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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Boschi e macchia mediterranea Numero: 406 | Data di udienza: 25 Gennaio 2012

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Definizione di bosco – D.lgs. n. 227/2001 – P.U.T.T. – Previsione di propria classificazione delle aree boscate – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2012
Numero: 406
Data di udienza: 25 Gennaio 2012
Presidente: Cavallari
Estensore: Viola


Premassima

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Definizione di bosco – D.lgs. n. 227/2001 – P.U.T.T. – Previsione di propria classificazione delle aree boscate – Effetti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 6 marzo 2012, n. 406


BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Definizione di bosco – D.lgs. n. 227/2001 – P.U.T.T. – Previsione di propria classificazione delle aree boscate – Effetti.

La definizione del bosco portata dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) non trova applicazione, per effetto della previsione dell’art. 2, 6° comma (che prevede che la definizione di bosco portata dal citato d.lgs. trovi applicazione solo <<nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse>>) nel caso in cui il P.U.T.T. (nella specie, della Regione Puglia), oltre a prevedere una propria classificazione delle aree boscate, attribuisca all’area interessata una diversa classificazione (nella specie, area annessa al bosco).

Pres.Cavallari, Est. Viola – S.T. e altri (avv.ti Leporale e Zacà) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 6 marzo 2012, n. 406

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 6 marzo 2012, n. 406

N. 00406/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2011, proposto da:
Salvatore Tricarico, Gianluca Tricarico, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Leporale, Francesco Zaca’, con domicilio eletto presso Enrico Schito in Lecce, via Parini 2/B;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego di nulla osta forestale AOO 036 nr. Prot. 00118010 del 14/07/2011 a firma del responsabile del procedimento dell’Ufficio Servizio Foreste dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste della Regione Puglia – Sezione Provinciale di Lecce, con il quale è stato espresso parere sfavorevole alla richiesta di nulla osta idrogeologico per la realizzazione di un progetto di civili abitazioni, locale commerciale, garage e deposito in Via Perugia nel Comune di Gallipoli; ove occorra e, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, delle <Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Lecce>, di estremi ignoti, richiamate nel provvedimento impugnato; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Leporale per i ricorrenti e l’Avv. Vantaggiato in sostituzione di Scattaglia per l’Amministrazione regionale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di un terreno in Gallipoli, via Perugia, tipizzata dal vigente P.R.G. come “Zona B-10-Residenziali urbane miste esistenti”, incluso nei cd. territori costruiti ai sensi dell’art. 1.0, 5° comma delle N.T.A. al P.U.T.T./Paesaggio e sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale.

In data 7 febbraio 2011, presentavano all’Amministrazione comunale di Gallipoli un progetto finalizzato alla realizzazione, sull’area in discorso, di un edificio per civili abitazioni, locale commerciale, garage e deposito; in data 6 maggio 2011, presentavano altresì alla Regione Puglia istanza (acquisita al protocollo ell’ente al n. AOOO036001262) tesa al rilascio del nulla osta forestale per la realizzazione del detto intervento.

Con la nota 14 luglio 2011 AOO 036 nr. Prot. 00118010 del 14/07/2011, il Responsabile del procedimento del Servizio Foreste della Regione Puglia-Sezione Provinciale di Lecce preannunciava, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di diniego dell’istanza, significando altresì come, in difetto di osservazioni da parte degli interessati, il provvedimento dovesse essere considerato come definitivo; in particolare, il preavviso di diniego era assistito dalla seguente motivazione: <<la trasformazione del bosco è vietata (art. 4 c.2 D.lgs. 227/2001) dalla legge; la trasformazione delle superfici boscate, anche parziale, comporta la riduzione delle funzioni di difesa idrogeologica che l’esistenza del bosco esplica: attraverso la protezione del suolo dall’erosione operata dai fenomeni atmosferici (precipitazioni; venti ecc.); la regimazione dei deflussi metereologici sul suolo e sulle pluviali della rete idrografica perché incrementa la penetrazione nel suolo delle acque sino alle falde rimpinguandole. Fenomeni questi particolarmente importanti per l’area in questione che si trova su area di versante ed inclusa nella perimetrazione delle zone a divieto di emungimento proprio a causa della salinizzazione delle acque di falda profonda, effetto che annovera tra le cause oltre all’uso intenso della risorsa idrica sotterranea, l’impermeabilizzazione dei suoli legata allo sviluppo urbanistico>>.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per violazione, falsa ed erronea applicazione r.d.l. 3267 del 1923 e r.d. 1126 del 1926, violazione art. 3 l. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione d.lgs. 227 del 2001, violazione e falsa applicazione d.lgs. 42 del 2004, violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica comunale e del P.U.T.T., difetto di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 20 ottobre 2011 n. 720, la Sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza del 25 gennaio 2012 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Già in sede cautelare (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 20 ottobre 2011 n. 720), la Sezione ha avuto modo di rilevare come la definizione del bosco portata dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) non possa trovare applicazione alla fattispecie, per effetto dell’operare congiunto della previsione dell’art. 2, 6° comma (che prevede che la definizione di bosco portata dal citato d.lgs. trovi applicazione solo <<nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse>>) e del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia che, oltre a prevedere una propria classificazione delle aree boscate, attribuisce all’area in discorso la classificazione di area annessa al bosco e non di area boscata.

Sempre in sede cautelare (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 20 ottobre 2011 n. 720), la Sezione ha poi aggiuntivamente rilevato come, pur essendo <<sostanzialmente irrilevante, nella fattispecie, il fatto che l’area sia stata classificata dal nuovo strumento urbanistico del Comune di Gallipoli, come zona B-10, sulla base del parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo idrogeologico (il parere favorevole dato sullo strumento urbanistico non esclude, infatti, la necessità del nulla-osta idrogeologico da rilasciarsi sulla base di una valutazione caso per caso ed in concreto del singolo intervento oggetto di autorizzazione)>>, il diniego di nulla-osta idrogeologico non risulti, <<<nella fattispecie, essere assistito da una congrua istruttoria (e dalla corrispondente motivazione) in ordine alle ragioni che portano a ritenere incompatibile con il corretto assetto idrogeologico dell’area (e cioè con la salvaguardia della falda acquifera e perciò della permeabilità del terreno) la realizzazione dell’intervento progettato da parte ricorrente su una superficie molto limitata e confinante con area già oggetto di urbanizzazione, senza tener conto del rapporto fra tale area e quella complessivamente votata alla salvaguardia della falda acquifera con il divieto di emungimento>>.

La difesa dell’Amministrazione regionale non ha importato alcun nuovo elemento idoneo a modificare l’impostazione data alla problematica dalla Sezione in sede cautelare e la stessa deve pertanto essere mantenuta, con conseguente accoglimento del ricorso; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento della nota 14 luglio 2011 AOO 036 nr. Prot. 00118010 del 14/07/2011 del Responsabile del procedimento del Servizio Foreste della Regione Puglia-Sezione Provinciale di Lecce.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
 
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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