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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 943 | Data di udienza: 18 Marzo 2015

* DIRITTO DELL’ENERGIA –  VIA VAS E AIA  – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Inizio dei lavori – Individuazione – Art. 2, c. 159 L. n. 244/07 – Dimostrazione della disponibilità delle aree entro il termine triennale di efficacia dello screening – Rinnovo della procedura di VIA –  Non è richiesto – Dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dal progetto – Contratto preliminare – Idoneità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 19 Marzo 2015
Numero: 943
Data di udienza: 18 Marzo 2015
Presidente: Cavallari
Estensore: Palmieri


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA –  VIA VAS E AIA  – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Inizio dei lavori – Individuazione – Art. 2, c. 159 L. n. 244/07 – Dimostrazione della disponibilità delle aree entro il termine triennale di efficacia dello screening – Rinnovo della procedura di VIA –  Non è richiesto – Dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dal progetto – Contratto preliminare – Idoneità.



Massima

 

TAR PUGLIA,  Lecce, Sez. 1^ – 19 marzo 2015, n. 943


DIRITTO DELL’ENERGIA –  VIA VAS E AIA  – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Inizio dei lavori – Individuazione – Art. 2, c. 159 L. n. 244/07 – Dimostrazione della disponibilità delle aree entro il termine triennale di efficacia dello screening – Rinnovo della procedura di VIA –  Non è richiesto.

In materia di  stato di avanzamento dei lavori, gli elementi fattuali validi in ambito edilizio (art. 15 d.P.R. n. 380/01), non lo sono tuttavia in relazione agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i quali sono disciplinati da una normativa più specifica, anche per quel che attiene alla dimostrazione del concreto inizio dei lavori assentiti (individuabile, ai sensi dell’art. 2 co. 159 l. n. 244/07, nell’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché nell’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente). Ne deriva l’illegittimità del provvedimento della P.A. che richieda il rinnovo della VIA nell’ipotesi in cui i lavori per la realizzazione di siffatto impianto siano stati avviati – con l’acquisizione della disponibilità giuridica delle aree oggetto di intervento – durante il termine triennale di efficacia dello screening che ha escluso la necessità di sottoposizione a VIA.


Pres. Cavallari, Est. Palmieri – T. srl (avv.ti Sticchi Damiani, Cozzoli, Bucello e Viola) c. Regione Puglia (avv. Caputi Iambrenghi)

DIRITTO DELL’ENERGIA –  Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dal progetto – Contratto preliminare – Idoneità.

Ponendosi il contratto preliminare quale fonte dell’obbligo, per il promittente alienante, di far acquistare alla controparte la proprietà del bene, con possibilità per quest’ultima, in caso di inadempimento del venditore, di ottenere l’attuazione coattiva dell’obbligo di concludere il contratto (art. 2932 c.c.), è evidente che esso deve senz’altro dirsi idoneo a provare la disponibilità giuridica delle aree, intesa detta disponibilità in termini non già di attuale proprietà del bene, ma della possibilità di conseguirla sulla base di strumenti giuridici idonei a superare anche l’eventuale rifiuto del venditore.


Pres. Cavallari, Est. Palmieri – T. srl (avv.ti Sticchi Damiani, Cozzoli, Bucello e Viola) c. Regione Puglia (avv. Caputi Iambrenghi)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 19 marzo 2015, n. 943

SENTENZA

 

TAR PUGLIA,  Lecce, Sez. 1^ – 19 marzo 2015, n. 943


N. 00943/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tarifa Energia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Bartolomeo Cozzoli, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Giovanni Casto, Luca Varola, Granco Giorgio Lotta, Roberto Capuozzo, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Quinto, Antonio Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43; Alessandro Tondo, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43;

per l’annullamento

della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, prot. uscita AOO_159 – 20.11.2013 – 0009128 del 20 novembre 2013 avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei comuni di Castrì e Vernole (LE) – località “Campana” e “Filandra”, rilasciate con determinazione dirigenziale n. 251 del 24.11.2010. Sospensione di efficacia – Richiesta parere su validità compatibilità ambientale”; ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;

nonché (con motivi aggiunti), per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, prot. uscita AOO_159 – 10.01.2014 – 0000196 del 10 gennaio 2014 avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei comuni di Castrì e Vernole (LE) – località “Campana” e “Filandra”, rilasciate con determinazione dirigenziale n. 251 del 24.11.2010. Sospensione di efficacia – Validità della compatibilità ambientale – Riscontro a osservazioni e diffida della società”;

