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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 721 | Data di udienza: 6 Luglio 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Zona agricola – Opere edilizie strumentali all’attività agricola – Beni a destinazione residenziale – Opere pertinenziali (piscina e impianto fotovoltaico).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 20 Settembre 2016
Numero: 721
Data di udienza: 6 Luglio 2016
Presidente: Scano
Estensore: Lensi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Zona agricola – Opere edilizie strumentali all’attività agricola – Beni a destinazione residenziale – Opere pertinenziali (piscina e impianto fotovoltaico).



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 20 settembre 2016, n. 721


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Zona agricola – Opere edilizie strumentali all’attività agricola – Beni a destinazione residenziale – Opere pertinenziali (piscina e impianto fotovoltaico).

Essendo in zona agricola consentite soltanto opere edilizie strumentali all’attività agricola, in questa nozione possono senz’altro rientrare anche beni a destinazione residenziale qualora concretamente strumentali all’attività agricola, quali, in primo luogo, l’abitazione dello stesso agricoltore, e anche le relative opere pertinenziali – tra cui le piscine e gli impianti fotovoltaici – in quanto funzionali a rendere più comodo o gradevole la residenza dell’agricoltore, a condizione, però, che la stessa sia strumentale all’attività agricola.


Pres. Scano, Est. Lensi – P.A. (avv. Bazzoni) c. Comune di Villanova Monteleone e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 20 settembre 2016, n. 721

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 20 settembre 2016, n. 721

Pubblicato il 20/09/2016

N. 00721/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2015, proposto da:
Piras Antonino, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Bazzoni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Villanova Monteleone, in persona del Sindaco in carica; SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune di Villanova Monteleone; Servizio Tecnico del Comune di Villanova Monteleone; Conferenza dei Servizi per esame DUAAP n. 759 del 6 febbraio 2015 presso SUAP Villanova Monteleone; ASL n. 1 – Servizio Igiene e Sanita Pubblica; Regione Autonoma della Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Genio Civile di Sassari; tutti non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento di diniego n. 1 del 13.04.2015 prot. 2138, emesso dal SUAP del Comune di Villanova Monteleone a seguito di DUAAP per Conferenza di Servizi, presentata il 5.2.2015, prot. n. 759 del 06.02.2015, Codice Univoco SUAP 135, con il quale è stato espresso “il diniego definitivo alla realizzazione degli interventi proposti con la pratica SUAP n. 135 presentata il 05.02.2015” avente per oggetto il seguente intervento: “progetto per la realizzazione di una piscina e di un impianto fotovoltaico domestico pertinenziali ad un fabbricato residenziale”;

– per quanto occorrer possa, quali atti presupposti: del verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 1663 del 18.03.2015, e relativi atti e pareri, allegato al provvedimento di diniego, recante parere negativo sull’intervento proposto; – del parere negativo del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villanova Monteleone, riportato nel predetto verbale di conferenza di Servizi del 18.3.2015; – della nota SUAP prot. 1663 del 18.03.2015 e relativi allegati, recante preavviso di adozione di provvedimento negativo – art. 10-bis L.241/90 sulla DUAAP n. 135/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ad uso abitativo di circa mq 210, in zona E (agricola), connesso alla conduzione del fondo, i cui terreni compongono senza soluzione di continuità una grande azienda agricola ivi esercitata, anche con allevamento di bovini, il tutto per una estensione complessiva aziendale di circa 51 ha.

Il ricorrente ha presentato il 5 febbraio 2015 al SUAP del Comune di Villanova Monteleone, una DUAAP per Conferenza di Servizi, prot. n. 759 del 06.02.2015, avente per oggetto la realizzazione di una piscina di mq 68,40 a “filo terra” e di un impianto fotovoltaico domestico.

A seguito del relativo procedimento è stato infine adottato dal SUAP del Comune di Villanova Monteleone definitivo provvedimento di diniego n. 1 del 13.04.2015 prot. 2138.

