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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 996 | Data di udienza: 24 Ottobre 2018

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Mini eolico e Parco eolico – Differente regime autorizzatorio – D.lgs. n. 28/2011 e d.lgs. n. 287/2003- Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2018
Numero: 996
Data di udienza: 24 Ottobre 2018
Presidente: Scano
Estensore: Flaim


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Mini eolico e Parco eolico – Differente regime autorizzatorio – D.lgs. n. 28/2011 e d.lgs. n. 287/2003- Fattispecie.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 29 novembre 2018, n. 996


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Mini eolico e Parco eolico – Differente regime autorizzatorio – D.lgs. n. 28/2011 e d.lgs. n. 287/2003- Fattispecie.

In tema di autorizzazione degli impianti di produzione di energia eolica, sussistono distinti procedimenti e provvedimenti in base all’impatto dell’impianto  progettato: per gli impianti qualificabili come “minori” è stata prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS, introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011, in sostituzione della DIA), utilizzabile per la realizzazione di impianti inferiori <alla soglia di potenza di 60 kW > ;  per l’autorizzazione di impianti al di sopra delle soglie di potenza fissate dalla tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 il titolo che deve essere ottenuto è l’ “Autorizzazione Unica”, prevista agli articoli 5 del D. L. vo n. 28 del 3.03.2011 e 12 del D.Lgs. 387/2003. (Nella specie, il Comune, successivamente all’autorizzazione di tre impianti in regime di PAS, aveva invitato la Regione ad attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ritenendo che potesse trattarsi di un frazionamento artificioso diretto a consentire all’impresa di sottrarsi ai più complessi vincoli procedurali ai quali si sarebbe dovuta attenere per la realizzazione dell’opera, qualificabile nel suo complesso non  minieolico ma “ Parco”).

Pres. Scano, Est. Flaim – Comune di Villanovaforru (avv. Barberio) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Murroni e Cambule) e altri (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ - 29 novembre 2018, n. 996

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 29 novembre 2018, n. 996


Pubblicato il 28/11/2018

N. 00996/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 572 del 2018, proposto da
COMUNE DI VILLANOVAFORRU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Porcu E Barberio Studio Legale in Cagliari, via Garibaldi n. 105;


contro

-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni, Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO,
-PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
-CONSORZIO CISA;
non costituiti in giudizio;

nei confronti

-LUDOIL RE S.P.A. e WIND FINDER S.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piergiorgio Loi in Cagliari, via Alghero 22;
-ARG WIND S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Savona, Giovanni Maria Lauro, Anna Ingianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cecilia Savona in Cagliari, via F. Salaris n. 29 e 17/C;

per la declaratoria di illegittimità

del SILENZIO INADEMPIMENTO serbato dalla Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Difesa dell’Ambiente e Assessorato dell’industria), dal Consorzio C.I.S.A. e dalla Provincia Sud Sardegna (Provincia del Medio Campidano) in riferimento alle istanze/diffide del 14.06.2017 e del 21.07.2017 relative al "Parco eolico sito nei territori dei Comuni di Villanovaforru, Sanluri e Sardara"

affinché

alla Regione Autonoma della Sardegna venga ORDINATO DI PROVVEDERE, entro e non oltre trenta giorni, sulle istanze presentate dal Comune di Villanovaforru tendenti a ottenere "ogni provvedimento di propria spettanza ritenuto necessario e adeguato" per sottoporre a procedimento di V.I.A. o al procedimento di screening l’impianto/i della Società ARG WIND S.r.l e a darne conseguentemente contezza all’Amministrazione Comunale di Villanovaforru.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ludoil Re S.p.A. e di Wind Finder S.r.l. e di Regione Sardegna e di Arg Wind S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato il 17.7.2018 il Comune ha chiesto l’accertamento dell’illegittimo silenzio in riferimento alle istanze/diffide presentate il 14.06.2017 e il 21.07.2017 relativamente all’opera realizzata, nel 2012-13, da ARG WIND nei territori dei Comuni di Villanovaforru, Sanluri e Sardara (in forza di singoli provvedimenti comunali PAS) e che il Comune ritiene ora di qualificare come "Parco eolico " (ritenuto non adeguatamente autorizzato sotto l’aspetto ambientale).

Sono state formulate le seguenti censure:

Violazione dell’art. 2 Legge 7.08.1990 n. 241 e degli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo; Violazione dell’obbligo di provvedere con atto formale e provvedimento espresso.

