relative alle civili abitazioni non è coerente con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 507/1993. L’art. 66, comma 3 lett. a) e b), d) prevede infatti espressamente la possibilità del Comune di ridurre la tariffa unitaria, fino ad un terzo, per le abitazioni con unico abitante e per le abitazioni con uso stagionale, limitato o discontinuo. La previsione normativa di questo potere riduttivo non può che riguardare le singole abitazioni parzialmente occupate o destinate ad un uso stagionale o discontinuo, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma non può certamente costituire il fondamento giuridico per la determinazione in via equitativa delle tariffe TA.R.S.U. delle abitazioni civili, in quanto così facendo il Comune pone a carico degli altri utenti/contribuenti una quota parte delle tariffe TA.R.S.U. delle abitazioni civili utilizzate pienamente ed in maniera continuativa.

Pres. Costantini, Est. Marotta – A.F. e altri (avv. Memmo) c. Comune di Brindisi (avv. Guarino e Trane)

RIFIUTI – TA.R.S.U. –  Determinazione delle tariffe con riguardo alla diverse categorie e sottcategorie – Criterio – Alberghi privi del servizio di ristorazione – Regime di tassazione più elevato rispetto alle abitazioni private – Illegittimità.

Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 507/1993, non è fondatamente contestabile che la determinazione delle tariffe TA.R.S.U. con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve aver luogo tenendo conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili. Se pertanto può considerarsi giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi con servizio di ristorazione, in considerazione del fatto che l’esercizio di un’attività di questo tipo (che, di regola, non è limitata ai soli clienti dell’albergo) può determinare una produzione quantitativamente e qualitativamente significativa di rifiuti, discorso differente deve essere fatto per gli alberghi privi del servizio di ristorazione. Non si comprende, infatti, perché un albergo che non eroga servizi di ristorazione e che, quindi, manifesta una capacità di produrre rifiuti pari o, addirittura, inferiore a quella delle abitazioni private, in relazione alla mancata o ridotta produzione di rifiuti organici, debba essere assoggettato ad un regime di tassazione di gran lunga più elevato rispetto a quello previsto per le abitazioni private.

Pres. Costantini, Est. Marotta – A.F. e altri (avv. Memmo) c. Comune di Brindisi (avv. Guarino e Trane)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 12 marzo 2013, n. 570

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 12 marzo 2013, n. 570

N. 00570/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2012, proposto da:
Aba Federalberghi (Associazione provinciale albergatori di Brindisi), Hotel Barsotti s.r.l., Gestione Carigest s.r.l., Puglia Holiday s.r.l., Dela s.r.l., Promohotel s.r.l., Ferilli Filomena quale titolare della ditta Albergo Regina, Giovani Imprenditori 2000 s.n.c,, rappresentati e difesi dall’avv.to Andrea Memmo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, n.7;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I n. 28;

per l’accertamento e/o la declaratoria di nullità

o, in via subordinata, per l’annullamento

della deliberazione del Commissario straordinario di Brindisi n. 55 del 10 febbraio 2012, avente ad oggetto “Determinazione tariffaria TARSU per l’anno 2010 per abitazioni e loro pertinenze e per locali diversi da abitazioni” e dei relativi allegati nonché della “Relazione propedeutica all’adozione delle tariffe TARSU anno 2010”, prot. n. 200 del 23/01/2012 a firma del Dirigente settore tributi, allegata e facente parte integrante della deliberazione del commissario straordinario n.55/2012, rese in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lecce n.2065/2011;

nonché per l’esecuzione della sentenza del TAR Lecce II Sez. n.2065, depositata in Segreteria in data 29 novembre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Paolo Marotta e udito per le parti ricorrenti l’avv.to G. Di Pierro, in sostituzione dell’avv.to A. Memmo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame l’Aba Federalberghi (Associazione provinciale albergatori di Brindisi) ed alcuni operatori del settore alberghiero del Comune di Brindisi (Hotel Barsotti s.r.l.; Gestione Carigest s.r.l.; Puglia Holiday s.r.l.; Dela s.r.l.; Promohotel s.r.l.; Ferilli Filomena quale titolare della ditta Albergo Regina; Giovani Imprenditori 2000 s.n.c.) hanno contestato la legittimità della deliberazione n. 55 del 10 febbraio 2012, adottata dal Commissario straordinario del Comune di Brindisi, avente ad oggetto: “Determinazione tariffa TARSU anno 2010 per abitazioni e loro pertinenze e per locali diversi da abitazioni”.

