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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Rifiuti Numero: 1208 | Data di udienza: 11 Luglio 2018

* RIFIUTI – APPALTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Espletamento delle procedura necessarie per il rinnovo – Imprese certificate UNI EN ISo 14001 – Autocertificazione – Gara d’appalto – Soluzione di continuità nel possesso del requisito – Inconfigurabilità – Iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali – Termine per la presentazione della domanda di rinnovo – Art. 22 D.M. 120/2014 – Natura ordinatoria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 23 Luglio 2018
Numero: 1208
Data di udienza: 11 Luglio 2018
Presidente: Di Santo
Estensore: Papi


Premassima

* RIFIUTI – APPALTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Espletamento delle procedura necessarie per il rinnovo – Imprese certificate UNI EN ISo 14001 – Autocertificazione – Gara d’appalto – Soluzione di continuità nel possesso del requisito – Inconfigurabilità – Iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali – Termine per la presentazione della domanda di rinnovo – Art. 22 D.M. 120/2014 – Natura ordinatoria.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 23 luglio 2018, n 1208


RIFIUTI – APPALTI – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Espletamento delle procedura necessarie per il rinnovo – Imprese certificate UNI EN ISo 14001 – Autocertificazione – Gara d’appalto – Soluzione di continuità nel possesso del requisito – Inconfigurabilità.

In virtù dell’art. 209 D. Lgs. 152/2006, comma 1, (che ha rango legislativo, e come tale idoneo a prevalere su tutte le disposizioni eventualmente contrastanti, recate con regolamento ovvero con circolare o altro provvedimento amministrativo) durante l’espletamento delle procedure necessarie per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, le imprese certificate Uni En Iso 14001 “possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”; ne deriva che, nel periodo durante il quale il rinnovo, richiesto, non sia stato ancora concesso, non si produce soluzione di continuità nel possesso dei requisiti in capo alla ditta partecipante ad una gara d’appalto, che preveda nel bando l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali quale requisito di partecipazione.
 

RIFIUTI – Iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali – Termine per la presentazione della domanda di rinnovo – Art. 22 D.M. 120/2014 – Natura ordinatoria.

 Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è fissato dall’art. 22 D.M. 120/2014 in cinque mesi prima della scadenza della precedente iscrizione; il termine indicato è tuttavia ordinatorio e non perentorio, in quanto indicato al solo fine di garantire all’istante il perfezionamento della procedura di rinnovo prima della scadenza della precedente iscrizione; d’altra parte la natura perentoria di un termine idoneo a incidere sulla capacità professionale dell’imprenditore, andando a limitare beni giuridici di rilievo costituzionale (art. 41 Cost.), avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore, ciò che nell’art. 22 cit. non è avvenuto (cfr. la nota del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 6 aprile 2017 Prot. 314/Albo/Pres, in virtù della quale: “Detto termine è con tutta evidenza finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione […]. Per quanto sopra si ritiene che le domande di rinnovo dell’iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento. Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione).

Pres. Di Santo, Est. Papi – I. s.p.a. (avv.ti De Giorgi Cezzi e Micolani) c. Comune di Maruggio e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 23 luglio 2018, n 1208

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 23 luglio 2018, n 1208

Pubblicato il 23/07/2018

N. 01208/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2018, proposto da
Igeco Costruzioni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via Guglielmo Paladini n. 50;

contro

Comune di Maruggio, Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Montedoro, Comune di Faggiano, Unione dei Comuni Montedoro, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ecologia Falzarano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Di Stasio e Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della Determinazione n. 250 dell’8 giugno 2018, registro generale n.685 dell’8.6.2018, avente a oggetto “Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Maruggio per mesi 24. Procedura aperta tramite piattaforma della CUC Unione Comuni di Montedoro. Aggiudicazione. – CIG: 7298962DF9 – n. gara: 6921332 – CUP: E19I17000060004”, con cui il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Maruggio ha disposto l’aggiudicazione della “Gara per procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta e trasposto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Maruggio per 24 mesi”, in favore della Ditta Ecologia Falzarano, con sede legale in Via Domenico Izzo n. 5 – 82011 AIROLA(BN), – P.I. 01104520620, che ha ottenuto il maggior punteggio;

