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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Inquinamento del suolo, Rifiuti Numero: 2117 | Data di udienza: 17 Maggio 2012

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti di interesse nazionale – Inquinamento diffuso – Accertamento presuntivo della responsabilità per inquinamento – Sentenza Corte di Giustizia 9 marzo 2010 causa C-378/08 – Presenza degli impianti nel sito – Esercizio di attività inquinante – Principio chi inquina paga – Misure di bonifica – Barrieramento fisico – Accertamenti tecnici – Approfondimenti istruttori – Misure di riparazione ambientale precedentemente imposte – Modifica – Presupposti –  Inquinamento di particolari dimensioni e gravità – Restituzione dei suoli agli usi legittimi – Preventiva adozione delle misure di bonifica – Legittimità – Presupposti – Atti del procedimento di bonifica – Competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi – Pareri o intese di cui agli artt. 252 TUA e 15, c. 4 D.M. 471/1999 – Acquisizione all’interno della conferenza di servizi – Legittimità – Acque di falda emunte nel corso delle operazioni di messa in sicurezza – Natura – Disciplina – Art. 243 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 242, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Decisione sul documento di analisi di rischio – Termine di sessanta giorni – Perentorietà – Esclusione – Tabelle allegate al TUA – Elencazione tassativa – Esclusione – Interpretazione analogica – Mancato inserimento di specifiche sostanze – Riferimento alla sostanza più affine tossico logicamente – MTBE – Mancata inclusione nella tabella allegata al d.lgs. n. 152/2006 – Valori limite prospettati dall’ISS – Applicabilità – Fondamento – Principio di precauzione – Messa in sicurezza di emergenza – Soglia di contaminazione  – Livelli superiori – Art. 244 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 11 Settembre 2012
Numero: 2117
Data di udienza: 17 Maggio 2012
Presidente: Campanella
Estensore: Leggio


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti di interesse nazionale – Inquinamento diffuso – Accertamento presuntivo della responsabilità per inquinamento – Sentenza Corte di Giustizia 9 marzo 2010 causa C-378/08 – Presenza degli impianti nel sito – Esercizio di attività inquinante – Principio chi inquina paga – Misure di bonifica – Barrieramento fisico – Accertamenti tecnici – Approfondimenti istruttori – Misure di riparazione ambientale precedentemente imposte – Modifica – Presupposti –  Inquinamento di particolari dimensioni e gravità – Restituzione dei suoli agli usi legittimi – Preventiva adozione delle misure di bonifica – Legittimità – Presupposti – Atti del procedimento di bonifica – Competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi – Pareri o intese di cui agli artt. 252 TUA e 15, c. 4 D.M. 471/1999 – Acquisizione all’interno della conferenza di servizi – Legittimità – Acque di falda emunte nel corso delle operazioni di messa in sicurezza – Natura – Disciplina – Art. 243 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 242, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Decisione sul documento di analisi di rischio – Termine di sessanta giorni – Perentorietà – Esclusione – Tabelle allegate al TUA – Elencazione tassativa – Esclusione – Interpretazione analogica – Mancato inserimento di specifiche sostanze – Riferimento alla sostanza più affine tossico logicamente – MTBE – Mancata inclusione nella tabella allegata al d.lgs. n. 152/2006 – Valori limite prospettati dall’ISS – Applicabilità – Fondamento – Principio di precauzione – Messa in sicurezza di emergenza – Soglia di contaminazione  – Livelli superiori – Art. 244 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 11 settembre 2012, n. 2117


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti di interesse nazionale – Inquinamento diffuso – Accertamento presuntivo della responsabilità per inquinamento – Sentenza Corte di Giustizia 9 marzo 2010 causa C-378/08 – Presenza degli impianti nel sito – Esercizio di attività inquinante – Principio chi inquina paga.

La responsabilità degli operatori economici insediati in un sito di interesse nazionale rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come “oggettiva responsabilità imprenditoriale”, in base alla quale “gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività” (cfr. ord. n. 321/06 C.G.A. Sicilia). Tale opzione interpretativa è perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 10 luglio 2012, n.6251; Idem, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263; Idem, sez. II bis, 16 maggio 2011, n. 4215), che ha evidenziato come il Codice dell’Ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà, salvo il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del responsabile. Tale soluzione non è incompatibile con quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 9 marzo 2010 causa C-378/08, che in ipotesi di inquinamento ambientale a carattere diffuso, ha affermato che la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori, e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento (sentenza C 378/08, ERG e a., cit., punto 56). Tuttavia, dato che, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento (v., per analogia, sentenza 24 giugno 2008, causa C 188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I 4501, punto 77), per poter presumere secondo tali modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività (sentenza C 378/08, ERG e a., cit., punto 57). Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato (punto n. 58). Pertanto, in presenza di una situazione di contaminazione estesa, in relazione alla quale non è facile distinguere l’apporto individuale di ciascun operatore nella causazione del danno ambientale, anche in considerazione dell’ampio periodo di utilizzo produttivo del sito industriale durante il quale all’interno del sito stesso si sono avvicendati numerosi operatori, risultano soddisfatti i presupposti indicati dalla Corte per l’accertamento presuntivo del nesso causale, vale a dire la vicinanza degli impianti e l’identità tra le sostanze rinvenute nelle matrici ambientali contaminate e quelle trattate, prodotte o stoccate, o comunque utilizzate dalle aziende.

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti di interesse nazionale – Misure di bonifica – Barrieramento fisico – Accertamenti tecnici – Approfondimenti istruttori.

Nel condividere e ribadire le conclusioni sul punto di cui alla pronuncia n. 1254/07, il Collegio intende chiarire che la prescrizione di barrieramento fisico dell’area inquinata si rivela illegittima  ove l’amministrazine l’abbia imposta con carattere di generalità e vincolatività, a prescindere da qualsiasi accertamento tecnico che ne dimostrasse la necessità e l’adeguatezza: l’adozione di una misura tanto impattante, la quale determina peraltro modifiche permanenti al naturale flusso della falda e rende impossibile il ripristino delle condizioni originarie naturali dell’acquifero una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica, comporta infatti la necessità di approfondire in via istruttoria gli effetti delle alternative, comparando le diverse tecnologie applicabili e valutando i costi ed i benefici ambientali attesi.

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Misure di riparazione ambientale precedentemente imposte – Modifica – Presupposti.

L’autorità competente è legittimata a modificare, anche d’ufficio, misure di riparazione ambientale precedentemente disposte, ove giunga alla conclusione che le misure inizialmente disposte si rivelino inefficaci e che ne siano necessarie altre per porre rimedio ad un determinato inquinamento ambientale. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione, “occorre garantire un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate” e pertanto l’autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori cui siano imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della situazione ambientale imponga un’azione immediata dell’autorità, ed inoltre i titolari dei terreni interessati dalle nuove misure riparatorie, devono essere invitati a presentare le loro osservazioni, di cui l’autorità deve tener conto. L’autorità competente, inoltre, nel valutare la rilevanza dei danni e scegliere le misure più idonee ad assicurare la riparazione dei danni ambientali, “ha l’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie” e pertanto deve, in caso di mutamento dell’opzione di riparazione, indicare le ragioni specifiche che motivino la nuova scelta e “vigilare affinchè l’opzione accolta alla fine consenta realmente di raggiungere risultati migliori dal punto di vista ambientale senza con ciò esporre gli operatori interessati a costi manifestamente sproporzionati rispetto a quelli che essi dovevano o avrebbero dovuto sostenere nel quadro della prima opzione accolta dalla detta autorità”, a meno che quest’ultima non dimostri che la prima opzione accolta si è rivelata inadeguata (cfr. Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-379/08 e C- 380/08 ) .

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Inquinamento di particolari dimensioni e gravità – Restituzione dei suoli agli usi legittimi – Preventiva adozione delle misure di bonifica – Legittimità – Presupposti.

In presenza di un inquinamento di particolari dimensioni e gravità, l’autorità può subordinare l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti dall’autorità stessa, e ciò perfino quando detti terreni non siano interessati dalle misure di bonifica; tuttavia una tale misura può essere adottata solo se giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale nel luogo dove tali misure sono poste in esecuzione, o, in applicazione del principio di precauzione, allo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto delle misure di riparazione. (cfr. Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-379/08 e C- 380/08 ) .


Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti di interesse nazionale – Atti del procedimento di bonifica – Competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi.

Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti) poiché non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possono attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo (i quali ultimi definiscono solo gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento è riservato alla responsabilità dirigenziale). Ciò in forza del generale principio di distinzione tra attività di governo e attività di gestione che presiede l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.


Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – SIN – Pareri o intese di cui agli artt. 252 TUA e 15, c. 4 D.M. 471/1999 – Acquisizione all’interno della conferenza di servizi – Legittimità.

Nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999, ben possono essere acquisiti all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione.

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.


INQUINAMENTO DEL SUOLO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – RIFIUTI – Acque di falda emunte nel corso delle operazioni di messa in sicurezza – Natura – Disciplina – Art. 243 d.lgs. n. 152/2006.

Le acque emunte dalla falda nel corso delle operazioni di messa in sicurezza vengono di regola ricondotte all’interno della categoria dei rifiuti liquidi, non potendosi in linea di principio ritenere che la norma di cui all’art 243 d.lgs. n. 152/2006 consenta un’equiparazione tout court tra le acque di falda emunte nell’ambito di interventi di bonifica di siti inquinati e le acque reflue industriali (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 540; TAR Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1452 ). L’art. 243 citato si limita a consentire la possibilità di autorizzare lo scarico nelle acque di superficie delle acque emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, purchè siano rispettati gli stessi limiti di emissione delle acque reflue industriali. La norma predetta, pertanto, ponendo una particolare disciplina per gli scarichi idrici anche quando afferenti all’emungimento in falda, non incide sulla specialità e tassatività della disciplina, di diretta derivazione comunitaria, sui rifiuti, che esclude espressamente l’assimilabilità delle acque emunte in falda a quelle reflue industriali, alla luce dei codici CER contenuti nella decisione della Commissione Europea 3 maggio 2000, n. 532 – 00/532/CE ( codici CER 19.03.07 e 19.03.08, che individuano le acque di falda emunte nell’ambito di attività di disinquinamento quali rifiuti liquidi ). Ne consegue la necessità di accertare se, in relazione alle specificità del caso concreto, per le acque in esame, pur emunte in falda, possa essere successivamente esclusa la natura di rifiuto liquido, e quindi possa trovare applicazione la diversa e più favorevole disciplina di cui al citato art. 243, come nel caso in cui le acque, pur emunte in falda, vengano utilizzate in cicli produttivi attivi sul sito in esame, atteso che la nozione di “scarico” ontologicamente implica la sussistenza di una continuità tra la fase di generazione del refluo e quella della sua immissione nel corpo recettore, mentre l’eventuale esistenza di una fase intermedia, in cui le acque sono stoccate in attesa della loro destinazione finale, richiama direttamente i concetti di trattamento e smaltimento, tipici della disciplina dei rifiuti.

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Art. 242, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Decisione sul documento di analisi di rischio – Termine di sessanta giorni – Perentorietà – Esclusione.

Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 242 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, applicabile ai siti di interesse nazionale ex art. 252, comma 4 non ha carattere di perentorietà e pertanto il suo mancato rispetto non vizia il provvedimento.


Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Tabelle allegate al TUA – Elencazione tassativa – Esclusione – Interpretazione analogica – Mancato inserimento di specifiche sostanze – Riferimento alla sostanza più affine tossico logicamente.

Il mancato inserimento delle sostanze nelle tabelle allegate al Testo Unico ambiente non impedisce all’amministrazione di imporne la ricerca, attesa l’applicabilità la nota, contenuta nell’Allegato 5 alla parte quarta del d.lgs n. 152/06, secondo cui per le sostanze non indicate in Tabella si adottano i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21.6.2006 n. 7922). L’applicabilità della nota discende infatti dal principio di precauzione, di contenuto ampio ed atipico, che obbliga le autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici. Conseguentemente, le tabelle in questione non contengono una elencazione tassativa, ma sono suscettibili di interpretazione analogica fondata sulla eadem ratio.

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – MTBE – Mancata inclusione nella tabella allegata al d.lgs. n. 152/2006 – Valori limite prospettati dall’ISS – Applicabilità – Fondamento – Principio di precauzione.

 In applicazione del principio di precauzione “invocabile ogni volta che, pur a fronte di una carente base normativa e dunque di un possibile ritardo da parte del Legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia ragionevolmente ipotizzabile l’esistenza di un rischio non tollerabile” (cfr. Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 171 del 27 maggio 2010, recentemente confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 124 del 16.01.2012), la mancata inclusione del MTBE nella tabella allegata al D.Lgs. n. 152 del 2006 non rappresenti ex se un elemento che precluda di affermarne la pericolosità. Ciò che consente alla P.A. – tenuto anche conto del principio di proporzionalità – di avvalersi dei valori limite prospettati con parere dell’Istituto Superiore della Sanità, pur in assenza di una puntuale previsione legislativa a tal riguardo. L’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può infatti essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico – scientifici (cfr. sentenza citata che richiama Corte cost., sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116, nonché Consiglio di Stato n. 124/2012).

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Messa in sicurezza di emergenza – Soglia di contaminazione  – Livelli superiori – Art. 244 d.lgs. n. 152/2006.