Dopo aver richiamato la sentenza di questo Tribunale n. 2065/2011, le parti ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990 e s.m.i., per violazione ed elusione del giudicato, ed, in via subordinata, l’annullamento del predetto provvedimento per i seguenti motivi:

1. Annullabilità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 33 l. n. 1034/71 e/o eccesso di potere derivante dalla inosservanza della sentenza n. 2065/2011 del T.A.R. Lecce. Violazione degli artt. 65, 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993. Eccesso di potere per carenza istruttoria, falsa presupposizione e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 7 dello Statuto dei contribuenti. Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa;

2. Violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 507/1993. Violazione del principio “Chi inquina paga” e della direttiva comunitaria 2006/12/CE. Violazione del principio di uguaglianza. Eccesso di potere per erroneità dell’azione amministrativa, falsa presupposizione, irrazionalità ed illogicità manifesta.

All’udienza in Camera di Consiglio del 4 ottobre 2012 la causa è stata cancellata dal relativo ruolo, non ravvisandosi i presupposti per il rito camerale di cui all’art. 112 del c.p.a.

Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2012, su richiesta delle parti ricorrenti, la causa è stata posta in decisione.

1.1 Preliminarmente, ritiene il Collegio di precisare che non sussistono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione del rito dell’ottemperanza.

Con sentenza n. 2065/2011 questo Tribunale ha annullato in parte qua la deliberazione della Giunta comunale di Brindisi n. 72 del 3 marzo 2010 (con la quale l’organo esecutivo dell’Ente aveva confermato per l’anno 2010 le tariffe TA.R.S.U. del precedente esercizio finanziario), ai fini di una rideterminazione delle tariffe TA.R.S.U. per l’anno 2010 con riguardo agli esercizi alberghieri (con e senza servizio di ristorazione), sulla base di una congrua e motivata istruttoria che desse conto del regime di tassazione adottato in relazione alla idoneità dei predetti esercizi a produrre rifiuti.

A seguito della predetta sentenza, risulta che il Comune di Brindisi, con deliberazione commissariale n. 55 del 10 febbraio 2012, ha rideterminato le tariffe TA.R.S.U. per l’anno 2010.

Ancorché la deliberazione commissariale sopra richiamata abbia di fatto riapprovato le medesime tariffe TA.R.S.U. parzialmente annullate da questo Tribunale (con sentenza n. 2065/2011), nella predetta deliberazione si dà conto di una nuova istruttoria.

Essendo la riconferma delle tariffe TA.R.S.U. di per sé non necessariamente violativa o elusiva del giudicato, in quanto effettuata a seguito di una nuova istruttoria, non si pone nel caso di specie un problema di violazione o elusione del giudicato, dovendosi in concreto verificare se la rinnovata istruttoria effettuata dal Comune di Brindisi e le conseguenti determinazioni assunte in materia di tariffe TA.R.S.U. degli esercizi alberghieri siano immuni dalle dedotte censure.

1.2 Premesso ciò, ritiene il Collegio di partire dall’esame della censura relativa alla dedotta violazione degli artt. 65, 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993.

Le ricorrenti dopo aver evidenziato che, con la deliberazione commissariale impugnata, il Comune di Brindisi si è limitato a confermare le tariffe TA.R.S.U., deducono l’illegittima determinazione sia della tariffa per gli alberghi con ristorazione (€ 11,13 a mq) sia di quella per gli alberghi senza ristorazione (€ 8,90 a mq), ponendole a confronto con la tariffa per le abitazioni (€ 2,43 a mq).

Sulla base degli articoli sopra richiamati, le ricorrenti evidenziano che la determinazione delle tariffe TA.R.S.U. deve essere preceduta da un’adeguata istruttoria, diretta a verificare, in relazione alle diverse categorie di utenza, l’idoneità dei locali e delle aree tassate alla produzione di rifiuti.

