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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1275 | Data di udienza: 13 Giugno 2017

* RIFIUTI – Tariffe T.A.R.I. – Art. 4 d.P.R. n. 158/1999 – Ripartizione dei costi tra diverse fasce di utenza – Quantità di rifiuto prodotto – Tipologia di servizio di igiene urbana reso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 21 Luglio 2017
Numero: 1275
Data di udienza: 13 Giugno 2017
Presidente: d'Arpe
Estensore: Lariccia


Premassima

* RIFIUTI – Tariffe T.A.R.I. – Art. 4 d.P.R. n. 158/1999 – Ripartizione dei costi tra diverse fasce di utenza – Quantità di rifiuto prodotto – Tipologia di servizio di igiene urbana reso.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 21 luglio 2017, n. 1275


RIFIUTI – Tariffe T.A.R.I. – Art. 4 d.P.R. n. 158/1999 – Ripartizione die costi tra diverse fasce di utenza – Quantità di rifiuto prodotto – Tipologia di servizio di igiene urbana reso.

L’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999, nel disporre che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza e dunque di stabilire le tariffe T.A.R.I., non solo la quantità del rifiuto prodotto dalle singole fasce di utenza domestica e non domestica, ma anche la tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche.


Pres. d’Arpe, Est. Lariccia – Associazione D. e altri (avv. Mastrolia) c. Comune di Lecce (avv.ti Astuto e Ciulla)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 21 luglio 2017, n. 1275

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^- 21 luglio 2017, n. 1275

Pubblicato il 21/07/2017

N. 01275/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2016, proposto da:
Associazione Datoriale PMITALIA Lecce, F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, Laica Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, Pmi Servizi & Formazione S.r.l., Sia S.a.s. di Federico Brunetta & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;


contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Laura Astuto in Lecce, presso il Municipio;

nei confronti di

Sara Sergio, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 59 del 6.6.2016, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Lecce dal 7 al 21.6.2016;

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 58 del 6.6.2016, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Lecce dal 7 al 21.6.2016;

– e, ove occorra, della deliberazione della Giunta Municipale di Lecce n. 69 del 10.9.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti – T.A.R.I.;

– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Lecce per il pagamento del tributo;

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2017 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti gli avv.ti D. Mastrolia, L. Astuto ed E. Ciulla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 20.09.2016 l’Associazione Datoriale PMITALIA Lecce, la F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, la Laica Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, la P.M.I. Servizi & Formazione S.r.l., e la Sia S.a.s. di Federico Brunetta & C. invocano l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe indicati lamentando:

-Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione del D.P.R. 158/1999, del D.L. n. 201/2011, delle linee guida per l’elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.I.) elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Violazione e falsa applicazione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.I.). Violazione e falsa applicazione delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei contribuenti e degli artt. 24 e 97 della Cost.. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Espongono, in particolare, le Associazioni e Società ricorrenti di essere rispettivamente Associazioni di categoria delle medie e piccole Imprese nella Provincia di Lecce, portatrici di interessi collettivi delle utenze non domestiche, nonché società che, operando nel settore delle attività commerciali, ai fini del pagamento della T.A.R.I., sono qualificate quali utenti non domestici, e lamentano che il Comune di Lecce, nell’approvare prima, con deliberazione consiliare n. 58 del 6.6.2016, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e successivamente, con deliberazione consiliare n. 59 del 6.6.2016, il Piano Finanziario di gestione ai fini della determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2016, ha stabilito che la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana, da coprire integralmente con la tariffa, sia del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche; le predette ricorrenti impugnano altresì, ove occorra, la delibera della G.M. di Lecce n° 69 del 10/09/2014 di approvazione del Regolamento Comunale sulla T.A.R.I..

Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 13.06.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso (per difetto di legittimazione delle Associazioni ricorrenti e per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo), sollevate dalla difesa dell’Amministrazione Comunale resistente, attesa la evidente infondatezza nel merito dello spiegato gravame.

Occorre, altresì, premettere che la tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa prevede che l’Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l’approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali la ripartizione dei costi, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n° 158, deve avvenire secondo criteri razionali.

Tanto premesso, e passando al merito del ricorso, ed in particolare alla lamentata illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999 citato, osserva il Tribunale che la relativa censura è priva di fondamento considerato che, in primo luogo, dalla difesa del Comune resistente emerge chiaramente come le utenze non domestiche del Comune di Lecce producano ben il 44% (e non il 28,43% come si sostiene nel ricorso) dei rifiuti totali, di modo che lo stabilito riparto dei costi del servizio di igiene urbana, pari complessivamente ad € 23.950.000,00, nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche, appare già sotto tale profilo non incongruo.

Peraltro, la norma testè richiamata, nel disporre che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza e dunque di stabilire le tariffe T.A.R.I., non solo la quantità del rifiuto prodotto dalle singole fasce di utenza domestica e non domestica, ma anche la tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche; anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, le valutazioni discrezionali effettuate dal Comune di Lecce negli atti impugnati, in materia di ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche, peraltro identiche a quelle già assunte con riferimento sia all’anno 2014 che all’anno 2015 mai contestate, si palesano scevre dei lamentati profili di irrazionalità ed incongruenza, adeguatamente giustificate e tali da consentire ai cittadini di comprendere chiaramente l’iter logico seguito dal Comune per determinare la tariffa da pagare da parte di ciascuna categoria di utenze.

Conclusivamente lo spiegato ricorso va rigettato mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e dell’assoluta novità di talune delle questioni oggetto del presente giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente
Antonella Lariccia, Referendario, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Referendario

L’ESTENSORE
Antonella Lariccia
        
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe
        
        
IL SEGRETARIO

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