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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1361 | Data di udienza: 9 Maggio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di parchi eolici privati – Enti locali – Imposizione di oneri di carattere economico – Divieto – Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 – Norma imperativa – Previsioni negoziali volte a sancire un beneficio pecuniario a favore dell’amministrazione – Nullità ex art. 1418, c. 1 c.c.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2013
Numero: 1361
Data di udienza: 9 Maggio 2013
Presidente: Cavallari
Estensore: Palmieri


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di parchi eolici privati – Enti locali – Imposizione di oneri di carattere economico – Divieto – Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 – Norma imperativa – Previsioni negoziali volte a sancire un beneficio pecuniario a favore dell’amministrazione – Nullità ex art. 1418, c. 1 c.c.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^  – 7 giugno 2013, n. 1361


DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di parchi eolici privati –Enti locali – Imposizione di oneri di carattere economico – Divieto – Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 – Norma imperativa – Previsioni negoziali volte a sancire un beneficio pecuniario a favore dell’amministrazione – Nullità ex art. 1418, c. 1 c.c.

Ai fini dell’installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell’impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale (TAR Lecce, I, 21.5.2010, n. 1216. In termini confermativi, Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849; TAR Lecce, I, 29 gennaio 2008, n. 118). Avuto riguardo alla ratio del suddetto divieto, alla relativa previsione normativa (art. 12 co. 6 d. lgs.387/2003) va senz’altro attribuita natura e portata di norma imperativa. La qual cosa comporta la nullità – ai sensi dell’art. 1418 1° co. c.c. – di ogni previsione negoziale volta a sancire un beneficio pecuniario in favore dell’amministrazione, quale corrispettivo derivante dalla mera localizzazione sul territorio della stessa di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabil  (Cass. civ, I, 29.9.2005, n. 19024, Cass, SS.UU, 19.12.2007, n. 26724).

Pres. Cavallari, Est. Palmieri – T. s.r.l. (avv. Maritati) c. Comune di Presicce (avv. Lorenzo)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^ – 7 giugno 2013, n. 1361

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^  – 7 giugno 2013, n. 1361

N. 01361/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2012, proposto da:
Tg Energie Rinnovabili Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Maritati, con domicilio eletto presso Stefania Maritati in Lecce, via Braccio Martello 36;

contro

Comune di Presicce, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria,157;

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di Presicce, in persona del legale rappresentante p.t. di restituire le somme versate dalla ricorrente in ragione della Convenzione stipulata con il medesimo in data 05.07.2007 e la consequenziale

condanna

del Comune medesimo al pagamento delle somme cui sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Presicce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Adriano Tolomeo, in sostituzione di Stefania Maritati, Danilo Lorenzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha sottoscritto in data 5.7.2007 con il Comune di Presicce una convenzione regolante la concessione per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

In attuazione della previsione di cui all’art. 4 di detta Convenzione, la ricorrente ha corrisposto al Comune resistente un indennizzo “una tantum” per l’insediamento nel territorio comunale del parco eolico, dell’importo di € 50.000, oltre ulteriori € 12.851,68 per spese inerenti l’atto per la realizzazione del parco eolico.

In data 20.12.2007 la ricorrente ha trasmesso al Comune il progetto definitivo relativo al parco eolico.

Con successiva deliberazione G.C. n. 110/08 il Comune ha provveduto all’adozione del PRIE. A seguito di ciò la ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia il rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/03.

Con lettera del 28.8.2010 la ricorrente ha invitato il Comune a dar corso agli impegni sottoscritti con la suddetta Convenzione, e a concludere pertanto l’iter di approvazione del PRIE.

Tale invito è rimasto senza risposta, e nelle more la Corte costituzionale, con sentenza n. 344/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, L.R. n. 40/07, nella parte in cui richiama gli art. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Per tali ragioni, la ricorrente ha instato innanzi a questo TAR, lamentando l’illegittimità della condotta del Comune, per i seguenti motivi, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 12 d. lgs. n. 387/03; incompetenza; nullità per carenza di potere e violazione di norme imperative; violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; violazione dei principi generali del Trattato CE; violazione degli artt. 41-42 Cost; violazione dell’art. 1341 c.c.

Ha chiesto pertanto la condanna del Comune alla restituzione delle somme da essa versate in virtù della previsione di cui al predetto art. 4 Convenzione, previa, occorrendo, l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della suddetta Convenzione.

All’udienza del 9.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Viene all’esame del Collegio una controversia originata dalla convenzione stipulata in data 19.7.2007 tra la società ricorrente e il Comune di Presicce, avente ad oggetto la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Orbene, reputa il Collegio che a tale convenzione vada attribuita natura giuridica di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 l. n. 241/90, la qual cosa radica senz’altro la giurisdizione esclusiva di questo TAR, ai sensi dell’art. 133 lett. a) n. 2 c.p.a.

