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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1057 | Data di udienza: 19 Marzo 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Valutazione dell’urbanizzazione effettiva – Ratio elidente la necessità del piano attuativo – Riferimento all’intero comparto o comprensorio – Mancanza del piano attuativo – Rilascio del titolo edilizio – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 17 Giugno 2019
Numero: 1057
Data di udienza: 19 Marzo 2019
Presidente: d'Arpe
Estensore: Rotondano


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Valutazione dell’urbanizzazione effettiva – Ratio elidente la necessità del piano attuativo – Riferimento all’intero comparto o comprensorio – Mancanza del piano attuativo – Rilascio del titolo edilizio – Presupposti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 17 giugno 2019, n. 1057


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Valutazione dell’urbanizzazione effettiva – Ratio elidente la necessità del piano attuativo – Riferimento all’intero comparto o comprensorio.

La valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato; la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all’edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 16 luglio 2012, n. 4134 e giurisprudenza ivi citata).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mancanza del piano attuativo – Rilascio del titolo edilizio – Presupposti.

In assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, un titolo edilizio può essere rilasciato solo se è stato accertato che il lotto del richiedente è l’unico a non essere stato ancora edificato e si trova in una zona che, oltre ad essere integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 06 novembre 2017, n. 5119). E, comunque, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico della zona, ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria o integrando l’urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all’edificazione. Ciò, in quanto l’esigenza di un piano attuativo, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1434; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 27 marzo 2018, n. 1906).

Pres. d’Arpe, Est. Rotondano – S.M.A. (avv. Musio) c. Comune di Maruggio (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 17 giugno 2019, n. 1057

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 17 giugno 2019, n. 1057

Pubblicato il 17/06/2019

N. 01058/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02749/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2749 del 2014, proposto da
Summonte Maria Angela, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Reggimento Fanteria, n. 9;

contro

Comune di Maruggio, in persone del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

– del provvedimento prot. n. 8011 del 16 luglio 2014, a firma del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Maruggio, recante diniego di permesso di costruire;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:

– della nota prot. n. 6709 del 12 giugno 2014 a firma del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Maruggio, recante preavviso di rigetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l’Avvocato M. Musio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente – comproprietaria di un lotto di terreno, sito nella fascia costiera del Comune di Maruggio, località “Madonnina”, distinto in catasto al Foglio n. 31, particelle nn. 1134, 162 e 441, ricadente in zona tipizzata dal vigente P.d.F. del Comune di Maruggio come “C8 – turistica residenziale di espansione” – ha impugnato, domandandone l’annullamento:

– il provvedimento prot. n. 8011 del 16 luglio 2014, con cui il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Maruggio ha rigettato la domanda di permesso di costruire presentata l’8 maggio 2014, per la realizzazione, sul predetto lotto, di un nuovo fabbricato bifamiliare (due unità immobiliari), da adibire a civile abitazione;

– ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, qualora occorra, la nota prot. n. 6709 del 12 giugno 2014, a firma del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Maruggio, di preavviso di diniego.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha formulato la seguente unica articolata censura, così rubricata:

1) Carenza istruttoria e motivazionale – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto – Illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Maruggio.

La ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le sue difese.

All’udienza pubblica del 19 marzo 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

2. – Giova rammentare, innanzitutto, che, con l’impugnato diniego, il Comune di Maruggio ha respinto l’istanza di permesso di costruire prot. n. 8011 del 16 luglio 2014:

a) innanzitutto, ritenendo non accoglibili le osservazioni formulate dalla sig.ra Summonte Maria Angela (con cui la stessa ha, in particolare, manifestato la disponibilità alla realizzazione diretta, in via autonoma, delle opere di urbanizzazione), a seguito del preavviso di diniego prot. n. 6709 del 12 giugno 2014:

– da un lato, sulla scorta del rilievo che “la necessità della preventiva predisposizione ed approvazione di un piano di dettaglio si rende opportuna ai fini del bilanciamento dell’intero comparto c8, sia in termini di rispetto complessivo dei rapporti massimi tra spazi pubblici da riservare alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, che in termini di limiti inderogabili dei parametri urbanistici, cosi’ come previsti dal D.M. 1444/68. Ciò con particolare riferimento all’area in questione in quanto risulta completamente priva di opere di urbanizzazione”;