Per procedere alla messa in sicurezza d’emergenza è sufficiente la scoperta della presenza di sostanze inquinanti tossiche e nocive, con livelli superiori almeno per un valore alla concentrazione soglia di contaminazione, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, destinate a diffondersi nell’ambiente (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis,16 maggio 2011, n. 4214).

Pres. Campanella, Est. Leggio – B. s.p.a. (avv.ti Mauceri, Vivani, Weigmann e Verzaro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altri ric.


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 11 settembre 2012, n. 2117

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 11 settembre 2012, n. 2117

N. 02117/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02533/2007 REG.RIC.
N. 00784/2008 REG.RIC.
N. 00996/2008 REG.RIC.
N. 01030/2008 REG.RIC.
N. 01031/2008 REG.RIC.
N. 01150/2008 REG.RIC.
N. 01153/2008 REG.RIC.
N. 01154/2008 REG.RIC.
N. 01170/2008 REG.RIC.
N. 01322/2008 REG.RIC.
N. 01374/2008 REG.RIC.
N. 01375/2008 REG.RIC.
N. 01383/2008 REG.RIC.
N. 01789/2008 REG.RIC.
N. 03265/2008 REG.RIC.
N. 03319/2008 REG.RIC.
N. 00152/2009 REG.RIC.
N. 00153/2009 REG.RIC.
N. 00164/2009 REG.RIC.
N. 00183/2009 REG.RIC.
N. 01250/2011 REG.RIC.
N. 01525/2011 REG.RIC.
N. 01823/2011 REG.RIC.
N. 01825/2011 REG.RIC.
N. 01826/2011 REG.RIC.
N. 01827/2011 REG.RIC.
N. 01868/2011 REG.RIC.
N. 01899/2011 REG.RIC.
N. 01900/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2533 del 2007, proposto da:
Buzzi Unicem Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mauceri, Claudio Vivani, Marco Weigmann, Silvia Verzaro, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana, Uff.Spec.Aree Elevato Rischio di Crisi Ambientale – Palermo, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Bb. Cc. Aa. e Pubblica Istruzione, Assessorato Regionale Industria, Soprintendenza del Mare – Palermo, Comm.Deleg.Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia, Ministero dell’Interno, Prefettura di Siracusa, Ministero della Difesa, Marina Militare Comando di Augusta, Ministero dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Enea, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), Ministero Difesa Direzione Genio Militare Marina – Augusta, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Autorita’ Portuale di Augusta, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), Provincia Regionale di Siracusa, L.I.P. Chimico – Asl 8 di Siracusa, Azienda Unita’ Sanitaria Locale N.8 – Siracusa, Consorzio A.S.I. Sicilia Orientale Zona Sud – Siracusa, Consorzio Area Sviluppo Industriale – Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Siracusa;

nei confronti di

Sviluppo Italia – Societa’ Per Azioni Spa, Sasol Italy Spa, E.N.I. Spa, Erg Nuove Centrali Spa, Maxcom Petroli Spa, Enimed Spa, Enel Produzione Spa, Enel Augusta Spa, Polimeri Europa Spa, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa, Esso Italiana Srl; Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Amara, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2008, proposto da:
Buzzi Unicem Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mauceri, Claudio Vivani, Marco Weigmann, Silvia Verzaro, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana, Giunta della Regione Siciliana, Ass.Reg.Terr.Amb.- Uff.Spec.Elev.Rischio Crisi Ambientale, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. P.I.-Dip.Reg.Bb.Cc.Aa.-Area Sopr.Za Beni, Assessorato Regionale Industria, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio – Palermo, Soprintendenza del Mare – Palermo, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Comm.Deleg.Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Ministero dell’Interno, Prefettura di Siracusa, Autorita’ Portuale di Augusta, Ministero della Difesa, Marina Militare Comando di Augusta, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, Arsenale Militare Marittimo, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto di Siracusa, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque per la Sicilia, Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe di Catania, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), Ministero Difesa Direzione Genio Militare Marina – Augusta, Anas Spa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capitaneria di Porto di Augusta, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo, Enea, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa, Sviluppo Italia Spa, Provincia Regionale di Siracusa, L.I.P. Chimico – Asl 8 di Siracusa, A.S.L. 8 di Siracusa, Consorzio A.S.I. Sicilia Orientale Zona Sud – Siracusa, Consorzio Area Sviluppo Industriale – Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Siracusa;

nei confronti di

Sasol Italy Spa, E.N.I. Spa, Dow Italia Srl, Erg Nuove Centrali Spa, Maxcom Petroli Spa, Enimed Spa, Enel Produzione Spa, Enel Augusta Spa, Enel Produzione Spa – Sede Priolo, Polimeri Europa Spa, Vetroresina Engineering Development Srl, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Snam Rete Gas Spa, Esso Italiana Srl, Air Liquide Centrale Produzione Gas Srl, Impresa Pizzarotti Spa, Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa, Sma.Ri. – Smaltimento Rifiuti Srl; Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Amara, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2008, proposto da:
Erg Raffinerie Mediterranee Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Donato De Luca, Mario Caldarera, Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Industria, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Minist. Ambiente – Tut. Territorio e Mare – Direz.Qualita’ Vita, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero dei Trasporti, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio A.S.I. Sicilia Orientale Zona Sud – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Azienda Unita’ Sanitaria Locale N.8 – Siracusa, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa, Sviluppo Italia Spa;

nei confronti di

Eni Spa Divisione Exploration And Production, Eni Spa, Edison Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2008, proposto da:
Polimeri Europa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), Marisicilia, Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero dei Trasporti, Presidente Piano di Risanamento Prov. di Siracusa, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo, Consorzio A.S.I. Sicilia Orientale Zona Sud – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Azienda Unita’ Sanitaria Locale N.8 – Siracusa, Az. S.L. N.8 Siracusa – Laboratorio Igiene e Profilassi, Consorzio Area Sviluppo Industriale – Siracusa, Dip.Insediamenti Produttivi ed Interazione con L’Ambiente, Provincia Regionale di Siracusa;

nei confronti di

Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia Spa – Aree Produttive, Edison Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2008, proposto da:
Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), Marisicilia, Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Trasporti, Presidente Piano di Risanamento Prov. di Siracusa, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio A.S.I. Sicilia Orientale Zona Sud – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Azienda Unita’ Sanitaria Locale N.8 – Siracusa, Az. S.L. N.8 Siracusa – Laboratorio Igiene e Profilassi, Consorzio Area Sviluppo Industriale – Siracusa, Dip.Insediamenti Produttivi ed Interazione con L’Ambiente;

nei confronti di

Sviluppo Italia, Sviluppo Italia Spa – Aree Produttive, Edison Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2008, proposto da:
Erg Raffinerie Mediterranee Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Donato De Luca, Mario Caldarera, Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Industria, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero dei Trasporti, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo;

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2008, proposto da:
Polimeri Europa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), Marisicilia, Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Presidente Piano di Risanamento Prov. di Siracusa, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo;

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2008, proposto da:
Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), Marisicilia, Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Presidente Piano di Risanamento Prov. di Siracusa;

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2008, proposto da:
Eni Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso Corrado V. Giuliano in Catania, via Pasubio, 33;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Qualità della Vita, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Sicilia, Agenzia del Demanio, Agenzia Protez. Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) Ora Ispra, Agenzia Reg. Rifiuti e Acque – Ora Ass. Reg. Energia e Serv. Pubbl. Utilità, Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente, Autorità Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto – Augusta, Capitaneria di Porto – Siracusa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), Comforpat – Comando Forze Da Pattugliamento, Commissario Deleg. Emerg. Rifiuti e Tutela Acque – Ora Assess. Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilita’, Corpo Reg. Miniere – Serv. Geologico e Geofisico, Enea, Ist. Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Marisicilia, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Prefettura di Siracusa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rep. Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati – Ora Ass. Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilita’, Vice Commissario Deleg. Per Emerg. Rifiuti e Tutela Acque – Ora Ass. Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilita’, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2008, proposto da:
Buzzi Unicem Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mauceri, Claudio Vivani, Marco Weigmann, Silvia Verzaro, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Presidenza Consiglio dei Ministri – Cesis, Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana, Giunta della Regione Siciliana, Uff.Spec.Aree Elevato Rischio di Crisi Ambientale – Palermo, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Ass. Reg. Bb. Cc. Aa. e P.I.- Dip. Reg. Bb. Cc. Aa. ed E.P., Assessorato Regionale Industria, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio – Palermo, Soprintendenza del Mare – Palermo, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Comm.Deleg.Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Ministero dell’Interno, Prefettura di Siracusa, Ministero della Difesa, Marina Militare Comando di Augusta, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, Arsenale Militare Marittimo, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque per la Sicilia, Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe di Catania, Enea, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram), Ministero Difesa Direzione Genio Militare Marina – Augusta, Anas Spa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Autorita’ Portuale di Augusta, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), Comune di Augusta (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Siracusa;

nei confronti di

Sviluppo Italia Aree Produttive Spa, Sviluppo Italia – Societa’ Per Azioni Spa, E.N.I. Spa, Sasol Italy Spa, Dow Italia Srl, Erg Nuove Centrali Spa, Maxcom Petroli Spa, Enimed Spa, Enel Produzione Spa, Snam Rete Gas Spa, Esso Italiana Srl, Polimeri Europa Spa, Vetroresina Engineering Development Srl, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Air Liquide Centrale Produzione Gas Srl, Enel Augusta Spa; Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2008, proposto da:
Isab Energy Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Donato De Luca, Mario Caldarera, Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Ministero dei Trasporti, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo; Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Industria, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Direzione Gen. Qualità della Vita, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2008, proposto da:
Erg Raffinerie Mediterranee Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Donato De Luca, Mario Caldarera, Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta (Sr), Comune di Melilli (Sr), Comune di Priolo Gargallo (Sr), Ministero dei Trasporti, Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo; Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Industria, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Prefettura di Siracusa, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore di Sanita’, Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Direz. Gen. per la Qualita’ della Vita, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2008, proposto da:
Dow Italia Divisione Commerciale Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Fabio Florio, con domicilio eletto presso Fabio Florio in Catania, viale XX Settembre,45;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive), Regione Siciliana, Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Direz. Gen. per la Qualita’ della Vita, Agenzia Protez. Amb. e Serv. Tecnici (Apat) Ora Ispra, Assessorato Reg. Industria, Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente, Assessorato Reg. Bb.Cc.Aa. – Ora Ass. Reg.Bb.Cc. e Identita’ Siciliana, Capitaneria di Porto – Augusta, Capitaneria di Porto – Siracusa, Istit. Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direz. Gen. Infrastrutture, Ministero dell’Interno, Prefettura di Siracusa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2008, proposto da:
Eni Mediterranea Idrocarburi Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Nicola Seminara in Catania, corso delle Province, 203;

contro

Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ., Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Comune di Priolo Gargallo (Sr), Provincia Regionale di Siracusa, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa;

sul ricorso numero di registro generale 3265 del 2008, proposto da:
Erg Raffinerie Mediterranee Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Donato De Luca, Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Mario Caldarera, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Comune di Siracusa in Persona del Sindaco P.T., Provincia di Siracusa, Comune di Augusta in Persona del Sindaco P.T., Comune di Melilli in Persona del Sindaco P.T., Comune di Priolo Gargallo in Persona del Sindaco P.T., Ministero Trasporti, Apat – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T., Assessorato Regionale All’Industria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, Vicecommissario Per L’Mergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, Prefetto di Siracusa, Istituto Superiore Sanità, Istituto Centrale Per Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Ministero Infrastrutture e Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2008, proposto da:
Buzzi Unicem Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Weigmann, Claudio Vivani, Silvia Verzaro, Alessandro Carlo Licci Marini, Francesco Mauceri, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Qualita’ della Vita del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Alla Presidenza Regione Siciliana, Giunta della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Regione Siciliana, Ass.To Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. Regione Siciliana – Dip.Reg. Bb.Cc.Aa. ed E.P. Area Sopr.Za Beni, Assessorato Regionale Industria Regione Siciliana, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio – Sede di Palermo, Sovrintendenza del Mare, Commissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque in Sicilia, Vicecommissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque in Sicilia, Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Siracusa, Ministero della Difesa, Marina Militare di Augusta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Arsenale Militare Marittimo, Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Icram – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Apat – Agenzia per la Protezione degli Ambienti e i Servizi Tecnici, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Istituto Superiore di Sanita’, Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente A.R.P.A. Sicilia, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque A.R.P.A. Sicilia, Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe di Catania, Ente Nuove Tecnologie Energia ed Ambiente E.N.E.A., Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro – I.S.P.E.S.L., Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia – Marisicilia, Comforpat – Comando Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera, Comando in Capo della Squadra Navale – Cincnav, Maristat – Stato Maggiore Marina, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ass.To Reg.Le Territorio e Ambiente Regione Sicilia – Uff.Spec.Aree Elevato Rischio Crisi Ambientale, Autorita’ Portuale di Augusta, Agenzia Nazionale Per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa, Ass.To Reg.Le Territorio e Ambiente Regione Sicilia – Uff.Spec.Aree Elevato Rischio Crisi Ambientale – Ufficio di Priolo, A.R.T.A. Regione Sicilia – Uff.Spec. Aree Elevato Rischio Crisi Ambientale Ufficio di Palermo, Provincia di Siracusa, Ministero Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina – Augusta, L.I.P. Chimico – Asl8 di Siracusa (Ora Dap – Dipartimento Arpa Provinciale), A.S.L. 8 di Siracusa, Consorzio Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa A.S.I. Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Melilli, Comune di Siracusa, Consorzio della Provincia di Siracusa Zona Sud Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale, Anas Spa;

nei confronti di

Eni Spa, Eni Spa – Divisione Refining & Marketing, Sasol Italy Spa, Dow Italia Srl, Erg Nuove Centrali Spa, Maxcom Petroli Spa, Enimed Spa, Enel Produzione Spa, Enel Produzione Spa – Augusta, Enel Produzione Spa – Priolo, Polimeri Europa Spa, Vetroresina Engineering Development Srl, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Snam Rete Gas Spa, Esso Italiana Srl, Air Liquide Centrale Produzione Gas Srl, Impresa Pizzarotti Spa, Terna – Rete Elettrica Nazionale Societa’ Per Azioni (Terna Spa), Sma.Ri. – Smaltimento Rifiuti Srl, I.A.S. Industria Acqua Siracusana Spa, Igm Ambiente Srl, Ernesto La Mesa & Figli Srl, Cogema Spa, Fallimento Cogema Spa in Liquidazione, Me.In. – Megara Intermodale Srl, Isab Energy Srl, Esso Esploration And Productions Italia Spa; Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Amara, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302; Marina di Archimede Spa Porto Turistico di Siracusa, rappresentato e difeso dall’avv. Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso Bonaventura Lo Duca in Catania, via Milano, 85;

