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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1997 | Data di udienza: 25 Ottobre 2012

* APPALTI – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Clausola di revisione periodica del prezzo – Artt. 115 e 244 d.lgs. n. 163/2006 – Norma imperativa – Ratio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2012
Numero: 1997
Data di udienza: 25 Ottobre 2012
Presidente: Trizzino
Estensore: Manca


Premassima

* APPALTI – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Clausola di revisione periodica del prezzo – Artt. 115 e 244 d.lgs. n. 163/2006 – Norma imperativa – Ratio.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 13 dicembre 2012, n. 1997


APPALTI – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Clausola di revisione periodica del prezzo – Artt. 115 e 244 d.lgs. n. 163/2006 – Norma imperativa – Ratio.

 L’art. 6 l. 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo come sostituito dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (ed oggi trasfuso negli artt. 115 e 244 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006), prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo: si è in presenza di una norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente, atteso che la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, con la conseguenza che una eventuale deroga a tale disciplina pattuita dalle parti contraenti deve considerarsi nulla (cfr. infra multis: Consiglio Stato, V, 20 agosto 2008 , n. 3994; T.a.r. Lazio Roma, I, 2 aprile 2009, n. 3571).

Pres. Trizzino, Est. Manca – V. s.p.a. (avv. Nilo) c. Comune di Taranto (avv. Natalicchio) e Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto del Comune di Taranto (avv. Saltalamacchia)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 13 dicembre 2012, n. 1997

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 13 dicembre 2012, n. 1997

N. 01997/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 619 del 2012, proposto dalla:
– Vis s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro

– il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall’Avv. Carla Natalicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Stefanizzo, in Lecce alla via G.A. Ferrari 5;
– la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto del Comune di Taranto (di seguito indicata come OSL), rappresentata e difesa dall’Avv. Flora Saltalamacchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandro Fiore, in Lecce alla piazza Mazzini 72;

per la disapplicazione

– della nota della OSL prot. n. 3680 del 16 dicembre 2011, nella parte in cui ha riconosciuto a titolo di revisione prezzi solo l’importo di euro 185.739,86 (comprensivo di IVA) e nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso revisionale secondo le modalità richieste dalla ricorrente;

– della nota (e dei relativi allegati) del Comune di Taranto prot. n. 41397 del 20 marzo 2012, ricevuta in pari data;

– e per la declaratoria del diritto alla liquidazione dei compensi revisionali e la relativa condanna dell’Organismo di Liquidazione e/o del Comune di Taranto.

Visto il ricorso.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e della Commissione Straordinaria di Liquidazione.
Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Nilo, Saltalamacchia e Natalicchio.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame la VIS s.p.a. agisce per la disapplicazione della nota della OSL in data 16 dicembre 2011, prot. n. 3680, nelle parti in cui veniva riconosciuto in suo favore, a titolo di revisione prezzi per i servizi di vigilanza prestati nel periodo 2002/2006 (rispetto agli anni precedenti la stessa società riconosceva l’intervenuta prescrizione), solo l’importo di euro 185.739,86 e non quello, maggiore, da essa invece richiesto mediante istanza di inserimento nella massa passiva del Comune di Taranto (del quale, con delibera del Commissario Straordinario n. 234 del 17 ottobre 2006, era stato dichiarato lo stato di dissesto, con successiva nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione e avvio, appunto, della relativa procedura).

2.- Ciò premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

2.1 Con riguardo, in specie, alla possibilità di ricondurre tutti i molteplici servizi di vigilanza svolti dalla ricorrente in favore del Comune intimato ad un unico rapporto, secondo la prospettazione appunto contenuta nel ricorso, deve richiamarsi quanto da questo Tribunale evidenziato in una vicenda analoga a quella odiernamente in esame (relativa al rapporto fra la stessa Vis e l’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Taranto), e, in particolare, <<osservare in linea generale che l’art. 6 l. 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo come sostituito dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (ed oggi trasfuso negli artt. 115 e 244 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006), prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di osservare:

– si è in presenza di una norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente, atteso che la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, con la conseguenza che una eventuale deroga a tale disciplina pattuita dalle parti contraenti deve considerarsi nulla (cfr. infra multis: Consiglio Stato, V, 20 agosto 2008 , n. 3994; T.a.r. Lazio Roma, I, 2 aprile 2009, n. 3571);

– la norma comprende tutte le controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione della disposizione, senza distinguere i diversi tipi di domande proposte (spettanza del compenso revisionale; accertamento della misura del canone; inadempimento delle obbligazioni; contestazioni della clausola revisionale e della sua efficacia (così T.a.r. Lazio Roma, III, 8 maggio 2009, n. 4996);

– […] Secondo un consolidato orientamento (Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2786; idem, 14 dicembre 2006, n. 7461; 16 giugno 2003, n. 3373; 8 maggio 2002, n. 2461), l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ora art. 115 del d.lvo 163/06, detta una disciplina speciale circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p.a., che prevale su quella generale di cui all’articolo 1664 del codice civile. Tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile.

Nel caso di specie, le parti hanno di volta in volta rinegoziato il prezzo dei servizi da prestare, con nuova autonoma manifestazione di volontà, come risulta incontestabilmente dalle manifestazioni della volontà di proseguire il rapporto agli stessi patti e condizioni, espresse dalla ricorrente alla scadenza di ogni rapporto con autonome comunicazioni scritte, riportate espressamente dall’Azienda resistente negli atti di riaffidamento del servizio.

Del resto, l’applicabilità della revisione presuppone l’esistenza di un contratto di durata, per cui, per giurisprudenza pacifica, mentre alle proroghe contrattuali può applicarsi la clausola revisionale prevista dall’art. 6 della legge n. 537 del 1993, conclusione opposta vale rispetto ai successivi atti con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, si sia dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario, evenienza in cui la norma citata non si applica (tra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3474)>> (T.a.r. Puglia Lecce, III, 9 febbraio 2012, n. 244).

2.2 Nel caso in esame, appunto, tale ordine di considerazioni vale relativamente ai servizi prestati dalla Vis s.p.a. (prima Ivri s.p.a.), non essendo in alcun modo dimostrata la riconducibilità ad un unicum contrattuale dell’attività di vigilanza dalla medesima svolta rispetto alla Villa Peripato, alla sede della Corte d’appello, alla biblioteca, ecc.: correttamente, dunque, l’amministrazione calcolava la revisione dei prezzi e la rivalutazione monetaria rispetto a ogni singola attività prestata e teneva conto del concreto arco temporale nel quale ciò specificamente avveniva, senza invece ritenere ogni successivo incarico una mera prosecuzione di quello iniziale (circoscritto alla suddetta Villa Peripato).

2.3 Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere respinto.

3.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 619 del 2012 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2012, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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