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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 553 | Data di udienza: 6 Marzo 2019

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Ritrovamento fortuito di reperti archeologici – Premio di ritrovamento – Rispetto delle condizioni di cui all’art. 90 d.lgs. n. 42/2004 – Segnalazione formale della scoperta effettuata da un dipendente della Soprintendenza – Diritto dello scopritore al premio – Sussistenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2019
Numero: 553
Data di udienza: 6 Marzo 2019
Presidente: Pasca
Estensore: Ferrazzoli


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Ritrovamento fortuito di reperti archeologici – Premio di ritrovamento – Rispetto delle condizioni di cui all’art. 90 d.lgs. n. 42/2004 – Segnalazione formale della scoperta effettuata da un dipendente della Soprintendenza – Diritto dello scopritore al premio – Sussistenza.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 4 aprile 2019, n. 553


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Ritrovamento fortuito di reperti archeologici – Premio di ritrovamento – Rispetto delle condizioni di cui all’art. 90 d.lgs. n. 42/2004 – Segnalazione formale della scoperta effettuata da un dipendente della Soprintendenza – Diritto dello scopritore al premio – Sussistenza.

 Ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 42/2004, spetta allo scopritore di reperti archeologici un’indennità nella misura del 50% del valore degli stessi. Ove lo scopritore abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 90 (denuncia entro 24 ore e conservazione temporanea dei beni, nelle condizioni e nel luogo in cui siano stati rinvenuti), non è idonea a far venir meno il diritto al premio la mera circostanza che la segnalazione formale della scoperta sia stata effettuata da un dipendente della Soprintendenza, invitato dal medesimo scopritore a verificare quanto era stato ritrovato.

Pres. Pasca, Est. Ferrazzoli – A.P. (avv. Caprioli) e M.T.P. e altri (avv. Limongelli) c. Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali  e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 4 aprile 2019, n. 553

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 4 aprile 2019, n. 553

Pubblicato il 04/04/2019

N. 00553/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02718/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2015, proposto da
Adolfo Perulli, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Caprioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale M. De Pietro, 23;
Maria Teresa Perulli, Rosanna Perulli, Elena Bagordo Perulli, nella qualità di eredi del sig. Adolfo Perulli, rappresentate e difese dall’avvocato Sergio Limongelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
Soprintendenza Beni Archeologici per la Puglia Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;

per il riconoscimento del premio di cui all’art.46 del r.d. 1.6.1939 n. 1088 sostituito poi dall’art. 90 del D.lgs. 29.10.1999 n. 490 e successivamente dall’art. 92 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42, nella misura del 25% del valore attribuito ai beni rinvenuti dalla Commissione Arbitrale istituita ad iniziativa dello stesso sig. Perulli e contenuto nella relazione tecnico scientifica a firma della Commissione, quale proprietario del fondo e nella misura dell’ulteriore 50% quale scopritore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Archeologici per la Puglia Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

Nel novembre del 1983, il sig. Perulli Adolfo ha scoperto nel sottosuolo del proprio fondo sito a Lecce, località Rudiae, in occasione di opere di coltivo, n. 200 reperti provenienti da 45 tombe a fosse e da depositi funerari secondari, oltre a un sarcofago di calcare locale (carparo) ed altri frammenti lapidei di medie e grandi dimensioni.

Su incarico del direttore della Soprintendenza Archeologica ha recuperato e consegnato all’Amministrazione tutti i reperti e, a seguito di espressa richiesta del 7 gennaio 1984, ha presentato il successivo 13 febbraio la documentazione necessaria per il premio di rinvenimento riconosciuto ex art. 46 R.D. 1089/1939.

Con atto stragiudiziale notificato il 24 luglio 2000, il sig. Perulli ha comunicato alla Soprintendenza di non accettare la somma che gli era stata offerta, pari a lire 10.457.500, ritenendo la stima non congrua e rilevando che gli era stata riconosciuta solo l’indennità dovutagli in qualità di proprietario del fondo e non anche quella come scopritore dei beni. Ha chiesto, altresì, la nomina della Commissione di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 490/1999.