della nota prot. n. 7290 dell’8 giugno 2018 (avente a oggetto “Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n.50 del 2016. Servizi di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Maruggio per mesi 24. Comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.n.50/2016. Codice CIG: 7298962DF9 – n. gara: 6921332 – CUP: E19I17000060004”) con cui il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Maruggio ha comunicato alla Igeco Costruzioni Spa “ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.250 del 08/06/2018 reg.tro generale n.685 del 08.06.2018 è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi delll’art.32 comma 7 del citato decreto dei lavori in oggetto indicati all’impresa: ECOLOGIA FALZARANO, con sede legale in via Domenico Izzo n.5 – 82011 AIROLA (BN), – P.I. 01104520620, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa”;

di tutti i verbali di gara e in particolare: nr. 1 del 16.2.2018, nr. 1 del 6.3.2018, nr. 2 del 22.2.2018, nr. 2 del 20.3.2018, nr. 3 del 24.3.2018, nr. 4 del 27.3.2018, nr. 5 del 29.3.2018, nr.6 del 3.4.2018, n. 3 del 10.4.2018, verbale del 26.4.2018 (esame giustificazioni) nella parte in cui non hanno escluso dalla gara l’aggiudicataria Ecologia Falzarano srl;

di ogni atto comunque connesso presupposto e consequenziale e in particolare ove occorra e nei limiti dell’interesse, della determinazione n. 69/2018 Registro Generale e n. 5/2018 sett. con cui il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Maruggio dopo aver approvato i verbali di gara ha proposto “l’aggiudicazione della Gara negoziata ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 in oggetto, in favore della Ditta Ecologia Falzarano”;

di tutti i verbali e gli atti di gara anche di data e contenuto ignoti nella parte in cui hanno determinato l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto in favore della ditta Ecologia Falzarano srl;

del bando, del disciplinare di gara e di tutti i relativi allegati, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna al subentro nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a. e al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della illegittima aggiudicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ecologia Falzarano S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori avv. A. Micolani per la ricorrente e avv. F. Nobile per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

– con bando di gara del 4 dicembre 2017 la Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “Montedoro” indiceva una procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economica più vantaggiosa, dei “Servizi di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Maruggio per mesi 24”;

– come risulta dal verbale n. 4 del 10 aprile 2018, tra le quattro ditte partecipanti la Ecologia Falzarano S.r.l. si classificava al primo posto, mentre al secondo si posizionava la IGECO Costruzioni S.p.a.;

– con Determinazione n. 69/2018 veniva adottata la proposta di aggiudicazione in favore della Ecologia Falzarano S.r.l.;

– con propria nota in data 11 maggio 2018 la IGECO Costruzioni S.p.a. poneva all’attenzione della p.a. aggiudicatrice la circostanza che la Ecologia Falzarano S.r.l., dal 10 aprile 2018, non era più in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 classe D – Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, individuata come requisito di partecipazione alla gara all’art. 6 del disciplinare di gara e all’art. 14 del bando;

– il Comune di Maruggio riscontrava la nota con propria pec del 15 maggio 2018, alla quale veniva allegato l’esito dell’istruttoria della domanda di rinnovo dell’iscrizione della Ecologia Falzarano S.r.l., contenuto nella nota del Ministero dell’Ambiente – Albo Nazionale Gestori Ambientali del 10 maggio 2018, dalla quale emergeva che nella seduta dell’8 maggio 2018 era stato deliberato l’accoglimento della domanda di rinnovo;

– con Determinazione n. 685 dell’8 giugno 2018 del Responsabile del Settore Tecnico il Comune di Maruggio aggiudicava la gara all’Ecologia Falzarano S.r.l.;

