* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere di smontaggio e rimontaggio delle strutture stagionali – Disciplina anteriore al d.P.R. n. 31/2017 – Nuova valutazione di impatto sul paesaggio per la reinstallazione – Semplificazione procedimentale di cui al d.P.R. n. 31/2017.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 3 Maggio 2018
Numero: 746
Data di udienza: 18 Aprile 2018
Presidente: Moro
Estensore: Bonetto
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere di smontaggio e rimontaggio delle strutture stagionali – Disciplina anteriore al d.P.R. n. 31/2017 – Nuova valutazione di impatto sul paesaggio per la reinstallazione – Semplificazione procedimentale di cui al d.P.R. n. 31/2017.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 3 maggio 2018, n. 746
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere di smontaggio e rimontaggio delle strutture stagionali – Disciplina anteriore al d.P.R. n. 31/2017 – Nuova valutazione di impatto sul paesaggio per la reinstallazione – Semplificazione procedimentale di cui al d.P.R. n. 31/2017.
Anteriormente alla nuova disciplina recentemente introdotta in punto di validità delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere stagionali dal DPR n. 31 del 2017, le opere in questione, una volta smontate e quindi rimosse dal territorio, determinando l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, per essere reinstallate, non potevano che necessitare di una nuova valutazione di impatto sul paesaggio, ormai tornato al suo stato originario. L’interpretazione appena esposta del D. Lgv. n. 42 del 2004 in materia di autorizzazione paesaggistica delle strutture stagionali precarie, trova espressa conferma nella disciplina di cui al richiamato D.P.R. n. 31 del 2017 dove, nell’ottica di una complessiva semplificazione procedimentale, vengono escluse espressamente dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, proprio le “opere di smontaggio e rimontaggio delle strutture stagionali”, precedentemente sottoposte quindi a tale onere.
Pres. f.f. Moro, Est. Bonetto – D.R. (avv. Finocchito) c. Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 3 maggio 2018, n. 746SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 3 maggio 2018, n. 746
Pubblicato il 03/05/2018
N. 00746/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2017, proposto da:
Dolce Riva di Anna Rita Vetruccio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della nota 13.04.2015, prot. n. 5365, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, nella parte in cui, nel rilasciare alla ricorrente parere favorevole all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 42/2004, ha limitato la valutazione di compatibilità “alle stagioni estive pregresse”, stabilendo, per l’effetto, il ripristino dello stato dei luoghi ante operam e l’obbligo di richiedere, all’esito, nuova autorizzazione paesaggistica, preannunciando la facoltà della Soprintendenza di “riduzione dimensionale della pedana” e di “riconfigurare lo sviluppo della passerella riducendone la lunghezza”;
– dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 132 del 28.12.2016, rilasciata dal Comune di Otranto, che ha recepito il predetto parere della Soprintendenza totalmente conformandosi ad esso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Ditta ricorrente ha impugnato la nota 13.04.2015, prot. n. 5365 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, nella parte in cui, nel rilasciare il parere favorevole all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 42/2004, ha limitato la valutazione di compatibilità “alle stagioni estive pregresse”, stabilendo, per l’effetto, il ripristino dello stato dei luoghi ante operam e l’obbligo di richiedere, all’esito, nuova autorizzazione paesaggistica, preannunciando altresì la facoltà della Soprintendenza di “riduzione dimensionale della pedana” e di “riconfigurare lo sviluppo della passerella riducendone la lunghezza”; nonché l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 132 del 28.12.2016, rilasciata dal Comune di Otranto e che ha recepito il predetto parere della Soprintendenza.
Nel ricorso introduttivo la Ditta ha allegato di essere titolare del chiosco bar Dolce Riva, con annessi servizi per la ristorazione, la balneazione e il tempo libero e di avere realizzato una pedana e una passerella per l’accesso al mare, sottoposte a sequestro preventivo dalla Guardia Costiera di Otranto in data 23.04.2014 per mancanza di autorizzazione paesaggistica e concessione demaniale, con conseguente necessità per l’interessata di presentare domanda di “accertamento di compatibilità paesaggistica” ex art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. n.42 del 2004, accolta con i provvedimenti impugnati “limitatamente alle stagioni pregresse”.
