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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 764 | Data di udienza: 9 Gennaio 2013

DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da FER – Parere paesaggistico – Necessità – Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003 – Corretto inserimento degli impianti nell’ambiente – Concreti fattori di rischio ambientale – PUTT della Regione Puglia – Rapporto con gli strumenti di pianificazione propri degli enti territoriali – Norme degli strumenti di pianificazione più restrittive rispetto alle previsioni del PUTT – Prevalenza – Procedura di variante al PUTT – Necessità – Esclusione – VIA, VAS E AIA – VAS – Art. 11 d.lgs. n. 152/2006 – Rilevanza – fase di approvazione del piano (Si ringrazia il dott. Claudio Marinazzo per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2013
Numero: 764
Data di udienza: 9 Gennaio 2013
Presidente: Moro
Estensore: Moro


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da FER – Parere paesaggistico – Necessità – Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003 – Corretto inserimento degli impianti nell’ambiente – Concreti fattori di rischio ambientale – PUTT della Regione Puglia – Rapporto con gli strumenti di pianificazione propri degli enti territoriali – Norme degli strumenti di pianificazione più restrittive rispetto alle previsioni del PUTT – Prevalenza – Procedura di variante al PUTT – Necessità – Esclusione – VIA, VAS E AIA – VAS – Art. 11 d.lgs. n. 152/2006 – Rilevanza – fase di approvazione del piano (Si ringrazia il dott. Claudio Marinazzo per la segnalazione)



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 5 aprile 2013, n. 764


DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da FER – Parere paesaggistico – Necessità – Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003.

L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 ritiene indifferibili e urgenti ( e quindi, sottratti all’atto di assenso paesaggistico, ai sensi della disciplina del Putt/P. della Regione Puglia), solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dell’Autorizzazione Unica (Cons. St., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4780). D’altronde, l’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede, al comma 3 , che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”, stabilendo così la necessità del rilascio del parere paesaggistico.


Pres. f.f. ed Est. Moro – S. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv. Colelli) e Comune di Brindisi (avv.ti Guarino e Trane)


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – PUTT della Regione Puglia – Rapporto con gli strumenti di pianificazione propri degli enti territoriali – Norme degli strumenti di pianificazione più restrittive rispetto alle previsioni del PUTT – Prevalenza – Procedura di variante al PUTT – Necessità – Esclusione.

Il PUTT della Regione Puglia, lungi da costituire una “ingessatura” per gli enti locali con conseguente impossibilità di effettuare integrazioni o precisazioni (se non attraverso lo strumento della variante al PUTT) ha piuttosto inteso costituire una “impalcatura” soggetta ad attuazioni e integrazioni da concretizzarsi mediante provvedimenti da adottarsi da parte degli enti territoriali, in relazione alle competenze loro delegate, tramite strumenti di pianificazione che tengano conto degli obiettivi, degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni posti dal PUTT. Peraltro, come prescritto al punto 1.03 delle NTA, eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulla disciplina del PUTT. Ciò comporta da un lato l’ammissibilità e la rilevanza di norme più restrittive rispetto a quelle poste dal PUTT e dall’altro la piena operatività delle stesse senza alcuna necessità che si proceda a inutili procedure di variante di quest’ultimo.

Pres. f.f. ed Est. Moro – S. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv. Colelli) e Comune di Brindisi (avv.ti Guarino e Trane)

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Corretto inserimento degli impianti nell’ambiente – Concreti fattori di rischio ambientale.

Nell’ottica europea improntata al principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) mediante il D.Lgs. n. 387/2003; in particolare, all’art. 12, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (co. 1 ) e conferisce all’autorità procedente – la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata – il potere di rilasciare l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (co. 3), ma dall’altro lato stabilisce che l’autorizzazione unica sia rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, prevedendosi altresì che “nell’ubicazione dovrà tenersi conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità”, non trascurando altresì  di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza unificata “l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”. Inoltre, tanto l’allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 che l’art. 17 della L.R. Puglia n. 17/2011 impongono di tener conto di elementi significativi del probabile impatto ambientale dell’opera, quali la sua dimensione, anche in rapporto alla durata dell’intervento, l’utilizzazione delle risorse naturali o l’impatto sul patrimonio naturale e storico, con riguardo alla destinazione delle zone. Trattandosi di indici che denotano un’astratta possibilità di contrasto, è indubbio che occorra individuare i concreti fattori di rischio ambientale, con una stringente valutazione sui probabili effetti che la realizzazione dell’intervento comporta, espressa in maniera non generica.


