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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Rifiuti Numero: 1583 | Data di udienza: 15 Aprile 2015

* APPALTI – RIFIUTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2015
Numero: 1583
Data di udienza: 15 Aprile 2015
Presidente: Trizzino
Estensore: Rinaldi


Premassima

* APPALTI – RIFIUTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici.



Massima

 

TAR PUGLIA,  Lecce, Sez. 2^ – 13 maggio 2015, n. 1583


APPALTI – RIFIUTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici.

L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsto dall’art. 212 d.lgs. 152/2006 è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici (Tar Campania n. 3560 del 2014; deliberazione AVCP n. 95 del 29.03.2007): la ditta che si sia dotata di tale requisito prima dell’inizio dei lavori, non può pertanto essere esclusa dalla stazione appaltante.


Pres. Trizzino,  Est. Rinaldi – M. srl (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Francavilla Fontana (avv. Patarnello)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 13 maggio 2015, n. 1583

SENTENZA

 

TAR PUGLIA,  Lecce, Sez. 2^ – 13 maggio 2015, n. 1583

N. 01583/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2015, proposto da:
Mello Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

 

contro

Comune di Francavilla Fontana, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Patarnello, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Francesco D’Elia N. 2;

nei confronti di

Ats Consulting Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, Via Garibaldi 43;
Icost Srl;

per l’annullamento

della determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico n. 3 del 9.1.2015 (indice generale n. 29 del 13.1.2015), recante aggiudicazione definitiva all’ATI ATS Consulting Srl/Icost Srl della gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza permanente della discarica RSU in Contrada Matroccolo, comunicata alla ricorrente a mezzo racc. a/r con nota prot. n. 2607/2015 del 22.1.2015, ricevuta in data 26.1.2015;

della successiva nota prot. n. 3624 del 28.1.2015, trasmessa a mezzo racc. a/r ricevuta in data 3.2.2015, con la quale è stata trasmessa, a seguito di istanza di accesso, la suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva;

della presupposta determinazione n. 277 dell’1.12.2014 (indice generale n. 1506 del 5.12.2014), recante decisione di non procedere all’approvazione della aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della Mello Srl, comunicata alla ricorrente ed acquisita (anch’essa) in seguito ad istanza di accesso, successivamente alla comunicazione alla ricorrente, ricevuta in data 26.1.2015, della intervenuta aggiudicazione definitiva all’ATI ATS Consulting Srl/Icost Srl;

dei verbali di gara e di ogni altro atto della procedura con il quale è stata disposta l’ammissione dell’ATI ATS Consulting Srl/Icost Srl alla procedura di gara;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso l’eventuale affidamento in via d’urgenza dei lavori oggetto di appalto, ove disposto e anch’esso non comunicato alla ricorrente;

per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 cpa;

per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonchè, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ats Consulting Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari l’avv. E. Sticchi Damiani, in sostituzione dell’avv. S. Sticchi Damiani, per la ricorrente, l’avv. F. Patarnello per la P.A. e l’avv. V. Meneleo, in sostituzione degli avv.ti P. e L. Quinto, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ditta ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza permanente della discarica RSU in Contrada Matroccolo, rendendosi aggiudicataria provvisoria: è stata successivamente esclusa dalla procedura selettiva poiché priva del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsto dall’art. 212 d.lgs. 152/2006.

Nel presente giudizio la Mello ha impugnato l’esclusione nonché l’aggiudicazione definitiva, nel frattempo disposta in favore della controinteressata, deducendo una pluralità di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere: ha, altresì, richiesto il subentro nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto e in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituita la stazione appaltante illustrando il proprio operato e contrastando le avverse pretese.

La controinteressata Ats Consulting Srl ha proposto ricorso incidentale escludente e chiesto il rigetto nel merito del ricorso principale.

Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276 secondo comma, c.p.c. va esaminato prioritariamente il ricorso incidentale “escludente” con cui l’aggiudicataria deduce che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per aver violato le norme che regolano l’avvalimento.

Il ricorso incidentale è infondato.

Il contratto di avvalimento stipulato tra la Mello Srl e il Consorzio Stabile Agoraa Srl è immune dalle censure dedotte (violazione degli artt. 49 del D.lgs. 163/2006 e 88 del D.P.R. 207/2010).