All’esito delle operazioni peritali, la predetta Commissione ha accertato un valore complessivo dei reperti pari ad euro 50.019,37 e, conseguentemente, ha indicato il premio di rinvenimento in euro 12.504,84 (un quarto del valore ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 42/2004).

Non avendo ricevuto alcun pagamento nonostante i reiterati solleciti, con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Lecce l’odierno esponente ha chiesto, tra le altre cose, che la Soprintendenza ed il Ministero per i beni e le attività culturali venissero condannati a corrispondergli il premio previsto ex lege per lo scopritore dei reperti, oltre a quello previsto per il proprietario del fondo.

Si è costituita l’Amministrazione pubblica eccependo il difetto di giurisdizione e deducendo, nel merito, che il sig, Perulli non poteva essere ritenuto lo scopritore dei beni in esame in quanto la denuncia del ritrovamento era stata effettuata da un dipendente della Soprintendenza presente ai lavori di scavo.

Con sentenza depositata il 19 febbraio 2013, il Giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Quindi, con ricorso notificato in data 21 ottobre 2015, l’esponente ha adito il Tribunale Amministrativo chiedendo che venisse dichiarato che “egli ha diritto ad ottenere il premio riconosciuto dall’art.46 del r.d. 1.6.1939 n. 1088 sostituito poi dall’art. 90 del D.lgs. 29.10.1999 n. 490 e successivamente dall’art. 92 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42, nella misura del 25% del valore attribuito ai beni rinvenuti dalla Commissione Arbitrale istituita ad iniziativa dello stesso sig. Perulli e contenuto nella relazione tecnico scientifica a firma della Commissione, quale proprietario del fondo e l’ulteriore 50% quale scopritore. In conseguenza dichiarare che i resistenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, sono obbligati al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 37.514,92, oltre interessi e rivalutazioni di legge o dell’altra somma che il Tribunale riterrà dovuta al sig. Perulli per le ragioni spiegate, oltre interessi e rivalutazioni”.

Con atto depositato il 17 novembre 2015 si è costituita con memoria di stile la Soprintendenza, senza peraltro riproporre le difese che erano state articolate innanzi al giudice ordinario.

Nelle more del giudizio in esame, il sig. Perulli è deceduto e si sono costituite, nella qualità di eredi, le signore Bagordo Perulli Elena, Perulli Rosanna e Perulli Maria Teresa.

All’udienza del 6 marzo la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Queste le norme che devono essere applicate:

– art. 92 del D.Lgs. 42/2004, che prescrive che: “1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attivita’ medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90. 2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate”.

– art. 90 del predetto D.Lgs., in forza del quale: “1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero”;

– art. 90 D.Lgs. 490/1999: “1.Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell’articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente. 2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità”.

3. Orbene, atteso il combinato disposto degli articoli 92 del D.Lgs. 42/2004 e 90 del D.Lgs. 490/1999, ritiene il Collegio che le amministrazioni convenute, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, siano tenute al pagamento della somma di euro 12.504,84, pari ad un quarto del valore dei beni ritrovati nel fondo del sig. Perulli come indicato dalla Commissione di valutazione nominata ai sensi del predetto art. 90, a titolo di premio di ritrovamento.

Invero, la documentazione versata in atti prova che i beni in esame sono stati rinvenuti nel fondo del defunto sig. Perulli e che il loro valore era pari ad euro 50.019,37.

Peraltro, non risulta essere stata impugnata dalla Soprintendenza la determinazione della Commissione ai sensi del comma 2 del predetto D.Lgs. 490/1999.

Né risulta contestato dalla difesa delle resistenti che, ad oggi, nulla è stato versato a tale titolo al ricorrente o ai suoi eredi.