Quali motivi di impugnazione la Dolce Riva ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 146 comma 4° e la violazione dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004, avendo a suo dire il Comune errato nel ritenere vincolante il parere rilasciato dalla Soprintendenza, espresso oltre il termine di 90 giorni di cui all’art. 167 comma 5° del D. Lgs. n. 42 del 2004; inoltre, entrambe le Amministrazioni convenute avrebbero illegittimamente limitato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alle sole stagioni balneari pregresse, in violazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42 del 2004 per le opere interamente eseguite; infine, nessun fondamento normativo troverebbero la previsione contenuta negli atti impugnati della temporaneità delle opere in questione e il conseguente obbligo di smontaggio dei manufatti alla fine della stagione balneare.
Le convenute si sono costituite in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia, il ricorso va respinto.
Invero, quanto alla prima doglianza (natura non vincolante per il Comune del parere espresso dalla Soprintendenza), l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dall’Ente risulta congruamente motivata, ben potendo il Comune, a prescindere dalla natura vincolante o meno del parere della Soprintendenza, fare proprie le considerazioni ivi espresse, ritenendole condivisibili e, quindi, utilizzabili per motivare la decisione di propria competenza.
Quanto, invece, alla censura concernente la stagionalità delle opere e il conseguente obbligo di rimozione al termine di ogni periodo balneare, di nulla può dolersi la ricorrente, atteso che come evidenziato dal Ministero costituendosi in giudizio, la stessa Ditta Dolce Riva, al momento della presentazione della relativa istanza, aveva per il tramite del proprio progettista dichiarato che “al termine della stagione estiva, le opere oggetto della presente valutazione”, sarebbero state smontate, “ripristinando lo stato dei luoghi”.
Quanto, infine, all’oggetto principale dell’odierno ricorso e cioè alla limitazione della sanatoria “alle stagioni pregresse”, con conseguente obbligo per la Ditta Dolce Riva di procedere, per le stagioni future, alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione paesaggistica, la tesi difensiva esposta dalla ricorrente non può essere condivisa.
Invero, secondo la Ditta Dolce Riva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 comma 4° e 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in suo favore non potrebbe essere limitata alle sole stagioni pregresse, atteso che l’unica limitazione temporale prevista in relazione a tali titoli, sarebbe quella di cui all’art. 146 comma 4 del D. Lgs. n. 42 del 2004, riguardante le opere che non siano state ancora eseguite e non anche, invece, quelle interamente realizzate, benché stagionali.
Tale ricostruzione, tuttavia, ad avviso del Collegio, non trova alcun fondamento nella normativa appena richiamata e risulta, al contrario, smentita dalla nuova disciplina recentemente introdotta in punto di validità delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere stagionali dal DPR n. 31 del 2017.
Invero, le opere stagionali, a differenza di quelle aventi carattere stabile, salvo che esista una norma che espressamente dispone in senso contrario (disposizione assente negli artt. 146 e 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004), una volta smontate e quindi rimosse dal territorio, determinando l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, per essere reinstallate, non possono che necessitare di una nuova valutazione di impatto sul paesaggio, ormai tornato al suo stato originario.
E che l’interpretazione corretta del D. Lgv. n. 42 del 2004 in materia di autorizzazione paesaggistica delle strutture stagionali precarie sia proprio quella appena esposta (della temporaneità della validità dell’autorizzazione paesaggistica), trova espressa conferma nella disciplina da ultimo introdotta dal legislatore con il D.P.R. n. 31 del 2017 dove, nell’ottica di una complessiva semplificazione procedimentale, vengono escluse espressamente dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, proprio le “opere di smontaggio e rimontaggio delle strutture stagionali”, precedentemente sottoposte quindi a tale onere.
Conclusivamente, pertanto, sulla base di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità e complessità delle questioni sottese al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Jessica Bonetto
IL PRESIDENTE
Patrizia Moro
IL SEGRETARIO