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2009, proposto da:
Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Ass.Territorio e Ambiente Reg.Siciliana – Uff.Speciale Aree Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I.-Dip.Bb.Cc.Aa.Ed E.P.-Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I.- Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P. – Area Sopraintendenza del Mare, Commissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, Vicecommissario Per Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefetto di Siracusa, Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Ispra, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Aspesl – Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato All’Industria Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa, Az.Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa – Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia – Aree Produttive Spa; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Qualita’ della Vita, Regione Siciliana, Istituto Superiore di Sanita’, Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Billitteri, Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto presso Giuseppe Billitteri in Dip.Prov.-Catania, via Carlo Ardizzone, 35 – Arpa;

nei confronti di

Edison Spa, Sogesid Spa, Buzzi Unicem Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa;

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2009, proposto da:
Polimeri Europa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente della Reg. Siciliana – Uff. Speciale Aree Ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Assessorato Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. – Dipartimento Bb.Cc.E Aa. ed E.P. – Area Soprintendenza Beni, Assessorato Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. – Dipartimento Bb.Cc.E Aa. ed E.P. – Area Soprintendenza del Mare, Vicecommissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefetto di Siracusa, Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato All’Industria Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa, Az.Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa – Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia – Aree Produttive Spa; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direz.Qualita’ della Vita, Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T., Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Ispra, Enea, Ispesl – Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro, Istituto Superiore di Sanita’, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Billitteri, Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto presso Giuseppe Billitteri in Dip.Prov.-Catania, via Carlo Ardizzone, 35 – Arpa;

nei confronti di

Sogesid Spa, Buzzi Unicem Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa;

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2009, proposto da:
Dow Italia Divisione Commerciale Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Fabio Florio, con domicilio eletto presso Fabio Florio in Catania, viale XX Settembre,45;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T., Assess. All’Industria della Regione Siciliana (Oggi Assessorato Infrastrutture e Mobilita’), Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direz. Serv.Qualita’ della Vita, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direz. Gestione Rifiuti e Bonifica – Ribo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dir.Gen. Infrastrutture – Navigaz.Maritt.Ed Interna, Provincia di Siracusa, Comune di Siracusa in Persona del Sindaco P.T., Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Comune di Augusta in Persona del Sindaco P.T., Comune di Melilli in Persona del Sindaco P.T., Comune di Priolo Gargallo in Persona del Sindaco P.T., Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’A.S.I. Sicilia Orientale, Apat – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Lip Chimico Asl 8 – Laboratorio Provinciale di Igiene e Sanita’, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa; Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato Bb.Cc.Aa. della Regione Siciliana, U.T.G. – Prefettura di Siracusa, Capitaneria di Porto di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Icram – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Arpa – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Sicilia, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Billitteri, Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto presso Giuseppe Billitteri in Dip.Prov.-Catania, via Carlo Ardizzone, 35 – Arpa;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, piazza Verga, 7;

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2009, proposto da:
Eni Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso Corrado V. Giuliano in Catania, via Pasubio, 33;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Ass.Reg.Territorio e Ambiente – Uff.Speciale Per Aree Ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I. – Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P. – Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I.- Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P.- Area Soprintendenza del Mare, Vicecommissario Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefetto di Siracusa, Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Ispra, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Ispesl – Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato All’Industria Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa – Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Consorzio Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia – Aree Produttive Spa; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Ambiente Ecc.-Direzione Qualita’ della Vita, Regione Siciliana, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Istituto Superiore di Sanita’, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Billitteri, Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto presso Giuseppe Billitteri in Dip.Prov.-Catania, via Carlo Ardizzone, 35 – Arpa;

nei confronti di

Edison Spa, Sogesid Spa, Buzzi Unicem Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2011, proposto da:
Buzzi Unicem Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alessandro Carlo Licci Marini, Francesco Mauceri, Marco Weigmann, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9;

contro

Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Vicecommissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e per la Tutela delle Acque in Sicilia, Presidenza della Regione Siciliana, Giunta Regionale Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Industria Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attivita’ Produttive Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Autorita’ Portuale di Augusta, Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale, Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale – Siracusa, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa, Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – A.R.P.A. Sicilia, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa, Sviluppo Italia Societa’ Per Azioni Spa, Agenzia Nazionale Per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa – Invitalia, Azienda U.S.L. N. 8 di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Assessorato Regionale Alla Presidenza della Regione Siciliana, A.R.T.A. Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente, A.R.T.A. della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita’ della Regione Siciliana, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I.- Dip.Reg.Bb.Cc.E Aa.Dell’E.P., Architettura ed Arte Contemporanea – Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I.- Dip.Reg.Bb.Cc.Aa.Dell’E.P., Architettura ed Arte Contemporanea – Area Soprintendenza del Mare, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Ass.Reg.Bb.Cc. ed Identita’ Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Ass.Reg.Bb.Cc.Ed Ident.Sicil.- Dip.Reg.Bb.Cc.E Id.Sic.- Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Bb.Cc.E Ident.Sicil.-Dip.Reg.Bb.Cc.E Id.Sic.- Area Soprintendenza del Mare, Capitaneria di Porto di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque (A.R.R.A.) Sicilia, Ass.Reg.Energia e Servizi di Pubblica Utilita’ Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Ass.Reg.Energia e Servizi di Pubblica Utilita’ Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia, Prefetto di Siracusa, U.T.G. – Prefettura di Siracusa, Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa, Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale – Dap di Siracusa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Icram – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Istituto Superiore di Sanita’, Direzione Generale per la Qualita’ della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direz.Gen.Le per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche – Min.Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direttore Generale della Dir.Gen.Le per la Qualita’ della Vita del Min.Dell’Ambiente, Direttore Generale della Dir.Gen.Le Tutela del Territorio e Risorse Idriche del Min.Ambiente, Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione dell’Accordo di Programma, Enea – Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile, Enea – Ente Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e L’Ambiente, Enea – Comitato Nazionale Per L’Energia Nucleare, Ispesl – Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Apat – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia – Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe Catania, Assessorato Regionale Territorio – Ambiente Ufficio Speciale Per Le Aree Elevato Rischio Crisi Ambientale, A.R.T.A. Regione Siciliana – Ufficio Speciale Aree Elevato Rischio Crisi Ambientale – Ufficio di Priolo, Marina Militare di Augusta, Arsenale Militare Marittimo, Agenzia del Demanio – Sede di Palermo, L.I.P. Chimico – Asl 8 di Siracusa (Ora Dap – Dipartimento Arpa Provinciale), Ministero della Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina – Augusta, Corpo Regionale delle Miniere; Regione Siciliana, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Anas Spa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Serena Arena, con domicilio eletto presso Maria Serena Arena in Catania, via Cifali,76 – Inail; Marina di Archimede Spa – Porto Turistico di Siracusa, rappresentato e difeso dall’avv. Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso Bonaventura Lo Duca in Catania, via Milano, 85;

nei confronti di

Sogesid Spa, Syndial Spa, Dow Italia Srl, Dow Italia Divisione Commerciale Srl, Erg Nuove Centrali Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Edison Spa, Maxcom Petroli Spa, Esso Italiana Srl, Esso Esploration And Productions Italia Spa, Isab Energy Srl, Eni Mediterranea Idrocarburi – Enimed Spa, Sasol Italy Spa, Enel Produzione Spa, Enel Produzione Spa – Augusta, Polimeri Europa Spa, Vetroresina Engineering Development Srl, Snam Rete Gas Spa, Impresa Pizzarotti Spa, Terna – Rete Elettrica Nazionale Societa’ Per Azioni (Terna Spa), Sma.Ri. – Smaltimento Rifiuti Srl, Enel Spa, E.N.I. Spa, Igm Ambiente Srl, Ernesto La Mesa & Figli Srl, I.A.S. Industria Acqua Siracusana Spa, Cogema Spa, Fallimento Cogema Spa, Me.In. – Megara Intermodale Srl, Air Liquide Centrale Produzione Gas Srl, Air Liquide Impianti Gassificazione Srl;

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2011, proposto da:
Buzzi Unicem Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Weigmann, Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alessandro Licci Marini, Francesco Mauceri, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; S.P.A. Anas, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2011, proposto da:
Erg Power Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Donato De Luca, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Comune di Augusta;

nei confronti di

Eni Spa, Syndial Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2011, proposto da:
Isab Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Donato De Luca, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Comune di Augusta;

nei confronti di

Eni Spa, Syndial Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2011, proposto da:
Isab Energy Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Donato De Luca, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Comune di Augusta;

nei confronti di

Eni Spa, Syndial Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2011, proposto da:
Erg Nuove Centrali Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Lorenzo Acquarone, Donato De Luca, con domicilio eletto presso Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Comune di Augusta;

nei confronti di

Eni Spa, Syndial Spa;

sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2011, proposto da:
Eni Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso Corrado V. Giuliano in Catania, via Pasubio, 33;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, A.R.T.A. Regione Siciliana – Ufficio Speciale Per Le Aree Ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. e P.I.Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P.- Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Bb.Cc.Aa.E P.I.Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P.- Area Soprintendenza del Mare, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Vicecommissario Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, U.T.G. – Prefettura di Siracusa, Presidenza del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Ispra, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato All’Industria Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale di Siracusa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia – Aree Produttive Spa, Agenzia Nazionale Per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa (Invitalia), Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Mministero dell’Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Inail – Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Gigliola M. Marino, con domicilio eletto presso Gigliola Marino in Catania, via Cifali 76/A;

nei confronti di

Edison Spa, Sogesid Spa, Buzzi Unicem Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Erg Nuove Centrali Spa, Isab Energy Services Srl;

sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2011, proposto da:
Polimeri Europa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, A.R.T.A. Regione Siciliana – Ufficio Speciale Per Le Aree Ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Ass.Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. Dip.Bb.Cc.Aa. E.P. – Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. Dip.Bb.Cc.Aa. E.P. – Area Sopraintendenza del Mare, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Vicecommissario Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, U.T.G. – Prefettura di Siracusa, Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Ispra, Arpa Sicilia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Marisicilia, Comando delle Forze di Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato All’Industria Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia – Aree Produttive Spa, Agenzia Nazionale Per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa (Invitalia), Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Min.Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Inail – Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Maccarrone, con domicilio eletto presso Nicola Maccarrone in Catania, via Cifali, 76/A;

nei confronti di

Edison Spa, Sogesid Spa, Buzzi Unicem Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Erg Nuove Centrali Spa, Isab Energy Services Srl;

sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2011, proposto da:
Syndial Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Piero Amara, con domicilio eletto presso Piero Amara in Catania, corso Italia, 302;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, A.R.T.A. Regione Siciliana – Ufficio Speciale Per Le Aree Ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Ass.Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P.- Area Soprintendenza Beni, Ass.Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. Dip.Bb.Cc.Aa. ed E.P.- Area Sopraintendenza del Mare, Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Vicecommissario Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, U.T.G. – Prefettura di Siracusa, Presidente del Piano di Risanamento Ambientale – Provincia di Siracusa, Ispra, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita’ Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Istituto Superiore di Sanita’, Corpo Regionale delle Miniere – Servizio Geologico e Geofisico, Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore per la Marina Militare (Maristat), Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comforpat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato All’Industria della Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale – Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Dipartimento Arpa Provinciale – Dap, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Sviluppo Italia Spa, Sviluppo Italia – Aree Produttive Spa, Agenzia Nazionale Per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa (Invitalia), Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Inail – Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Serena Arena, con domicilio eletto presso Maria Serena Arena in Catania, via Cifali,76 – Inail;

nei confronti di

Edison Spa, Sogesid Spa, Buzzi Unicem Spa, Erg Raffinerie Mediterranee Spa, Erg Nuove Centrali Spa, Isab Energy Services Srl;

per l’annullamento,

quanto al ricorso n. 2533 del 2007:

Richiesta dati caratterizzazione marina- Sito di interesse nazionale di Priolo.

quanto al ricorso n. 784 del 2008:

Sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo – provvedimento finale.

quanto al ricorso n. 996 del 2008:

– del decreto prot. n. 4378/QdV/DI/B adottato in data 21 febbraio 2008 dal Direttore Generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto “Decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Priolo del 20 dicembre 2007”, nonchè dell’allegato verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 20 dicembre 2007, oltre che degli allegati a tale verbale, nonchè

di tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, i verbali e i documenti preparatori delle conferenze di servizi sia decisorie che istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi del 16 febbraio 2007, ivi compresi quelli citati dal verbale della conferenza ma non allegati alla stessa.