Pres. f.f. ed Est. Moro – S. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv. Colelli) e Comune di Brindisi (avv.ti Guarino e Trane)

 

VIA, VAS E AIA – VAS – Art. 11 d.lgs. n. 152/2006 – Rilevanza – fase di approvazione del piano.

Come si ricava dall’art. 11 del d.lgs. .n 152/2006 , la VAS diviene rilevante solo nella fase dell’approvazione del piano (nella specie, variante al PRG) e non già nella mera fase della sua adozione.

Pres. f.f. ed Est. Moro – S. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv. Colelli) e Comune di Brindisi (avv.ti Guarino e Trane)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 5 aprile 2013, n. 764

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 5 aprile 2013, n. 764


N. 00764/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sei Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, viale Otranto 117;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Guarino, Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;

per l’annullamento

del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata dalla Sei srl in data 09/11/10, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per l’ottenimento dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw sito nel Comune di Brindisi e delle opere di connessione, denominato “Solar Farm Pignicelle”;

per la declaratoria

dell’obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di Autorizzazione Unica presentata in data 09/11/10;

nonché, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del verbale del 13/01/2012 n. 276 di chiusura favorevole della conferenza di servizi della Regione Puglia per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico nella parte in cui riduce la potenza elettrica a 24,5 Mw, e nella parte in cui condiziona il rilascio dell’autorizzazione unica al pagamento degli oneri di monitoraggio ovvero “a ottemperare a quanto previsto dal punto 4 – comma 3 della delibera di G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri di monitoraggio”;

della delibera di G.R. 28/12/2010 n. 3029, pubblicato sul BURP n. 14 del 26/01/11, avente ad oggetto “Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”, nell’art. 4.3 che dispone il pagamento “a favore della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale D.lgs 387/03 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 626/94 e smi) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere dell’importo pari a 10,00 mw per ogni 1 Kw di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell’impianto”;

del preavviso di diniego del 28/12/11 n. 15371 della Regione Puglia – Ufficio Energia – con il quale si chiede di depositare “…il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni del parere del 24/11/11 del Servizio Assetto del Territorio, che hanno una valenza propria aggiuntiva rispetto alla determina di VIA provinciale…”;

della nota del 24/11/11 n. 14524 della Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – con il quale è stato espresso parere favorevole alla costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 40,580 Mw nel Comune di Brindisi nella parte in cui dispone la prescrizione di non realizzare i sotto impianti nn. 8, 9 e 12;

della nota del 20/09/2011 n. 7357 della Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio – con la quale è stato espresso parere favorevole all’impianto fotovoltaico della società ricorrente con prescrizioni;

del preavviso di diniego del 17/06/11 n. 5059 della Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico della ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della nota del 13/04/2012 n. 3545 della Regione Puglia – Servizio Energia – con la quale è stato richiesto alla società ricorrente di ottemperare al parere del 11/04/2012 n. 3501 della Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio;

del parere del 11/04/2012 n. 3501 della Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio con il quale è stato espresso parere favorevole alla costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 40,580 Mw nel Comune di Brindisi, nella parte in cui dispone la prescrizione di non realizzare porzioni dei sotto impianti nn. 1, 2e i sotto impianti nn. 8, 9 e 12;

della delibera di G.R. 28/12/2010 n. 3029, pubblicato sul BURP n. 14 del 26/01/2011, avente ad oggetto “Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”, nell’art. 4.3 che dispone il pagamento “a favore della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale Dgls 387/03 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antifortunistica (D. Lgs. n. 626/94 e smi) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere dell’importo pari a 10,00 mw per ogni 1 Kw di potenza elettrica nominale istallata, nella fase di realizzazione dell’impianto”;

della delibera di C.S. di Brindisi n. 24 del 27.03.12 di “Adozione, ai sensi dell’art. 16 della L.R.56/80, della variante al PRG, adeguato ai sensi dell’art.5.06 delle NTA al PUTT/P relativa al recepimento della Carta Idrogeomorfologica della Puglia”,

di ogni atto presupposto connesso e consequenziale

per il risarcimento del danno

in favore della ricorrente e a carico della Regione Puglia quantificato in Euro 193.625.881,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi l’avv. L. Vergine per la ricorrente, l’avv. F. Ruggiero in sostituzione dell’avv. T. Colelli per l’Amministrazione Regionale, l’avv. A. Ventola, in sostituzione degli avv.ti E. Guarino e F. Trane per il Comune di Brindisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 9.11.2010 la srl Sei presentava domanda di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 40,58 Mw, composto da 12 impianti fotovoltaici denominato, “Solar Farm Pignicelle”, nel Comune di Brindisi, nonché istanza di valutazione di impatto ambientale.

