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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 2150 | Data di udienza: 19 Ottobre 2011

* RIFIUTI – Attività di recupero – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Previa diffida – Necessità – Comunicazione di avvio del procedimento – Surroga, sotto il profilo funzionale, del meccanismo ex art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Inconfigurabilità – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2011
Numero: 2150
Data di udienza: 19 Ottobre 2011
Presidente: Cavallari
Estensore: Viola


Premassima

* RIFIUTI – Attività di recupero – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Previa diffida – Necessità – Comunicazione di avvio del procedimento – Surroga, sotto il profilo funzionale, del meccanismo ex art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Inconfigurabilità – Ragioni.



Massima

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2011, n. 2150

 

RIFIUTI – Attività di recupero – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Previa diffida – Necessità.

Ai sensi dell’art. 216, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, l’emanazione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti deve essere preceduto e/o accompagnato da un atto (una sostanziale diffida) che assegni all’interessato un termine per conformare alla normativa vigente l’attività, individuando espressamente gli adempimenti e le prescrizioni da rispettare per renderla conforme a legge. (cfr., con riferimento alla previgente disciplina di cui all’art. 33, c. 4 d.lgs. n. 22/97, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 gennaio 2004, n. 593)


Pres. Cavallari, Est. Viola – E. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Carulli e Vergine)


RIFIUTI – Attività di recupero – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività – Comunicazione di avvio del procedimento – Surroga, sotto il profilo funzionale, del meccanismo ex art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Inconfigurabilità – Ragioni.

La comunicazione di inizio procedimento non può, infatti, surrogare, sotto il profilo funzionale, il particolare meccanismo previsto dall’art. 216, 4° comma del d.lgs. 152 del 2006, in quanto manca proprio la necessaria prefissione del termine per conformare l’attività alla normativa vigente e l’individuazione espressa degli adempimenti e delle prescrizioni da rispettare per rendere conforme a legge l’attività, previste entrambe dalla disposizione, a fondamentale garanzia dell’attività imprenditoriale di recupero dei rifiuti.

Pres. Cavallari, Est. Viola – E. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Carulli e Vergine)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 14 dicembre 2011, n. 2150

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 dicembre 2011, n. 2150

 

N. 02150/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2009, proposto da:
Soc Euroscavi 2000 Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Mariangela Carulli, Donato Vergine, con domicilio eletto presso Vincenzo Pennetta in Lecce, via Imbriani 59;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale rep. n.472/3512 del 24 marzo 2009, notificata il 31.03.09 con la quale il dirigente responsabile del servizio ha determinato di disporre ai sensi del comma 4 dell’art.216 del D.Lg. n.152/2006 il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla determinazione dirigenziale n.173 del 7.07.2005 e la cancellazione dal Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; di stabilire che la società dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, di dare atto che la prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione è soggetta al sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D.Lgs. n. 152/06; di dare atto altresì, che, per quanto non espressamente previsto nel provvedimento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di rifiuti; nonché di tutti gli atti, presupposti, collegati, connessi, precedenti e successivi all’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, prima, l’Avv. Caggiula in sostituzione del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e, successivamente, lo stesso Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per la società ricorrente e l’Avv. Donato Vergine per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento 7 luglio 2005 n. 713, la società ricorrente veniva iscritta dalla Provincia di Brindisi nel Registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 22 del 1997 per le tipologie 7.1, 7.11, 13.1 e 13.2.

Facendo seguito al sopralluogo effettuato in data 22 dicembre 2008, la Provincia di Brindisi comunicava alla ricorrente l’apertura del procedimento amministrativo teso all’emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività; con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, il Dirigente Responsabile del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi disponeva, ai sensi dell’art. 216, 4° comma del d.lgs. 152 del 2006, il divieto di prosecuzione dell’attività e la cancellazione dal Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell’impresa ricorrente.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di cancellazione dal Registro provinciale delle imprese era impugnato dalla società ricorrente per: 1) violazione di legge, omessa sottoscrizione del provvedimento impugnato; 2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 208, comma 13 e dell’art. 216 commi 1 e 4 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, del d.m. 5 febbraio 1998 in materia di procedura semplificata e di recupero; 3) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, violazione del principio di proporzionalità e di minor sacrificio per l’amministrato, difetto assoluto di istruttoria.

Con ordinanza 24 marzo 2011 n. 505, la Sezione ordinava alla Provincia di Brindisi il deposito del <<verbale del sopralluogo effettuato in data 22 dicembre 2008 da personale del servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, unitamente al Nucleo Operativo Ecologico del Comando carabinieri di Lecce>>; la Provincia di Brindisi eseguiva l’ordine istruttorio e si costituiva in giudizio, controdeducendo sul merito del ricorso.

All’udienza del 19 ottobre 2011 il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La previsione dell’art. 216, 4° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che è espressamente citata dal provvedimento impugnato, in funzione giustificativa del potere esercitato) prevede, infatti, che <<la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione>>; appare, pertanto, di tutta evidenza, come l’emanazione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività debba essere preceduto e/o accompagnato da un atto (una sostanziale diffida) che assegni all’interessato un termine per conformare alla normativa vigente l’attività di recupero dei rifiuti, individuando espressamente gli adempimenti e le prescrizioni da rispettare per rendere conforme a legge l’attività.

Del resto, si tratta di una strutturazione normativa che era già prevista dalla previgente formulazione dell’art. 33, 4° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e che ha indotto la giurisprudenza a rilevare l’illegittimità del <<provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti, attivata con procedura semplificata, che non rechi l’indicazione del termine sollecitatorio prescritto dalla norma>> (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 gennaio 2004, n. 593).

Nel caso di specie, al ricorrente non è stato assegnato alcun termine per procedere all’eliminazione delle problematiche di non conformità a legge ed alle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi autorizzatori rilevate a seguito del sopralluogo effettuato in data 22 dicembre 2008 da personale del servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, unitamente al Nucleo Operativo Ecologico del Comando carabinieri di Lecce ed è pertanto necessario concludere per la conseguenziale illegittimità del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività senza che, in contrario, possano rilevare, né la natura delle problematiche di non conformità riscontrate nel caso di specie (è, infatti, opinione della Sezione che anche il mancato adeguamento al d.m. 5 aprile 2006, n. 186 dovesse essere contestato al ricorrente attraverso il particolare meccanismo oggi previsto dall’art. 216, 4° comma del d.lgs. 152 del 2006), né l’invio alla società ricorrente della comunicazione di inizio procedimento 13 gennaio 2009 n. 3942 (la comunicazione di inizio procedimento non può, infatti, surrogare, sotto il profilo funzionale, il particolare meccanismo previsto dall’art. 216, 4° comma del d.lgs. 152 del 2006, in quanto manca proprio la necessaria prefissione del termine per conformare l’attività alla normativa vigente e l’individuazione espressa degli adempimenti e delle prescrizioni da rispettare per rendere conforme a legge l’attività, previste entrambe dalla disposizione, a fondamentale garanzia dell’attività imprenditoriale di recupero dei rifiuti).

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso e la conseguenziale necessità di procedere alla rinnovazione degli atti del procedimento permettono poi di procedere all’assorbimento delle altre censure di ricorso; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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