Il Comune ricorrente sostiene, in particolare, che l’intervento (da anni) realizzato determinerebbe una compromissione ambientale, che non è stata al tempo valutata dalla Regione, in quanto tutti gli aerogeneratori furono realizzati utilizzando la procedura “semplificata” (PAS) prevista dall’art. 5 del D.L.vo n. 28 del 3.03.2011. In considerazione del fatto che i “singoli” impianti realizzati, nel Comune di Villanovaforru (così come negli altri Comuni), hanno la capacità di generazione dei inferiore, seppur di poco (59,9 kW), alle soglie individuate dall’Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, par. 12.6, lett. a (cfr. anche art. 12, quinto comma, d.lgs 387/2003).

Si sono costituite in giudizio sia la Regione che le società controinteressate , sostenendo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

Le controparti hanno affermato che non sussiste alcun “obbligo di provvedere” a carico della Regione, la quale ha, comunque, riscontrato le istanze, con due distinte note ( con le quali è stato anche chiesto la produzione della documentazione tecnica; sollecitazione rimasta inevasa dal Comune).

Con ulteriori memorie, in replica, le parti hanno insistito nello rispettive conclusioni.

Alla Camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Nel Comune di Villanovaforru sono stati realizzati da ARG WIND (in forza di PAS del 2012-13) 4 aerogeneratori minieolici (altri 4 aerogeneratori minieolici furono costruiti nel territorio del confinante Sanluri e 1 nel territorio, anch’esso limitrofo, di Sardara).

Con la realizzazione pressochè contestuale di 9 pale in area ravvicinata, ricadente in 3 Comuni diversi, aventi, ciascuna, una potenza inferiore 60 kW (nella specie 59,9 kW) .

E, come tali , valutate singolarmente, soggette alla “Procedura Abilitativa Semplificata” di competenza comunale (PAS), riservata alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia eolica di potenza <inferiore o pari a 60 kW>.

Oltre questa soglia era necessaria la preventiva “Autorizzazione Unica”, di competenza regionale (ai sensi degli artt. 5 del D.L.vo n. 28 del 3.03.2011 e 12 del D.L.vo n. 387 del 29.12.2003).

Sostiene il Comune ricorrente (che aveva rilasciato al tempo la PAS) che la Società ARG Wind S.r.l., pur avendo progettato e realizzato impianti (ciascuno) con potenza di poco inferiore ai 60 kW (59,9 kW), avrebbe in realtà posto in essere un “frazionamento” delle aree di installazione delle pale, sottraendosi ai più complessi vincoli procedurali vigenti e ai quali si sarebbe dovuta attenere per la realizzazione dell’opera, qualificabile (non più minieolico ma) “ Parco” (valutato nel suo complesso). Con conseguente necessità di idonea valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

Essenzialmente furono avviate singole procedure abilitative <semplificate> (con conseguimento di singoli provvedimenti autorizzativi comunali), per ciascuno degli impianti che s’intendevano realizzare.

Ad una rivalutazione “aggiornata” (e ad opera compiuta), l’Amministrazione comunale ritiene ed ipotizza che sarebbe stato necessario “sommare” la potenza dei diversi impianti (singole pale) al fine di verificare il rispetto del limite-soglia individuato per le procedure semplificate.

Frazionando i procedimenti ed i provvedimenti la società si sarebbe sottratta al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale (prevista dall’art. 5, comma 23, della L.R. n. 3 del 7.08.2009 e dalla D.G.R. n. 34/33 del 7.08.2012 e suoi Allegati), obbligatoria per gli impianti di produzione di energia eolica aventi una potenza complessiva <superiore a 60 kW>.

ARG WIND ha poi volturato il titolo anche ad altra società (relativamente ad una pala, a LUDOIL-WINDFINDER).

Essenzialmente l’Amministrazione comunale ritiene che sarebbe stato compiuto un “frazionamento artificioso”, su 3 comuni, delle 9 pale eoliche; con la realizzazione, in realtà, di una pluralità di strutture che potrebbero costituire un “Parco”.

Per dimostrare la gravità dei fatti il Comune richiama, sul punto, il sopraggiunto decreto del 27.11.2014 con il quale G.I.P. del Tribunale di Cagliari ha disposto il sequestro preventivo del Parco eolico.

Dunque il Comune (che ha tratto impulso dall’ intervenuto provvedimento di sequestro giurisdizionale) ha evidenziato che:

– gli impianti pur appartenendo al territorio di tre diversi Comuni, sono ubicati a distanze inferiori ai 500 metri lineari l’uno dall’altro;

-sono collegati fra loro da lunghi stradelli

-fanno capo ad un’unica linea MT – a bassa tensione e con un unico tracciato continuo .