Con sentenza del 26.10.2011 n.1823 notificata il 28 ottobre 2011, questa Sezione, su ricorso della ricorrente avverso il silenzio inadempimento dell’ente regionale e contestuale richiesta di risarcimento danno, ordinava all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Con nota del 24.11.2011, la Regione Puglia esprimeva parere favorevole per i sottoimpianti 1-2-3-4-5-6- la cui potenza elettrica nominale complessiva era pari a 24,5 Mw, disponendo di non realizzare i sotto-impianti 8,9,10,11, e 12.

Con verbale del 13.1.2012 n.276, la Regione Puglia comunicava la chiusura favorevole della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica solo per i sottoimpianti 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e, con il medesimo verbale, l’ente regionale disponeva che il rilascio dell’autorizzazione unica era condizionato al pagamento degli oneri di monitoraggio, invitando la società a ottemperare quanto previsto dal punto 4 comma 3 della delibera di G.R. n.3029/2010, relativamente a questi ultimi.

1.1. Con motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2012 la Sei impugnava i predetti atti regionali deducendo le seguenti censure:

A) Violazione dell’art.5.02 del PUTT/p – violazione dell’art. 5.04 del PUTT/P – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione.

B) Violazione dell’art.3 della L.n.241/1990 – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione – eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

C) Violazione dell’art.4 comma 1 della L. 18.4.2005 n.62 – Violazione dell’art.9.1. del D.M. 10.09.2010 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – eccesso di potere per sviamento.

Con ordinanza n.192 del 9 marzo 2012 questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nelle more della discussione dell’udienza pubblica, con nota dell’11 aprile 2012 n.3501, la Regione Puglia riesaminava il progetto della ricorrente.

Sotto il profilo paesaggistico, con la predetta nota, l’ente regionale prendeva atto che, nelle more del giudizio, il Comune di Brindisi con delibera di C.S. del 27 marzo 2012 n.24 aveva adottato la variante al PRG, avente ad oggetto “l’adozione, ai sensi dell’art.16 della L.R. n.56/1980, della variante al PRG adeguato ai sensi dell’art.5.06 delle NTA del PUTT/p relativa al recepimento della carta idrogeomorfologica della Puglia”, sicchè, alla luce della sopravvenuta disciplina urbanistico –paesaggistica, esprimeva parere favorevole all’impianto fotovoltaico, ma con le prescrizioni di non realizzare i sottoimpianti 8,9,12 e le porzioni dei sottoimpianti 1 e 2.

Con l’adozione del predetto parere, il RUP della Regione Puglia con nota del 13.4.2012 recepiva integralmente le prescrizioni del Servizio Assetto del Territorio e ordinava alla ricorrente di ottemperare alle prescrizioni del citato parere, condizionando la conclusione favorevole dell’autorizzazione unica al pagamento degli oneri di monitoraggio, alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo e all’efficacia dei contratti di disponibilità delle aree.

1.2.Anche avverso tali atti è insorta la ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 7 marzo 2012, deducendo le seguenti censure:

D) Violazione dell’art.6 e segg. della L.R. 31.5.1989 n.56 – violazione dell’art.6 e dell’art.11 del d.legs. 3.4.2006 n.152 – eccesso di potere per difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria- eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto – violazione del principio di affidamento e buona fede – eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa.

E) Violazione dell’art.5.02 del PUTT/P – violazione dell’art. 5.04 del PUTT/P- eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione.

F) Violazione dell’art.21 septies della L. 241/1990 – violazione dell’art.3 della L. n.241/1990 – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione – eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

G) Violazione dell’art.14 ter della L.241/1990 – violazione dell’art.26 del d.lgs. n.152/2006 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione e per contraddittorietà manifesta.

H) Violazione dell’art.4 comma 1 della L. 18.4.2005 n.52 – violazione dell’art.9.1. del D.M. 10.09.2010 – violazione dell’art.65 della L. 24.03.2012 n.27 – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – eccesso di potere per sviamento.

