+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1124 | Data di udienza: 14 Novembre 2012

* APPALTI – Presidente della commissione di gara – RUP – Incompatibilità – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2012
Numero: 1124
Data di udienza: 14 Novembre 2012
Presidente: Ravalli
Estensore: Rovelli


Premassima

* APPALTI – Presidente della commissione di gara – RUP – Incompatibilità – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 14 dicembre 2012, n. 1124


APPALTI – Presidente della commissione di gara – RUP – Incompatibilità – Inconfigurabilità.

Non sussiste alcuna incompatibilità tra le funzioni di Presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento – RUP: segnatamente, l’approvazione degli atti della Commissione non può infatti essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012 n. 5408 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria Sez. I, 08 giugno 2011, n. 474).

Pres. Ravalli, Est. Rovelli – A. s.r.l. (avv. Etzo) c. Consorzio di Bonifica Oristanese (avv. Segneri)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 14 dicembre 2012, n. 1124

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 14 dicembre 2012, n. 1124

N. 01124/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2012, proposto da:
Agi Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Sebastiana Etzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro

Consorzio di Bonifica Oristanese, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Segneri, con domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 84;

nei confronti di

Tecnoambiente S.r.l., Ati Saibo S.r.l. – Comecar S.r.l.;

per l’annullamento

– del verbale di gara del 13/04/2012, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal consorzio di bonifica dell’oristanese, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della circonvallazione nord-ovest di Oristano e cavalcavia ponte Tirso;

– della determinazione n. 29 assunta dal direttore del servizio tecnico in data 08/05/2012;

del verbale di gara del 29/05/2012;

– della determinazione n. 31 del 13/06/2012 del direttore del servizio tecnico;

– del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, comunicato tramite pec il 14/06/2012, prot. n. 4174;

– del bando di gara e relativo disciplinare,

– di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Oristanese;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Etzo per la ricorrente e l’avvocato Piras per l’Amministrazione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per l’assegnazione dei lavori di realizzazione della circonvallazione Nord Ovest di Oristano e Cavalcavia Ponte Tirso – lavori di spostamento delle opere irrigue e di bonifica interferenti per l’importo complessivo dell’appalto di € 1.352.644,63.

Nella seduta di gara del 13.4.2012 l’AGI Costruzioni s.r.l. veniva esclusa dalla gara per difetto del “requisito di cui all’art. 253 comma 5 d.P.R. 207/2010 e, in particolare, nella domanda di ammissione non risulta presente la dichiarazione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione”.

Successivamente la ditta ricorrente, dopo avere inoltrato informativa in ordine all’intento di proporre ricorso, veniva riammessa alla gara ma, nella seduta del 29.5.2012 veniva nuovamente esclusa in quanto: “gli elaborati di progetto presentati non risultano sottoscritti né dal progettista capogruppo dell’associazione né da professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni. Pertanto risultano validi e si confermano i motivi dell’esclusione avvenuta in prima seduta e comunicati con nota n. 2688 del 17.4.2012”.

Avverso gli atti in epigrafe indicati insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) violazione e falsa applicazione del bando di gara anche in relazione all’art. 90 comma 7 del d.lgs. 163 del 2006 ed agli artt. 252, 253, 254 d.P.R. n. 207/2010, eccesso di potere sotto tutti i suoi profili sintomatici ed in particolare per illogicità e contraddittorietà manifesta degli atti adottati, ingiustificato aggravamento degli oneri formali a carico dei concorrenti, carente ed erronea motivazione;

2) in via subordinata violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di gare pubbliche, difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, manifesta ingiustizia.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18 luglio 2012, vista la volontà dell’Amministrazione, comunicata in sede di discussione della istanza cautelare, di ammettere con riserva la ricorrente al prosieguo della procedura, la domanda cautelare veniva accolta disponendo l’ammissione con riserva della Agi costruzioni.

In data 29 ottobre 2012 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.

Il 3 novembre 2012 sia l’Amministrazione sia la ricorrente depositavano repliche.

Alla udienza pubblica del 14 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va peraltro premesso, in punto di fatto, che la procedura di gara si è conclusa, l’appalto è stato aggiudicato alla Tecnoambiente s.r.l. e che l’offerta della aggiudicataria è stata ritenuta congrua (documento 9 produzioni dell’Amministrazione).

Ciò precisato, la procedura di gara all’esame è un appalto integrato in cui i concorrenti dovevano presentare il progetto definitivo dell’opera redatto sulla base di quello preliminare messo loro a disposizione.

Il bando prevedeva, come è evidente, requisiti di qualificazione.

Precisamente, al punto 20 il bando di gara stabiliva che i soggetti ammessi alla stessa fossero i “concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.: i concorrenti possono partecipare alla gara qualora in possesso di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oltre ad idonea dichiarazione che attesti la presenza, all’interno dell’impresa, di tecnico abilitato ai sensi del d.lgs. 81/08. Le imprese in assenza della qualificazione per progettazione devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f bis) e h) del Codice dei contratti, il progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara”.

Due sono le carenze riscontrate nell’offerta presentata da Agi costruzioni in sede di gara:

1) la prima consistente nella mancata indicazione del giovane professionista da parte del raggruppamento indicato per la redazione del progetto esecutivo;

2) la seconda consistente nella omessa sottoscrizione del progetto definitivo da parte del progettista della Zollet Ingegneria.

La seconda delle carenze riscontrate è decisiva per supportare il provvedimento di esclusione.

Nella domanda di ammissione alla gara, in disparte la circostanza che AGI Costruzioni non provvedeva esplicitamente né ad associare né ad indicare un progettista abilitato, la stessa ditta inseriva nella documentazione una dichiarazione resa dall’Ing. Lucio Zollet nella sua qualità di presidente e direttore tecnico della società Zollet Ingegneria s.r.l. che attestava di essere capogruppo di un raggruppamento tra la Zollet Ingegneria e la Debasi s.r.l.: Nella dichiarazione si legge che Lucio Zollet era il progettista del costituendo raggruppamento, progettista che non ha, come risulta dagli atti, sottoscritto il progetto presentato in sede di gara, contravvenendo al punto (indicato a pagina 9) del disciplinare che prevedeva l’obbligo (a pena di esclusione) di includere nel plico B il progetto definitivo “debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dal professionista redattore del progetto e dall’impresa concorrente”.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

La censura dedotta in via subordinata dalla ricorrente, che sarebbe idonea a travolgere l’intera procedura è generica e comunque infondata.

La ricorrente contesta, senza peraltro indicare in modo specifico quali sarebbero le violazioni in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, una del tutto inesistente oscurità del bando. L’iter procedimentale sarebbe, a dire della ricorrente, viziato in più punti (non è dato sapere quali) per la genericità e l’ambiguità che si risolverebbero in una lesione della concorrenza.

Sotto altro profilo, contesta il doppio ruolo rivestito dal Rup quale Presidente della Commissione. Come è noto, non sussiste alcuna incompatibilità tra le funzioni di Presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento – RUP, mentre, per altro verso, l’approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012 n. 5408 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria Sez. I, 08 giugno 2011, n. 474).

Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione che liquida in € 3.000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
   
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!