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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 246 | Data di udienza: 5 Febbraio 2020

RIFIUTI – Sversamento – Responsabilità del proprietario per mancata recinzione del fondo – Limiti – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2020
Numero: 246
Data di udienza: 5 Febbraio 2020
Presidente: Di Santo
Estensore: Palmieri


Premassima

RIFIUTI – Sversamento – Responsabilità del proprietario per mancata recinzione del fondo – Limiti – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 20 febbraio 2020, n. 246

RIFIUTI – Sversamento – Responsabilità del proprietario per mancata recinzione del fondo – Limiti – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

In relazione alla responsabilità ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del proprietario per mancata recinzione del fondo – che non è oggettiva, ma dolosa o colposa – l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto, ma solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato; in tale ottica la mancata recinzione del fondo – con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti – non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà, e non un obbligo (C.d.S, IV, 15.12.2017, n. 5911. In termini confermativi, C.d.S, V, 22.2.2016, n. 705).

Pres. Di Santo, Est. Palmieri – A. s.p.a. (avv.ti Di Corato e Mola) c. Comune di Sternatia (avv. Mastrolia)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 20 febbraio 2020, n. 246

SENTENZA

Pubblicato il 20/02/2020

N. 00246/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01655/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Di Corato, Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sternatia, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della determina dirigenziale n. 5418 dell’11.11.2019, invito diffida a rimuovere rifiuti abbandonati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.1.2020, per l’annullamento

dell’ordinanza n. 17 del 23 dicembre 2019, adottata dal Comune di Sternatia in sostituzione della precedente diffida prot. 5418 del 11.11.2019, rifiuti abbandonati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sternatia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.ti N. Di Corato e M. R. Mola per il ricorrente e avv. D. Mastrolia per la P.A.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con la quale il Dirigente Comune di Sternatia ha invitato la società ricorrente, ai sensi dell’art. 192 d. lgs. n. 152/06, alla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul terreno di proprietà di quest’ultima, in catasto al fg. 14, p.lla 131.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90; violazione dei principi del giusto procedimento; 2) violazione dell’art. 192 d. lgs. n. 152/06; difetto dei presupposti; 3) difetto di competenza; 4) Violazione di principi fondanti “l’azione ambientale”, con particolare riguardo al principio “chi inquina paga”; 5) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 13.1.2020 la ricorrente ha impugnato la nota n. 17/19, con la quale il Sindaco del Comune di Sternatia le ha ordinato lo smaltimento dei rifiuti insistenti nella suddetta area.

A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha reiterato le censure già articolate nel ricorso originario.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Sternatia ha chiesto il rigetto dei ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 5.2.2020, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Va anzitutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario, essendo il relativo atto stato sostituito dall’ordinanza sindacale n. 17/19.

3. Venendo ora all’esame dei motivi aggiunti, con il primo motivo di gravame (mutuato dal ricorso originario), la ricorrente deduce la violazione, ad opera dell’amministrazione comunale, dei principi del giusto procedimento scolpiti dagli artt. 7 e ss. l. n. 241/90.

L’assunto è infondato.

È ben vero che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “È illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati da ignoti in assenza di preventiva e formale comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’ art. 7 della l. n. 241 del 1990, in quanto, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006 e, in carenza di urgenza che ne giustifichi l’omissione, è necessario l’accertamento in contraddittorio del profilo soggettivo della responsabilità solidale, a titolo di dolo o di colpa, in capo all’ente proprietario della strada interessata dagli illeciti sversamenti e non è sufficiente a tal fine un mero scambio epistolare tra enti con competenze diverse” (CGA, 28.5.2019, n. 497).

Nondimeno, nel caso di specie, vi è in atti invito del Dirigente comunale alla rimozione di rifiuti (nota 11.11.2019), nonché nota di risposta della ricorrente del 12.11.2019, con dichiarazione di disponibilità ad accompagnare l’Amministrazione comunale sul posto per un sopralluogo.

Per tali ragioni, è evidente che il contraddittorio endoprocedimentale si è pienamente realizzato, sicché l’atto impugnato con motivi aggiunti si sottrae, per questa via, alla lamentata censura.

4. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato con motivi aggiunti, per difetto dell’elemento psicologico richiesto dall’art. 192 d. lgs. n. 192/06, e comunque per difetto di istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale.

Le censure sono fondate.

4.2. L’art. 192 d. lgs. n. 152/06, dopo aver vietato il deposito, immissione e abbandono incontrollato di rifiuti (commi 1 e 2), fa obbligo a chiunque violi i suddetti divieti, di “… procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa” (comma 3).

Tale essendo il tenore della suddetta previsione normativa, rileva il Collegio che, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale dominante, l’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi pertanto escludere che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva.

Ne discende l’illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione procedente, – e sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione – dell’imputabilità soggettiva della condotta (in tal senso, cfr. C.d.S, V, 25 gennaio 2005, n. 136; Id, V, 25 agosto 2008, n. 4061; Id, V, 19 marzo 2009, n. 1612; Tar Sicilia, Palermo, n. 584/10; Tar Campania, Napoli, V, 3.3.2014, n. 1294; TAR Veneto, III, 5.5.2014, n. 574).

4.3. Nel caso di specie, il Comune ha provveduto all’emanazione dell’ordine di che trattasi sulla base del solo dato, di per sé neutro, della proprietà e/o gestione, da parte di AQP s.p.a, dell’area in esame. Viceversa, nessun accertamento è stato condotto in merito all’eventuale configurabilità di una qualche forma di corresponsabilità imputabile alla ricorrente, di cui comunque non si dà conto in motivazione.

Né rileva la circostanza, parimenti evidenziata nel provvedimento impugnato, secondo cui AQP s.p.a. non avrebbe provveduto alla recinzione dell’area in esame. Ciò in quanto, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “In relazione alla responsabilità ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del proprietario per mancata recinzione del fondo – che non è oggettiva, ma dolosa o colposa – l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto, ma solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato; in tale ottica la mancata recinzione del fondo – con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti – non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà, e non un obbligo” (C.d.S, IV, 15.12.2017, n. 5911. In termini confermativi, C.d.S, V, 22.2.2016, n. 705).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, reputa pertanto il Collegio che l’idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario o utilizzatore del bene va valutata in concreto, tenendo conto di una serie di circostanze obiettive.

Orbene, nel caso di specie l’estensione dell’area avrebbe richiesto un’opera di recinzione sensibilmente estesa, peraltro con scarsi risultati rispetto all’effetto contenitivo che essa avrebbe potuto produrre, posto che, come sopra detto, non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento di rifiuti nell’area considerata.

Per tali ragioni, la circostanza – evidenziata dall’Amministrazione – della mancata recinzione dell’area in esame da parte della ricorrente non è idonea a qualificare la condotta di quest’ultima in termini di condotta colposa. E poiché l’Amministrazione non ha addotto alcun elemento ulteriore da cui evincersi la colpa della ricorrente, l’impugnato provvedimento deve, sotto tale profilo, ritenersi illegittimo.

Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato con motivi aggiunti, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:

– dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;

– accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

Condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.500 per onorario, oltre spese generali e IVA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

L’ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

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