Con atti depositati in date 3 ottobre 2011 e 31 maggio 2012 si sono costituiti in giudizio sia la Regione Puglia, sia il Comune di Brindisi.

Nella pubblica udienza del 9 gennaio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

2. In primo luogo deve rilevarsi che, quanto all’impugnativa sul silenzio inadempimento presentata dalla ricorrente, questo Tribunale con sentenza del 26.10.2011 n.1823, ha accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento.

2.1. Con la prima censura la ricorrente sostiene che ai sensi della disciplina del Putt non sarebbe necessario l’atto di assenso paesaggistico di cui all’art.501 e quindi l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art.5. 04, in quanto trattasi di opere dichiarate urgenti e indifferibili conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali.

Secondo l’art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003, “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

L’art. 5.02.1.07 Nta del Putt, prevede che “1. L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta:…1.07- …per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.

È giurisprudenza costante di questa Sezione, confermata dal Consiglio di Stato, quella per cui l’art. 12 citato ritiene indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dell’Autorizzazione Unica, e quindi, proprio il fatto che l’impianto in questione è privo di questa autorizzazione conduce a ritenere lo stesso come non indifferibile e urgente (Cons. St., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4780).

D’altronde, l’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede, al comma 3 , che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”, stabilendo così la necessità del rilascio del parere paesaggistico.

2.2. Devono invece essere dichiarate improcedibili le censure proposte dalla ricorrente, con i motivi aggiunti depositati in data 19 gennaio 2012, nei confronti dei provvedimenti contenti la prescrizione di non realizzare i sottoimpianti 8 – 9 e 12, in quanto tali atti risultano superati e sostituiti dai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2012, con i quali è stato espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto con la prescrizione di non realizzare porzioni dei sotto impianti 1-2-8-9-12.

2.3. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui viene censurata l’imposizione, prescritta dalla P.A., di versamento degli oneri di monitoraggio ai sensi della DGR 3029/2010.

L’impugnativa avverso tale prescrizione, risulta allo stato ancora ammissibile pur a seguito dell’adozione del provvedimento del 13.4.2012, impugnato con i motivi aggiunti del 7 maggio 2012, in quanto tale atto se richiede il pagamento degli oneri che, “per effetto della pronuncia del TAR ( ordinanza n.192/2012) potrà essere effettuato nella misura prevista al punto 2.3.5. comma 4 punto 2 dell’allegato A della delibera di G.R. n.35/07”, tuttavia riserva comunque di richiedere il versamento integrativo all’esito definitivo del contenzioso. Da ciò ne consegue l’efficacia dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti con i quali si richiede il versamento degli oneri di monitoraggio secondo quanto previsto dal punto 4 comma 3 della delibera di G.R. 3029/2010.

Questo Tribunale ha ripetutamente affermato (cfr, ex multis, TAR Lecce, 9.3.2011, n. 657), che la richiesta in esame, facendo riferimento alla citata delibera per la determinazione del contributo dovuto dal ricorrente, viola il principio di predeterminatezza sancito dall’art. 4 l. n. 62/05.

La deliberazione G.R. 26 ottobre 2010 n.2259 è già stata annullata dalla Sezione con la citata sentenza che può essere richiamata in questa sede, in funzione della seguente motivazione “la L.18 aprile 2005 n.62 all’art.4 stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche”.

Nel caso in esame la domanda di autorizzazione unica è stata presentata in data 9 ottobre 2010 e quindi prima della delibera della Giunta regionale del 26 ottobre 2010 che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori, stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l’adozione della stessa delibera.

Pertanto, con la richiesta in esame si viola il principio di predeterminatezza posto dall’art.4 della L. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale (“Gli oneri per prestazioni e controlli da seguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizi. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”).

2.4. Le censure rassegnate nei motivi aggiunti depositati in data 7 maggio 2012 sono invece infondate.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la delibera di C.S. del 27.03.2012 n.24 (con la quale il Comune di Brindisi ha adottato “l’adeguamento del piano regolatore generale vigente al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della Regione Puglia – Adozione , ai sensi dell’art.16 della L.R. 56/80, della variante al PRG adeguato ai sensi dell’art.5.06 delle NTA al PUtt/p relativa al recepimento della carta Idrogeomorfologica della Puglia”) individuando ulteriori e nuove aree di tutela paesaggistica di AT di tipo C e D, quali aree di espansione degli ATD, denominate aree di riammagliamento, sarebbe illegittima perche interviene sulla ridefinizione della disciplina paesaggistica del PUTT non consentita con la variante urbanistica prevista dall’art.16 della L.R.n.56/80.