– e, dall’altro lato, sulla base della considerazione che “la volontà della richiedente a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione dell’area interessata attiene ad una seconda fase, ossia a quella della possibilità data dal legislatore al titolare del permesso di costruire di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione nel caso in cui si obblighi a realizzarle direttamente in tutto o in parte…”;

b) poi, dando atto: che l’intervento prevede la realizzazione di nuovi volumi edilizi; che “le N.T.A. della zona urbanistica in riferimento consentono la realizzazione di interventi edilizi, destinati prevalentemente ad insediamenti residenziali ed ai servizi connessi, a condizione che, preventivamente, sia approvata la strumentazione urbanistica di secondo livello (piani di lottizzazione o piani quadro) su almeno una unità urbanistica individuata nelle tavole del P.d.F. (Programma di Fabbricazione”)”; e che <<la presenza di un vincolo strumentale, derivante dalla necessità della preventiva formazione ed approvazione di un piano esecutivo, e l’inesistenza in concreto nella zona di opere di urbanizzazione adeguate a supportare l’intervento proposto, subordina l’edificazione dell’area interessata alla formazione di un “Piano di dettaglio” esteso all’intero comparto, con il conseguente divieto …. dell’intervento edilizio diretto.”

In definitiva, l’impugnato diniego del permesso di costruire si basa sul rilevato contrasto del progetto costruttivo con l’art. 6 delle NN.TT.AA. del vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Maruggio, in quanto l’intervento ricade in un Comparto di intervento unitario (il n. 8), per il quale, allo stato attuale, non è stato approvato alcuno strumento urbanistico esecutivo di secondo livello.

3. – Orbene, la ricorrente assume, essenzialmente, che la fattispecie in esame rientrerebbe in quelle ipotesi in cui la valutazione dell’Ente rispetto al progetto presentato non può fondarsi solo sul mero dato normativo, ma necessita di un’approfondita analisi delle concrete (e sostanziali) caratteristiche del comprensorio cui ricade il terreno interessato dal progetto presentato.

Deduce, in particolare, che l’approvazione del Piano Esecutivo sarebbe, nella specie, superflua, in quanto “l’area oggetto dell’intervento prefigurato … si colloca in un contesto ampiamente antropizzato e dotato di opere di urbanizzazione primaria (pavimentazione stradale, pubblica illuminazione): ovvero si si inserisce in un contesto che … imponeva all’Ente civico un indagine istruttoria rigorosa del rapporto tra nuovo intervento e situazione esistente che, invece, non è stata condotta, atteso che il Comune di è affidato a valutazioni di principio prive di reale consapevolezza dello stato dei luoghi”, pervenendo a “conclusioni indotte dal dato formale per cui l’area è ricompresa in una zona che, per espressa previsione delle N.T.A. del P.d.F. (art. 6), può essere edificata solo nell’ambito di uno strumento pianificatorio di secondo grado, senza procedere (e quindi dare conto) di una circostanziata analisi del caso che attestasse, in termini più marcatamente tecnici, la reale opportunità di predisporre un piano attuativo”.

Afferma, inoltre, in particolare:

– che l’area in parola “risulta prospiciente alla S.P. 122 (che si estende per circa 1 km), completa di pavimentazione stradale e fornita di pubblica illuminazione, lungo la quale sono previste anche aree a parcheggio” e che “Ciò garantisce il collegamento tra la zona in questione e la rete viaria principale”;

– che il terreno in questione “confina ad ovest con strada privata dalla quale si accede a vari lotti tutti integralmente edificati e ad est con aree pertinenziali di altri fabbricati, in un contesto in cui l’integrità del territorio risulta quasi completamente compromessa da edificazioni private, dotate di strade interne di collegamento”; sicchè, per un verso, si sarebbe in presenza di un “reticolo edificatorio nel quale si è già proceduto ad una sostanziale ripartizione delle volumetrie espresse”, e, per altro verso, “i proprietari dei pochi terreni liberi giammai potranno accollarsi gli oneri relativi ad aree che hanno espresso la volumetria possibile in applicazione dell’indice fondiario, impegnandosi a realizzare volumi in complesso inferiori a quelli che il rispetto dell’indice territoriale da parte di tutti avrebbe consentito”;