4. L’esponente chiede, altresì, la condanna delle Amministrazioni al pagamento dell’indennità dovuta ex art. 92 D.Lgs. 42/2004 allo scopritore dei reperti nella misura del 50% del valore degli stessi.

Osserva il Collegio che, dagli atti di causa, emerge che i beni in esame sono stati rinvenuti nel 1983 in occasione di opere di piantumazione dell’agrumeto di proprietà del Perulli e che quest’ultimo, sospesa l’esecuzione dei lavori, ha invitato due dipendenti della Soprintendenza archeologica a verificare quanto era stato ritrovato.

Pertanto, la mera circostanza che la segnalazione formale della scoperta al proprio ufficio è stata effettuata da uno dei detti dipendenti, il sig. Carlà, non è certamente idonea a far venire meno il diritto del proprietario del fondo e scopritore occasionale dei reperti al premio di cui al punto 2 dell’art. 92 del D.Lgs. 42/2004.

Invero, risultano sussistenti tutte le condizioni di cui all’art. 90 del predetto D.Lgs, essendo comunque stata effettuata la denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente e avendo provveduto il ricorrente alla conservazione temporanea dei beni, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenuti.

Si evidenzia che nessun rilievo riveste la circostanza che la Commissione avrebbe proceduto ad indicare esclusivamente il valore dei beni e del premio di ritrovamento: attese le funzioni meramente tecniche attribuite alla stessa dalla legge, non avrebbe potuto legittimamente esprimersi sulla spettanza o meno del premio suppletivo previsto dalla legge per lo scopritore.

Ritiene, quindi, il Collegio che le resistenti siano tenute al pagamento dell’ulteriore premio previsto ex lege per lo scopritore, pari al 50% del valore dei reperti, quindi ad euro 25.009,68.

Si osserva, altresì, che nessuna contestazione è stata mossa dalle resistenti in ordine al quantum chiesto a tale titolo dal Perulli (50% del valore dei beni ritrovati).

5. Il ricorre chiede, infine, la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme come sopra quantificate.

Premessa la distinzione tra debiti di valuta – nei quali la prestazione pecuniaria è determinata nel suo ammontare in maniera chiara sin da subito ed è riferita con precisione a una somma di denaro ben determinata – e debiti di valore – nei quali la prestazione pecuniaria non è né liquida né agevolmente liquidabile, ed hanno come oggetto l’equivalente del controvalore di un determinato bene espresso in denaro – si osserva che l’obbligazione in esame è stata liquidata dalla Commissione con la Relazione tecnico scientifica del 5 settembre 2002, che ha determinato il valore dei reperti in euro 50.019,37.

Invero, dal valore totale, è agevole calcolare il premio di ritrovamento (fissato ex lege nella misura massima di un quarto e, peraltro, indicato espressamente dalla stessa Commissione) ed il premio per lo scopritore (fissato ex lege nella misura massima della metà).

Conseguentemente, gli interessi di legge decorrono dal 5 settembre 2002.

5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, le Amministrazioni resistenti, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, devono essere condannate al pagamento, in favore delle signore Bagordo Perulli Elena, Perulli Rosanna e Perulli Maria Teresa nella loro qualità di eredi del defunto sig. Perulli, della somma di euro 37.514,92 oltre interessi di legge decorrenti dal 5 settembre 2002.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto condanna le Amministrazioni resistenti, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, al pagamento, in favore delle signore Bagordo Perulli Elena, Perulli Rosanna e Perulli Maria Teresa nella loro qualità di eredi del defunto sig. Perulli, della somma di euro 37.514,92 oltre interessi di legge decorrenti dal 5 settembre 2002

Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro pro tempore e la Soprintendenza in persona del Direttore pro tempore in solido a rifondere le spese di lite in favore delle ricorrenti che si quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Jessica Bonetto, Primo Referendario
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli
        
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
        
        
IL SEGRETARIO

 

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