Questa la ricostruzione fattuale:

Con atto n.1202 del 26.7.2007 la G.R. deliberava con prescrizioni la variante di adeguamento del PRG del Comune di Brindisi al PUTT ai sensi dell’art. 5.06 delle NTA del PUTT. Con delibera di C.C. n.37 del 25.5.2010 il Comune di Brindisi approvava il riscontro alle prescrizioni di cui al parere del CUR n.22/2007 parte integrante della D.G.R. n.1202 del 26.7.2007 e trasmetteva all’ente regionale unitamente alla suddetta delibera, anche gli elaborati integrativi ai fini dell’approvazione definitiva.

Il Comune di Brindisi, con nota del 7.2.2012 comunicava che si era provveduto all’integrazione dello strato informativo relativo al reticolo idrografico conformandolo alla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia, elaborata dall’Autorità di Bacino. Su richiesta della Regione Puglia il Comune adottava poi, con deliberazione del Commissario ad acta n.24 del 27.3.2012, l’adeguamento del PRG vigente al PUTT ai sensi dell’art.16 della L.R. 56/80 adeguato secondo le disposizioni di cui all’art.5.06 delle NTA del PUTT.

Si pone quindi il problema di stabilire se la variante adottata dal Comune di Brindisi per il recepimento della sopravvenuta Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, con cui sono stati integrati i corsi d’acqua sottoposti ai regimi di tutela degli ATD abbia comportato una modifica al PUTT o meno e, conseguentemente se la procedura da seguire sia quella prevista dall’art.16 della L.R. 56/80 o quella prevista per l’approvazione e la variazione del Piano Urbanistico Tematico come previsto dagli artt. 6 e segg. della L.56/80 .

Il Collegio ritiene che, come condivisibilmente affermato dalla Regione, il procedimento seguito dalle P.A. intimate non abbia comportato alcuna variante al PUTT ma un mero adeguamento e attuazione di detto strumento.

Come stabilito dall’art. 1.05 delle NTA del PUTT, l’attuazione del Piano si concretizza per opera degli interi territoriali con strumenti che attuano il piano con strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano.

Tale conclusione può facilmente ricavarsi anche dall’art. 1.03 delle citate NTA secondo il quale

“1. Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

1.1. <<obiettivi>> generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;

1.2. <<indirizzi>> di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalita’ di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali estesi;

1.3. <<direttive>> di regolamentazione per le procedure e modalita’ di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;

1.4. <<prescrizioni>> di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

e, inoltre, con la esplicitazione dei:

1.5. <<criteri>> di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III”.

Con specifico riferimento ai corsi d’acqua l’art. 3.08.2. delle medesime NTA prevede che:

“I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano,la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee rappresentative dell’intero corpo del corso d’acqua, comprensivo dell’alveo, del letto di espansione, delle sponde e/o argini relativi,dei cigli.

A controllo e integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, e’ prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano, con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la perimetrazione dell’area di pertinenza come appresso specificato”.

La disamina delle NTA del PUTT evidenzia come quest’ultimo, lungi da costituire una “ingessatura” per gli enti locali con conseguente impossibilità di effettuare integrazioni o precisazioni (se non attraverso lo strumento della variante al PUTT) abbia piuttosto inteso costituire una “impalcatura” soggetta ad attuazioni e integrazioni da concretizzarsi mediante provvedimenti da adottarsi da parte degli enti territoriali, in relazione alle competenze loro delegate, tramite strumenti di pianificazione che tengano conto degli obiettivi, degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni posti dal PUTT.

Peraltro, come prescritto al punto 1.03 delle NTA citate, eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulla disciplina del PUTT.

Ciò comporta da un lato l’ammissibilità e la rilevanza di norme più restrittive rispetto a quelle poste dal PUTT e dall’altro la piena operatività delle stesse senza alcuna necessità che si proceda a inutili procedure di variante di quest’ultimo.

