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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 73 | Data di udienza: 25 Gennaio 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Principio di predeterminazione degli oneri istruttori – Sospensione della nota regionale con cui è disposto il pagamento degli oneri di monitoraggio, previsti successivamente alla presentazione dell’istanza. (Si ringrazia l’avv. Luca Vergine per la segnalazione)


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2012
Numero: 73
Data di udienza: 25 Gennaio 2012
Presidente: Cavallari
Estensore: Santini


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Principio di predeterminazione degli oneri istruttori – Sospensione della nota regionale con cui è disposto il pagamento degli oneri di monitoraggio, previsti successivamente alla presentazione dell’istanza. (Si ringrazia l’avv. Luca Vergine per la segnalazione)



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 27 gennaio 2012, ord. n. 73


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Principio di predeterminazione degli oneri istruttori – Sospensione della nota regionale con cui è disposto il pagamento degli oneri di monitoraggio, previsti successivamente alla presentazione dell’istanza.

Va sospesa la nota regionale con cui viene disposto, in ordine alla autorizzazione concernente la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il pagamento degli oneri di monitoraggio sulla base di una disciplina regionale (DGR Puglia 3029 del 2010) adottata successivamente alla presentazione della relativa istanza (10 novembre 2008); l’art. 4 della legge n. 62 del 2005 ha infatti stabilito il principio della predeterminazione degli oneri istruttori, in base al quale il soggetto proponente deve essere messo in grado di conoscere i suddetti oneri al momento di presentazione della domanda (cfr. TAR Lecce, sez. I, 13 aprile 2011, n. 657)


Pres. Cavallari, Est. Santini – A. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv. Colelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 27 gennaio 2012, ord. n. 73

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 27 gennaio 2012, ord. n. 73

N. 00073/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01036/2011 REG.RIC.     
 

   

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Societa’ Agricola Potenti Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto 117;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T Colelli in Lecce, v.le Aldo Moro 1 c/o Uff.Reg.Conten; Arpa Puglia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota del 19 maggio 2011 n. 6492 della Regione Puglia, con la quale è stato espresso il diniego al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica di 3,59 Mw sito nel Comune di Manduria e relative opere di connessione, nonché del parere ARPA Puglia del 17 settembre 2010 n. 43964 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Vergine Luca e Colelli Tiziana;

Premesso che con atto di motivi aggiunti viene impugnata la nota regionale con cui viene disposto, in ordine alla autorizzazione concernente la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il pagamento degli oneri di monitoraggio sulla base di una disciplina regionale (DGR 3029 del 2010) adottata successivamente alla presentazione della relativa istanza (10 novembre 2008);

Considerato che l’art. 4 della legge n. 62 del 2005 ha stabilito il principio della predeterminazione degli oneri istruttori, in base al quale il soggetto proponente deve essere messo in grado di conoscere i suddetti oneri al momento di presentazione della domanda (cfr. TAR Lecce, sez. I, 13 aprile 2011, n. 657;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l’effetto:

a) sospende in parte qua la nota regionale n. 14719 del 12 dicembre 2011;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 aprile 2012.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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