+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 90 | Data di udienza: 19 Dicembre 2018

DIRITTO DELL’ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche – Artt. 1, c. 423 l. n. 266/2005 e 2135 c.c. – Natura  di attività connessa all’attività agricola – Cessione in comodato del fondo sottostante a delle serre fotovoltaiche – Revoca dell’autorizzazione unica per il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2019
Numero: 90
Data di udienza: 19 Dicembre 2018
Presidente: Scano
Estensore: Lensi


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche – Artt. 1, c. 423 l. n. 266/2005 e 2135 c.c. – Natura  di attività connessa all’attività agricola – Cessione in comodato del fondo sottostante a delle serre fotovoltaiche – Revoca dell’autorizzazione unica per il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo – Illegittimità.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 4 febbraio 2019, n. 90


DIRITTO DELL’ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche – Artt. 1, c. 423 l. n. 266/2005 e 2135 c.c. – Natura  di attività connessa all’attività agricola – Cessione in comodato del fondo sottostante a delle serre fotovoltaiche – Revoca dell’autorizzazione unica per il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo – Illegittimità.

Ai sensi dell’art. 1 c. 423 della l. n. 266/2005, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche deve ritenersi attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; in forza del combinato disposto delle norme sopra richiamate, è pertanto sufficiente, ai fini della conservazione della qualifica di imprenditore agricolo, lo svolgimento dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, anche a prescindere dall’effettivo e diretto svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo. La produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre a essere “attività connessa” ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è altresì espressamente considerata “produttiva di reddito agrario”, per cui, nel caso di cessione in comodato del fondo sottostante le serre fotovoltaiche, non può ritenersi che unico percettore di reddito agricolo sia il comodatario. Ne deriva l’illegittimità della revoca dell’Autorizzazione Unica fondata sul presupposto della perdita dei requisiti necessari per essere  venuta meno la qualifica di imprenditore agricolo a seguito della cessione del fondo in comodato a soggetto terzo.

Pres. Scano, Est. Lensi – Società Agricola F. s.r.l. (avv.ti Marini e Sticchi Damiani) c. Regione Autonoma della Sardegna  (avv.ti Parisi e Sau) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 4 febbraio 2019, n. 90

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 4 febbraio 2019, n. 90

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00090/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2017, proposto da
Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l., con sede in Narni (TR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parisi e Sonia Sau, dell’Ufficio Legale dell’Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, in persona dell’Assessore in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prot. 13313 del 3.7.2017, recante in oggetto “revoca dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche in agro di Bonnanaro volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro s.r.l. con determinazione n 22122/879 del 15.11.2010”, con la quale è stato comunicato all’odierna ricorrente il provvedimento di revoca dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010;

della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prot. n. 13202/362 del 30.6.2017, recante in oggetto “Revoca Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche in agro di Bonnanaro volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. con determinazione n. 22122/879 del 15.11.2010”;

della relazione n. 13153 del 30.6.2017, richiamata nelle note che precedono, avente a oggetto “Attività di monitoraggio e controllo su serre fotovoltaiche autorizzate dall’Assessorato Agricoltura. Società Agricola Fotosolara Bonnanaro”;

di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati in ricorso: i) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/3 del 12.3.2010; ii) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 dell’1.7.2010 e dei relativi allegati; iii) del Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1820/DecA/73 del 20.7.2010; iv) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/16 dell’1.6.2011 e dei relativi allegati; v) del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico depositato in data 1.8.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

La società ricorrente è titolare dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche in agro di Bonnanaro.

Con nota prot. 4328 del 3.3.2017 l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, richiamando gli accertamenti effettuati dall’Agenzia Laore nell’ambito di un sopralluogo tenutosi presso l’impianto serricolo in data 21.4.2016, comunicava l’avvio del procedimento “di revoca dell’Autorizzazione Unica”.

Essendo stati infine adottati provvedimenti indicati in epigrafe, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento:

della nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prot. 13313 del 3.7.2017, recante in oggetto “revoca dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche in agro di Bonnanaro volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro s.r.l. con determinazione n 22122/879 del 15.11.2010”, con la quale è stato comunicato all’odierna ricorrente il provvedimento di revoca dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010;

della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prot. n. 13202/362 del 30.6.2017, recante in oggetto “Revoca Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche in agro di Bonnanaro volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. con determinazione n. 22122/879 del 15.11.2010”;

della relazione n. 13153 del 30.6.2017, richiamata nelle note che precedono, avente a oggetto “Attività di monitoraggio e controllo su serre fotovoltaiche autorizzate dall’Assessorato Agricoltura. Società Agricola Fotosolara Bonnanaro”;

di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati in ricorso: i) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/3 del 12.3.2010; ii) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 dell’1.7.2010 e dei relativi allegati; iii) del Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1820/DecA/73 del 20.7.2010; iv) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/16 dell’1.6.2011 e dei relativi allegati; v) del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico depositato in data 1.8.2017.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ricorso è fondato.

