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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 474 | Data di udienza: 18 Aprile 2012

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Sanzione di cui all’art. 32, c. 4  L. n. 157/1992 – Sospensione della licenza di caccia – Esercizio del potere sanzionatorio totalmente vincolato – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sanzione di cui all’art. 32, c. 1 –  Quantum – Potere discrezionale – Giurisdizione del G.A.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2012
Numero: 474
Data di udienza: 18 Aprile 2012
Presidente: Ravelli
Estensore: Rovelli


Premassima

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Sanzione di cui all’art. 32, c. 4  L. n. 157/1992 – Sospensione della licenza di caccia – Esercizio del potere sanzionatorio totalmente vincolato – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sanzione di cui all’art. 32, c. 1 –  Quantum – Potere discrezionale – Giurisdizione del G.A.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 10 maggio 2012, n. 474


DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Sanzione di cui all’art. 32, c. 4  L. n. 157/1992 – Sospensione della licenza di caccia – Esercizio del potere sanzionatorio totalmente vincolato – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sanzione di cui all’art. 32, c. 1 –  Quantum – Potere discrezionale – Giurisdizione del G.A.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 25 luglio 2007 n. 16411 hanno escluso la giurisdizione amministrativa sui giudizi contro le sanzioni di cui al 4° comma dell’art. 32 della L. 157 del 1992. Ciò in quanto il citato quarto comma, disponendo la sospensione necessaria per il periodo fisso di un anno in relazione alle infrazioni di cui all’articolo 31 legge 157/92, non riconosce alcuna discrezionalità in capo all’autorità amministrativa; pertanto l’esercizio del potere sanzionatorio, essendo totalmente vincolato, non è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione giuridica del titolare della licenza di caccia. Diversamente, il primo comma, lettera a), del citato art. 32, pur comminando anch’esso la sospensione obbligatoria della licenza di caccia, non ne stabilisce tuttavia la durata per un periodo fisso, ma dispone che essa possa variare da uno a tre anni, attribuendo all’amministrazione un potere discrezionale limitatamente al quantum della sanzione. Nei confronti di tale potere discrezionale la posizione del privato è di interesse legittimo. Da ciò discende la giurisdizione, del Tribunale amministrativo regionale sul provvedimento sanzionatorio de quo (in senso del tutto conforme, T.A.R. Umbria, sez. I, 20 maggio 2010, n. 328).

Pres. Ravalli, Est.Rovelli  – M.G.L. (avv. Corso) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ - 10 maggio 2012, n. 474

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 10 maggio 2012, n. 474

N. 00474/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2011, proposto da:
Marco Giampaolo Lecca, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Corso, con domicilio eletto in Cagliari, via XX Settembre n. 29;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliati per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

Per l’annullamento

– del decreto n. 10 del 21.3.2011 emesso dal Questore di Cagliari di sospensione del porto di fucile per uso caccia;

– nonché di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato dello Stato Salis per l’Amministrazione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente che, sulla base del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Cagliari in data 16 agosto 2010 per infrazioni venatorie, la Questura di Cagliari gli comunicava la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo di anni tre a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Avverso tale atto proponeva il presente ricorso deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) illegittimità del decreto numero soca 10/2011 emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 21 marzo notificato il 1 aprile 2011 per violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 (difetto di motivazione), nonché per vizio di eccesso di potere per irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato;

2) illegittimità del decreto numero soca 10/2011 emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 21 marzo notificato il 1 aprile 2011 per violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 (difetto di motivazione), nonché per eccesso di potere quale vizio funzionale nell’esercizio della discrezionalità amministrativa;

3) illegittimità del decreto numero soca 10/2011 emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 21 marzo notificato il 1 aprile 2011 per violazione degli artt. 3 e 6 L. 241 del 1990, vizio procedimentale e carenza di istruttoria;

4) illegittimità del decreto numero soca 10/2011 emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 21 marzo notificato il 1 aprile 2011 per violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 (difetto di motivazione), nonché per vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta del provvedimento amministrativo impugnato;

5) illegittimità del decreto numero soca 10/2011 emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 21 marzo notificato il 1 aprile 2011 per violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 (difetto di motivazione), nonché per eccesso di potere per gravosità e ingiustizia del provvedimento impugnato.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Alla camera di consiglio del 26 luglio 2011 la domanda cautelare veniva accolta limitatamente all’obbligo di riesame dell’entità della sospensione della licenza.

In data 26 settembre 2011 la difesa erariale depositava la nota prot. 1471 del 15 settembre 2011 della Questura di Cagliari con la quale si comunicava il riesame del provvedimento impugnato in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 320/2011. Tale riesame non ha portato all’adozione di alcun provvedimento tenuto conto che la licenza sospesa, rilasciata in data 23 luglio 2005 aveva, nel frattempo, cessato la sua validità di sei anni.

Alla udienza pubblica del 18.4.2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va premesso, in punto di fatto, quanto segue.