Con specifico riferimento alle disposizioni della nuova Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia adottata dall’Autorità di Bacino della Puglia, in conformità alle indicazioni della convenzione approvata dalla Giunta Regionale della Puglia con delibera n. 1792 del 2007, quest’ultima all’art.1, premettendo che è parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004, ha precisato che, “si pone come obiettivo principale quello di costituire un quadro di conoscenze, coerente e aggiornato, dei diversi elementi fisici che concorrono all’attuale configurazione del rilievo terrestre, con particolare riferimento a quelli relativi agli assetti morfologici ed idrografici dello stesso territorio, delineandone i caratteri morfografici e morfometrici ed interpretandone l’origine in funzione dei processi geomorfici, naturali o indotti dall’uomo.

La necessità di realizzare e rendere disponibile alla collettività questo nuovo strumento conoscitivo, che intende costituire anche il punto di partenza per gli opportuni approfondimenti di dettaglio di carattere sia scientifico che applicativo, è giustificata anche dalla specifica vulnerabilità geoambientale posseduta dal territorio pugliese; questo, ad una apparentemente “semplicità” e “uniformità” negli assetti morfologici ed idrologico-idraulici delle grandi regioni morfogenetiche che lo costituiscono, contrappone una estrema variabilità e complessità dei numerosi e spesso interagenti fenomeni dinamici in atto, alcuni dei quali anche in grado di minacciare direttamente l’uomo e le sue attività.

Alla luce delle accennate complesse dinamiche idrogeomorfologiche che si realizzano nel territorio pugliese, la nuova Carta Idrogeomorfologica della Puglia intende rappresentare uno strumento operativo concreto e indispensabile in grado di fornire un efficace supporto conoscitivo finalizzato a una più corretta politica di integrazione delle dinamiche naturali nelle scelte di pianificazione e programmazione dei futuri assetti del territorio pugliese a diversa scala, dove un importante impulso al rinnovamento culturale e alla programmazione in tale materia è stato di recente avviato con i nuovi indirizzi operativi proposti dal DRAG, nel presupposto di porre a fattore comune i numerosi livelli di conoscenze, già patrimonio delle singole realtà territoriali”.

Il combinato disposto delle citate NTA del PUTT/p consente quindi al Collegio di ritenere che le modifiche apportate dalla variante di adeguamento del PRG del Comune di Brindisi, approvata con delibera regionale n.19.01.2012, lungi dal costituire una modifica al PUTT/p, abbia comportato l’adattamento e la conformazione del PRG agli obiettivi di tutela che il PUTT medesimo ha inteso rappresentare, mediante l’aggiornamento degli strati tematici apportati dal reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica.

Da tale corollario discende la legittimità della procedura di variante urbanistica come disciplinata dall’art.16 della L.R.56/80 in quanto variante al PRG.

2.5. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale la ricorrente deduce la illegittimità della variante al PRG per l’omessa sottoposizione della stessa alla valutazione ambientale strategica VAS riguardando la stessa tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Come risulta dall’art.11 del d.lgs.152/2006. “La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

Le disposizioni testè richiamate evidenziano come l’assenza della VAS divenga rilevante solo nella fase dell’approvazione del piano e non già nella mera fase della sua adozione, come è avvenuto nella fattispecie ove non risulta neppure esaurita la fase delle osservazioni, sicchè, anche in ossequio ai principi di semplificazione e non aggravio dei procedimenti, la delibera impugnata non risulta annullabile per espressa disposizione legislativa.

Peraltro, come risulta dalla stessa delibera di adozione della variante, l’autorità Comunale ha richiamato quanto suggerito dall’ente regionale in merito alla necessità “di coinvolgere l’Autorità di Bacino durante le procedure previste dallo stesso art.16, anche al fine di una comune valutazione e analisi delle osservazioni che eventualmente dovessero pervenire in fase di pubblicazione” esplicitando pertanto l’intendimento di coinvolgere in tutte le valutazioni l’Autorità di Bacino.

2.6. Non sussiste neppure il dedotto difetto motivazionale atteso che l’iter logico giuridico seguito dalla P.A. risulta sufficiente estrinsecato per relationem tramite il richiamo al necessario recepimento della Carta Idrogeomorfologica della Puglia redatta dall’Autorità di Bacino rilevando come i corsi d’acqua integrati, unitamente alle aree di tutela annesse abbiano comportato la modifica di quanto in precedenza posto in tutela dall’A.C.