La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento del provvedimento di diniego n. 1 del 13.04.2015 prot. 2138, emesso dal SUAP del Comune di Villanova Monteleone a seguito di DUAAP per Conferenza di Servizi, presentata il 5.2.2015, prot. n. 759 del 06.02.2015, Codice Univoco SUAP 135, con il quale è stato espresso “il diniego definitivo alla realizzazione degli interventi proposti con la pratica SUAP n. 135 presentata il 05.02.2015” avente per oggetto il seguente intervento: “progetto per la realizzazione di una piscina e di un impianto fotovoltaico domestico pertinenziali ad un fabbricato residenziale”; per quanto occorrer possa, quali atti presupposti: del verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 1663 del 18.03.2015, e relativi atti e pareri, allegato al provvedimento di diniego, recante parere negativo sull’intervento proposto; del parere negativo del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villanova Monteleone, riportato nel predetto verbale di conferenza di Servizi del 18.3.2015; della nota SUAP prot. 1663 del 18.03.2015 e relativi allegati, recante preavviso di adozione di provvedimento negativo – art. 10-bis L.241/90 sulla DUAAP n. 135/2015.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.

Non si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.

Con successiva memoria la parte ricorrente ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2016, su richiesta del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ritiene il collegio di dovere ribadire anche nella presente sede del merito, quanto già evidenziato in sede cautelare con l’ordinanza n. 172 del 28 luglio 2015 di accoglimento dell’istanza cautelare, secondo cui “l’intervenuta autorizzazione del manufatto residenziale, già da tempo costruito, giustifica la realizzazione di opere ad esso pertinenziali come quelle per cui si discute”.

La questione controversa oggetto del presente giudizio è stata infatti già in precedenza più volte esaminata da questo Tribunale, seconda sezione, che, con le sentenze n. 161 del 17 febbraio 2016 ; n. 702 del 7 agosto 2014; n. 241 del 27 marzo 2014; n. 227 del 18 marzo 2014; n. 226 del 18 marzo 2014; n. 278 del 8 aprile 2013, ha espresso l’orientamento in ordine all’illegittimità dell’assunto dell’amministrazione secondo cui le opere ora in esame non sarebbero autorizzabili in quanto estranee alle esigenze di sfruttamento agricolo del fondo interessato, evidenziandosi che “la piscina (e le connesse opere di sistemazione del giardino) siano state progettate e previste come “pertinenze” del più ampio edificio residenziale già esistente e regolarmente autorizzato, per cui non si può ora fondatamente rilevarne il contrasto con la funzione agricola del fondo in quanto la stessa è stata a suo tempo già ritenuta compatibile con lo stesso edificio residenziale; peraltro le nuove opere “pertinenziali” hanno, come già si è rilevato, caratteristiche che ne denotano un “impatto paesaggistico” ictu oculi neppure lontanamente paragonabile a quello dell’edificio già autorizzato, per cui la valutazione appare sotto questo profilo irragionevole”.

Questo tribunale ha infatti affermato il principio secondo cui, essendo in zona agricola consentite soltanto opere edilizie strumentali all’attività agricola, in questa nozione possono senz’altro rientrare anche beni a destinazione residenziale qualora concretamente strumentali all’attività agricola, quali, in primo luogo, l’abitazione dello stesso agricoltore, e anche le relative opere pertinenziali – tra cui le piscine – in quanto funzionali a rendere più comodo o gradevole la residenza dell’agricoltore, a condizione, però, che la stessa sia strumentale all’attività agricola.

Ritenuta la sussistenza delle predette condizioni avuto riguardo al caso di specie (trattandosi di una grande azienda agricola di oltre 51 ettari, anche con allevamento di bovini), ritiene il collegio che le predette considerazioni debbano ritenersi valide sia avuto riguardo al progetto per la realizzazione della piscina, sia avuto riguardo al progetto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico domestico, in quanto opere pertinenziali al fabbricato residenziale preesistente.

Ritenuto pertanto di dover confermare anche relativamente al caso di specie il richiamato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure al riguardo avanzate dal ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte d’interesse del ricorrente.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale intimata di Villanova Monteleone e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione comunale intimata di Villanova Monteleone al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere

L’ESTENSORE
Marco Lensi

 

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

       
IL SEGRETARIO
 

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