quanto ai ricorsi n. 1030 e n. 1031 del 2008:

– del decreto direttoriale prot. 4378/QdV/DI/ del 21 febbraio 2008, trasmesso con nota prot. 4322/QdV/DI/ del 21 febbraio 2008 (ricevuta in data successiva a mezzo posta), a firma del Direttore generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e avente ad oggetto “il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 20 dicembre 2007”;

– del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 20 dicembre 2007;

– di ogni ulteriore atto, comportamento o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, in particolare:

– il verbale, ove redatto, e le motivazioni o comunque le conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 20 dicembre 2007;

– i documenti tecnici inviati in allegato al verbale della conferenza di servizi decisoria del 20 dicembre 2007 tra i quali, in particolare, la nota APAT prot. 019979 dell’11 aprile 2007 ad oggetto « Trasmissione istruttorie – Sito di interesse nazionale di Priolo» (Allegata al verbale sotto la lettera B) e il relativo parere allegato ad oggetto «Analisi di rischio sanitario da mercurio nell’area ex pontile solidi di Priolo Gargallo – Gennaio 2007 (IS/SUO-TEC 159/2007)»; la nota ICRAM prot. 12417/07 del 19 dicembre 2007 ad oggetto «Trasmissione istruttorie per la conferenza di servizi istruttoria del 20 dicembre 2007 – Sito di interesse nazionale di Priolo» (Allegata al verbale sotto la lettera C) ed i relativi pareri allegati, ivi incluso, in particolare, il documento ad oggetto “Commenti sulla relazione «Analisi di rischio sanitario da mercurio nell’area ex pontile solidi di Priolo Gargallo – Gennaio 2007 (IS/SUO-TEC 159/2007)»;

– i documenti richiamati dal verbale della conferenza di servizi decisoria del 20 dicembre 2007, anche se ivi non allegati e comunque non conosciuti, ivi inclusi, in particolare, il documento «Risultati caratterizzazione Fase II della Rada di Augusta», trasmesso da Sviluppo Italia Aree Produttive ed acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 9709/QdV/DI del 16.04.07, il documento «Relazione tecnica Preliminare dello studio di fattibilità per la realizzazione di un’isola di colmata e test di trattabilità sui sedimenti della Rada di Augusta», trasmesso da Sviluppo Italia Aree Produttive e acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. ti, 18649/QdV/DI del 11.07.07.

quanto al ricorso n. 1150 del 2008:

– del decreto prot. n. 4486/QdV/DI/B adottato in data 16 aprile 2008 dal Direttore Generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto “Decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Priolo del 6 marzo 2008”, nonchè dell’allegato verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 6 marzo 2008, oltre che degli allegati a tale verbale, nelle parti meglio indicate in narrativa e, segnatamente, con riguardo alle seguenti prescrizioni:

– di “ribadire le richieste alle Aziende di presentare un’integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, basata sul marginamento fisico richiesta, già formulata dalle Conferenze di servizi decisorie del 21.07.06, del 16.02.07 e del 25.10.07; si precisa al riguardo che tale marginamento dovrà garantire l’immorsamento nel primo strato impermeabile significativo”;

– di “ribadire la richiesta, già formulata dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, di completare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica che, come previsto dal progetto di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo approvato con Decreto del 29.11.04, avrebbero dovuto essere già ultimati”;

– di “ribadire, come già richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, la richiesta di valutare l’efficienza idraulica e l’efficacia idrochimica degli interventi attuati mediante un opportuno sistema di monitoraggio”, attraverso l’utilizzo di un protocollo operativo unitario (punto 5 dell’ordine del giorno, pagg. 85 e ss.);

– nonché con riguardo a tutte le altre prescrizioni inerenti pretese di barrieramento fisico riguardanti le aree di proprietà di ERGMED appartenenti alla raffineria ISAB Impianti Sud e/o comunque non affacciantisi sulla Rada di Augusta ma ricompresi nel perimetro del Sito di interesse nazionale di Priolo;

nonché di tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, i verbali e i documenti preparatori delle conferenze di servizi sia decisorie che istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi del 6 marzo 2008, ivi compresi quelli allegati al verbale della conferenza e quelli citati dallo stesso ma non allegati.

quanto ai ricorsi n. 1153 e n. 1154 del 2008:

– del decreto direttoriale prot. 4486/QdV/DI/B del 16 aprile 2008, a firma del Direttore generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e avente ad oggetto “il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 6 marzo 2008”;

– del verbale e delle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 6 marzo 2008;

– di ogni ulteriore atto, comportamento o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, in particolare:

– il verbale, ove redatto, e le motivazioni o comunque le conclusioni raggiunte dalla Conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 20 dicembre 2007;

– i pareri ed i documenti tecnici inviati in allegato al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008;

– i pareri ed i documenti tecnici richiamati dal verbale della Conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008, anche se ivi non allegati e comunque non conosciuti;

segnatamente, con riguardo alle seguenti prescrizioni:

– di “ribadire le richieste alle Aziende di presentare un’integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, basata sul marginamento fisico richiesta, già formulata dalle Conferenze di servizi decisorie del 21.07.06, del 16.02.07 e del 25.10.07; si precisa al riguardo che tale marginamento dovrà garantire l’immorsamento nel primo strato impermeabile significativo”;

– di “ribadire la richiesta, già formulata dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, di completare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica che, come previsto dal progetto di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo approvato con Decreto del 29.11.04, avrebbero dovuto essere già ultimati”;

– di “ribadire, come già richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, la richiesta di valutare l’efficienza idraulica e l’efficacia idrochimica degli interventi attuati mediante un opportuno sistema di monitoraggio”, attraverso l’utilizzo di un protocollo operativo unitario (punto 5 dell’ordine del giorno, pagg. 85 e ss.);

– di approvare nuovi criteri per la restituzione delle aree agli usi legittimi, in sostituzione di quelli già approvati nella seduta del 18 luglio 2005, espressamente revocati, prevedendo che i soggetti interessati al riutilizzo di aree contaminate debbano presentare i progetti di bonifica delle matrici ambientali contaminate, previa idonea caratterizzazione delle medesime matrici e che i titolari delle aree, “dopo l’approvazione dei progetti medesimi, ove ne ricorrano le condizioni, in Conferenza di servizi decisoria, dovranno presentare, ai fini del riutilizzo delle aree, al Comune territorialmente competente: a) il decreto contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria in merito al Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul marginamento fisico; b) il progetto delle opere da realizzare sull’area; c) un’analisi di rischio sito-specifica che mostri l’assenza di rischio per la salute dei lavoratori, per la pubblica incolumità e per l’ambiente, nonché che l’utilizzo non sia di impedimento e/o ostacolo alla già avviata bonifica della falda; e che l’utilizzo dell’area non sia di impedimento e/o ostacolo agli interventi finalizzati alla bonifica della falda” (punto fuori dall’ordine del giorno, pag. 200-201 del verbale).

quanto al ricorso n. 1170 del 2008:

– del decreto direttoriale prot. 4486/QdV/DI/B del 16 aprile 2008 e delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 6 marzo 2008”;

– della nota prot. 10849/QdV/DI (VII/VIII) del 12 maggio 2008 del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’ambiente, avente ad oggetto «Recupero di prodotto idrocarburico surnatante in aree XXXVIII ed aree limitrofe – Sito di interesse nazionale di Priolo»;

– delle medesime specifiche prescrizioni già impugnate con i precedenti ricorsi nn. 1153 e 1154 nonché ulteriormente della seguente prescrizione:

– di “trasmettere l’integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul marginamento fisico, il progetto definitivo di bonifica dei suoli che tenga conto dell’integrazione di caratterizzazione a maglia 50X50m richiesta nonché gli interventi previsti sul terreno saturo che possano accelerare l’intervento di bonifica delle acque di falda in atto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente nota” (nota Ministero ambiente prot. 10849/QdV/DI (VII/VIII) del 12 maggio 2008).

quanto al ricorso n. 1322 del 2008:

– del decreto direttoriale prot. 4486/QdV/DI/B del 16 aprile 2008 e delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 6 marzo 2008”.

quanto ai ricorsi n. 1374 e n. 1375 del 2008:

– del decreto prot. n. 4486/QdV/DI/B adottato in data 16 aprile 2008 dal Direttore Generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto “Decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Priolo del 6 marzo 2008”, nonchè dell’allegato verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 6 marzo 2008, oltre che degli allegati a tale verbale (ultimo punto del verbale, non all’o.d.g., pagg. 200-201).

quanto al ricorso n. 1383 del 2008:

– del medesimo decreto direttoriale del 16 aprile 2008 e del verbale della conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008, con particolare riferimento al punto 5 dell’ordine del giorno sub D) ed F), nonché dei documenti allegati.

quanto al ricorso n. 1789 del 2008:

– del medesimo decreto direttoriale prot.n. 4486/QdV/DI/B adottato in data 16 aprile 2008, nonché del verbale e delle determinazioni assunte nella predetta Conferenza di Servizi decisoria del 6 marzo 2008 con particolare riferimento ai punti 4 d i, 7 a, 7 b.

quanto al ricorso n. 3265 del 2008:

Progetto di bonifica dei fondali della rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di Priolo – provvedimento finale di adozione delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi.

quanto al ricorso n. 3319 del 2008:

Determinazioni della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Priolo – provvedimento del 16 aprile 2008.

quanto ai ricorsi n. 152 e n. 153 del 2009:

– del decreto direttoriale prot. 6013/QDV/DI/B del 31 ottobre 2008, a firma del Direttore generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e avente ad oggetto “il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 7 ottobre 2008”;

– del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria del 7 ottobre 2008;

– di ogni ulteriore atto, comportamento o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, in particolare ed in quanto occorrere possa .

– i verbali, ove redatti, le motivazioni o comunque le conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 31 luglio 2008 e da quella decisoria tenutasi in data 18 giugno 2008 e relativi decreti direttoriali approvativi, ove adottati;

– i pareri ed i documenti tecnici inviati in allegato al verbale della conferenza di servizi decisoria del 7 ottobre 2008 ed i pareri ed i documenti tecnici richiamati dal verbale della conferenza di servizi decisoria, anche se ivi non allegati e non conosciuti, ivi incluso, in particolare, il “Progetto preliminare di bonifica dei fondali della rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di Priolo”, trasmesso da ICRAM ed acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 17580/QDV/DI del 25.07.08”, richiamato ed approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 7 ottobre 2008 a pag. 19 del verbale anche se ad essa non allegato (punto, 2-a, sottopunto ii).

quanto al ricorso n. 164 del 2009:

– del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria del 7 ottobre 2008, nonché del decreto direttoriale prot. 6013/QDV/DI/B del 31 ottobre 2008, a firma del Direttore generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

quanto al ricorso n. 183 del 2009:

– dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso precedente.

quanto al ricorso n. 1250 del 2011:

– del decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 4 maggio 2010, prot. n. 235/TRI/DI/B, recante « […] il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 13 aprile 2010»;

– del «Verbale della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo”, convocata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 13 aprile 2010;

– di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi il verbale, il decreto di approvazione e gli allegati relativi alla conferenza di servizi istruttoria del 10 febbraio 2010, non conosciuti.

quanto ai ricorsi n. 1525, n. 1823, n. 1825, n. 1826, n. 1827, n. 1868, n. 1899 e n. 1900 del 2011:

– del decreto direttoriale prot. 1189/TRI/DI/B del 3 marzo 2011, a firma del Direttore generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e avente ad oggetto “il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Gela e Priolo” del 22 dicembre 2010”;