2.7. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale la ricorrente deduce che l’adozione della delibera impugnata lederebbe il legittimo affidamento riposto dalla società sulla compatibilità urbanistico – paesaggistica del progetto.

Piuttosto, secondo quieti principi giurisprudenziali, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di operare nel rispetto dello ius superveniens, pretendendo la sussistenza – alla data di adozione dell’atto conclusivo del procedimento – delle condizioni imposte dalla disciplina al momento vigente, atteso che il principio del tempus regit actum comporta che, se in pendenza del procedimento interviene una nuova disposizione regolamentare, l’atto che ne è l’epilogo deve adeguarsi a quest’ultima, con l’unica eccezione della sussistenza di situazioni giuridiche già consolidatesi (cfr., ex multis, TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 luglio 2012, n. 333; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 marzo 2007, n. 392; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 1246);

In base a tale principio – in definitiva – “ogni fase o atto del procedimento amministrativo riceve disciplina per quanto riguarda la struttura, i requisiti e il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale e quindi in presenza di un rapporto giuridico che si perfeziona attraverso una serie di atti i cui effetti sono destinati per natura ad articolarsi in una serie di distinti adempimenti, ciascuno regolato dalla disciplina vigente al momento in cui vengono posti in essere, deve escludersi la sussistenza della violazione del principio di irretroattività delle leggi, venendo in rilievo, al contrario il diverso principio del tempus regit actum” (C.d.S., Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 359).

2.8. Quanto alla dedotta non necessità dell’atto di assenso paesaggistico di cui all’art.5.01 e dell’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art.5.04, trattandosi di opere dichiarate urgenti e indifferibili, valga quanto già rilevato al punto sub 2.1.

2.9. Non sussiste neppure la lamentata elusione del giudicato di cui all’ordinanza cautelare n.192/2012 alla luce di quanto rilevato in ordine alla necessità dell’applicazione della normativa sopravvenuta.

Peraltro il citato provvedimento giurisdizionale si limitava a rilevare il difetto motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato, sicchè la riedizione del procedimento amministrativo appare corretta e coerente con i rilievi formulati nell’ordinanza cautelare citata.

2.10. Non sussiste neppure il lamentato difetto motivazionale.

In primo luogo, deve rilevarsi che secondo la descrizione del sito operata dall’Amministrazione “l’impianto fotovoltaico proposto occupa una vasta superficie agricola a sud dell’abitato urbano di Brindisi… i diversi sotto impianti ricadono prevalentemente in aree agricole aperte… coltivate a seminativo con campi ampi e a trama regolare in cui sono preminenti visuali panoramiche sull’agroecosistema. L’ampia superficie agricola complessivamente interessata dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici è del tutto interclusa all’interno del reticolo idrografico prima descritto determinando un forte impatto sull’assetto paesaggistico complessivo dell’area della Piana Brindisina in cui si alternano aree ad elevato valore naturalistico con diverse colture agricole tipiche della Piana”

Con orientamento condivisibile, il Tar Veneto (sentenza n. 48 del 25 gennaio 2012) ha affermato che la presenza dei pannelli fotovoltaici non può costituire un degrado per l’ambiente circostante, quali che siano le modalità di installazione e le loro dimensioni. L’incidenza del loro impatto va valutata, con «ragionevolezza ed esperienza», considerando l’effettiva situazione ambientale del territorio e l’omogeneità dell’opera rispetto ad analoghi e pregressi interventi.

Con riferimento ai sottoimpianti 1 e 2, l’A.c. ha in particolare specificato che la variante di adeguamento del PRG vigente al PUTT/p per il recepimento della carta idrogeomorfologica della Regione Puglia, per la quale valgono le misure di salvaguardia, “individua in corrispondenza dei sotto –impianti 1 e 2 l’area annessa di alcuni ATD – corsi d’acqua”

Quanto agli impianti 8,9,12, viene specificato che gli stessi scontano il “contrasto con gli indirizzi di tutela degli ATE C,D, ed E interessati e delle componenti di paesaggio su cui impattano. Tutti e tre i sotto impianti presentano un rilevante impatto paesaggistico in quanto determinano un’interferenza con le peculiarità rurali del sito e sulla struttura visivo – percettiva del contesto paesaggistico di riferimento idrografico. In particolare per i sotto impianti n.9 e 12 tale rappresentazione risulta confermata da quanto individuato nella variante di adeguamento del PRG vigente al PUTT/p per il recepimento della carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, adottata dal C.C. 24 del 27/3/299012, secondo la quale le aree dei due sottoimpianti sono totalmente interessate da ATE C E D e in parte dell’area annessa di un ATO – corso d’acqua su cui sono attualmente vigenti le norme di salvaguardia. Con riferimento ai sottoimpianti n.8 e 12 si ritiene utile specificare che il parere di compatibilità ambientale reso dall’Amministrazione Provinciale di Lecce nell’ambito della procedura di VIA non può rappresentare un elemento di contraddittorietà in quanto è normale che un progetto risulti compatibile sotto alcuni aspetti e non per altri”.