In particolare, le parti ricorrenti fanno rilevare che, anche a seguito della rinnovata istruttoria, non è possibile individuare gli elementi (fattuali o giuridici) in base ai quali l’Amministrazione comunale di Brindisi è pervenuta alla determinazione delle tariffe TA.R.S.U. per l’anno 2010. Deducono, pertanto, la carenza istruttoria dell’atto impugnato con riguardo alla determinazione delle tariffe TA.R.S.U. degli esercizi alberghieri.

Evidenziano, altresì, l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000), non essendo individuabile nel predetto provvedimento il percorso motivazionale che ha portato l’Amministrazione comunale di Brindisi a stabilire le tariffe TA.R.S.U. degli esercizi alberghieri in misura di gran lunga più elevata di quella stabilita per le abitazioni.

La censura è fondata.

Il d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 dispone testualmente, all’art. 65, comma 2: “Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti” ed all’art. 69, comma 2: “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”.

Orbene, nella deliberazione commissariale impugnata viene riprodotta la relazione del Dirigente del Settore Tributi dell’Ente, che testualmente dispone quanto segue: “La tariffa delle civili abitazioni è stata determinata in via equitativa, senza riferimento quindi alla specifica capacità produttiva di rifiuti di ogni singolo familiare, ma in generale, rapportandosi all’area occupata, includendo nella media anche le abitazioni parzialmente occupate o non occupate. Non appare comparabile peraltro questa tariffa a quella delle attività alberghiere, atteso che in queste attività si registra un maggior tasso di occupazione delle aree, una diversa turnazione dei soggetti abitanti, una maggior frequenza dello spazzamento dei locali, un più frequente consumo dei contenitori in plastica e in vetro. Anche l’albergo non erogante servizi di ristorazione, è pur sempre tenuto a fornire il servizio di prima colazione, nonché a tenere aperto un bar interno per le esigenze della clientela”.

Le argomentazioni addotte dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Brindisi non possono essere condivise.

Anzitutto, il Collegio fa rilevare che la determinazione “in via equitativa” delle tariffe TA.R.S.U. relative alle civili abitazioni non è coerente con le disposizioni normative sopra richiamate. Si configura, infatti, come giuridicamente erronea, ai fini della determinazione delle tariffe delle abitazioni civili, la considerazione che la determinazione delle tariffe in questione è avvenuta “in via equitativa”, tenendo conto del fatto che alcune delle abitazioni civili sono parzialmente occupate o non occupate.

L’art. 66, comma 3 lett. a) e b), del d.lgs. n. 507/1993 prevede espressamente la possibilità del Comune di ridurre la tariffa unitaria, fino ad un terzo, per le abitazioni con unico abitante e per le abitazioni con uso stagionale, limitato o discontinuo. La previsione normativa di questo potere riduttivo non può che riguardare le singole abitazioni parzialmente occupate o destinate ad un uso stagionale o discontinuo, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma non può certamente costituire il fondamento giuridico per la determinazione in via equitativa delle tariffe TA.R.S.U. delle abitazioni civili, in quanto così facendo il Comune pone a carico degli altri utenti/contribuenti una quota parte delle tariffe TA.R.S.U. delle abitazioni civili utilizzate pienamente ed in maniera continuativa.

Del pari, si rivelano non supportate da idonea istruttoria le considerazioni svolte nella deliberazione impugnata dal Responsabile del Servizio Tributi, con riguardo alla determinazione delle tariffe TA.R.S.U. degli esercizi alberghieri.

In base alle disposizioni sopra richiamate, la determinazione delle tariffe TA.R.S.U. deve avvenire sulla base di “dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” e non sulla base di considerazioni generiche, non supportate da idoneo riscontro documentale e statistico.

Nel caso di specie, si rivelano prive di alcun riscontro istruttorio le considerazioni svolte nella relazione del Responsabile del servizio, secondo la quale negli esercizi alberghieri vi sarebbe (rispetto alle abitazioni civili) un maggior tasso di occupazione delle aree, una diversa turnazione dei soggetti abitanti, una maggior frequenza dello spazzamento dei locali, un più frequente consumo dei contenitori in plastica e in vetro e anche gli alberghi privi del servizio di ristorazione sarebbero pur sempre tenuti fornire il servizio di prima colazione.

