+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Boschi e macchia mediterranea Numero: 745 | Data di udienza: 9 Marzo 2016

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA –  PUTT/p della Regione Puglia –  Definizione di bosco – Prevalenza del dato di fatto sul dato cartografico –  Regimi di salvaguardia – Area di pertinenza – Area annessa.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2016
Numero: 745
Data di udienza: 9 Marzo 2016
Presidente: Pasca
Estensore: Moro


Premassima

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA –  PUTT/p della Regione Puglia –  Definizione di bosco – Prevalenza del dato di fatto sul dato cartografico –  Regimi di salvaguardia – Area di pertinenza – Area annessa.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 5 maggio 2016, n. 745


BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA –  PUTT/p della Regione Puglia –  Definizione di bosco – Prevalenza del dato di fatto sul dato cartografico.

In tema di individuazione delle aree boscate, ai sensi del PUTT/p della Regione Puglia, la prevalenza del dato di fatto su quello cartografico si deduce sia dalla logica prevalenza dell’esistenza di una entità morfologica corrispondente alla definizione normativa, sia dalla previsione dell’art. 3.01, punto 2.01 delle N.T.A., secondo il quale “la definizione individua, con o senza riferimenti cartografici, l’ambito delle caratteristiche e nella minima entità strutturante” gli ambiti territoriali distinti (fra i quali rientrano i boschi e le macchie): la sussistenza di un bosco è quindi un dato oggettivo indipendente dal suo espresso inserimento all’interno della cartografia.


Pres. Pasca, Est. Moro –S.M. (avv. De Giorgi) c. Unione dei Comuni Terra di Leuca e altro (n.c.)


BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA –  PUTT/p della Regione Puglia –  Regimi di salvaguardia – Area di pertinenza – Area annessa.

Il PUTT della Regione Puglia  individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:  “area di pertinenza”, costituita dall’area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;  “area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.


Pres. Pasca, Est. Moro –S.M. (avv. De Giorgi) c. Unione dei Comuni Terra di Leuca e altro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 5 maggio 2016, n. 745

SENTENZA

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 5 maggio 2016, n. 745

N. 00745/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2014, proposto da:
Stefano Moretti, Cosimo Rosafio, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio De Giorgi e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Unione dei Comuni Terra di Leuca, Comune di Salve;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 613 del 29/3/2014 con il quale il Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha negato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un intervento di costruzione di casa rurale in agro del Comune di Salve;

del parere sfavorevole reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 12/2/2014 con verbale n. 6 – parere n. 59;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnato l’epigrafato diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in ordine alla realizzazione di una casa rurale, in quanto “l’area boschi cartografata nel PPTR, adottato il 2.8.2013, costituisce bene paesaggistico ai sensi dell’art.142 c.1 lett.g) del d.lgs. 42/2004 e quindi il suddetto bene paesaggistico, pur non essendo cartografato all’interno del PUTT/p (tavola serie 4) risulta elencato nelle NTA dello stesso PUTT/p quale bene da tutelare; ne consegue che l’intervento in oggetto risulta in contrasto con le prescrizioni di base dell’art.3.10.4 comma 4.2 delle NTA del PUTT/p, in quanto ricadente nell’area annessa a boschi e macchie”.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

– Eccesso di potere – vizio di motivazione – falsa presupposizione in fatto – erronea e falsa interpretazione e applicazione dell’art.3.10.4 del PUTT e dell’art. 105 delle NTA del PPTR della Regione Puglia.

– Eccesso di potere per violazione di legge – incompetenza – difetto di motivazione e istruttoria – irragionevolezza.

Nella pubblica udienza del 9 marzo 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

Con ordinanza n.357/2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I ricorrenti sostengono che: le opere di progetto, poiché localizzate in ambito che il PPTR qualifica come ulteriore contesto e cioè come area di rispetto a bosco, non soggiacciono ad alcuna prescrizione ostativa introdotta dallo stesso PPTR adottato, né risultano in contrasto con le previsioni di tutela introdotte dal medesimo piano; in ogni caso l’area di intervento non è qualificata, nelle cartografie del PUTT, come bosco e macchia, né esiste alcuna previsione di area annessa al bosco e macchia.