Nel contratto all’esame le parti hanno dichiarato che l’ausiliaria metterà a disposizione “tutte le risorse relative” ai requisiti prestati (attestazione SOA e certificazione di qualità ISO 9001), “nessuna esclusa, tali da consentire la regolare e completa esecuzione dell’appalto attraverso l’organizzazione aziendale della concorrente con il contributo dell’organizzazione operativa dell’impresa ausiliaria”.

Il contratto di avvalimento indica analiticamente i mezzi, le attrezzature e le risorse (materiali e umane) prestate per l’esecuzione dell’appalto e in particolare:

– la messa a disposizione di “n. 1 direttore tecnico Ing. Urso Giuseppe nato a Catania il 12-01-83 e relativo Know How”;

– il numero degli ulteriori addetti messi a disposizione e “facenti parte dell’organico dell’ausiliaria”: “n. 6 addetti”;

– l’indicazione dei mezzi prestati per tutta la durata dell’appalto (l’allegato 2 riporta un elenco dettagliato di tutte le attrezzature e i mezzi oggetto del contratto, specificamente individuati, per un totale di n. 5 pagine e oltre cento voci).

Il prestito dei requisiti appare effettivo e non meramente cartolare: l’avvalimento non risulta condizionato né fittizio, avendo il Consorzio Stabile Agoraa assunto l’impegno di mettere a disposizione le risorse e i mezzi (dettagliatamente) indicati con decorrenza immediata.

La provvista del personale (n. 6 addetti) può essere soddisfatta dal Consorzio Stabile Agoraa anche computando l’organico delle ditte consorziate, atteso che, in materia di soggetti plurimi, vige il principio secondo cui i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa possono, di regola, essere cumulati dalle singole imprese raggruppate o consorziate (in particolare ex art 36, comma 7, d.lgs n. 163/2006, “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”).

Immune dalle censure dedotte è l’avvalimento della certificazione di qualità desumendosi dal contratto, riguardato nel suo complesso, che l’impresa ausiliaria non si è impegnata semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma ha assunto l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).

Anche la dichiarazione unilaterale dell’ausiliaria ex art. 49, comma 1-bis, lett. d), del D.lgs. 163/2006 risulta sufficientemente specifica, avendo il Consorzio Stabile Agoraa, da un lato, dichiarato che “intende mettere a disposizione, come in effetti mette a disposizione, i seguenti propri requisiti all’impresa concorrente: OG12 cl III BIS e relativa certificazione di qualità ISO 9001” e, dall’altro, operato una relatio al contratto di avvalimento (“…nonché quanto analiticamente specificato nel contratto di avvalimento”), allegato alla medesima dichiarazione: vi era dunque, nella dichiarazione dell’ausiliaria, un puntuale rinvio agli analitici contenuti del contratto di avvalimento.

Respinto il ricorso incidentale con cui la controinteressata eccepisce la carenza di una condizione dell’azione (la legittimazione a ricorrere) in capo alla Mello srl, può ora procedersi allo scrutinio del ricorso principale.

Il ricorso principale è parzialmente fondato.

L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsto dall’art. 212 d.lgs. 152/2006 è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici (Tar Campania n. 3560 del 2014; deliberazione AVCP n. 95 del 29.03.2007): la Mello srl, che si era dotata di tale requisito prima dell’inizio dei lavori, non poteva pertanto essere esclusa dalla stazione appaltante (principio di tassatività delle cause di esclusione).

Il rilievo è assorbente e comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente principale nonché dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata in esito alla (illegittima) estromissione dell’aggiudicataria provvisoria.

Le ulteriori pretese avanzate dalla ditta Mello (tutela in forma specifica mediante il subentro e in subordine il risarcimento del danno per equivalente) non possono essere accolte risultando dagli atti che il procedimento selettivo è ancora in itinere, avendo la stazione appaltante, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa da questo Tar, riammesso in gara la ricorrente principale e attivato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo: va altresì disposta la restituzione del contributo unificato, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando respinge il ricorso incidentale e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale.

Condanna in solido la parte resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 4000, oltre Iva e Cap come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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