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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1108 | Data di udienza: 13 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni in zona sismica – Competenza dei geometri – Carattere modesto dell’edificio – Sindacato sulla valutazione dell’entità quantitativa e qualitativa della costruzione – Progettazione di opere private –  Normativa – Finalità – Incolumità delle persone – Progetto redatto da un geometra – Ratifica da parte di un ingegnere – Elaborati tecnico strutturali firmati da un ingegnere.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2013
Numero: 1108
Data di udienza: 13 Febbraio 2013
Presidente: Costantini
Estensore: Caprini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni in zona sismica – Competenza dei geometri – Carattere modesto dell’edificio – Sindacato sulla valutazione dell’entità quantitativa e qualitativa della costruzione – Progettazione di opere private –  Normativa – Finalità – Incolumità delle persone – Progetto redatto da un geometra – Ratifica da parte di un ingegnere – Elaborati tecnico strutturali firmati da un ingegnere.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15  maggio 2013, n. 1108


DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni in zona sismica – Competenza dei geometri – Carattere modesto dell’edificio – Sindacato sulla valutazione dell’entità quantitativa e qualitativa della costruzione.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della L. 64/1974 e dell’art. 16 del R.D. 274/1929, nei limiti del carattere “modesto” dell’edificio civile, la progettazione può essere eseguita in zona sismica anche da un geometra; tale competenza del professionista permane anche – ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica), ora ribadito anche dall’art. 64, comma 2, del T.U. Edilizia approvato con d.P.R. n. 380/2001 – nelle ipotesi in cui il progetto di un edificio modesto preveda l’impiego di cemento armato(T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022; nello stesso senso: Cons. St., sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004). Spetta “al G.A. il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione al fine di stabilire se la stessa … rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli art. 16 ss. r.d. 274/1929” (Tar Salerno 9772/2010).


Pres. Costantini, Est. Caprini – G.M. (avv.ti Palmisano e Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv. Caruli)

DIRITTO URBANISTICO – Progettazione di opere private – Competenza dei geometri – Normativa – Finalità – Incolumità delle persone – Progetto redatto da un geometra – Ratifica da parte di un ingegnere – Elaborati tecnico strutturali firmati da un ingegnere.

In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l’intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell’assicurare l’incolumità delle persone;  se – a tali fini – viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la “ratifica, con assunzione di responsabilità” ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che – a maggior ragione – sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022).

Pres. Costantini, Est. Caprini – G.M. (avv.ti Palmisano e Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv. Caruli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15 maggio 2013, n. 1108

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 15  maggio 2013, n. 1108

N. 01108/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2012, proposto da:
Giuseppe Moretto, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Palmisano ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria, 9;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Caniglia in Lecce, via C. De Giorgi,19;
Comune di Oria, non costituito;

per l’annullamento

– della nota prot. n. 29574 del 17 aprile 2012 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale della Provincia di Brindisi, nonché dell’istruttore;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 8444/2012 del 2 maggio 2012 a firma del Responsabile dell’U.T.C. di Oria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi gli avv.ti Sticchi Damiani, per il ricorrente, e Carulli, per l’Amministrazione provinciale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, in qualità di professionista iscritto all’Albo dei Geometri, impugna il provvedimento del dirigente del Servizio tecnico e di Pianificazione territoriale provinciale di non accettazione del deposito del progetto elaborato per la realizzazione di un’edicola funeraria, in quanto “il direttore dei lavori delle strutture in c.a. relativi alle costruzioni in oggetto è un geometra laureato” nonché la conseguente nota del responsabile dell’U.T.C. comunale nella quale si specifica che “in assenza dell’attestazione di cui agli artt. 93-94 del d.P.R. 380/01 i lavori relativi alle strutture in c.a. non possono essere eseguiti”.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché dell’art. 64, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, carenza istruttoria e motivazionale e illegittimità derivata.

III. Si è costituita l’Amministrazione provinciale, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2013, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

V.1. Va premesso che in zona sismica, ai sensi dell’art. 17 della L. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto d’ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per delineare, allora, le competenze dei geometri occorre fare riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale e, quindi, all’art. 16 del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra).