di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Bartolomeo Cozzoli, Ernesto Sticchi Damiani, in sostituzione di Saverio Sticchi Damiani Mario Buccello e Simona Viola, Francesco Caputi Iambrenghi, Antonio Quinto, anche in sostituzione di Pietro Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Regione ha sospeso l’efficacia dell’Autorizzazione Unica (AU) rilasciata in favore della ricorrente ai sensi dell’art. 12 d. lgs. n. 387/03 e relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei Comuni di Castrì e Vernole.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 26 d. lgs. n. 152/06; 16 co. 7 L.R. n. 11/01; eccesso di potere per sviamento, illogicità, errore; 2) violazione degli artt. 3, 7 e 21 quater l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 22.1.2014 la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla nota con la quale la Regione ha invitato la ricorrente alla presentazione di nuova istanza di verifica di compatibilità ambientale dell’impianto in esame, pena la decadenza dell’autorizzazione unica già rilasciata.

Tale atto è stato censurato per i seguenti motivi: violazione degli artt. 2 co. 159 l. n. 244/07 (L. Fin. 2008); 15 d. lgs. n. 79/99; eccesso di potere per errore e illogicità dell’azione amministrativa.

Nella camera di consiglio del 20.2.2014 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare.

All’udienza del 19.2.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti, deduce la ricorrente l’illegittimità degli atti impugnati, per violazione della normativa statale e regionale dettata in tema di proroga del termine dei lavori di realizzazione dell’impianto di che trattasi.

La censura è fondata.

2.1. La ricorrente risulta titolare di AU n. 251 del 24.11.2010, per la costruzione e l’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 22 MW sito nei Comuni di Castrì e Vernole.

Nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’AU, il progetto in esame è stato sottoposto a verifica ambientale, culminata con DD n. 461 del 23.7.2008, di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA).

Non avendo ancora ultimato i lavori di costruzione dell’impianto, la ricorrente ha chiesto alla Regione, ai sensi dell’art. 5 co. 21 L.R. n. 25/12, una proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Tale istanza è stata riscontrata negativamente dalla Regione, la quale, ritenuto che “… lo stato di avanzamento dei lavori risulta modesto e tale da far presupporre, considerando la data di inizio dichiarata da Tarifa Energia s.r.l, che gli stessi siano sostanzialmente fermi da lungo tempo”, ha in un primo momento sospeso l’efficacia dell’AU, indi ha invitato la ricorrente alla presentazione di nuova istanza di verifica di compatibilità ambientale dell’impianto, pena la decadenza del suddetto titolo abilitativo.

2.2. Tale essendo il modus operandi della Regione, occorre ora accertarne la legittimità alla luce della relativa normativa statale e regionale.

Sul punto, premette anzitutto il Collegio che non costituisce elemento rilevante ai fini in esame la circostanza che la ricorrente, in sede di istanza di proroga, non abbia espressamente citato la previsione di cui all’art. 2 co. 159 l. n. 244/07. Ciò in quanto è compito della Regione verificare la legittimità dell’istanza alla luce della normativa rilevante nel caso di specie.

In particolare, il thema decidendum non può in alcun modo dirsi surrettiziamente ampliato dal fatto che tale previsione normativa sia stata introdotta per la prima volta dal Collegio in sede di emanazione dell’ordinanza cautelare n. 100/14, atteso che compete al giudice, in virtù del principio jura novit curia (art. 113 c.p.c, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), inquadrare nella corretta cornice giuridica le pretese fatte valere dalle parti, sulla base dei fatti da esse allegati.

Ad ogni modo, l’avere la parte ricorrente, nei successivi motivi aggiunti, espressamente censurato gli atti impugnati (tra cui quello impugnato con m.a, al quale va ascritta natura non già di atto meramente confermativo, ma di nuovo provvedimento, tenuto conto della rinnovata istruttoria posta in essere dall’Amministrazione e del presupposto assunto, cioè la cessazione di validità della esclusione da VIA) anche in ragione del loro contrasto con la citata previsione dell’art. 2 co. 159 L. Fin. 2008, in uno alla possibilità concessa alla resistente di controdedurre sul punto, consentono di affermare sia la tempestività del gravame, sia la salvezza del principio del contraddittorio tra le parti, sì da escludere una qualsivoglia lesione dei rispettivi diritti di difesa.

2.3. Ciò premesso, e venendo ora al merito delle dedotte censure, occorre anzitutto dar conto della normativa di riferimento. Sul punto, rileva il Collegio che:

a) ai sensi dell’art. 16 co. 7 L.R. n. 11/01, “… La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo (i.e: verifica di assoggettabilità a VIA, n.d.a.) devono essere rinnovate”.

b) per il disposto dell’art. 2 co. 159 l. n. 244/07, “Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239” (ovverossia, l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente);

c) infine, recita l’art. 12 d. lgs. n. 387/03 che: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

2.4. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che, come sopra chiarito, la ricorrente ha ottenuto in data 23.7.2008 provvedimento di esclusione da VIA (c.d. screening), il quale, per il disposto del cennato art. 16 co. 7 L.R. n. 11/01, ha efficacia triennale.