– del verbale e delle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Gela e Priolo” del 22 dicembre 2010.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Siciliana e di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana e di Uff.Spec.Aree Elevato Rischio di Crisi Ambientale – Palermo e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Assessorato Regionale Bb. Cc. Aa. e Pubblica Istruzione e di Assessorato Regionale Industria e di Soprintendenza del Mare – Palermo e di Comm.Deleg.Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia e di Ministero dell’Interno e di Prefettura di Siracusa e di Ministero della Difesa e di Marina Militare Comando di Augusta e di Ministero dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di Enea e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Ministero Difesa Direzione Genio Militare Marina – Augusta e di Syndial Spa e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Regione Siciliana e di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana e di Giunta della Regione Siciliana e di Ass.Reg.Terr.Amb.- Uff.Spec.Elev.Rischio Crisi Ambientale e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Ass.Reg.Bb.Cc.Aa. P.I.-Dip.Reg.Bb.Cc.Aa.-Area Sopr.Za Beni e di Assessorato Regionale Industria e di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio – Palermo e di Soprintendenza del Mare – Palermo e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Comm.Deleg.Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Ministero dell’Interno e di Prefettura di Siracusa e di Autorita’ Portuale di Augusta e di Ministero della Difesa e di Marina Militare Comando di Augusta e di Ministero dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e di Arsenale Militare Marittimo e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque per la Sicilia e di Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe di Catania e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Ministero Difesa Direzione Genio Militare Marina – Augusta e di Syndial Spa e di Anas Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero della Salute e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Infrastrutture e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Assessorato Regionale Industria e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Minist. Ambiente – Tut. Territorio e Mare – Direz.Qualita’ Vita e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Ministero delle Infrastrutture e di Ministero dell’Interno e di Agenzia del Demanio e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Autorita’ Portuale di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Enea e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di Ministero della Difesa e di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat) e di Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e di Marisicilia e di Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Ministero delle Infrastrutture e di Ministero dell’Interno e di Agenzia del Demanio e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Autorita’ Portuale di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Enea e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di Ministero della Difesa e di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat) e di Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e di Marisicilia e di Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero delle Infrastrutture e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Assessorato Regionale Industria e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell’Interno e di Agenzia del Demanio e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Autorita’ Portuale di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Enea e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di Ministero della Difesa e di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat) e di Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e di Marisicilia e di Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell’Interno e di Agenzia del Demanio e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Arpa Sicilia – Agenzia Reg. Protezione Ambiente – Palermo e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Autorita’ Portuale di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Enea e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Corpo Reg/Le delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico e di Ministero della Difesa e di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat) e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e di Marisicilia e di Comforpat-Comando Forze Da Pattugliamento e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Direzione Generale per la Qualità della Vita e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Regione Sicilia e di Agenzia del Demanio e di Agenzia Protez. Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) Ora Ispra e di Agenzia Reg. Rifiuti e Acque – Ora Ass. Reg. Energia e Serv. Pubbl. Utilità e di Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente e di Autorità Portuale di Augusta e di Capitaneria di Porto – Augusta e di Capitaneria di Porto – Siracusa e di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat) e di Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e di Comforpat – Comando Forze Da Pattugliamento e di Commissario Deleg. Emerg. Rifiuti e Tutela Acque – Ora Assess. Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilita’ e di Corpo Reg. Miniere – Serv. Geologico e Geofisico e di Enea e di Ist. Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Marisicilia e di Ministero della Difesa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero dell’Interno e di Prefettura di Siracusa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Rep. Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati – Ora Ass. Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilita’ e di Vice Commissario Deleg. Per Emerg. Rifiuti e Tutela Acque – Ora Ass. Reg. Energia e Serv. Pubblica Utilita’ e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Presidenza Consiglio dei Ministri – Cesis e di Regione Siciliana e di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana e di Giunta della Regione Siciliana e di Uff.Spec.Aree Elevato Rischio di Crisi Ambientale – Palermo e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Ass. Reg. Bb. Cc. Aa. e P.I.- Dip. Reg. Bb. Cc. Aa. ed E.P. e di Assessorato Regionale Industria e di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio – Palermo e di Soprintendenza del Mare – Palermo e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Comm.Deleg.Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Ministero dell’Interno e di Prefettura di Siracusa e di Ministero della Difesa e di Marina Militare Comando di Augusta e di Ministero dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e di Arsenale Militare Marittimo e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque per la Sicilia e di Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe di Catania e di Enea e di Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e di Rep.Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto (Ram) e di Ministero Difesa Direzione Genio Militare Marina – Augusta e di Syndial Spa e di Anas Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero delle Infrastrutture e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Assessorato Regionale Industria e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Direzione Gen. Qualità della Vita e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero delle Infrastrutture e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Assessorato Regionale Industria e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Vice Commissario Deleg. Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Prefettura di Siracusa e di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat) e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Istit.Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Direz. Gen. per la Qualita’ della Vita e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico (Ex Attivita’ Produttive) e di Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque e di Direz. Gen. per la Qualita’ della Vita e di Agenzia Protez. Amb. e Serv. Tecnici (Apat) Ora Ispra e di Assessorato Reg. Industria e di Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente e di Assessorato Reg. Bb.Cc.Aa. – Ora Ass. Reg.Bb.Cc. e Identita’ Siciliana e di Capitaneria di Porto – Augusta e di Capitaneria di Porto – Siracusa e di Istit. Cen.Le Ricerca Scientif. e Tecnolog. Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direz. Gen. Infrastrutture e di Ministero dell’Interno e di Prefettura di Siracusa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Direz.Servizio Qualita’ Vita -Minist.Ambiente Tutela Territ. e di Regione Siciliana e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e di Assessorato Regionale All’Industria e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque e di Vicecommissario Per L’Mergenza Rifiuti e Tutela delle Acque e di Prefetto di Siracusa e di Istituto Superiore Sanità e di Istituto Centrale Per Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare e di Ministero Infrastrutture e Trasporti e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Direzione Generale Qualita’ della Vita del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Siciliana e di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato Alla Presidenza Regione Siciliana e di Giunta della Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Regione Siciliana e di Ass.To Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I. Regione Siciliana – Dip.Reg. Bb.Cc.Aa. ed E.P. Area Sopr.Za Beni e di Assessorato Regionale Industria Regione Siciliana e di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio – Sede di Palermo e di Sovrintendenza del Mare e di Commissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque in Sicilia e di Vicecommissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque in Sicilia e di Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia e di Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati e di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Siracusa e di Ministero della Difesa e di Marina Militare di Augusta e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Arsenale Militare Marittimo e di Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Icram – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare e di Apat – Agenzia per la Protezione degli Ambienti e i Servizi Tecnici e di Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente A.R.P.A. Sicilia e di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque A.R.P.A. Sicilia e di Comando Carabinieri Tutela Ambiente – Noe di Catania e di Ente Nuove Tecnologie Energia ed Ambiente E.N.E.A. e di Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro – I.S.P.E.S.L. e di Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia – Marisicilia e di Comforpat – Comando Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera e di Comando in Capo della Squadra Navale – Cincnav e di Maristat – Stato Maggiore Marina e di Syndial Spa e di Marina di Archimede Spa Porto Turistico di Siracusa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Qualita’ della Vita e di Regione Siciliana e di Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Bonifiche e La Tutela delle Acque in Sicilia e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direz.Qualita’ della Vita e di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque e di Ispra e di Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e di Enea e di Ispesl – Istituto Superiore per la Prevenzione e La Sicurezza del Lavoro e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Assess. All’Industria della Regione Siciliana (Oggi Assessorato Infrastrutture e Mobilita’) e di Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e di Assessorato Bb.Cc.Aa. della Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque e di U.T.G. – Prefettura di Siracusa e di Arpa – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Sicilia e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Capitaneria di Porto di Siracusa e di Icram – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Ambiente Ecc.-Direzione Qualita’ della Vita e di Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque e di Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e di Istituto Superiore di Sanita’ e di Regione Siciliana e di Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Marina di Archimede Spa – Porto Turistico di Siracusa e di Anas Spa e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di S.P.A. Anas e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Siciliana e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Siciliana e di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Mministero dell’Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e di Regione Siciliana e di Inail – Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Min.Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e di Regione Siciliana e di Inail – Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e di Regione Siciliana e di Inail – Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il primo della lunga serie di ricorsi in esame – ricorso n. 2533/07 – la società BUZZI UNICEM S.p.A. ha impugnato la nota in data 26 giugno 2007 prot. n. 16951/QdV/DI/VII/VIII, con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto alla ricorrente di trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, i dati relativi a tutte le analisi già eseguite in attuazione dei Piani di caratterizzazione delle aree contermini ai pontili di propria competenza, così come richiesto nella Conferenza di servizi decisoria del 28.02.05.

La società ricorrente ha lamentato di essere stata illegittimamente coinvolta nel procedimento di caratterizzazione della Rada di Augusta, attesa la sua completa estraneità ai processi che ne hanno causato l’inquinamento, come sarebbe dimostrato dall’assenza nel suo ciclo produttivo delle sostanze contaminanti rinvenute nella rada a seguito dell’attività di caratterizzazione svolta da ICRAM e Sviluppo Italia.

La Buzzi Unicem, pertanto, ha ritenuto di non essere tenuta a dare corso alla richiesta di caratterizzazione di cui alla Conferenza di servizi decisoria del 28.02.2005 ed ha impugnato la nota del 26 giugno 2007, avente carattere sollecitatorio e reiterativo di tale caratterizzazione, per i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione del giudicato cautelare ( con riferimento all’ordinanza cautelare di questa sezione n. 333/2007) . Eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti di fatto e diritto.

II. Eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti di fatto e diritto, sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

III. Violazione dell’art. 17 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22; violazione degli artt. 8, 10 e 15 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471; violazione degli artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250 e 252 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti nonché per illogicità manifesta e per indeterminatezza delle prescrizioni e dei destinatari. Sviamento di potere.

IV. Violazione dell’art. 17 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22; Violazione dell’art. 253 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti nonché per illogicità manifesta. Sviamento di potere. Sotto ulteriori e distinti profili.

V. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per indeterminatezza delle prescrizioni di messa in sicurezza e di bonifica.

VI. Violazione dell’art. 17 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22; violazione degli artt. 8, 10 e 15 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471; violazione degli artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250 e 252 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà.

VII. Eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà dell’istruttoria. Violazione dell’art. 242 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

VIII. Violazione degli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 sotto ulteriore profilo.

IX. Violazione dell’art. 15 del D.M. 471/1999 e dell’art. 252 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152.

X. Violazione dell’art. 15 del D.M. 471/1999 e dell’art. 252 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152.

XI. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dei termini per l’adempimento.

XII. Violazione dei principi della garanzia del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Con i successivi ricorsi:

n. 784/2008 proposto da BUZZI UNICEM S.p.A.,

n. 996/2008 proposto da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.,

n. 1030/2008 proposto da POLIMERI Europa S.p.A.,

n. 1031/2008 proposto da SYNDIAL S.p.A.,

le parti ricorrenti hanno avversato la conferenza decisoria del 20.12.2007 – ed il relativo decreto direttoriale approvativo prot. 4378/QdV/DI/B del 21 febbraio 2008 -, nelle parti in cui sono state approvate la relazione di Sviluppo Italia Aree Produttive relativa ai “Risultati caratterizzazione Fase II della Rada di Augusta” (3.a.iv), acquisita dal Ministero dell’ambiente al prot. n. 9709/QdV/DI del 16.4.2007, e la “Relazione tecnica Preliminare dello studio di fattibilità per la realizzazione di un’isola di colmata e test di trattabilità sui sedimenti della Rada di Augusta” (3.a.v), sempre di Sviluppo Italia Aree Produttive, acquisita dal Ministero dell’ambiente al prot. n. 18649/QdV/DI dell’11.7.2007.

Le società ricorrenti hanno contestato le determinazioni della conferenza impugnata relative alla bonifica dei fondali della Rada, con riferimento alle prescrizioni concernenti gli interventi di rimozione di diversi milioni di metri cubi di sedimenti contaminati mediante dragaggio e successivo smaltimento a terra.

Un intervento di tale consistenza – di bonifica vera e propria – non sarebbe realizzabile nei tempi e con le modalità delle misure di urgenza, ma soprattutto, le conseguenze di esso, sotto il profilo dell’impatto ambientale dello stesso, avrebbero dovuto costituire oggetto di istruttoria ed essere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale. L’Amministrazione, invece, non avrebbe considerato che il prospettato intervento di rimozione dei sedimenti, soprattutto a causa degli ingenti volumi in gioco e dei lunghi tempi di intervento, favorirebbe inevitabilmente una risospensione dei sedimenti medesimi ed un’ulteriore circolazione dei contaminanti, con il conseguente fondato pericolo, asseritamente non valutato ed analizzato negli atti impugnati, che un dragaggio che si spinga alle profondità progettate nel caso di specie, e su un’area così vasta, oltre ad essere economicamente oneroso in modo sproporzionato, possa causare una risospensione delle sostanze contaminanti tale da esporre il sito al rischio di un vero e proprio disastro ambientale, per nulla paragonabile alla situazione di inquinamento attuale, che, secondo quanto esposto dalle ricorrenti, non presenterebbe alcun rischio sanitario, né ambientale.

L’Amministrazione avrebbe omesso qualsivoglia comparazione tra le varie tecnologie utilizzabili, sia sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente, sia sotto il profilo dell’efficacia e dei costi, limitandosi a privilegiare, senza alcuna giustificazione, la rimozione dei sedimenti mediante dragaggio, con una scelta che, ad avviso delle società ricorrenti, si rivelerebbe palesemente irragionevole.

Tutte le società ricorrenti hanno inoltre proposto le seguenti censure:

1 – Il Ministero Ambiente avrebbe sostanzialmente proseguito o riaperto il procedimento avente ad oggetto la bonifica della Rada di Augusta, tendente ad imporre indistintamente a carico delle imprese attualmente insediate nel perimetro del sito di interesse nazionale di Priolo ( così come individuato dal D.M. 10 gennaio 2000 ed esteso con D.M. 10 marzo 2006 ) la rimozione mediante dragaggio dei sedimenti contaminati della Rada ed il loro successivo smaltimento in apposite casse di colmata, e questo nonostante l’intervenuto annullamento di tale procedimento con la sentenza n. 1254/2007 di questa Sezione.

2 – Violazione dell’art. 14-ter comma 6-bis della Legge n. 241/90, per la mancanza di una determinazione motivata di conclusione del procedimento, essendo a loro avviso il Decreto direttoriale impugnato del tutto privo di motivazione.

3 – L’Amministrazione avrebbe violato, inoltre, il fondamentale principio secondo cui gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza (d’emergenza o definitiva), di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti “responsabili” della contaminazione (in ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”), ovverosia ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione medesima tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità ( art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; artt. 239 e ss. del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 (c.d. “Testo Unico Ambientale”).