– che “l’evoluzione edificatoria della zona e la sua pressochè integrale compromissione nella parte che si sviluppa verso l’esterno della fascia costiera, unitamente alla necessità di rispettare il vincolo dei 300 metri dal confine con il demanio marittimo preclude, non solo ai privati, ma anche alla stessa Amministrazione, qualsiasi possibilità di usufruire di spazi liberi da sfruttare in funzione della collettività”;

– che l’area di che trattasi sarebbe “un’area interclusa (tra due pubbliche vie, di cui una è la SP 122 e aree pertinenziali di fabbricati realizzati sulle particelle adiacenti), collocata all’interno di un comprensorio avente un tracciato viario definito che si presenta oramai compromesso sotto il profilo edificatorio, con un grado di urbanizzazione elevato”;

– che <<le precipue caratteristiche territoriali e, quindi, le esigenze di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa (tra cui in primis la necessità di rispettare il vincoli dalla vicinanza al confine demaniale che preclude qualsiasi possibilità di sfruttare gli ampi spazi liberi posti fronte mare) renderebbero il piano attuativo un momento “inutile”>>.

4. – Tutte le censure formulate nel ricorso, ad avviso del Collegio, sono infondate.

4.1 – Ed invero, in linea generale, la giurisprudenza consolidata e condivisibile ha chiarito che “la valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato” e che “la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria “non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all’edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione”(Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 16 luglio 2012, n. 4134 e giurisprudenza ivi citata).

E’ stato, inoltre, condivisibilmente osservato che “un titolo edilizio può essere rilasciato, anche in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, solo se è stato accertato che il lotto del richiedente è l’unico a non essere stato ancora edificato e si trova in una zona che, oltre ad essere integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 06 novembre 2017, n. 5119).

E, comunque, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico della zona, ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria o integrando l’urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all’edificazione. Ciò, in quanto l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1434)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 27 marzo 2018, n. 1906).

4.2 – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, risulta “per tabulas” (si veda la relazione Tecnica prodotta dalla stessa ricorrente e descrittiva dello stato dei luoghi di che trattasi): che solo una parte dell’area del Comparto n. 8 delimitato dal P.d.F. del Comune di Maruggio (peraltro, nemmeno a ridosso del lotto di terreno di proprietà della odierna ricorrente) è già dotata delle opere di urbanizzazione primaria, nel mentre la restante parte (più estesa) del Comparto n. 8 è urbanizzata solo parzialmente; e che l’intero nucleo/comparto “è stato già interessato da un’avvenuta edificazione”, “anche se” – solo – “parzialmente” (con “numerosissime edificazioni oggetto di condono edilizio”).

E’ la stessa Perizia Tecnica di parte, poi (dopo aver affermato che “la proprietà Summonte sbocca con la strada Prov. Le n. 122 la quale ovviamente è completa di pavimentazione stradale e fornita di pubblica illuminazione”), ad evidenziare testualmente che, <<Per quanto invece attiene la fognatura pubblica e la rete idrica pubblica bisogna far presente che tali servizi sono presenti solo nel centro abitato di Maruggio e in parte minima dell’abitato di Campomarino, mentre l’intero territorio costiero di cui ne fa parte la località “Madonnina” ne è completamente sfornito. Infatti per tal motivo, la progettazione è stata eseguita nel pieno rispetto del Regolamento Regionale n. 26/2011 che regola lo scarico dei reflui domestici, mentre l’approvvigionamento idrico è stato previsto mediante l’utilizzo di serbatoi riforniti da autobotti autorizzati al trasporto di acqua prelevata direttamente dall’AQP procedura che utilizzano anche i numerosi locali commerciali della zona>>; concludendo, infine, che “l’area ospitante il lotto oggetto di Permesso di Costruire per cui è stata avanzata regolare richiesta di ottenimento dai Sig.ri Summonte è quasi completa dell’urbanizzazione primaria”.

Inoltre, proprio l’area immediatamente a ridosso del lotto di terreno della ricorrente è completamente priva di opere di urbanizzazione, come dimostrato dal fatto che la predetta ha dichiarato (in sede amministrativa, con le osservazioni al preavviso di diniego) di essere pronta a realizzarle direttamente, sicchè risulta evidente l’attuale carenza della effettiva (e completa) urbanizzazione del Comparto n. 8.

5. – Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

6. – Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario
 
L’ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano
        
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe
        
        
IL SEGRETARIO

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