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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: | Data di udienza: 6 Dicembre 2017

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Gasdotti di importazione – Controversie – Competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Art. 135, c. 1, lett. f) c.p.a. – Fattispecie: TAP


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 7 Dicembre 2017
Numero:
Data di udienza: 6 Dicembre 2017
Presidente: d'Arpe
Estensore: Bonetto


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Gasdotti di importazione – Controversie – Competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Art. 135, c. 1, lett. f) c.p.a. – Fattispecie: TAP



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 7 dicembre 2017, ordinanza n. 1942


DIRITTO DELL’ENERGIA – Gasdotti di importazione – Controversie – Competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Art. 135, c. 1, lett. f) c.p.a. – Fattispecie: TAP

L’art. 135 comma 1 lett. f) c.p.a. devolve espressamente alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma tutte le controversie aventi ad oggetto “i gasdotti di importazione”; l’ambito di applicazione di tale disposizione non può essere limitato ai soli provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dei gasdotti di importazione, ma va esteso “anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengono alla costruzione degli impianti in questione” (Ad. Plen. ordinanza n. 29/2012)


Pres. d’Arpe, Est. Bonetto – Comune di Melendugno (avv. Colasante) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 7 dicembre 2017, ordinanza n. 1942

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 7 dicembre 2017, ordinanza n. 1942

Pubblicato il 07/12/2017

N. 01942/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2017 REG.RIC.   

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2017, proposto da:

Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Colasante, con domicilio eletto presso lo studio Paola Armillis in Lecce, piazza Ludovico Ariosto n. 30;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale Via e Vas, non costituita in giudizio;
Trans Adriatic Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Matteo Allena, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Sambati in Lecce, via Templari 10/A;

per l’annullamento previa sospensione

– del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del 18 settembre 2017, n. 262 (doc. A), che, presupponendo il D.M. n. 223 dell’11 ottobre 2014, con il quale è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “Trans Adriatic Pipeline”, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline – AG Italia, con l’indicazione di specifiche prescrizioni, “dispone che, con riferimento alle prescrizioni n.

A18) parte 1, A18) parte 2, A.23), A.31), A.32), A.41), A.24), A.28) parte 2, A.44) parte 2, A.45) parte 2, A.40), per gli Enti Vigilanti indicati all’art. 2) del D.M. 223 dell’11 settembre 2014, cessi l’avvalimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni summenzionate;

– degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto;

– di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Trans Adriatic Pipeline Ag;

Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

– rilevato che il Comune di Melendugno ha impugnato il Decreto Ministeriale indicato in epigrafe con il quale il MATT, in applicazione dell’art. 28 commi 3 e 4 del Codice dell’Ambiente e successive modifiche, ha avocato a sé l’attività di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite alla Società T.A.P. con il decreto di VIA n. 223/2014;

– rilevato che il Ministero e la Società resistente, costituendosi in giudizio, hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tar adito in favore del Tar Lazio ex art. 135 comma 1 lett. f) c.p.a.;

– ritenuta fondata l’eccezione di incompetenza, tenuto conto che l’art. 135 comma 1 lett. f) c.p.a. devolve espressamente alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma tutte le controversie aventi ad oggetto “i gasdotti di importazione” e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sulla portata della norma, con l’ordinanza n. 29 del 2012, ha chiarito che l’ambito di applicazione di tale disposizione non può essere limitato ai soli provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dei gasdotti di importazione, ma va esteso “anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengono alla costruzione degli impianti in questione”, come appunto quella in esame in questa sede;

– rilevato che ai sensi dell’art. 15 c.p.a. il Tar non può provvedere sull’istanza cautelare laddove ravvisi la propria incompetenza sulla controversia;

– ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate, tenuto conto della novità di alcuni profili della questione trattata;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza:

– dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tar Lazio, sede di Roma;

– dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare;

– compensa le spese di questa fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente
Antonella Lariccia, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Jessica Bonetto
        
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe

IL SEGRETARIO

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