L’Amministrazione comunale ritiene che le opere, valutate nella loro complessità, dovrebbero essere riconsiderate come “unico impianto”. Con l’effetto di renderle soggette alle disposizioni proprie per la realizzazione di “Parchi eolici”.

In riferimento alla circostanza che, in base all’art. 11.6 del D.M. 10 settembre 2010, i limiti di capacità di generazione e di potenza "sono da intendere come riferiti alla <SOMMA> delle potenza nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto che ha la POSIZIONE DECISIONALE DOMINANTE, facenti capo al MEDESIMO PUNTO DI CONNESSIONE alla rete elettrica".

Con l’effetto che i singoli aerogeneratori, in presenza di questi requisiti, dovevano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (non singolarmente, ma) nel loro complesso , in considerazione dell’effetto complessivo , ben più impattante , che una pluralità di pale può determinare sull’ambiente e sul paesaggio. Tenuto conto che gli impianti benchè si trovassero in 3 diversi Comuni si trovano ad una distanza fra loro inferiore a 500 metri (area contigua).

Con conseguente necessità della valutazione di impatto ambientale, di competenza regionale , sul Parco eolico.

Le società controinteressate sostengono che le pale che sono state realizzate nel territorio comunale sono tutte “indipendenti”, in quanto hanno “punti di connessione” distinti e codici POD diversi

(tanto è vero che una di queste pale è stata anche oggetto di acquisto autonomo da parte di LUDIL-WINDFINDER).

Inoltre ARG sostiene che la delibera RAS del 12/11/12 n. 45/34 (effetti cumulo) era inapplicabile al caso di specie, in quanto gli impianti erano già realizzati alla data della sua pubblicazione nel Buras).

La disciplina legislativa prevede (art. 6 d.lgs 156/2006 e s.m.) la VIA per i progetti di cui agli allegati II, III, dell’allegato IV alla parte II del decreto legislativo e per gli Impianti eolici con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

Sulla base di quanto previsto dalla DGR 45/34 del 12.11.2012, adottata in attuazione dell’art. 4, co 2, d.lgs. n. 28 del 3.03.2011, la valutazione va compiuta considerando "in termini cumulativi le potenze nominali degli impianti della stessa tipologia posizionati nella medesima area o in aree contigue".

L’ autorizzazione/PAS, prevista per gli impianti minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW; deve considerare anche il calcolo “in termini cumulativi , effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con quella degli impianti mineolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW già autorizzati/abilitati o per i quali è in corso il procedimento autorizzativo/abilitativo, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 m".

Il Comune ricorrente sostiene la tesi che <l’illegittimità venutasi a creare a seguito del decreto di sequestro preventivo del "Parco eolico" di cui si discute, avrebbe necessitato una rigorosa, compiuta ed efficace verifica in sede amministrativa e ambientale, in merito ai provvedimenti autorizzatori rilasciati. Verifica che, nel caso di specie, non c’è stata>.

Ritenendo che <vi sia un vulnus all’interno del procedimento amministrativo autorizzatorio, proprio là dove – alla luce di quanto evidenziato dal G.I.P. – non ha visto intervenire l’Amministrazione competente in materia ambientale come peraltro avrebbe dovuto (già peraltro invitata alla conferenza di servizi in sede di P.A.S. e a conoscenza della documentazione tecnica relativa agli impianti).>

Sostenendo, nelle conclusioni, che <per le modalità elusive con cui è stato installato l’impianto de quo, allo stato attuale, risulta di fatto contra legem>.

Rammentando che la posizione della Regione (inerzia) sarebbe censurabile alla luce del <non trascurabile impatto ambientale dell’intervento realizzato e del vulnus all’interno del procedimento amministrativo autorizzatorio, che avrebbero richiesto una compiuta ed efficace verifica in sede amministrativa e ambientale.>

**

A)Il Collegio ritiene, in primo luogo, che nel caso di specie non sia riscontrabile un “obbligo di provvedere” , inteso come dovere di concludere il procedimento con un pronunciamento espresso e motivato (ex art. 2 L. 241/1990).

Le richieste e l’informativa comunale potevano, al più, essere considerate come “fonte di notizia” diretta a richiedere una eventuale verifica in ordine alla situazione venutasi a creare con la realizzazione di 9 pale, a distanza ravvicinata, nei tre diversi Comuni. Ipotizzando l’insufficienza/inidoneità dei titoli al tempo rilasciati (PAS).

