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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 233 | Data di udienza: 26 Gennaio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione – Art. 3, c. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 – Modifiche introdotte dal cd. “decreto del fare” – Rispetto della sagoma preesistente – Non è più richiesto – Ampliamento volumetrico – Possibilità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 3 Febbraio 2016
Numero: 233
Data di udienza: 26 Gennaio 2016
Presidente: Costantini
Estensore: d'Arpe


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione – Art. 3, c. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 – Modifiche introdotte dal cd. “decreto del fare” – Rispetto della sagoma preesistente – Non è più richiesto – Ampliamento volumetrico – Possibilità – Esclusione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 3 febbraio 2016, n. 233


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione – Art. 3, c. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 – Modifiche introdotte dal cd. “decreto del fare” – Rispetto della sagoma preesistente – Non è più richiesto – Ampliamento volumetrico – Possibilità – Esclusione.

Se è vero che in forza delle modifiche normative al testo dell’art. 3 primo comma lett. d) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, introdotte dall’art. 30 primo comma del Decreto Legge 21 Giugno 2013 n° 69, c.d. “Decreto del Fare”, (convertito dalla Legge 9 Agosto 2013 n° 98), la ristrutturazione edilizia realizzata tramite demolizione e ricostruzione di un fabbricato non presuppone più il rispetto dalla sagoma preesistente, esula tuttavia dalla nozione attualmente delineata di ristrutturazione l’intervento edilizio che realizzi un ampliamento volumetrico (nella specie, si trattava di demolizione di un edificio esistente al piano terra con edificazione ex novo di un piano soprastante).

Pres. Costantini, Est. D’Arpe – C.E. (avv. Montesardi) c. Comune di Latiano (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 3 febbraio 2016, n. 233

SENTENZA


TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 3 febbraio 2016, n. 233


N. 00233/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2015, proposto da:
Cecere Eva, rappresentata e difesa dall’avv. Filomeno Montesardi, con domicilio eletto presso Antonio Sergi in Lecce, viale De Pietro, 11;

contro

Comune di Latiano, n.c.;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n° 00006621 del 18 Maggio 2015, pervenuto in data 22 Maggio 2015, con il quale il Responsabile della IV Struttura del Comune di Latiano ha disposto il diniego della domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente il 16 Ottobre 2014;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 Gennaio 2016 il Cons. Dott. Enrico d’Arpe e udito per la parte ricorrente l’Avv. Filomeno Montesardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente – proprietaria di un fabbricato per civile abitazione al piano terra (assentito con concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai sensi della Legge n° 47/1985) sito in Latiano alla via Carlo Croix n° 162, angolo via Colombo – impugna il provvedimento prot. n° 00006621 del 18 Maggio 2015, ricevuto in data 22 Maggio 2015, con il quale il Responsabile della IV Struttura del Comune di Latiano ha disposto il diniego della domanda di permesso di costruire presentata il 16 Ottobre 2014 per l’intervento di ristrutturazione edilizia del predetto piano terra esistente e ampliamento in sopraelevazione del fabbricato, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione degli artt. 3 e 10 D.P.R. n° 380/2001 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità dell’azione amministrativa.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la ricorrente concludeva come sopra riportato.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Latiano.

Alla pubblica udienza del 26 Gennaio 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato nel merito e va respinto.

E’ necessario, innanzitutto, rammentare – in punto di fatto – che l’impugnato provvedimento di diniego di permesso di costruire è del seguente tenore: “…..Rilevata l’entità e la tipologia dell’intervento edilizio in progetto, dagli elaborati progettuali redatti dall’Arch. Profilo (Tav. Unica Bis – relazione tecnica), consistente nell’esecuzione delle seguenti opere: – demolizione della totalità delle strutture orizzontali e verticali dell’impianto originale dell’edificio esistente a piano terra ad eccezione di alcuni residui della muratura di prospetto; – ampliamento volumetrico dell’edificio esistente a piano terra al fine di realizzare una civile abitazione di maggior consistenza con tipologia duplex disposta su due livelli di piano; Vista la comunicazione preventiva di motivi ostativi all’accoglimento della domanda formulata da questo U.T.C. con nota prot. n° 3890 in data 16 Marzo 2015 ai sensi della Legge n° 241/1990; Rilevate le osservazioni trasmesse del Tecnico progettista Arch. Carmelo Profilo con note acquisite al protocollo generale comunale……; Considerato che le osservazioni prodotte non superano le motivazioni che ostano all’accoglimento della domanda;…………. DISPONE il diniego della domanda di permesso di costruire di cui in oggetto per le seguenti motivazioni già espresse nella comunicazione preventiva prot. n° 3890/2015: L’intervento edilizio in progetto, così come proposto e descritto nelle premesse, si configura come un intervento di nuova costruzione definito dall’art. 3 primo comma lett. e) del D.P.R. n° 380/2001, e pertanto soggetto al rispetto delle N.T.A. prescritte dal vigente Programma di Fabbricazione per le nuove costruzioni”.