Il successivo 24.11.2010 – e pertanto durante il termine triennale di efficacia dello screening – essa ha poi ottenuto AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03.

Da ciò consegue che, alla data del 24.11.2010, essa ha legalmente acquisito la disponibilità giuridica delle aree oggetto di intervento, posto che, per il cennato art. 12 d. lgs. n. 387/03, a seguito del rilascio di AU, “le opere per la realizzazione degli impianti … nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili …, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti”, sì da abilitare la ricorrente all’esercizio della procedura espropriativa.

Pertanto, avendo pacificamente la ricorrente acquisito, a far data dal 24.11.2010, la disponibilità giuridica delle aree oggetto di intervento, trova applicazione la previsione di cui al cennato art. 2 co. 159 l. n. 244/07, e segnatamente, “la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa”.

In definitiva, emerge da quanto sopra che la ricorrente ha avviato i lavori a far data dal 24.11.2000 (data di rilascio dell’AU), e pertanto nel triennio di validità dell’esclusione da VIA (c.d. screening, del 23.7.2010). Ciò esclude sia la perdita di efficacia dello screening, sia la necessità della proroga.

2.5. Già soltanto per tali considerazioni, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione evinto un presunto “modesto” stato di avanzamento dei lavori sulla base di elementi fattuali che, validi in ambito edilizio (art. 15 d.P.R. n. 380/01), non lo sono tuttavia in relazione agli interventi di che trattasi, i quali sono disciplinati da una normativa più specifica, anche per quel che attiene alla dimostrazione del concreto inizio dei lavori assentiti.

3. Premesse tali considerazioni, di per sé decisive, va ora esaminata – per mere ragioni di completezza espositiva – la questione relativa alla stipula dei contratti preliminari finalizzati all’acquisizione delle aree in esame.

Sul punto, il Collegio, al fine di chiarire in maniera ancor più stringente la questione – pur risolta implicitamente dal fatto di avere la ricorrente ottenuto AU, la quale implica il riconoscimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, anche mediante ricorso allo strumento espropriativo – relativa alla sussistenza di un valido titolo di disposizione delle aree da parte della ricorrente, e ciò ai fini dell’operare della citata previsione di cui all’art. 2 co. 159 L. Fin. 2008, ha disposto (ord. n. 1396/14) l’acquisizione di copia dei contratti attestanti la disponibilità, da parte della ricorrente, dei suoli in esame.

La ricorrente ha ottemperato a tale ordine, producendo copia di n. 62 contratti preliminari di compravendita. Per le restanti aree, la ricorrente ha prodotto il piano particellare di esproprio.

3.1. Orbene, occorre anzitutto rilevare che l’acquisizione in esame costituisce adempimento non imposto dalla necessità che la ricorrente fornisse la prova del fatto costitutivo del proprio diritto all’ottenimento della chiesta proroga. Ciò in quanto, avendo la ricorrente ottenuto autorizzazione unica – la quale suppone la sussistenza di un titolo giuridico idoneo a consentire l’acquisizione della disponibilità delle aree oggetto di intervento – la questione relativa alla prova della disponibilità delle aree doveva per essa oramai ritenersi superata.

Piuttosto, è stato il Collegio a sottoporre ad ulteriore scrutinio probatorio la questione della disponibilità delle aree. Ne consegue che a carico della ricorrente non può ritenersi maturata alcuna preclusione di tipo processuale (i.e: la decadenza conseguente al mancato deposito di documenti entro quaranta giorni dalla data dell’udienza – art. 73 c.p.a.), detta preclusione conseguendo alla mancata produzione di documentazione imposta alla parte, e non alla diversa produzione documentale di cui il giudice abbia disposto l’acquisizione.

3.2. Ciò chiarito, va ora affrontata la questione relativa alla idoneità dei contratti preliminari ad assolvere all’onere della prova relativa all’acquisizione della disponibilità dell’area. Sul punto, reputa il Collegio che alla questione deve esser data risposta positiva. Invero, ponendosi il contratto preliminare quale fonte dell’obbligo, per il promittente alienante, di far acquistare alla controparte la proprietà del bene, con possibilità per quest’ultima, in caso di inadempimento del venditore, di ottenere l’attuazione coattiva dell’obbligo di concludere il contratto (art. 2932 c.c.), è evidente che esso deve senz’altro dirsi idoneo a provare la disponibilità giuridica delle aree, intesa detta disponibilità in termini non già di attuale proprietà del bene, ma della possibilità di conseguirla sulla base di strumenti giuridici idonei a superare anche l’eventuale rifiuto del venditore.