3. Nel merito, eccepisce la ricorrente l’invalidità della convenzione, con la quale l’amministrazione comunale le ha imposto il pagamento di un indennizzo “una tantum”, quale corrispettivo per la realizzazione, esercizio e manutenzione del parco eolico in esame.

Il motivo è fondato.

3.1. Per effetto della citata convenzione, la ricorrente ha corrisposto in favore del Comune (art. 4) la somma di € 50.000, oltre ulteriori € 12.851,68 per spese inerenti l’atto per la realizzazione del parco eolico, a titolo di “indennizzo forfettario una tantum per l’insediamento del parco nel territorio”.

Tale parco non è stato mai realizzato, non avendo la Regione provveduto al rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/03, ed essendo nelle more l’adottato PRIE venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010.

Tanto premesso, occorre ora analizzare la validità dell’impegno pattuito dalle parti, e relativo alla corresponsione, da parte della ricorrente, di un indennizzo che trova la sua esclusiva ragion d’essere nell’insediamento del parco eolico.

3.2. Sul punto, dispone l’art. 12 co. 6 d. lgs. n. 387/03 che: “L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”.

Lo scopo è chiaramente quello di evitare che accordi di tal fatta possano sortire effetti disincentivanti quanto alla costruzione ed esercizio di impianti del tipo di quello in esame, in contrasto con le finalità di espansione del mercato di approvvigionamento energetico da fonti “pulite”, avute di mira dal legislatore comunitario e statale.

3.3. Per tali ragioni, questo TAR, con orientamento dal quale non vi è ragione per discostarsi, ha già avuto modo di chiarire che: “Ai fini dell’installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell’impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale” (TAR Lecce, I, 21.5.2010, n. 1216. In termini confermativi, Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849; TAR Lecce, I, 29 gennaio 2008, n. 118).

In particolare, avuto riguardo alla ratio del suddetto divieto, reputa il Collegio che alla relativa previsione normativa (art. 12 co. 6 d. lgs. cit.) va senz’altro attribuita natura e portata di norma imperativa. La qual cosa comporta la nullità – ai sensi dell’art. 1418 1° co. c.c. – di ogni previsione negoziale volta a sancire un beneficio pecuniario in favore dell’amministrazione, quale corrispettivo derivante dalla mera localizzazione sul territorio della stessa di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili. Ciò in armonia al condiviso orientamento della Corte regolatrice, secondo il quale “la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto” (Cass. civ, I, 29.9.2005, n. 19024. In termini confermativi, Cass, SS.UU, 19.12.2007, n. 26724).

3.4. Venendo ora al caso di specie, emerge dalla suddetta convenzione che l’obbligazione adempiuta dalla ricorrente, di versamento di un “indennizzo” in favore del Comune resistente, trova la sua causa giustificatrice unicamente nell’allocazione sul suolo comunale dell’impianto in esame.

Orbene, avuto riguardo alla causa concreta della suddetta attribuzione patrimoniale, reputa il Collegio che detta convenzione sia da reputarsi nulla, per contrarietà a norme imperative di legge (art. 1418 1° co. c.c.), tale dovendosi intendere, per le ragioni sopra esposte, la previsione di cui all’art. 12 co. 6 d. lgs. n. 387/03.

Naturalmente, la nullità della suddetta convenzione comporta la necessità (art. 2033 ss. c.c.) di ripetizione della prestazione pecuniaria eseguita in forza della stessa.

Alla stessa stregua, vanno restituite le spese inerenti l’atto per la realizzazione del parco eolico, essendo esse teleologicamente collegate alla concessione di una utilità ( l’allocazione dell’impianto nel territorio comunale ) che non era nella disponibilità del comune, sicchè l’illiceità della concessione determina la nullità, nella sua interezza, della convenzione che la regola.

3.5. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va accertata e dichiarata la nullità della convenzione sottoscritta dalla ricorrente con il Comune resistente in data 5.7.2007, con conseguente condanna di quest’ultimo alla restituzione, in favore della società ricorrente, dell’importo corrisposto da quest’ultima, pari a complessivi € 62.851,68 (€ 50.000 a titolo di corrispettivo + € 12.851,68 per spese), oltre interessi legali su tale importo, dal giorno del versamento al soddisfo.

4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:

-accerta e dichiara la nullità della convenzione sottoscritta dalla ricorrente con il Comune resistente in data 5.7.2007;

– condanna il Comune resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, per la causale a processo, della somma di € 62.851,68, maggiorata di interessi legali dal dì del versamento al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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