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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1570 | Data di udienza: 8 Maggio 2014

DIRITTO DELL’ENERGIA – Fonti rinnovabili – Favor legislativo – Installazione di impianti di produzione di energia da FER in zona agricola – Limiti – Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 24 Giugno 2014
Numero: 1570
Data di udienza: 8 Maggio 2014
Presidente: Moro
Estensore: Moro


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Fonti rinnovabili – Favor legislativo – Installazione di impianti di produzione di energia da FER in zona agricola – Limiti – Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –  24 giugno 2014, n. 1570


DIRITTO DELL’ENERGIA – Fonti rinnovabili – Favor legislativo – Installazione di impianti di produzione di energia da FER in zona agricola – Limiti – Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003.

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili, che si riverbera tra l’altro – ai sensi dell’art. 12, c. 7 del d.lgs. n.  387/2003 –  nella possibilità di installare gli impianti di produzione di energia elettrica da FER anche in zona agricola, non è senza limiti. Ciò in quanto, ai sensi del citato comma 7, i Comuni possono certamente esprimere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, quel giudizio di compatibilità dell’impianto nelle aree suindicate (cfr. T.a.r. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518):  emerge dunque dal quadro normativo sopra delineato come, da un lato, i progetti relativi alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile debbano prevedere forme di tutela e riparazione tendenti a favorire il sostegno nel settore agricolo (con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale) mediante accorgimenti o interventi ripristinatori, riparatori o valorizzatori di tali valori e, dall’altro, le P.A. comunali conservano un potere discrezionale teso verificare il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.


Pres. f.f. ed Est. Moro – M. s.r.l. (avv.ti Massa e Tolomeo) c. Comune di Copertino (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 24 giugno 2014, n. 1570

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –  24 giugno 2014, n. 1570


N. 01570/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2009, proposto da:
Srl Medsolar, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Massa, Adriano Tolomeo e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Guglielmo Oberdan N. 70;


contro

Comune di Copertino;

per l’annullamento

delle note 9/9/2008 prot. n. 20227, 29/9/2008 prot. n. 22114 e 10/11/2008 prot. n. 25909 dell’UTC del Comune di Copertino e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del provvedimento positivo implicito nel silenzio sulla DIA 14/08/2008 della ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. Adriana Tolomeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone quanto segue:

– con atto depositato in data 14.8.2008 ha preannunciato la realizzazione, decorsi i termini di legge, di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici di potenza pari a 986 KWp, in agro del Comune di Copertino in particella tipizzata come”E-Agricola-produttiva”;

– con il provvedimento epigrafato il Comune di Copertino ha rilevato che “l’intervento…di notevole impatto ambientale ricadente in un’area dalla forte vocazione agricola, in applicazione del comma 2 art.27 L.R. n.1/2008 non tiene conto di quanto disposto dal comma 7 art.12 D.Lgs. 387/2003” e che “non risulta prodotta la carta delle interferenze visive mediante foto modellazione realistica(rendering computerizzato)”, disponendo che “in attesa di quanto sopra la DIA rimane sospesa a tutti gli effetti di legge”;

– con nota 22/9/2008 la ricorrente ha prodotto 2 copie della relazione tecnico-agronomica analitica ed esplicativa dello stato dei luoghi dei terreni interessati dal progetto e 2 copie del rendering computerizzato riportante le interferenze visive nel contesto agricolo;

– con ulteriore nota del 29.9.2008 il responsabile del procedimento ha comunicato che “la relazione di consulenza tecnico – agronomica oggetto di integrazione non tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo in applicazione del comma 7 art.12 d.lgs 387/2003” ribadendo la sospensione della DIA;

In data 17.10.2008 la ricorrente ha poi trasmesso 2 copie dello studio di compatibilità ambientale redatto ai sensi della’rt.12 comma 7 del d.lgs. 387/2003 e 3 copie del computo metrico estimativo delle cabine.

– Con la nota 10.11.2008 il Responsabile del settore ha comunicato che “lo studio di compatibilità – oggetto di integrazione – non supera le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo in applicazione del comma 7 art.12 D.lgs. n.387/2003 ss.mm.ii.”, stabilendo la conclusione della DIA e diffidando la ricorrente a effettuare il previsto intervento.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

-Violazione e falsa applicazione art.27 LR n.1/2008 e artt.22 e 23 DPR n.380/2001 – violazione e falsa applicazione artt.21 quinquies – nonies L.241/1990.

– Violazione e falsa applicazione art.12 D.lgs. 38772003 – eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e motivazionale.

Con ordinanza n.100/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza dell’8 maggio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che, avendo presentato la DIA relativa all’intervento in data 14.8.2008, si sarebbe formato il silenzio assenso, avendo ricevuto la prima richiesta di integrazione documentale (inviata dalla P.A. comunale con nota 9.9.2008 prot. 20227) in data 15.9.2008 e, quindi, successivamente allo spirare dei 30 giorni previsti dal 1 c. dell’art.23 del DPR 380/2001.