D’altro canto, non può sottacersi che il procedimento amministrativo in esame, in quanto connotato da una certa discrezionalità, amministrativa oltre che tecnica, presenta un risultato alquanto aleatorio per il proponente, ragione per cui sarebbe del tutto irragionevole imporre a quest’ultimo l’effettuazione di investimenti di ingente importo, in vista dell’acquisizione della proprietà di aree che, in assenza di provvedimento positivo da parte dell’amministrazione, non presenterebbero più alcun tipo di utilità.

3.3. Per tali ragioni, reputa il Collegio che la produzione di contratti preliminari, in quanto espressione di una seria volontà del proponente di acquisire la disponibilità materiale e giuridica delle aree oggetto di intervento, deve ritenersi del tutto sufficiente ai fini in esame.

4. Chiarito tale aspetto, va ora esaminata l’ulteriore questione relativa alla “copertura”, per effetto di tali contratti, di tutta l’area oggetto di intervento.

Alla questione va data risposta positiva, anche alla luce dell’ultima produzione documentale effettuata dalla ricorrente in data 24.12.2014 (cfr. ord. di questo TAR n. 2858/14), e tenuto conto altresì che le aree in relazione alle quali la relativa disponibilità giuridica da parte della ricorrente è stata revocata in dubbio dalla Regione, o non sono rilevanti ai fini in esame (es. fg. 54, p.lla 74, estranea al proposto intervento), oppure lo sono, ma vi è preventiva acquisizione di disponibilità da parte della ricorrente (es. fg. 3, p.lla 133).

5. Va poi respinta la tesi della Regione (riproposta in memoria conclusiva) secondo cui la disponibilità delle aree sarebbe venuta meno in considerazione della clausola risolutiva espressa presente in n. 37 contratti preliminari, ed operante qualora entro cinque anni dalla loro adozione non si fosse addivenuti alla stipula del definitivo. A tal riguardo, è sufficiente osservare che – qualora si ritenga (e così non è) non sufficiente ai fini della disponibilità delle aree in esame, l’avvenuto rilascio di autorizzazione unica – la prova della disponibilità delle aree doveva essere parametrata al 23 luglio 2010, data di rilascio del provvedimento di esclusione da VIA. E poiché a tale data i suddetti contratti preliminari erano del tutto validi ed efficaci, è evidente che, anche sotto tale aspetto, deve ritenersi raggiunta la prova della disponibilità giuridica, da parte della ricorrente, dei suoli interessati dal progettato intervento.

6. In definitiva, sia che si deduca induttivamente (i.e: ex art. 2 co. 159 l. n. 244/07) la disponibilità dei suoli dall’ottenimento, da parte della ricorrente, di AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03 (opzione, si ribadisce, alla quale questo Collegio aderisce), sia che si faccia riferimento ai citati contratti preliminari di compravendita delle aree in esame, la questione non muta: la ricorrente ha fornito la prova della disponibilità delle aree in esame,ai sensi e per gli effetti del citato art. 2 co. 159 l. n. 244/07.

7. Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità degli atti impugnati, avendo la Regione preteso di desumere la data di inizio dei lavori da elementi del tutto empirici – e segnatamente, dal “modesto” stato di avanzamento dei lavori, desunto dalla perizia giurata allegata dalla ricorrente in sede di presentazione dell’istanza di proroga – e non invece da elementi certi, quali quelli citati dalla previsione di cui all’art. 2 co. 159 l. n. 244/07, vale a dire l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente.

8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati.

9. Va invece rigettata l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.

Invero, sotto un primo profilo, la natura estremamente complessa del procedimento in esame esclude la positiva ricorrenza della colpa di apparato dell’Amministrazione, dovendosi escludere, proprio a cagione dell’alto tasso di tecnicismo che connota la fattispecie in esame, che gli atti in esame, pur illegittimi, siano stati assunti in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.

In secondo luogo, e ad abundantiam, non vi è prova in atti di un qualche pregiudizio economico subito dalla ricorrente in conseguenza della disposta soprassessoria procedimentale, avuto riguardo altresì al rilievo che, essendo l’impianto di che trattasi ben lungi dall’entrare in esercizio, non è lecito attendersi un immediato ritorno economico.

10. Sussistono giusti motivi – rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente fattispecie – per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:

– accoglie l’azione impugnatoria, e annulla per l’effetto gli atti impugnati;

– rigetta l’azione risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio e 18 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
Jessica Bonetto, Referendario
    
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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