– avverso detta aggiudicazione proponeva ricorso la Igeco Costruzioni S.p.a., con istanza incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati anche in sede monocratica ex art. 56 c.p.a., per i seguenti motivi: "Violazione artt. 41, 97 Cost. e artt. 1 e 3 L. 241/1990. Violazione dei principi di evidenza pubblica, pubblicità, trasparenza, <<par condicio>>, imparzialità, correttezza, proporzionalità, buon andamento. Violazione e falsa applicazione artt. 32, 83, d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione art. 212 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del Bando e Disciplinare di gara. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Falsa presupposizione in fatto e in diritto. Perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Cattivo abuso di potere. Motivazione erronea e perplessa. Violazione e falsa applicazione art. 22 D.M. 120 del 3 giugno 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Violazione e falsa applicazione deliberazione n. 1 del 10/02/2016 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.”;

– con le suddette doglianze si denunciava, in sintesi, l’intervenuta soluzione di continuità, tra il 10 aprile 2018 e il 25 maggio 2018, nel possesso del requisito di partecipazione dell’iscrizione alla Categoria 5 Classe D dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali da parte della Ecologia Falzarano S.p.a.;

– con Decreto Monocratico n. 338 Reg. Prov. Cau. del 29 giugno 2018 il Presidente della Sezione respingeva l’istanza ex art. 56 c.p.a. e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 luglio 2018;

– Ecologia Falzarano si costituiva in giudizio con propria memoria del 4 luglio 2018, con la quale chiedeva la reiezione del ricorso;

– alla Camera di Consiglio dell’11 luglio 2018, dato l’avviso della possibile decisione con sentenza in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione;

Considerato:

– che il punto dirimente della controversia è costituito dall’intervenuta, o meno, soluzione di continuità, in capo all’impresa aggiudicataria, nel possesso del requisito di partecipazione consistente nell’iscrizione alla Categoria 5 Classe D dell’Albo dei gestori ambientali;

– che, infatti, l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali nella Categoria 5 Classe D era indicato dalla lex specialis della gara quale requisito di partecipazione;

– che il requisito di partecipazione deve essere posseduto dall’impresa concorrente per tutto il protrarsi della procedura di aggiudicazione, e anche successivamente, fino alla sottoscrizione del contratto e all’esecuzione dello stesso: “Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015 n. 8);

– che, pertanto, il prodursi di una siffatta soluzione di continuità inficerebbe effettivamente i provvedimenti impugnati;

Atteso che:

– l’Ecologia Falzarano S.r.l., la cui iscrizione nell’indicata categoria era in scadenza al 10 aprile 2018, chiedeva il rinnovo della propria iscrizione all’Albo nella Categoria 5 classe D il 9 aprile 2018, con esito positivo deliberato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella seduta dell’8 maggio 2018, divenuto efficace il 25 maggio 2018, data di notifica all’impresa del provvedimento di rinnovo;

– nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 24 maggio, durante il quale il rinnovo risultava dapprima richiesto e non ancora concesso (10 aprile – 7 maggio) e successivamente deliberato ma improduttivo di effetti (8 – 24 maggio), non si produceva tuttavia una soluzione di continuità nel possesso del requisito;

– in virtù dell’art. 209 D. Lgs. 152/2006, comma 1, infatti, durante l’espletamento delle procedure necessarie per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, le imprese certificate Uni En Iso 14001 “possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”;

– inoltre, ai sensi dei successivi commi della medesima disposizione normativa: “L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione […] nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari […]” (comma 2); “L’autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1” (comma 3); “L’autocertificazione e i relativi documenti mantengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino a un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1” (comma 4);

– nello stesso senso depone l’art. 22 D.P.R. 120/2014, a norma del cui terzo comma: “3. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell’esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.”;

– la disposizione recata dall’art. 209 D. Lgs. 152/2006 ha peraltro rango legislativo, e come tale risulta idonea a prevalere su tutte le disposizioni eventualmente contrastanti, recate di volta in volta con regolamento ovvero con circolare o altro provvedimento amministrativo, invocate da parte ricorrente;

Preso atto:

– che nelle more del rinnovo la Ecologia Falzarano S.r.l. produceva alla stazione appaltante la documentazione richiesta dall’art. 209 D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 22 D.M. 120/2014;