Il motivo non coglie nel segno.

L’art. 23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001, prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 (ndr: trenta giorni) sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”.

Con riferimento al termine assegnato alla P.A. per esercitare l’azione inibitoria, questa Sezione ha già affrontato, con motivazioni condivisibili, la questione ( Sent.n. 59/2009) affermandosi che, già da un punto di vista letterale, il termine di trenta giorni entro il quale la PA si deve perentoriamente attivare riguarda il momento della decisione (ossia quello in cui deve riscontrare l’eventuale assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente) piuttosto che quello della notifica.

Allo stesso modo, anche sul piano logico e sistematico, per ragioni di buon andamento, deve ritenersi che alla P.A. sia assegnato a tal fine (controllo dei requisiti di legge) un termine pieno, e non “monco” (ossia di fatto inferiore a trenta giorni) come quello che alla stessa sarebbe inevitabilmente riservato se, alla scadenza indicata dalla legge, si dovesse procedere sia alla istruttoria della pratica ed alla relativa (eventuale) decisione inibitoria, sia alla materiale notificazione della predetta decisione.

In questa direzione, è sufficiente che nel termine perentorio di trenta giorni l’ordine sia stato adottato e, tutt’al più, inviato, mentre la notifica (ossia la materiale conoscenza dell’ordine da parte del privato istante) può ragionevolmente avvenire, in considerazione degli ordinari tempi tecnici, anche successivamente a tale termine.

Tale impostazione è peraltro coerente con quanto stabilito dalla Corte costituzionale a proposito della notifica di atti giudiziari, ove si è affermato che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario anziché a quella, successiva, di ricezione dell’atto da parte del destinatario antecedente.

Sarebbe infatti palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario, l’agente postale oppure il messo comunale, come nella specie), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Gli effetti della notificazione (anche laddove si tratti di atti amministrativi con effetti restrittivi della sfera giuridica del destinatario) devono dunque essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare al soggetto a ciò preposto (cfr. in termini, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477).

Applicando di tali principi, nel caso di specie, deve ritenersi la tempestività della citata nota con la quale la P.A. ha inibito l’intervento in questione.

E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura le ragioni indicate dalla P.A. per giustificare il potere inibitorio, rilevando che l’area individuata dall’intervento sarebbe priva di quelle caratteristiche che ne impedirebbero la realizzazione, non interessando aree di alto valore agricolo e si inserirebbe in un contesto privo di naturabilità.

In particolare la P.A. ha rilevato che l’intervento proposto, ricadente in area dalla forte vocazione agricola, in applicazione del comma 2 dell’art.2 L.R. 1/2008, non tiene conto di quanto disposto dal comma 7 art.12 d.lgs.387/2003 e che lo studio di compatibilità ambientale non supera le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Il c.7 dell’art.12 del D.lgs.387/2003 prevede che: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

Emerge dalla normativa citata che il favor legislativo per le fonti rinnovabili, che si riverbera tra l’altro nella possibilità di installare gli impianti suddetti anche in zona agricola, non è senza limiti.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i Comuni possono certamente esprimere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, quel giudizio di compatibilità dell’impianto nelle aree suindicate. La disposizione citata sottintende proprio tale potere, laddove prevede che “nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (cfr. T.a.r. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518).

Emerge dunque dal quadro normativo sopra delineato come, da un lato, i progetti relativi alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile debbano prevedere forme di tutela e riparazione tendenti a favorire il sostegno nel settore agricolo (con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale) mediante accorgimenti o interventi ripristinatori, riparatori o valorizzatori di tali valori e, dall’altro, le P.A. comunali conservano un potere discrezionale teso verificare il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.

Nella specie, il progetto presentato dalla ricorrente e, in particolare lo studio di compatibilità prodotto, si limita a descrivere analiticamente lo stato dei luoghi concludendo che l’area di intervento è attualmente occupata da seminativi costituiti da colture cerealicole, senza tuttavia prevedere forme di contemperamento, tutela o riparazione delle colture agricole così da omettere qualsivoglia forma di sostegno delle medesime.

Del tutto irrilevante è che lo stesso progetto rilevi che l’intervento si inserisce in un contesto di scarso valore naturalistico, atteso che il valore tutelato dall’art.12.c.7 del d.lgs.387/2003 non è quello della biodiversività o dei valori naturalistici, quanto piuttosto quello del settore agricolo in genere.

Da ciò discende la logicità e la coerenza del provvedimento impugnato, il quale rileva proprio l’assenza nel progetto di elementi atti a superare le disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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