Ciò premesso, il Collegio osserva – in diritto – che tutte le censure formulate nel ricorso (con cui, in buona sostanza, si sostiene che le opere edilizie in questione rientrerebbero nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, anziché di nuova costruzione) si rivelano palesemente prive di giuridico fondamento, ove si consideri che il progetto edilizio presentato (il 16 Ottobre 2014) dalla odierna ricorrente prevedeva la realizzazione di un edificio del tutto diverso rispetto al preesistente e, quindi, incompatibile con il concetto di ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione.

A tal fine, va evidenziato come la fattispecie di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, che costituisce una delle tre tipologie della ristrutturazione edilizia delineate dall’art. 3 primo comma lett. d) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm. (ristrutturazione “leggera”, “pesante” e mediante demolizione e ricostruzione), può rientrare in tale ambito nei soli casi in cui ricostruzione è sostanzialmente conforme alla precedente struttura oggetto di demolizione.

A tal fine, l’insegnamento giurisprudenziale consolidatosi in “subiecta materia” (sino alla modifica normativa del 2013) ha chiarito che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”: art. 3, primo comma lett. d, T.U.) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele” (per effetto della modifica apportata al Testo Unico dal Decreto Legislativo 27 Dicembre 2002 n. 301), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (Cfr: “ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 Maggio 2014 n. 2397).

Ancora più in dettaglio, si è notato (Consiglio di Stato, IV Sezione, 6 Dicembre 2013 n. 5822) che, ai sensi della lettera d), primo comma dell’art. 3 del T.U. in materia edilizia, sono inclusi nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di “nuova costruzione” quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”.

In base alla menzionata disposizione normativa nel testo vigente sino al 2013, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la volumetria o la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – è stato costantemente qualificato come un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

Ora, se è vero che in forza delle modifiche normative al testo dell’art. 3 primo comma lett. d) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, recentemente introdotte dall’art. 30 primo comma del Decreto Legge 21 Giugno 2013 n° 69, c.d. “Decreto del Fare”, (convertito dalla Legge 9 Agosto 2013 n° 98), la ristrutturazione edilizia realizzata tramite demolizione e ricostruzione di un fabbricato non presuppone più il rispetto dalla sagoma preesistente (ma solo della preesistente volumetria), non può però essere trascurato che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, risulta “per tabulas” che si è in presenza di un progetto di demolizione (pressoché completa) dell’edificio esistente a piano terra al fine di realizzare una civile abitazione di maggior consistenza volumetrica con tipologia duplex disposta su due livelli di piano, e quindi (oltre che di una modifica della precedente sagoma) di un sicuro ampliamento volumetrico (lo stesso progettista parla nella relazione tecnica illustrativa di “ristrutturazione al piano terra e di realizzazione di un ampliamento al primo piano”, ossia – in pratica – dell’edificazione “ex novo” di un ulteriore piano del fabbricato demolito), che si pone – con ogni evidenza – al di fuori della nozione attualmente delineata dall’art. 3 primo comma lett. d) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm., statuente che: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

Appare assurda, poi, la pretesa della parte ricorrente di distinguere (ai fini di causa) la ristrutturazione edilizia del solo piano terra demolito dalla (contestuale) realizzazione dell’ampliamento al primo piano, in quanto la domanda di permesso di costruire di che trattasi è da intendersi richiesta, ai sensi dell’art. 10 primo comma lett. c) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, per l’unitario intervento (definito dall’istante di ristrutturazione edilizia) consistente nella demolizione dell’edificio preesistente a piano terra al fine di realizzare una civile abitazione di maggior consistenza volumetrica con tipologia duplex disposta su due livelli di piano; pertanto, anche ai sensi dell’art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm., l’impugnato provvedimento di diniego si configura come atto dovuto (risultando irrilevante, nel caso di specie, il denunciato difetto di adeguata motivazione).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 Gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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