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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1139 | Data di udienza: 28 Febbraio 2013

* APPALTI – Regolarità contributiva – Requisito di carattere generale – Condizione di partecipazione alla gara – Possesso del requisito – Dichiarazione falsa – Buona fede – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2013
Numero: 1139
Data di udienza: 28 Febbraio 2013
Presidente: Trizzino
Estensore: De Mattia


Premassima

* APPALTI – Regolarità contributiva – Requisito di carattere generale – Condizione di partecipazione alla gara – Possesso del requisito – Dichiarazione falsa – Buona fede – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ –16  maggio 2013, n. 1139


APPALTI – Regolarità contributiva – Requisito di carattere generale – Condizione di partecipazione alla gara – Possesso del requisito – Dichiarazione falsa – Buona fede – Inconfigurabilità.

La regolarità contributiva è sia requisito di carattere generale, sia condizione di partecipazione alla gara, che va posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte e va assicurato anche successivamente alla presentazione della domanda, attesa l’imprescindibile esigenza di verifica dell’affidabilità del soggetto partecipante sino alla conclusione della gara medesima (Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2011, n. 2283; sez. V, 30 settembre 2009, n. 5896; sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 344; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 8 ottobre 2012, n. 512). Ciò in quanto le disposizioni normative che prevedono l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a presidio di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, il che giustifica sia la verifica della sussistenza del requisito da parte della stazione appaltante anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera di invito, sia il fatto che la falsità della dichiarazione costituisca di per sé motivo di esclusione da una gara d’appalto senza che l’irregolarità possa essere sanata dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. Ai partecipanti alla gara, pertanto, è richiesto un onere di verifica preventiva al fine di accertare la veridicità delle proprie dichiarazioni, non essendo sufficiente ad evitare l’esclusione o l’annullamento dell’avvenuta aggiudicazione, il richiamo ad una ipotetica “buona fede” sulla regolarità del pagamento dei contributi (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 10 marzo 2010, n. 21).


Pres. Trizzino, Est- De Mattia  – Impresa D. (avv.Caggiula) c. Comune di Salice Salentino (avv. Manelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 16 maggio 2013, n. 1139

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ –16  maggio 2013, n. 1139

N. 01139/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa De Pascali Pantaleo, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Caggiula, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro
 

Comune di Salice Salentino, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Manelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, viale M. De Pietro, 23;

nei confronti di

Petito Costruzioni s.r.l., n.c.;

per l’annullamento

– della determina del Responsabile del Servizio – 5° Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino, n. 174/641 del 3 dicembre 2012, con cui si è proceduto all’annullamento, in danno dell’odierna ricorrente, dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di “ampliamento del Cimitero Comunale 1° lotto funzionale” e alla conseguente esclusione dalla gara;

– della nota del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Salice Salentino del 4 dicembre 2012, prot. gen. 14415/2969, con la quale è stato comunicato tale annullamento;

– della nota del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Salice Salentino del 26 ottobre 2012, prot. gen. 12727, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva;

– della nota del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Salice Salentino del 22 novembre 2012, prot. gen. 13862/2845, con la quale è stata richiesta al sig. De Pascali Pantaleo documentazione integrativa;

– ove occorra, del D.U.R.C. del 18 settembre 2012, nella parte in cui si rileva la non regolarità contributiva dell’Impresa odierna ricorrente per debiti derivanti da “verbale ispettivo” e nella parte in cui si rileva la non iscrizione dell’Azienda nella Gestione Separata;

– ove occorra, dei verbali di gara;

– ove intervenuti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ditta seconda in ordine di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

nonché come da motivi aggiunti, depositati in data 16 gennaio 2013 e in data 24 gennaio 2013, per l’annullamento

– della determina dirigenziale n. 196/708 del 21 dicembre 2012 e della nota prot. n. 15319 del 28 dicembre 2012 del Comune di Salice Salentino;

– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salice Salentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi l’avv. A. Caggiula per la ricorrente e l’avv. G. Manelli per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. L’impresa ricorrente ha partecipato alla gara, indetta dal Comune di Salice Salentino, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale – I lotto funzionale; all’esito della gara, la stessa è risultata aggiudicataria dei predetti lavori sia in via provvisoria che definitiva.

Tuttavia, a seguito di verifica della regolarità contributiva, la stazione appaltante ha riscontrato una posizione INPS non regolare a carico dell’impresa alla data del 27 giugno 2012, nonostante quest’ultima avesse dichiarato, al momento della partecipazione, di essere in regola con i versamenti contributivi presso gli Enti Previdenziali Assicurativi e Assistenziali; conseguentemente, con nota del 26 ottobre 2012, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva nei confronti della ricorrente.