Il criterio della responsabilità dell’inquinamento ai fini della individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di bonifica, pur enunciato nella conferenza decisoria del 28.2.2005, sarebbe stato successivamente modificato e sostituito con quello consistente nella titolarità di concessione demaniale relativa ai pontili presenti nella Rada di Augusta. L’adozione di un tale criterio, a parte la sua intrinseca assurdità, dimostrerebbe la assoluta carenza di istruttoria del procedimento quivi contestato, in quanto l’amministrazione avrebbe individuato i soggetti obbligati alla realizzazione degli interventi necessari per la bonifica del sito con riferimento esclusivo al criterio della titolarità di concessioni demaniali nella Rada, senza aver previamente svolto alcuna indagine specificamente volta ad individuare i soggetti realmente responsabili e a ricostruire l’apporto causale di ciascuno di essi.

4 – Non sussisterebbero i presupposti normativi per l’imposizione degli interventi prescritti, sia come bonifica che come messa in sicurezza di emergenza. Ed invero, non sarebbero sussistenti i presupposti della “bonifica”, giacché non sarebbe conforme alla normativa di cui al d.lgs n. 152 del 2006 un ordine di bonifica adottato sulla base del semplice superamento di valori tabellari ( a prescindere dall’asserita arbitrarietà, in concreto, di quelli prescelti da ICRAM ), senza che sia stata effettuata l’analisi di rischio sito specifica che consente di verificare l’effettivo superamento, in concreto, dei valori di rischio (CSR) ( art. 240, comma 1, lett. b), c), d), e), f), p), s); artt. 242, 245, 250, 252, comma 4, 253, comma 1, 257, comma 1, 264, comma 1, lett. i), 265 comma 4), tenuto conto che il superamento delle CSC o “concentrazioni soglia di contaminazione” comporterebbe solo l’obbligo di procedere ad apposita caratterizzazione e ad analisi di rischio, mentre l’obbligo di bonifica diverrebbe effettivo solo al superamento delle diverse soglie di rischio (CSR), determinate con riferimento al sito specifico sulla base dei risultati dell’analisi sito specifica effettuata. Ne conseguirebbe che, nel caso di specie, non risultando effettuata una specifica analisi di rischio con riguardo a tutte le sostanze contaminanti di cui si pretenderebbe la bonifica, la procedura di bonifica prevista si porrebbe in contrasto con la normativa di cui al Codice Ambiente, risolvendosi in un aggravio ingiusto e sproporzionato.

Non sussisterebbero nemmeno i presupposti della “messa in sicurezza di emergenza”, in mancanza di qualsiasi adeguata motivazione o istruttoria sulle condizioni di “emergenza” contemplate dall’art. 240, lett. m) e lett. t) del d.lgs n. 152 del 2006.

5- Violazione dei principi del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, perché l’Amministrazione avrebbe introdotto le prescrizioni relative agli interventi sulle aree demaniali della Rada di Augusta senza alcun previo contraddittorio, in un procedimento nel corso del quale le attività di caratterizzazione e gestione delle aree della Rada erano state svolte dagli organi dell’Amministrazione, mentre le società private presenti nel sito avevano svolto solamente attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree di loro competenza, sulla base e nei limiti delle dichiarazioni di interesse presentate ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 471 del 1999, e mai delle aree marine.

In particolare:

Con ricorso n. 784/08 Buzzi Unicem S.p.A. ha lamentato l’indeterminatezza delle prescrizioni di messa in sicurezza e di bonifica, in relazione all’identificazione delle sostanze contaminanti da rimuovere e dei relativi valori di concentrazione. Ha altresì impugnato la prescrizione di trasmettere entro 60 giorni “il Progetto definitivo di bonifica della falda basato sul contenimento fisico lato mare” che si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con la disciplina del Testo Unico Ambiente, atteso che nel caso di specie non risulterebbe effettuata alcuna specifica analisi di rischio, sicchè l’imposizione del contenimento fisico della falda risulterebbe una misura ingiustificata e sproporzionata per la ricorrente.

Anche l’ulteriore prescrizione di considerare le acque di falda emunte in esito alla messa in sicurezza alla stregua di rifiuti liquidi (con conseguente obbligo di integrale smaltimento) sarebbe illegittima perché in contrasto con l’art. 243 del Codice Ambiente, che sottoporrebbe invece le acque emunte dalla falda alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali.

Con i motivi aggiunti al ricorso n. 784 la Buzzi Unicem ha ribadito l’illegittimità del proprio coinvolgimento nel procedimento di bonifica dei sedimenti della Rada, sulla base dei rapporti di analisi relativi alla II fase di caratterizzazione della Rada di Augusta ( aventi ad oggetto i sedimenti marini), risultanze che, a dire della ricorrente, confermerebbero la completa eterogeneità delle sostanze contaminanti rinvenute nei sedimenti dei fondali della Rada rispetto a quelle rintracciate nelle aree di pertinenza della cementeria della ricorrente.

Con i ricorsi n. 996/2008, n. 1030/2008 e n. 1031/2008, rispettivamente ERG Raffinerie Mediterranee, Polimeri Europa e Syndial S.p.A. hanno inoltre censurato il provvedimento finale della conferenza dei servizi perché adottato da organo incompetente ( il Direttore generale anziché il Ministro), e perché lo stesso avrebbe dovuto essere adottato di intesa tra i Ministeri dell’Ambiente e delle Attività Produttive, (oggi dello Sviluppo economico), a norma dell’art. 252, comma 4, del D.lgs n. 152/06.

Hanno dedotto che il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, non potrebbe avvalersi del Commissario delegato per i rifiuti ed hanno contestato l’affidamento diretto alla Società Sviluppo Italia Aree Produttive ( incaricata della progettazione ed esecuzione delle opere in questione ) della progettazione di un’isola artificiale da realizzare all’interno della Rada di Augusta mediante l’utilizzo di casse di colmata “sottomarine” ( all’interno delle quali siano stati previamente sversati i sedimenti contaminati dopo essere stati asportati dai fondali, e con lo scopo di utilizzare tale isola artificiale quale “hub portuale” di interscambio tra navi portacontainer di differenti dimensioni ), nonchè della progettazione delle attività di dragaggio dei sedimenti con studio della loro “trasportabilità” e “trattabilità” (punto 3.a.v).

Le società ricorrenti hanno dichiarato di avere già contestato innanzi al TAR Lazio gli atti con i quali il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di caratterizzazione della Rada di Augusta a Sviluppo Italia S.p.A., nonché tutti gli atti connessi e presupposti ivi comprese condizioni stipulate tra il Commissario delegato e la stessa società Sviluppo Italia. Hanno rilevato l’incompetenza del Ministero dell’Ambiente a presiedere al procedimento di redazione del progetto di dragaggio e delle attività istruttorie ad esso connesse, spettanti in via esclusiva all’Autorità portuale ed al Ministero delle infrastrutture, in base alla previsione dell’art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – L. finanziaria 2007.

Le ricorrenti hanno rilevato che il Ministero non avrebbe potuto affidare l’istruttoria tecnica in questione ad ICRAM e Sviluppo Italia, ma esclusivamente ad ARPA, ANPA ed ISS ed hanno insistito sulle lacune istruttorie del procedimento, non essendo stati chiariti i rischi che il sistema del dragaggio comporterebbe per l’ambiente; sotto differente angolo visuale, hanno insistito sul difetto di competenza del Ministero dell’Ambiente, atteso che la competenza alla realizzazione dell’hub portuale, mediante il riempimento con sedimenti marini dragati di casse di colmata nell’ambito della Rada di Augusta, costituirebbe opera di grande infrastrutturazione ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. n. 84/1994 e la competenza sarebbe ripartita tra Autorità portuale, Consiglio superiore dei lavori pubblici e Ministero dei Trasporti e della navigazione.

Non sarebbe poi stata considerata la circostanza che la realizzazione delle casse di colmata previste nel progetto ICRAM e nello Studio di fattibilità elaborato da Sviluppo Italia, interferirebbe pesantemente con il traffico navale nella Rada di Augusta, con conseguenze asseritamente disastrose su tutte le attività economiche connesse ai traffici portuali di Augusta.

ERG, Polimeri e Syndial hanno inoltre chiesto la rimessione di alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del Trattato della Comunità Europea, in ordine all’interpretazione del principio “chi inquina paga” e delle norme comunitarie sul danno ambientale e sulla tutela della concorrenza.

Con ricorso n. 1030/2008 la Polimeri ha evidenziato di non avere pontili in concessione all’interno della Rada; inoltre, nel contestare l’esecuzione delle opere di bonifica in danno dei soggetti che operano all’interno dell’area del Petrolchimico, ha articolatamente stigmatizzato l’effettiva pericolosità ambientale del progetto impugnato ( dragaggio e successivo confinamento a terra in casse di colmata di diversi milioni di metri cubi di sedimenti contaminati ), secondo lo studio contenuto in una corposa relazione intitolata “La pericolosità ambientale del Progetto ICRAM e Sviluppo Italia per il dragaggio e il conferimento in casse di colmata dei sedimenti della Rada di Augusta” – aprile 2008, mettendo l’accento sulla circostanza che, tenuto conto della volumetria complessiva dei sedimenti da dragare (13 milioni di metri cubi, secondo il progetto di Sviluppo Italia), per il rilascio di mercurio che l’intervento progettato determinerebbe come effetto della inevitabile rimobilizzazione del sedimento, si provocherebbe un vero e proprio disastro ambientale, con il rilascio in Rada di un quantitativo globale di mercurio che oscillerebbe tra le 4.8 e le 48 tonnellate.

Per ciò che attiene alla realizzazione delle casse di colmata, inoltre, l’intervento progettato costituirebbe nient’altro che la realizzazione in mare di tre gigantesche discariche di rifiuti, in aperta violazione dei più elementari principi di cautela e di qualunque normativa di protezione ambientale. Per di più, l’intervento richiesto dal Ministero dell’Ambiente verrebbe a collocarsi in una situazione di pacifica mancanza di rischio, accertata e documentata anche dalle indagini effettuate dell’Autorità giudiziaria penale di Siracusa, mentre al contrario sarebbero insufficienti ed incomplete le indagini svolte da ICRAM, anche in ragione dell’assenza di riferimenti normativi in materia di sedimenti marini.

Con ricorso n. 1031/ 2008 la Syndial ha ulteriormente impugnato la conferenza di servizi decisoria del 20 dicembre 2007 nella parte in cui non è stata approvata l’analisi di rischio sanitario da mercurio nell’area dell’ex Pontile solidi di Priolo Gargallo, presentata dalla società nel gennaio del 2007, e nella parte in cui la conferenza ha formulato “ sul documento in esame le prescrizioni contenute nelle note trasmesse da APAT e da ICRAM, ed acquisite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai prot n. 10053/QdV/DI del 18.04.07 e n. 32916/QdV/DI del 19.12.07, allegati al presente verbale rispettivamente sotto la lettera B) e C) onde costituirne parte integrante e sostanziale” (punto 3a – i dell’ordine del giorno, pag. 11).

Con riferimento a tale specifica situazione ha evidenziato la Syndial che sarebbero incongrue le ragioni del rigetto dell’analisi di rischio, motivate attraverso il richiamo integrale al parere negativo reso dall’APAT ed allegato al verbale della conferenza di servizi del 20.12.2007, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, i dati esposti dalla società deriverebbero da una consistente campionatura consistita in n. 82 campioni di sedimento a diverse profondità, su un totale di n. 30 punti di indagine e la successiva raccolta di numerosi campioni della colonna d’acqua e del biota (rispettivamente n. 10 campioni d’acqua raccolti in 4 punti di campionamento diversi e n. 3 campioni di biota raccolti in tre diversi punti di campionamento).

Il rigetto sarebbe comunque illegittimo anche per violazione delle norme procedimentali di cui all’art. 242 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, norma richiamata, per quanto riguarda i siti di interesse nazionale, dall’art. 252 comma 4: nel caso di specie, infatti, la decisione sul documento di analisi di rischio sarebbe palesemente tardiva, in quanto intervenuta ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla norma (il documento è stato acquisito dal Ministero il 26.01.2007 ); non vi sarebbe stato alcun contraddittorio con la società interessata, non sarebbe stato rispettato il prescritto preavviso di 20 giorni; ma, soprattutto, il rigetto sarebbe immotivato, tenuto conto che ICRAM non avrebbe svolto nessuna valutazione di rischio a sostegno delle affermazioni circa un presunto rischio sanitario per la popolazione e che, al contrario, le uniche analisi di rischio già effettuate sulla Rada ( quella dei consulenti della Procura della Repubblica di Siracusa e quella contenuta nella relazione del Prof. Pompa del 2006 ) escluderebbero l’esistenza di un rischio sanitario legato al mercurio nella Rada di Augusta.

Con un altro gruppo di ricorsi :

RG. n. 1150/2008 ERG Raffinerie Mediterranee,

RG. n. 1153/2008 Polimeri Europa SpA,

RG. n. 1154/2008 Syndial S.p.A,

RG. n. 1170/2008 ENI S.p.A,

RG. n. 1322/2008 Buzzi Unicem S.p.A.,

RG. n. 1383/2008 Dow Italia Divisione Commerciale s.r.l.,

le società ricorrenti hanno avversato la conferenza decisoria del 6 marzo 2008 – ed il relativo decreto direttoriale approvativo prot. 4486/QdV/DI/B del 16 aprile 2008, nella parte in cui si dispone :

– di “ribadire le richieste alle Aziende di presentare un’integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, basata sul marginamento fisico…” con la precisazione “che tale marginamento dovrà garantire l’immorsamento nel primo strato impermeabile significativo”;

– di “ribadire la richiesta, già formulata dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, di completare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica che, come previsto dal progetto di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo approvato con Decreto del 29.11.04, avrebbero dovuto essere già ultimati ”;

– di “ribadire, come già richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, la richiesta di valutare l’efficienza idraulica e l’efficacia idrochimica degli interventi attuati mediante un opportuno sistema di monitoraggio ”, attraverso l’utilizzo di un protocollo operativo unitario (punto 5 dell’ordine del giorno, pagg. 85 e ss.).