Dispone, per quanto d’interesse, tale noma:

“L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: …

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; …

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; …”.

V.2. Ne consegue, in primo luogo, che nei limiti del carattere “modesto” dell’edificio civile, la progettazione può essere eseguita in zona sismica anche da un geometra e, in secondo luogo, che tale competenza del professionista permane anche – ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica), ora ribadito anche dall’art. 64, comma 2, del T.U. Edilizia approvato con d.P.R. n. 380/2001 – nelle ipotesi in cui il progetto di un edificio modesto preveda l’impiego di cemento armato.

È stato in proposito affermato da condivisibile giurisprudenza:

A) che spetta “al G.A. il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione al fine di stabilire se la stessa … rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli art. 16 ss. r.d. 274/1929” (Tar Salerno 9772/2010);

B) che “il geometra è sempre abilitato alla progettazione di “modeste costruzioni civili”; e che tale competenza permane anche per le costruzioni a struttura metallica o per quelle che richiedano l’impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a condizione – in questo caso – che persista la qualificazione di edificio civile “modesto”…” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022; nello stesso senso: Cons. St., sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004);

C) che i limiti posti dal predetto art. 16, lettera m), alla competenza professionale dei geometri, se è pur vero che rispondono a una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lasciano nella sostanza all’interprete ampi margini in ordine alla valutazione dei requisiti della “modestia” della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza d’implicazioni per la pubblica incolumità.

Della questione, va ricordato, si è già occupato, tra gli altri, con sentenza 5 marzo 2009, n. 134, il anche il T.A.R. Abruzzo, “che in tale occasione ha precisato che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, vada individuato nelle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e nelle capacità occorrenti per superarle; ed ha ritenuto che a questo fine assumono specifico rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, ma in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione.

In aggiunta, ha anche precisato che la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda anche le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 16 novembre 2010, n. 1213).

V.3. “Il Collegio non ignora la sussistenza di un contrario orientamento, manifestato dalla giurisprudenza civile (Cass., II, 17028/2006, e 19292/2009), che ha considerato nulli sul piano civilistico i contratti d’opera professionale stipulati da geometri in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato.

Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione del dato normativo non condividibile in quanto non tiene conto del fatto che anche le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo “per relationem” alle competenze stabilite dall’ordinamento professionale dei geometri” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022).

V.4. Ciò posto e per passare all’esame del caso di specie, ritiene la Sezione che nella specie la costruzione progettata possa essere ascritta fra le modeste costruzioni, di cui all’art. 16, lett. m) del R.D. n. 274/1929, assimilabili a quelle accessorie in cemento armato, di cui alla precedente lett. l), atteso che, per un verso, non richiede per la sua progettazione particolari operazioni di calcolo e, per altro verso, non implica pericolo per l’incolumità delle persone proprio in riferimento alla sua specifica destinazione a edicola funeraria – ove l’utilizzo del cemento armato, peraltro, riguarda opere interne (strutture di divisione dei n. 6 loculi, il relativo basamento e i setti).

V.5. Quanto esposto vale come inquadramento generale della problematica sulla quale si incentra il giudizio.

Deve essere, tuttavia, evidenziato il fatto che nel caso sono presenti delle peculiari circostanze che conferiscono alla vicenda una specifica singolarità: se è vero che il progettista architettonico e direttore dei lavori è un geometra laureato (il ricorrente), calcolatore delle strutture è, invece, un ingegnere (dott. ing. Salvatore Miceli).

In altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascritto solo al geometra; ma di una progettazione effettuata a più mani, nella quale l’apporto dell’ingegnere risulta prevalente sul piano quantitativo e tecnico, mentre quello del progettista/geometra è secondario e per certi versi atecnico, essendo limitato a definire l’aspetto esteriore dell’edificio.

“La predetta conclusione risulta avvalorata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 83/1999) che ha precisato il ruolo da attribuire, nella progettazione, all’intervento del tecnico laureato: “In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l’intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell’assicurare l’incolumità delle persone; …. e se – a tali fini – viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la “ratifica, con assunzione di responsabilità” ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che – a maggior ragione – sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022).

VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

V. Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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