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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Inquinamento atmosferico Numero: 1165 | Data di udienza: 28 Marzo 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Distanze tra edifici – Sopraelevazione – Canne fumarie preesistenti – Inconvenienti igienico-sanitari – Imposizione di obblighi di adeguamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2013
Numero: 1165
Data di udienza: 28 Marzo 2013
Presidente: Costantini
Estensore: Costantini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Distanze tra edifici – Sopraelevazione – Canne fumarie preesistenti – Inconvenienti igienico-sanitari – Imposizione di obblighi di adeguamento.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 22  maggio 2013, n. 1165


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Distanze tra edifici – Sopraelevazione – Canne fumarie preesistenti – Inconvenienti igienico-sanitari – Imposizione di obblighi di adeguamento.

Lo ius superveniens sulle distanze tra gli edifici non può, di norma, esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidate (nella specie, la ricorrente aveva realizzato la soprelevazione della propria abitazione, riducendo in tal modo le distanze minime da una canna fumaria preesistente). Nonostante detto principio di irretroattività, tuttavia, qualora le preesistenti canne fumarie per le loro caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione di fumi, vengono comunque a determinare gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli abitanti delle costruzioni vicine a causa della nocività dei fumi immessi nell’atmosfera o della loro cattiva dispersione, la competente Autorità è comunque facoltizzata a porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, anche attraverso l’imposizione di obblighi di adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari sopravvenute, se in grado di eliminare o di attenuare la preesistente situazione di rischio igienico sanitario (T.A.R. Marche sent. n. 960 del 6/8/2003).

Pres. ed Est. Costantini – M.G.R. (avv. Calasso) c. Comune di Monteroni di Lecce (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 22 maggio 2013, n. 1165

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 22  maggio 2013, n. 1165

N. 01165/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02955/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2002, proposto da:
Madaro Giuseppina Romana, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Calasso, con domicilio eletto in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, n.15;

contro

Comune di Monteroni di Lecce;

nei confronti di

Cappello Concetta, n.c;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n. 35 del 15/10/2002, con la quale il responsabile del Servizio di urbanistica, edilizia pubblica e privata ha ordinato la rimozione della canna fumaria a servizio del fabbricato al piano terra di via D’Arpe n. 12 entro e non oltre 30 gg. dalla notifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Luigi Costantini e udito per le parti l’avv.to G. Calasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ordinanza n. 35 del 15/10/2002 il responsabile del Servizio urbanistica – edilizia pubblica e privata del comune di Monteroni di Lecce, sul presupposto che il fabbricato di proprietà della sig.ra Madaro, sito in via D’Arpe n. 12, fosse munito di una canna fumaria non conforme a quanto previsto dall’art. 194 del Regolamento comunale di igiene e sanità, ne ordinava la rimozione nel termine di giorni 30.

Avverso tale determinazione insorge pertanto con il ricorso in esame la sig.ra Madaro la quale ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi:

– violazione di legge, nullità dell’ordinanza per violazione della L. n. 241/90, art.7 e segg.;

– erronea presupposizione in fatto;

– erronea e falsa applicazione dell’art. 194 del Regolamento comunale di igiene e sanità, violazione dei principi generali di diritto.

Il comune di Monteroni e la controinteressata sig.ra Cappello non si sono costituiti in giudizio

All’udienza pubblica del 28/3/2013, sulle conclusioni del difensore della ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

L’art 194 del Regolamento di igiene e sanità del comune di Monteroni, entrato in vigore il 27/12/1974, stabilisce che “le tubazioni di scarico di fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori, devono essere portate ad esalare fin sopra del tetto e la bocca di scarico deve trovarsi ad una distanza, misurata orizzontalmente, non inferiori a m. 3 dalla verticale innalzata dal ciglio stradale o dal limite di altri spazi pubblici o di proprietà di terzi”.

In applicazione di tale disposizione, quindi, il responsabile del Servizio urbanistica – edilizia pubblica e privata ha ritenuto di dover ordinare alla ricorrente sig.ra Madaro la rimozione della canna fumaria insistente sul fabbricato di sua proprietà, sito in via D’Arpe n. 12, in quanto non conformi alla distanza e all’altezza previste.

Orbene, la ricorrente sostanzialmente sostiene che nessuna violazione delle norme disciplinanti le distanze della proprietà vicinale può essere a lei ascritta, posto che l’immobile dotato di canna fumaria sarebbe stato costruito alla fine del secolo XIX, senza che nel tempo fosse intervenuto alcun intervento strutturale (la canna fumaria sarebbe stata interessata soltanto da lavori di pulizia e manutenzione).

Sicchè la situazione contraria a regolamento sarebbe stata semmai determinata dalla stessa sig.ra Cappello (denunciante) la quale, soltanto negli anni successivi al 1977 (conc. edilizia n. 287/1977 e n. 111/1980), avrebbe realizzato la sopraelevazione della propria abitazione a piano terra, nonchè la costruzione di un ripostiglio al secondo piano.

Ciò stante non è dubbio, in base ai condivisibili orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, che lo ius superveniens sulle distanze tra gli edifici non può, di norma, esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidate.

Occorre tuttavia rilevare come l’ordinanza impugnata non è stata adottata nell’esercizio del potere di controllo in materia edilizia, bensì per rimediare agli inconvenienti igienico-sanitari prodotti da una canna fumaria non conforme al sopravvenuto Regolamento comunale in materia.

Nonostante quindi il su richiamato principio di irretroattività, ritiene il Collegio di poter ribadire che “qualora le preesistenti canne fumarie per le loro caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione di fumi, vengono comunque a determinare gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli abitanti delle costruzioni vicine a causa della nocività dei fumi immessi nell’atmosfera o della loro cattiva dispersione, la competente Autorità sia comunque facoltizzata a porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, anche attraverso l’imposizione di obblighi di adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari sopravvenute, se in grado di eliminare o di attenuare la preesistente situazione di rischio igienico sanitario” (T.A.R. Marche sent. n. 960 del 6/8/2003).

Appare però evidente come, nel caso in esame, il comune di Monteroni sia pervenuto alla determinazione di ordinare la rimozione della canna fumaria senza convenientemente procedere ad una doverosa ricerca di eventuali soluzioni alternative, idonee ad eliminare il paventato rischio di inquinamento.

Tale valutazione, ad avviso del collegio, sarebbe stata nella fattispecie vieppiù necessaria in considerazione proprio della preesistenza della canna fumaria ad un regolamento intervenuto a distanza di decenni.

D’altro canto la stessa sig.ra Cappello, dal cui esposto muove il comune di Monteroni per assumere la contestata determinazione, si limita soltanto a sollecitare un adeguamento della canna fumaria in questione.

Infine, la evidenziata necessità di una scelta amministrativa più ponderata (l’adeguamento non si identifica con la rimozione) non può che giustificare l’ulteriore doglianza espressa dalla ricorrente in ordine alla omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 L. n 241/90.

Va da sé infatti che l’assenza di un vincolo puntuale avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a garantire la partecipazione dell’interessato ai fini, evidentemente, di una soluzione tecnico-amministrativa la più appropriata.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso pertanto deve essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione, previo contraddittorio, riterrà di dover adottare.

Ricorrono valide ragioni, stante la natura della controversia, per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce

Accoglie il ricorso specificato n epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente, Estensore
Enrico d’Arpe, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        
  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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