Il 16 agosto 2010 veniva emesso a carico del ricorrente decreto penale di condanna per avere, egli, esercitato la caccia in periodo di divieto generale e con mezzi vietati. Il provvedimento, visto il decreto penale, motiva la decisione di sospendere la licenza sulla base della impossibilità di confermare il giudizio positivo sulla condotta e sull’affidabilità del ricorrente ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, del R.D. 773/1931.

Nel ricorso si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge con particolare riferimento al difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.

Proprio valutando il fumus boni iuris relativamente alla motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione, con ordinanza cautelare n. 320/2011 si era disposto un riesame del provvedimento limitatamente a questo particolare punto. Tale riesame è stato effettuato dall’Amministrazione che, in realtà, non ha potuto dar corso allo stesso per la sopravvenuta scadenza del titolo autorizzatorio in possesso del ricorrente.

E, effettivamente, ad un esame approfondito, sulla base degli ulteriori documenti depositati dall’Amministrazione, risulta che il signor Lecca ha proposto ricorso avverso la sospensione di una licenza che era in scadenza.

Il Collegio, anzitutto, pur non essendovi alcuna eccezione sul punto, ritiene opportuno illustrare, di seguito, le ragioni per le quali si ritiene munito di giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza 25 luglio 2007 n. 16411 hanno escluso la giurisdizione amministrativa sui giudizi contro le sanzioni di cui al 4° comma dell’art. 32 della L. 157 del 1992. Ciò in quanto hanno ritenuto che il citato quarto comma, disponendo la sospensione necessaria per il periodo fisso di un anno in relazione alle infrazioni di cui all’articolo 31 legge 157/92, non riconoscesse alcuna discrezionalità in capo all’autorità amministrativa.

Pertanto l’esercizio del potere sanzionatorio, essendo totalmente vincolato, è stato valutato non idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione giuridica del titolare della licenza di caccia, apprezzata dalla Corte come di diritto soggettivo perfetto.

Nel presente caso, invece, viene in rilievo il primo comma, lettera a), del citato art. 32, disposizione che, pur comminando anch’esso la sospensione obbligatoria della licenza, non ne stabilisce tuttavia la durata per un periodo fisso, ma dispone che essa possa variare da uno a tre anni.

Si attribuisce così all’amministrazione un potere discrezionale limitatamente al quantum della sanzione. Ciò induce il Collegio a ritenere che nei confronti di tale potere discrezionale la posizione del privato sia di interesse legittimo. E, in effetti, il ricorso investe proprio l’esercizio di detto potere discrezionale.

Da qui discende, la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo regionale (in senso del tutto conforme, T.A.R. Umbria, sez. I, 20 maggio 2010, n. 328).

Tanto premesso, il Collegio ad un attento esame, svolto anche sulla scorta della nota prot. 1471/Cat6F/2011 ritiene il ricorso infondato.

Invero, la gravità dell’infrazione commessa dal ricorrente e la natura plurioffensiva dell’illecito, ben potevano, nel caso di specie, indurre l’Amministrazione ad esplicitare succintamente le motivazioni che hanno portato ad irrogare il massimo della sanzione.

Essendo titolare di un ampio potere discrezionale sul punto, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto il ricorrente non più meritevole di un giudizio positivo in ordine alla sua affidabilità.

Nessuna delle censure proposte dal ricorrente (non in particolare quelle contenute nel primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso) è idonea, pertanto, ad individuare un vizio invalidante l’atto impugnato tenuto conto delle considerazioni sopra svolte in ordine alla natura dell’atto di sospensione reso in applicazione dell’art. 32 L. 157/1992. Va aggiunto, in ordine alle contestazioni contenute nel quarto motivo di ricorso, che il decreto penale ha valore decisorio dell’esistenza del fatto penalmente contestato. L’art. 460 c.p.p. prescrive che il decreto debba contenere l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate nonché la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; una volta esecutivo, l’accertamento contenuto nel decreto è perciò suscettibile di essere utilizzato per tutte le valutazioni conseguenti. E così è stato nel caso di specie, nel quale l’Amministrazione ha potuto tenere conto del decreto penale per svolgere autonome valutazioni in ordine al provvedimento da adottare.

Il Collegio ritiene di precisare che la condotta tenuta dal ricorrente, contrariamente a quanto asserito in ricorso in ordine alla irragionevolezza ed alla gravosità del provvedimento adottato, è connotata da particolare gravità. Egli, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha commesso violazioni gravi proprio nella materia della caccia, esercitando la stessa in periodo non consentito e con mezzi vietati. La condotta è particolarmente grave tenuto conto degli interessi pubblici lesi con la stessa e, di per sé, giustifica l’irrogazione della sanzione della sospensione.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato siccome infondato.

Stante la particolarità della fattispecie e la condotta processuale di entrambe le parti in causa, sussistono le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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