A causa della possibile configurabilità come “Parco eolico” delle strutture realizzate dalla società ARG WIND nel 2012-2013.

Sostanzialmente per sollecitare e verificare, alla luce del disposto sequestro penale, la possibilità di rivalutare l’ impatto ambientale dell’intervento (già) realizzato , che non era stato posto (al tempo) all’attenzione dell’Autorità regionale.

Allora il Comune si era espresso favorevolmente ritenendo che le pale avessero ciascuna una “propria autonomia”, potendo così essere considerate come “minieolico”, di propria competenza.

Il Collegio evidenzia che sussistono, in materia, distinti procedimenti e provvedimenti in base all’impatto dell’impianto eolico progettato :

-per gli impianti qualificabili come “minori” è stata prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS, introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011, in sostituzione della DIA), utilizzabile per la realizzazione di impianti inferiori <alla soglia di potenza di 60 kW > ;

– per l’autorizzazione di impianti al di sopra delle soglie di potenza fissate dalla tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 il titolo che deve essere ottenuto è l’ “Autorizzazione Unica” (prevista agli articoli 5 del D. L. vo n. 28 del 3.03.2011 e 12 del D.Lgs. 387/2003).

Nel caso di specie gli impianti hanno il titolo comunale , in quanto realizzati con PAS , a seguito di valutazione favorevole del Comune (anzi dei Comuni).

La Regione, non coinvolta, allora, per l’analisi del progetto, è stata, ora, chiamata dal Comune di Villanovaforru sostanzialmente a “riconsiderare” la problematica nel suo complesso.

In riferimento, peraltro, a provvedimenti (PAS) rispetto ai quali l’ente regionale non possiede neppure la sfera di competenza per agire in autotutela.

Autotutela che, presumibilmente , il Comune avrà pure considerato, ma che, in considerazione del tempo trascorso (maggiore di 18 mesi, termine previsto dalla norma) e dell’affidamento del privato, trova l’oggettivo scoglio previsto all’art.21 nonies della L. 241/1990 , che circoscrive le possibilità di annullamento d’ufficio.

Ne consegue che, in questo quadro, non sussisteva un “obbligo a provvedere” da parte della Regione di attivare la procedura di VIA, nel 2018, in riferimento ad un impianto (plurimo) realizzato nel 2012-13 (nessuna procedura di Verifica/VIA è stata attivata dalla ARGWIND presso la Regione; né il Comune l’aveva richiesta prima del rilascio dei provvedimenti e nel corso degli anni successivi).

B)In secondo luogo il Collegio non ravvisa, comunque, neppure una posizione di “inerzia” della Regione a seguito delle istanze presentate dal Comune (autoqualificate “intimazioni”).

La prima istanza del Comune del 14 giugno 2017 ha ottenuto la risposta del 14 luglio 2017 (non interlocutoria); la successiva istanza dell’8 ottobre 2018 è stata riscontrata dalla Regione il 22 gennaio 2018, ribadendo quanto già in precedenza esposto.

Con questi precisi riscontri (cfr. note del 13.7.2017 e 17.11.2017 , che non hanno natura meramente interlocutoria) la Regione ha rappresentato la propria posizione , ha richiamato le attività che erano state svolte in passato (nel 2013) in relazione alle impianti in questione, ed ha spiegato le motivazioni per le quali riteneva , sostanzialmente, di non essere tenuta ad intervenire. Formulando peraltro , contestualmente, richiesta di trasmissione della documentazione tecnica (che nel 2013 non era stata allegata, essendo stato al tempo trasmesso dal Comune solo il provvedimento unico finale di autorizzazione, privo dei dati tecnici), nonché degli atti assunti dal Comune a seguito del disposto sequestro penale (intervenuto nel novembre 2014), in riferimento alle autorizzazioni rilasciate dal SUAP.

In conclusione il ricorso va respinto in quanto non sussistono i due necessari requisiti:

-“obbligo” per l’Amministrazione regionale di provvedere in relazione all’istanza presentata dal Comune (autoqualificata come “intimazione”); in quanto mancano i presupposti per l’esercizio del potere;

– “inerzia” dell’ Amministrazione regionale in relazione alle “intimazioni” proposte avendo la Regione riscontrato in modo congruo le istanze.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti in relazione alla peculiare tipologia della controversia (in considerazione anche dell’intervenuto sequestro degli impianti in sede penale).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Grazia Flaim
        
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
        
        
IL SEGRETARIO

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