Le società sopraindicate hanno reiterato le doglianze già mosse avverso il verbale della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 20 dicembre 2007 ed il decreto direttoriale di approvazione della stessa, rilevando il difetto di motivazione del decreto direttoriale del 16.04.2008 per violazione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge n. 241/90, deducendo che il provvedimento finale della conferenza dei servizi avrebbe dovuto essere adottato di intesa tra i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico a norma dell’art. 252, comma 4, del D.lgs 152/06, ed inoltre che, trattandosi di atto di indirizzo politico, il Direttore generale non avrebbe competenza ad adottare l’atto finale, da considerarsi riservato al Ministro.

In ordine alla richiesta di integrazione del progetto definitivo di bonifica della falda, e comunque riguardo ad ogni prescrizione relativa all’imposizione di un sistema di barrieramento fisico, in primo luogo hanno rilevato le ricorrenti che la prescrizione relativa al c.d. “confinamento fisico” della falda sarebbe ormai da anni sistematicamente ed indistintamente imposta dal MATTM quale messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica in tutti i procedimenti di risanamento di sua competenza (siti di interesse nazionale).

Si tratterebbe, quindi, di un “modello concettuale” che il Ministero adotterebbe in tutto il territorio nazionale, in modo del tutto avulso dalle istruttorie specifiche relative a ciascun sito e totalmente indifferente rispetto a qualsiasi valutazione circa la concreta efficacia degli interventi in atto, il consolidamento degli atti autorizzativi già rilasciati, gli investimenti sostenuti.

In secondo luogo, specificamente per quanto riguarda l’area interessata, le prescrizioni sarebbero in aperta contraddizione con le pronunce di questo Tribunale n. 1254 del luglio 2007 e n. 200 del 29 gennaio 2008. Pertanto, la conferenza di servizi non avrebbe potuto reiterare, nella seduta decisoria del 6 marzo 2008, nei medesimi termini, la richiesta già formulata a tutte le aziende il 21 luglio 2006 ed oggetto di annullamento da parte di questo Tribunale.

Le ricorrenti hanno lamentato la carenza di una istruttoria adeguata, dalla quale sarebbe emersa la impossibilità di realizzare l’opera di confinamento fisico della falda, ed inoltre che tale prescrizione

sarebbe stata adottata dall’Amministrazione senza alcuna partecipazione delle società interessate, in violazione delle norme sul procedimento.

La ERGMED (RG n. 1150/08), oltre a censurare le prescrizioni imponenti il barrieramento fisico delle aree di sua proprietà affacciantisi sulla Rada ( Raffineria ISAB Impianti Nord ) – ha contestato le prescrizioni impugnate anche ove le stesse dovessero ritenersi estese alle aree di sua proprietà non prospicienti la Rada di Augusta ma poste a sud di questa, e cioè quelle degli impianti della c.d. raffineria ISAB Impianti Sud, aree che sono comunque incluse nel perimetro del SIN di Priolo.

Ha inoltre chiesto la rimessione di alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ex art. 234 del Trattato della Comunità. In via subordinata ha eccepito l’illegittimità costituzionale delle norme del Titolo V della parte IV del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, per violazione degli articoli 3, 11, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.

La POLIMERI ( RG. n. 1153/08 ), la SYNDIAL ( RG. n. 1154/2008), la ENI ( RG. n. 1170/08) si sono soffermate in punto di fatto sulla circostanza di avere già in corso di avanzata attuazione il “Progetto Definitivo di Bonifica delle Acque di Falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo”, presentato nel febbraio 2004 dalle società del gruppo ENI – Syndial S.p.A., Eni R&M e Polimeri Europa S.p.A.-, ed approvato con Decreto Interministeriale notificato in data 3 febbraio 2005, la cui variante, approvata in sede di Conferenza di Servizi il 24.07.2007, è stata successivamente autorizzata con Decreto Ministeriale del 10.10.2007.

La richiesta di misure di barrieramento fisico lato mare si porrebbe, dunque, in contrasto con tale progetto, approvato in via definitiva ed in corso di esecuzione, che prevede un complesso ed integrato sistema di interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’intero sito, mediante la realizzazione di un barrieramento fisico ed idraulico del fronte mare, di un impianto di trattamento delle acque di falda da realizzarsi previa bonifica dell’area destinata ad ospitarlo, nonché di numerosi e mirati interventi in corrispondenza di aree specifiche.

Le ricorrenti hanno insistito sul difetto di istruttoria della richiesta di marginamento fisico tale da garantire “l’immorsamento nel primo strato impermeabile significativo”, essendo l’immorsamento impossibile da realizzare in alcune aree del sito ( zona a nord del Vallone della Neve), caratterizzate da rilevanti spessori di materiale litoide da attraversare, dove il substrato impermeabile non viene rinvenuto neppure a profondità superiori a 180 metri.

In detta zona il progetto in corso di realizzazione prevede invece un’opera di barrieramento idraulico mediante immissione ed estrazione congiunta, che sarebbe l’unica tecnologia applicabile in grado di assicurare il contenimento del flusso di falda in uscita verso il mare, dato che una barriera fisica dovrebbe attraversare decine di metri di roccia (ben oltre 100 metri) prima di raggiungere un livello su cui poter essere intestata, e tale circostanza renderebbe impossibile il raggiungimento di alcune porzioni di acquifero, attraverso cui potrebbe continuare a fluire l’acqua potenzialmente contaminata.

Ne conseguirebbe, ad avviso delle ricorrenti, l’irrealizzabilità tecnica del prescritto barrieramento fisico, asseritamente escluso in precedenza dallo stesso Ministero dell’Ambiente nell’area a Nord del Vallone della Neve proprio sulla base dell’istruttoria condotta ai fini dell’approvazione del progetto dello stabilimento multisocietario.

Considerate dunque tali premesse, il tentativo del Ministero di modificare oggi le tecnologie precedentemente autorizzate, richiedendo la realizzazione del contenimento fisico della falda prima escluso, sarebbe innanzitutto inammissibile, e comunque, eventuali rilievi ai progetti di bonifica approvati in via definitiva avrebbero dovuto essere formulati nel corso dell’istruttoria e non a distanza di anni, dopo la realizzazione delle opere e con gli interventi di bonifica in corso, mentre sul piano formale ogni modifica all’approvazione definitiva avrebbe dovuto seguire il medesimo iter procedurale e, quindi, essere deliberata con decreto interministeriale correttivo.

In conclusione, la richiesta di prolungare l’esistente barrieramento fisico (circa 4 Km) sull’intero fronte mare di Priolo per uno sviluppo di circa 23 km, sarebbe illegittima perché in contrasto con le previsioni del Decreto di approvazione del progetto multisocietario di bonifica della falda di Priolo e, comunque, la prescrizione in argomento sarebbe totalmente carente di istruttoria circa l’idoneità del marginamento fisico a raggiungere gli obiettivi di bonifica prefissati, in violazione dei criteri posti dal D.Lgs. n. 152/2006, allegato II alla parte IV, titolo V del decreto stesso.

POLIMERI, SYNDIAL ed ENI con i ricorsi prima indicati ed ISAB ENERGY s.r.l, con ricorso n. 1374/2008, hanno inoltre avversato gli atti impugnati nella parte in cui la conferenza di servizi ha approvato nuovi criteri per la restituzione delle aree agli usi legittimi, in sostituzione di quelli già approvati nella seduta del 18 luglio 2005, espressamente revocati.

La Conferenza di servizi ha disposto che i soggetti interessati al riutilizzo di aree contaminate debbano presentare i progetti di bonifica delle matrici ambientali contaminate, previa idonea caratterizzazione delle medesime matrici e che i titolari delle aree, “dopo l’approvazione dei progetti medesimi, ove ne ricorrano le condizioni, in Conferenza di servizi decisoria, dovranno presentare, ai fini del riutilizzo delle aree, al Comune territorialmente competente: a) il decreto contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria in merito al Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul marginamento fisico; b) il progetto delle opere da realizzare sull’area; c) un’analisi di rischio sito-specifica che mostri l’assenza di rischio per la salute dei lavoratori, per la pubblica incolumità e per l’ambiente, nonché che l’utilizzo non sia di impedimento e/o ostacolo alla già avviata bonifica della falda; e che l’utilizzo dell’area non sia di impedimento e/o ostacolo agli interventi finalizzati alla bonifica della falda” (punto fuori dall’ordine del giorno, pag. 200-201 del verbale).

Mentre in base ai criteri approvati nella conferenza del 18.07.2005 era consentita, a determinate condizioni, la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed altresì di interventi edilizi in aree del sito interessate da attività di bonifica in corso, con i nuovi criteri l’Amministrazione bloccherebbe di fatto l’esecuzione di ogni tipo di intervento sul sito fino alla realizzazione dell’opera di barrieramento fisico, relativa peraltro alla falda e non ai suoli.

In sostanza, l’avvenuta realizzazione della prescritta opera di confinamento fisico della falda (o comunque l’approvazione del relativo progetto) verrebbe oggi posta dal Ministero come “condizione” necessaria sia per il rilascio agli usi legittimi di qualsiasi area interna al perimetro, sia come condizione per la realizzazione di interventi di manutenzione urgente afferenti le reti infrastrutturali dello Stabilimento.

La modifica delle modalità generali di restituzione agli usi legittimi delle aree interessate da opere di riqualificazione industriale si porrebbe in contrasto con i criteri seguiti in passato riguardo al medesimo procedimento di svincolo delle aree ricomprese nel SIN di Priolo, che avevano operato una netta distinzione tra regime dei suoli e della falda, consentendo lo svincolo dei primi ogniqualvolta le realizzande iniziative non interferissero con la seconda.

Secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti tale determinazione sarebbe, oltre che immotivata, illogica ed irrazionale perché si risolverebbe nell’imposizione in via preventiva di un obbligo generalizzato e vincolante di realizzare il confinamento fisico della falda immorsato rispetto a qualsiasi area del sito, a prescindere dunque da una considerazione specifica delle singole aree, e per di più si tratterrebbe di una prescrizione asseritamente priva di qualsiasi nesso di strumentalità o pregiudizialità con lo svincolo anticipato dei suoli.

Il comportamento dell’Amministrazione sarebbe in contrasto anche con il principio stabilito dall’art. 242, comma 10, del D.lgs n. 152 del 2006, che prevede che “nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività”.

Infine, le società ricorrenti hanno dedotto il vizio di incompetenza assoluta del Ministero dell’Ambiente e della Conferenza di servizi in ordine al regime urbanistico delle predette aree, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 252, comma 6, del D.lgs n. 152 del 2006.

Buzzi Unicem, Polimeri Europa, Syndial, Eni ed Isab Energy hanno chiesto la rimessione di alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Con successivi motivi aggiunti ai ricorsi n. 1153, n. 1154 e n. 1170 del 2008 Polimeri, Syndial ed Eni hanno impugnato una serie di prescrizioni particolari dettate dalla conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008 per alcune aree determinate, ai punti n. 5-a) dell’ordine del giorno, pag. 69, n. 4 lett. f) dell’ordine del giorno, pag. 87; per quanto più specificamente attiene a Syndial: punto n. 5-a) dell’ordine del giorno, sub D-5, pag. 94; punto n. 11-c) dell’ordine del giorno, pag. 154; punto n. 11-d dell’ordine del giorno, pag. 160-161; punto n. 12 dell’ordine del giorno, pag. 164 del verbale.

Con ricorso n. 1375/2008, ERGMED ha impugnato una serie di distinte determinazioni, sempre della conferenza di servizi del 6 marzo 2008, con le quali l’Amministrazione procedente ha prescritto alla ricorrente l’esecuzione di svariate attività di caratterizzazione e di bonifica relativamente a specifici e limitati episodi di accidentale sversamento a terra di idrocarburi verificatisi nell’area degli Impianti di raffinazione ISAB sia “Nord” che “Sud” (rispettivamente, punto 4 lett. b dell’o.d.g., punti da i a xiv, nonché lett. c), punti da i a v della Conferenza di servizi del 6.3.2008 impugnata).

Quanto alle determinazioni adottate in relazione ai criteri per la restituzione agli usi legittimi di singole aree, la ricorrente ha dedotto le stesse censure svolte dalla ISAB Energy con il ricorso n. 1374/08, puntualizzando che l’imposizione ex ante di una soluzione predeterminata (marginamento fisico) violerebbe l’art. 242 D.lgs n. 152/2006 altresì nella parte in cui è previsto che siano i soggetti interessati ad elaborare i contenuti del progetto di bonifica, rispetto al quale spetterebbe al Ministero solo un potere di valutazione ex post.