In primo luogo, deve essere ribadito anche nella presente sede del merito il rilievo già espresso in sede cautelare in ordine alla fondatezza del ricorso in ragione della fondatezza della censura di violazione dell’articolo 6 dell’Autorizzazione Unica n. 23633/922 del 7.12.2010, e del principio di proporzionalità.

Tale norma stabilisce che “Il mancato rispetto di una o più prescrizioni e/o obblighi, previsti all’interno della presente autorizzazione può comportare l’adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione fino alla revoca dell’autorizzazione stessa… omissis….”, prevedendo espressamente una sequenza e graduazione delle sanzioni, per cui deve essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui “l’Amministrazione, prima di procedere con la revoca del titolo, deve preventivamente adottare un atto di diffida, seguita eventualmente dalla sospensione del titolo”, con la conseguenza che illegittimamente, nel caso di specie, l’Amministrazione ha provveduto direttamente alla revoca del titolo.

Deve altresì ritenersi la fondatezza delle ulteriori censure della ricorrente concernenti gli aspetti più sostanziali della vicenda.

Come evidenziato dalla Difesa dell’Amministrazione regionale nei propri atti difensivi, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione unica, senza la previa adozione di atti di diffida e di sospensione, sarebbe giustificato dal fatto che la società ricorrente avrebbe perso i requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione unica, sia perché avrebbe perso la qualifica di imprenditore agricolo, sia perché avrebbe perso la disponibilità del fondo avendo ceduto in comodato a soggetto terzo il fondo in questione.

Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, non può ritenersi che la società ricorrente, non avendo provveduto direttamente alla coltivazione del fondo, avrebbe perso la qualifica di imprenditore agricolo.

Deve essere infatti condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui è imprenditore agricolo anche chi svolge attività connesse.

Ai sensi dell’articolo 2135, comma primo, del codice civile “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Il terzo comma del medesimo articolo specifica le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, da intendersi comunque come “attività connesse”.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 423 della legge n. 266/2005 “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, …..omissis…. costituiscono attività connesse ai sensi dell’ articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Ciò stante, considerato che, in forza della norma appena richiamata, anche la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche deve ritenersi attività connessa ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile; considerato che la società ricorrente, anche a prescindere dall’effettivo e diretto svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo, svolge attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, tale circostanza risulta sufficiente ai fini della conservazione della qualifica di imprenditore agricolo in forza del combinato disposto delle norme sopra richiamate.

Si rileva inoltre che, in forza del citato articolo 1 comma 423 della legge n. 266/2005, tale attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre a essere “attività connessa” ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è altresì espressamente considerata “produttiva di reddito agrario”, per cui non può essere condiviso il rilievo espresso dall’Amministrazione regionale nei propri atti difensivi, secondo cui, nel caso di specie, unico percettore di reddito (propriamente) agricolo sarebbe il comodatario.

Non può essere condiviso neppure l’ulteriore rilievo dell’Amministrazione regionale, secondo cui la società ricorrente avrebbe perso il requisito della disponibilità del fondo, dovendosi invece ritenere che il ricorrente abbia comunque la disponibilità del fondo tramite il comodatario, dovendosi ritenere esclusivamente rilevante ai fini questione – contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione – la circostanza che nel fondo medesimo venga effettivamente svolta l’attività di coltivazione del fondo, anche se tramite il comodatario.

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dell’Amministrazione regionale resistente, stante la fondatezza delle censure mosse al riguardo dalla società ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della Determinazione della Regione prot. n. 13202/362 del 30.6.2017, di revoca dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010 e degli ulteriori atti impugnati nella parte d’interesse della ricorrente.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione regionale resistente e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Determinazione della Regione prot. n. 13202/362 del 30.6.2017, di revoca dell’Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 6.10.2010 e gli ulteriori atti impugnati nella parte d’interesse della ricorrente.

Condanna l’Amministrazione regionale resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

L’ESTENSORE
Marco Lensi
        
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
        
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!