Alle considerazioni genericamente svolte dal Responsabile del Servizio Tributi si potrebbe agevolmente obiettare che gli esercizi alberghieri non sono utilizzati allo stesso modo in tutti i periodi dell’anno e che nei periodi caratterizzati da scarsa frequenza turistica (di regola, nelle località marine i mesi invernali) il livello di occupazione dei locali dell’albergo si riduce in maniera significativa nonché la considerazione che negli alberghi privi del servizio di ristorazione il mero servizio di colazione non appare idoneo a giustificare una tariffa TA.R.S.U. superiore di oltre il triplo rispetto a quella delle abitazioni civili (nelle quali si svolgono, di regola, anche il pranzo e la cena).

Il Comune di Brindisi avrebbe dovuto, invece, fornire, sulla base di dati statistici rilevati a seguito di studi specifici ed oggettivamente riscontrabili, la dimostrazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare agli esercizi alberghieri (anche quelli privi del servizio di ristorazione) una tariffa maggiore più del triplo rispetto a quella applicata alle abitazioni civili e non limitarsi alla mera enunciazione di petizioni di principio e di argomentazioni generiche ed autoreferenziali.

2. Con il secondo motivo di gravame, le parti ricorrenti denunciano poi la sproporzione tra la tariffa TA.R.S.U. stabilita dal Comune di Brindisi per gli esercizi alberghieri (con e senza ristorazione) e quella individuata invece per le abitazioni. A tal riguardo deducono violazione del principio “chi inquina paga”, affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, e la violazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 507/1993. A supporto della propria tesi, le ricorrenti hanno depositato la perizia di un tecnico che esamina la capacità di produrre degli esercizi alberghieri, ponendola a confronto con quella delle abitazioni private.

La censura è fondata.

L’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 recita testualmente:“La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento”. Il secondo comma del medesimo articolo dispone che la determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, deve essere effettuata “secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non è fondatamente contestabile che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve aver luogo tenendo conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili.

Premesso ciò, in relazione al regime di tassazione stabilito dal Comune di Brindisi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il Collegio non può non rilevare ancora una volta la significativa discrasia tra le tariffe stabilite per gli esercizi alberghieri con ristorazione (€ 11,13 a mq) o senza ristorazione (€ 8,90 a mq) e la tariffa stabilita per le abitazioni (€ 2,43 a mq).

Come già evidenziato nella sentenza di questo Tribunale n. 2065/2011, se può considerarsi giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi con servizio di ristorazione, in considerazione del fatto che l’esercizio di un’attività di questo tipo (che, di regola, non è limitata ai soli clienti dell’albergo) può determinare una produzione quantitativamente e qualitativamente significativa di rifiuti, discorso differente deve essere fatto per gli alberghi privi del servizio di ristorazione.

Non si comprende, infatti, perché un albergo che non eroga servizi di ristorazione e che, quindi, manifesta una capacità di produrre rifiuti pari o, addirittura, inferiore a quella delle abitazioni private, in relazione alla mancata o ridotta produzione di rifiuti organici, debba essere assoggettato ad un regime di tassazione di gran lunga più elevato (più del triplo) rispetto a quello previsto per le abitazioni private.

Come già sopra evidenziato, sul punto non possono considerarsi esaustive le generiche considerazioni, prive di alcun riscontro documentale e statistico, svolte nel provvedimento impugnato dal Responsabile del Servizio tributi del Comune di Brindisi.

Né può considerarsi a tal fine rilevante la decisione della Cassazione civile – Sezione tributaria del 23 luglio 2012 n. 12859, richiamata dalla difesa della Amministrazione resistente, in quanto in essa non viene in rilievo, ai fini del regime di tassazione TA.R.S.U., alcuna distinzione tra gli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione e quelli privi di tale servizio.

In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Brindisi al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1,000,00 (euro mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Paolo Marotta, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!