Pur a seguito dei chiarimenti forniti dalla ditta, l’Amministrazione ha ritenuto ugualmente di dover annullare la predetta aggiudicazione.

Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’erronea presupposizione e l’erronea e falsa valutazione delle risultanze istruttorie da parte della stazione appaltante.

Con ricorso per motivi aggiunti l’impresa De Pascali ha, altresì, impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta seconda classificata, la Petito Costruzioni s.r.l., deducendo, in sostanza, gli stessi motivi già proposti con il ricorso introduttivo.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Salice Salentino.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica di discussione, all’esito della quale, su istanza delle stesse, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti vanno respinti per le ragioni di seguito illustrate.

La stazione appaltante, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dall’impresa De Pascali al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ha acquisito dall’INPS il documento di regolarità contributiva datato 29 agosto 2012, risultando regolare.

Successivamente, su sollecitazione della ditta Petito Costruzioni s.r.l., l’Amministrazione ha chiesto un secondo DURC – acquisito al protocollo dell’Ente in data 16 ottobre 2012 – dal quale è invece emersa una situazione di irregolarità, in capo alla ditta aggiudicataria, sino a tutto il 3 agosto 2012 con riferimento ai contributi previdenziali e quindi già sussistente sia all’atto della sottoscrizione dell’autocertificazione (27 giugno 2012) con cui l’impresa ha dichiarato di essere in regola con i versamenti contributivi, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione (29 giugno 2012), sia successivamente all’aggiudicazione definitiva avvenuta il 4 luglio 2012.

Ciò premesso, pur prescindendo da ogni valutazione in ordine all’idoneità della documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria a dimostrarne la buona fede nel rendere l’autocertificazione (in particolare, le comunicazioni della Banca Unicredit – filiale di Nardò, datate rispettivamente 12 e 23 novembre 2012, da cui si ricaverebbe che il versamento da parte dell’Impresa per il pagamento dei contributi mensili INPS alla data di scadenza, non sarebbe andato a buon fine per una non meglio precisata anomalia tecnica del sistema informatico), assume valore dirimente la circostanza che la ditta abbia continuato a tacere la propria situazione di irregolarità pur dopo esserne stata edotta dalla propria banca (in data successiva al 26 giugno 2012) e pur dopo l’aggiudicazione definitiva, sino a tutto il 3 agosto 2012, data in cui tale situazione di irregolarità contributiva risulta essere stata sanata.

A tanto aggiungasi che da accertamenti della Guardia di Finanza (cfr. verbale del 29 maggio 2008) era emerso che la ditta, relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008, non avrebbe operato né versato ritenute fiscali per un importo complessivo di € 1.974,00; la relativa sanzione è stata pagata dall’impresa De Pascali in data 26 settembre 2012, ossia nei dieci giorni successivi alla ricezione della nota dell’INPS del 17 settembre 2012 contenente l’invito a regolarizzare la propria posizione pena l’emissione di DURC irregolare.

Il comportamento serbato dall’impresa ricorrente, pertanto, non può dirsi improntato a buona fede, dovendosi ritenere falsa la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta il 26 giugno 2012 in cui si attesta il possesso, a quella data, del requisito della regolarità contributiva e a nulla rilevando che, successivamente, detta situazione di irregolarità sia stata sanata.

Come è noto, infatti, quello della regolarità contributiva è un requisito di carattere generale oltre che condizione di partecipazione alla gara, che va posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte e va assicurato anche successivamente alla presentazione della domanda, attesa l’imprescindibile esigenza di verifica dell’affidabilità del soggetto partecipante sino alla conclusione della gara medesima (Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2011, n. 2283; sez. V, 30 settembre 2009, n. 5896; sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 344; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 8 ottobre 2012, n. 512).

Ciò in quanto le disposizioni normative che prevedono l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a presidio di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, il che giustifica sia la verifica della sussistenza del requisito da parte della stazione appaltante anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera di invito, sia il fatto che la falsità della dichiarazione costituisca di per sé motivo di esclusione da una gara d’appalto senza che l’irregolarità possa essere sanata dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

Ai partecipanti alla gara, pertanto, è richiesto un onere di verifica preventiva al fine di accertare la veridicità delle proprie dichiarazioni, non essendo sufficiente ad evitare l’esclusione o, come nel caso in esame, l’annullamento dell’avvenuta aggiudicazione, il richiamo ad una ipotetica “buona fede” sulla regolarità del pagamento dei contributi (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 10 marzo 2010, n. 21).

Per le considerazioni che precedono, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

III. Tuttavia, sussistono giusti motivi (le peculiarità fattuali della vicenda) per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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