Il motivo non è condivisibile.

Ai sensi dell’art. 2 co. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001, “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco”.

Dispone poi il successivo comma 6 che: “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo …”.

In attuazione delle previsioni suddette, la Regione ha introdotto nel PUTT/p la definizione di bosco, dettando lo specifico regime di tutela. In particolare, ai sensi dell’art. 3.10.1 n. 1.1.1, per “bosco” si intende: “terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale”.

Il successivo punto n. 1.2 stabilisce che: “Il Piano definisce “macchia”, in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi”.

Il punto 1.3 chiarisce che” Il Piano, inoltre, considera come “bosco” e “macchia” anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i ¾ del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia”.

L’art. 3.10.2 prevede che: “I boschi e le macchie sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali”.

La prevalenza del dato di fatto su quello cartografico rinviene, però, sia dalla logica prevalenza dell’esistenza di una entità morfologica corrispondente alla definizione normativa, sia dalla previsione dell’art. 3.01, punto 2.01 delle N.T.A., secondo il quale “la definizione individua, con o senza riferimenti cartografici, l’ambito delle caratteristiche e nella minima entità strutturante” gli ambiti territoriali distinti (fra i quali rientrano i boschi e le macchie).

Risulta quindi evidente che il Piano (art. 3.10.3 del PUTT) individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

– a. “area di pertinenza”, costituita dall’area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

– b. “area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

Ai sensi dell’art. 3.10.4, n. 4.1 lett. a) n. 3 del PUTT, nell’area di pertinenza si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell’art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base: … “non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali e produttivi”.

Così definite le coordinate normative di riferimento, e venendo ora al caso in esame, emerge quindi che la disciplina del PUTT a cura dell’ATD “Bosco” comprende le aree annesse come quelle di pertinenza e che la sussistenza di un bosco è un dato oggettivo indipendente dal suo espresso inserimento all’interno della cartografia (art3.01 NTA PUTT).

Nella specie, il provvedimento impugnato ha rilevato che “l’area di intervento ricade nell’area annessa boschi e macchie e quindi le opere risultano in contrasto con l’art.3.10.4 del PUTT/p; l’intervento è ubicato in un’area di rilevanza paesaggistica, segnalata inoltre attraverso uno studio svolto dall’Università del Salento – Dipartimento dei beni Culturali a cura della dott.ssa Ingravallo, con presenza di tumuli funerari risalenti al III millennio che conferiscono all’area un valore tale da non consentire realizzazioni di costruzioni” aggiungendo, altresì che “ allo stato attuale l’area “boschi” cartografata nel PPTR adottato il 2.8.2013, costituisce bene paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett.g) del d.lgs. 42/2004 e quindi il suddetto bene paesaggistico, pur non essendo cartografato all’interno del PUTT/p(tavola serie 4) risulta in contrasto con le prescrizioni di base dell’art.3.10.4 comma 4.2 lett.a delle NTA del PUTT in quanto ricadente nell’area annessa a boschi e macchie”.

Il Collegio ritiene che le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato siano sufficienti a reggere la legittimità dello stesso atteso che, in base alle coordinate normative suindicate, la realizzazione ex novo di insediamenti residenziali e produttivi, come le opere in progetto (realizzazione di una casa rurale), non sono autorizzabili, comportando una sicura alterazione dei caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia e il suo intorno, posizionandosi ai margini del bosco e alterandone la visuale.

Né potrebbe contestarsi, in questa sede, la qualificazione in termini di bosco dell’area contermine atteso che la contestazione in ordine alla sussistenza o meno dell’area boschiva doveva essere rivolta nei confronti dei citati Piani Pesistici Regionali (PUTT e PPTR).

In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione delle Amministrazioni intimate.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
        
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!