Effettuata tale descrizione della motivazione rassegnata dalla P.A. deve innanzi tutto rilevarsi che in base all’art. 3.08, comma 3.08.4, punto 4.2. delle NTA del PUTT/P, oltre alle prescrizioni di base relative agli indirizzi di tutela, si applica la prescrizione “che non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d’acqua ed il suo intorno diretto”.

Tale norma già da sola sarebbe sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.

A ciò aggiungasi che, se nell’ottica europea improntata al principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) mediante il D.Lgs. n. 387/2003, all’art. 12, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (co. 1 ) e conferisce all’autorità procedente – la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata – il potere di rilasciare l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (co. 3), ma dall’altro lato stabilisce che l’autorizzazione unica sia rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; prevedendosi altresì che “nell’ubicazione dovrà tenersi conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità ma, per altro verso, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza unificata l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

Inoltre, tanto l’allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 che l’art. 17 della L.R. n. 17/2011 impongono di tener conto di elementi significativi del probabile impatto ambientale dell’opera, quali la sua dimensione, anche in rapporto alla durata dell’intervento, l’utilizzazione delle risorse naturali o l’impatto sul patrimonio naturale e storico, con riguardo alla destinazione delle zone.

Tuttavia, trattandosi di indici che denotano un’astratta possibilità di contrasto, è parimenti indubbio che occorra individuare i concreti fattori di rischio ambientale, con una stringente valutazione sui probabili effetti che la realizzazione dell’intervento comporta, espressa in maniera non generica.

Nel caso di specie, le considerazioni le considerazioni espresse dall’amministrazione appaiono soddisfacenti, risultando effettuato un corretto ed esauriente bilanciamento degli interessi in gioco in quanto di fronte a un intervento investente un’area di così ampia portata(circa 118 ha) ha inteso prescrivere la limitazione dell’intervento nelle aree di minore impatto urbanistico –paesaggistico.

A ciò aggiungasi che per la realizzazione dei sotto impianti 1 – 2 – 9 – 12 legittimamente la P.A. ha inteso applicare le norme di salvaguardia di cui all’art.17 della L.R. n.56/80 secondo le quali, in caso di contrasto dell’intervento con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è prevista la sospensione di ogni determinazione in ordine alla domanda.

Del resto, l’applicazione della cd. misura di salvaguardia in termini di sospensione della determinazione si giustifica in considerazione, da un lato, della circostanza che, pur non essendovi contrasto con una disposizione vigente ed efficace, un eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare la concreta operatività del piano in itinere e, dall’altro, con il rilievo che un diniego non troverebbe giustificazione per la mera non conformità con una disposizione che potrebbe anche, nel corso ulteriore del procedimento, non essere approvata dall’autorità regionale e, dunque, non entrare mai in vigore.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure suindicate vanno quindi respinte, facendosi applicazione del costante e condiviso orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi di atto amministrativo affidato a più ragioni giustificatrici, reputa sufficiente che anche una sola di essa resista al vaglio giurisdizionale e possa, perciò, ritenersi idonea a sorreggere l’intero provvedimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081).

La acclarata legittimità degli atti impugnati giustifica la conseguente reiezione dell’istanza risarcitoria.

Infatti, se è vero che l’art. 2 bis comma L. 241 /1990, rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle pubblica amministrazione, stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati “sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, purtuttavia la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità.

Di conseguenza, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda (così Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675).

In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Nella specie l’intervento dello ius superveniens costituito dalla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia e della conseguente adozione della variante al PRG giustifica la reiezione del provvedimento ampliativo richiesto quanto agli impianti suindicati; ne consegue l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

3.1. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile, in parte accolto e in parte respinto.

Sussistono giustificati motivi (proprio in relazione al parziale accoglimento del ricorso) per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo accoglie e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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