– l’autocertificazione, corredata dai documenti indicati all’art. 209 D. Lgs. 152/2006, ha dunque prodotto effetti sostitutivi del rinnovo dell’iscrizione all’Albo, in tal modo evitando la soluzione di continuità nel possesso del requisito di partecipazione alla gara per il periodo 10 aprile – 24 maggio 2018;

Considerato altresì:

– che non possa avere fondamento l’argomentazione dedotta da parte ricorrente, secondo la quale l’efficacia sostitutiva dell’autocertificazione sarebbe subordinata alla produzione di garanzia fidejussoria;

– la garanzia finanziaria è infatti disciplinata dall’art. 212 comma 10 D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 17 D.M. 120/2014, il quale prevede che: “1. L’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L’iscrizione per le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.”;

– le suddette disposizioni implicano la necessità di produzione della garanzia affinché l’iscrizione deliberata produca effetti;

– tuttavia, durante la pendenza del termine per la presentazione della garanzia (pari a 45 giorni in sede di rinnovo), pur non acquisendo efficacia la nuova iscrizione deliberata, tiene comunque luogo del rinnovo dell’iscrizione stessa l’autocertificazione indicata dal citato art. 209, nel limite temporale di centottanta giorni dalla scadenza dell’iscrizione precedentemente in essere;

Atteso che:

– nel caso di specie, l’iscrizione scadeva il 10 aprile, ma avendo la società aggiudicataria depositato la richiesta di rinnovo in data 9 aprile, per centottanta giorni dalla scadenza operava l’effetto sostitutivo dell’autocertificazione ex art. 209 D. Lgs. 152/2006;

– la nuova iscrizione veniva deliberata l’8 maggio 2018;

– la garanzia veniva prodotta da Ecologia Falzarano S.r.l. all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in data 23 maggio 2018 (dunque nel rispetto del termine di 45 giorni sopra indicato);

– successivamente, con Decreto del 25 maggio 2015, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali effettuava il rinnovo dell’iscrizione dell’Ecologia Falzarano S.r.l.;

– nel periodo antecedente all’8 maggio (10 aprile – 7 maggio), il rinnovo era richiesto e non deliberato, dunque nessuna garanzia finanziaria era dovuta e operava l’effetto sostitutivo dell’autocertificazione, come sopra indicato;

– nel periodo compreso tra l’8 e il 24 maggio, l’iscrizione era deliberata e non ancora efficace, in attesa della garanzia finanziaria: anche in tale periodo operava la copertura dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 209 D. Lgs. 152/2006;

– anche sotto tale profilo, dunque, nessuna soluzione di continuità può essere individuata nel possesso del requisito dell’iscrizione alla categoria 5 Classe D in capo all’Ecologia Falzarano S.r.l.;

Rilevato che:

– nemmeno la censura volta a rilevare la tardiva presentazione della domanda di rinnovo dell’iscrizione può trovare accoglimento;

– il termine per la presentazione della suddetta istanza è infatti fissato dall’art. 22 D.M. 120/2014 in cinque mesi prima della scadenza della precedente iscrizione: “2. La domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.” (art. 22 comma 2 D.M. 3 giugno 2014 n. 120);

– il termine indicato dall’art. 22 comma 2 è tuttavia ordinatorio e non perentorio, in quanto indicato al solo fine di garantire all’istante il perfezionamento della procedura di rinnovo prima della scadenza della precedente iscrizione;

– in tal senso depone la stessa documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, e segnatamente la nota del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 6 aprile 2017 Prot. 314/Albo/Pres, in virtù della quale: “Detto termine è con tutta evidenza finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione […]. Per quanto sopra si ritiene che le domande di rinnovo dell’iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento. Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione.”;

– d’altra parte la natura perentoria di un termine idoneo a incidere sulla capacità professionale dell’imprenditore, andando a limitare beni giuridici di rilievo costituzionale (art. 41 Cost.), avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore, ciò che nell’art. 22 cit. non è avvenuto;

Ritenuto, pertanto:

– che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

– che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio, in ragione della complessità del quadro normativo regolante la fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per i motivi indicati in narrativa.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Katiuscia Papi
        
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo
        
        
IL SEGRETARIO
 

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