Anche con questo ricorso la ERGMED ha chiesto la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Con ricorso n. 1383/2008 la Dow Italia, dopo aver insistito sulle censure di difetto di motivazione e di istruttoria del procedimento di bonifica della Rada, condotto dall’Amministrazione senza alcun accertamento di eventuali responsabilità della DOW ed in generale delle imprese operanti nel sito di Priolo nella contaminazione delle aree marine, ha ribadito la propria estraneità alla contaminazione dei sedimenti della Rada di Augusta, non essendo titolare né di aree demaniali all’interno della rada stessa, nè di aree ad essa prospicienti, bensì esclusivamente di zone poste nell’entroterra. Ha inoltre fatto presente di avere avviato, unitamente alle altre società presenti nel sito di Priolo, il procedimento volto alla bonifica dei suoli e della falda. Ha, ancora, avversato la richiesta del “confinamento fisico” sia quale misura di integrazione del progetto di bonifica della falda, sia quale condizione per il riutilizzo della aree, dovendo a quest’ultimo fine rilevare unicamente l’avvenuta bonifica delle aree stesse, che non potrebbe essere subordinata anche alla specifica adozione di determinate tecniche di bonifica, come il “confinamento fisico”.

La società ha infine specificamente censurato la fissazione dei valori limite di concentrazione nelle acque di falda, effettuata dall’amministrazione facendo applicazione di pareri espressi dall’ISS e da APAT, e che invece, in mancanza di parametri normativi, l’Amministrazione avrebbe potuto individuare solo mediante analisi di rischio sito specifica.

Anche la DOW ITALIA ha chiesto la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Anche Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con ricorso n. 1789/2008 ha impugnato il decreto direttoriale del 16.04.2008 e le determinazioni assunte nella Conferenza di Servizi decisoria del 6 marzo 2008 relativamente ai seguenti punti :

1) sul punto 4 d i “Sito di interesse nazionale di Priolo: Rapporto di Caratterizzazione Oleodotto 24” Deposito di Mostringiano – Pontile Penisola Magnisi” trasmesso da Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’ambiente al prot .n. 21217/QdV/DI del 30/10/2006 e sulle relative prescrizioni imposte ed in particolare “attesi il superamento riscontrato nelle acque di falda nel piezometro PZ3 Arsenico:12,4 mg/I (concentrazione limite pari a 10 mg/I) delibera di chiedere all’Azienda di attivare entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, idonee misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda medesime” e “atteso che è stata riscontrata una diffusa contaminazione da metalli pesanti (Ni: max valore 215 mg/kg contro una CSC di 120 mg/kg in S55/2; V: max valore 197 mg/kg contro una CSC di 90 mg/kg in B5/1; Cr tot: max valore 155 mg/kg contro una CSC di 150 mg/kg in S55/2); i campioni di fondo foro hanno rilevato superamenti dei limiti tabellari fissati dalla normativa in materia di bonifica per i metalli pesanti, delibera di chiedere all’Azienda: di realizzare una caratterizzazione integrativa tale da definire la reale estensione della contaminazione da metalli pesanti e da idrocarburi C>12, che ottemperi alle prescrizioni formulate sui risultati della caratterizzazione dell’oleodotto nonché di trasmetterne i risultati entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale; di trasmettereil progetto di bonifica dei suoli entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale”;

2) sul punto 7 a “Nuova Perimetrazione del sito di Priolo – Reti Oleodotti e Deposito di Mostringiano. Documentazione”, trasmesso da EniMed e acquisito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot.n.9590/QdV/DI del 12.04.2007 e sulle relative prescrizioni ed in particolare sulla circostanza di “ribadire la prescrizione formulata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 16.02.2007 e chiede di trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale i risultati del Piano di caratterizzazione integrativo del Deposito di Mostringiano così come approvato dalla Conferenza di servizi decisoria medesima nonché il Progetto di bonifica del Deposito stesso”;

3) sul punto 7 b “Report di campionamento acque di falda e acque di mare- maggio 2006 Vasche Zavorra – Penisola Magnisi di Priolo Gargallo (SR)”, trasmesso da ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A. e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.n.19708/QdV/DI del 06.10.06 e sulle relative prescrizioni, ed in particolare con riferimento alla richiesta alla EniMed “di approfondire lo studio relativo alle cause che hanno generato la suddetta presenza di valori anomali di inquinanti nelle acque di mare con particolare riferimento al mercurio”.

Con un altro gruppo di ricorsi :

RG. n. 3319/2008, RG. n. 152/2009, RG. n. 153/2009, RG. n. 164/2009 RG. n. 183/2009 rispettivamente BUZZI UNICEM S.p.A, SYNDIAL S.p.A., POLIMERI EUROPA S.p.A., DOW Italia Divisione commerciale s.r.l., ENI S.p.A. hanno avversato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Priolo” del 7 ottobre 2008, – ed il relativo decreto direttoriale approvativo prot. n. 6013/QdV/DI/B del 31 ottobre 2008, nonché la Conferenza di Servizi decisoria in data 18.06.2008, quella istruttoria del 31.07.2008, i pareri ed i documenti tecnici allegati al verbale della conferenza del 7.10.2008, ivi incluso, in particolare, il “Progetto Preliminare di bonifica dei fondali della Rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di Priolo”, trasmesso da ICRAM ed acquisito dal Ministero in data 25.07.2008, richiamato ed approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 7 ottobre 2008 a pag. 19 del verbale anche se ad essa non allegato (punto, 2-a, sottopunto ii).

Le ricorrenti hanno impugnato la conferenza decisoria del 7.10.2008 nella parte in cui ha deliberato di approvare il “ Progetto preliminare di bonifica dei fondali della Rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di Priolo”, elaborato da ICRAM sulla base dei risultati della caratterizzazione Fase I e Fase II della Rada medesima, e acquisito dal Ministero il 25 luglio 2008; nonché, ulteriormente, nella parte in cui la conferenza ha preso atto “ che è in corso di sottoscrizione l’Accordo di Programma da stipulare tra soggetti pubblici (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione, Provincia, Comuni territorialmente interessati e Autorità Portuale) finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica, congiuntamente allo sviluppo portuale all’interno del sito di interesse nazionale di Priolo” (pag. 77 punto 12 “varie ed eventuali” dell’ordine del giorno).

La BUZZI UNICEM ha riproposto avverso gli atti impugnati le stesse censure già proposte con i precedenti ricorsi, evidenziando come gli atti quivi impugnati sarebbero consequenziali, applicativi e/o reiterativi rispetto sia alle deliberazioni di cui alle conferenze di servizi già annullate da questa Sezione con la sentenza 1254/07, sia alle deliberazioni di cui alle conferenze di servizi ed ai decreti successivamente impugnati con i ricorsi nn. 2533/2007, 784/2008, 1322/2008 oggi in esame; l’Amministrazione avrebbe con essi proseguito il procedimento avente ad oggetto la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Priolo, richiamando quale fondamento le precedenti conferenze di servizi con continuità di contenuti e di impostazione.

Ha censurato, in particolare, per carenza di istruttoria, il Progetto Preliminare di bonifica dell’ICRAM nella versione definitiva approvata, in quanto privo di elementi essenziali quali l’analisi organica e sistematica delle relazioni fra le attività industriali insediate nel SIN e l’inquinamento dei sedimenti e delle acque della Rada, nonché delle relazioni fra la contaminazione delle matrici ambientali delle aree a terra, con particolare riguardo alle falde, e l’inquinamento delle aree marine.

Con riguardo alla richiesta di bonifica della falda, la ricorrente ha ribadito le censure già proposte avverso il cd “marginamento fisico- lato mare”, evidenziando che le acque di falda in uscita dall’area di proprietà della Buzzi Unicem sarebbero monitorate tramite appositi campionamenti e nessuna sostanza inquinante verrebbe trasferita alle matrici ambientali marine. Ha infine avversato la bozza di accordo di programma, che consentirebbe di “concorrere pro quota, agli oneri progettuali, di investimento e di gestione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, in ragione della superficie delle aree di ciascun soggetto, rapportata alla superficie complessiva dell’area che verrà protetta con la realizzazione degli interventi medesimi”.

SYNDIAL, POLIMERI EUROPA ed ENI S.p.A., rispettivamente con i ricorsi n. 152/09, 153/09 e 183/2009 hanno a loro volta evidenziato come con gli atti da ultimo impugnati – conferenza del 7.10.2008 – l’Amministrazione avrebbe inteso fissare un diverso assetto degli interessi in gioco, superando e modificando le prescrizioni adottate nelle precedenti conferenze di servizi, e relative alla localizzazione degli interventi all’interno della Rada, alla profondità dei dragaggi da effettuare sui sedimenti, alle quantità di sedimenti da rimuovere, all’articolazione e tempistica della varie fasi di intervento.

L’intenzione dell’Amministrazione sarebbe quella di realizzare mediante il dragaggio dei sedimenti della Rada d’Augusta un’opera pubblica di infrastrutturazione portuale, che possa “valere” anche come intervento di “bonifica” della Rada.

Infatti, a seguito della trasformazione del porto di Augusta in “hub portuale”, già prevista dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1004, della legge n. 296/06), ogni iniziativa ambientale e di bonifica dovrebbe inserirsi all’interno della più ampia progettazione delle opere di infrastrutturazione portuale, da avviare a breve.

Le società sopra indicate hanno impugnato il nuovo progetto ICRAM del giugno 2008, di bonifica dei fondali della Rada di Augusta mediante dragaggio dei sedimenti contaminati e refluimento degli stessi in casse di colmata, sotto il profilo della perplessità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa, oltre che per l’assenza di adeguata istruttoria, rilevando come l’azione dell’Amministrazione sarebbe stata segnata da continui contrasti e contraddizioni tra i provvedimenti da essa adottati e tra quelli degli organi tecnici ai quali sono state affidate le attività di caratterizzazione, progettazione degli interventi, realizzazione di studi di fattibilità.

Tale contraddittorietà dell’azione amministrativa avrebbe raggiunto un’ evidenza macroscopica con l’approvazione del progetto preliminare di bonifica dei sedimenti del giugno 2008, in relazione al volume complessivo dei sedimenti da dragare (il volume complessivo di sedimenti da bonificare viene indicato in 13,3 milioni di metri cubi, ma il volume di sedimenti da rimuovere mediante dragaggio si ridurrebbe a 6.551.228 metri cubi rispetto agli oltre 18 milioni di metri cubi stimati da ICRAM e da Sviluppo Italia Aree Produttive e di cui l’Amministrazione aveva inteso imporre l’integrale rimozione con la Conferenza di Servizi del 21.7.2006), all’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dei valori di intervento, il cui superamento determinerebbe la necessità di provvedere alla bonifica dei sedimenti ( l’Amministrazione procedente avrebbe cambiato per ben quattro volte in tre anni i criteri di riferimento della bonifica, individuando da ultimo, con l’impugnato progetto ICRAM del 2008, il superamento anche di uno solo tra i seguenti valori: il valori di intervento ICRAM, il valore limite di cui alla colonna B della Tab. 1 dell’All. 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 (cioè delle cd. CSC) e il valore limite per i rifiuti pericolosi, come da Allegato D del D. Lgs. 152/2006, Parte IV – Titolo I e II ), all’individuazione dei soggetti tenuti ad adempiere le prescrizioni ministeriali.

Il progetto ICRAM del 2008, infine, sarebbe carente sotto il profilo scientifico e non fornirebbe alcun riscontro ai rilievi critici ed alle osservazioni sollevate dalle ricorrenti sulla base della imponente letteratura scientifica esistente nella materia.

SYNDIAL e POLIMERI hanno poi ulteriormente riproposto le censure già dedotte avverso gli atti presupposti del procedimento, insistendo sulla asserita irrazionalità e pericolosità per l’ambiente degli interventi di dragaggio previsti dal progetto ICRAM 2008; hanno, infine, esposto i risultati delle indagini da esse svolte per la valutazione del rischio sanitario ed ecologico nella rada, in base ai quali la contaminazione da mercurio presente nei sedimenti della Rada non porrebbe alcuna minaccia significativa per l’ambiente.

Con ricorso n. 3265/08 ERGMED ha impugnato la predetta conferenza di servizi del 07.10.2008, contestando alcune prescrizioni specificamente riguardanti l’area cd. “Spiaggetta” all’interno della raffineria ISAB Impianti Sud e l’area prospiciente il torrente Canniolo all’interno della raffineria ISAB Nord ( punti 2c e 3 ).

La società ha poi avversato il progetto preliminare di bonifica dei fondali della rada, evidenziando, come hanno fatto le altre ricorrenti, che il vero obiettivo dell’intervento di dragaggio dei sedimenti sarebbe la realizzazione di un “hub portuale di interesse nazionale finalizzato allo sviluppo dell’intermodalità e delle attività di transhipment “ all’interno della Rada. Ha censurato, in particolare, la circostanza che i sedimenti contaminati verrebbero riversati nelle casse di colmata senza alcun trattamento preliminare.

Con successivo ricorso n. 1250/2011, la società Buzzi Unicem S.p.A ha avversato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 13 aprile 2010, ed il relativo decreto direttoriale approvativo in data 4 maggio 2010, prot. n. 235/TRI/DI/B.

Ha riproposto tutte le censure già proposte con i ricorsi precedenti avverso le determinazioni dell’Autorità relative agli obblighi di bonifica della rada nei confronti di tutte le imprese presenti all’interno del sito di Priolo, nonché le prescrizioni relative alle modalità di contenimento della falda mediante barrieramento fisico – lato mare.

La ricorrente ha infine censurato l’Accordo di programma stipulato in data 7 novembre 2008 e l’Accordo Modificativo del 5 marzo 2009, nella parte in cui l’Accordo intenderebbe vincolare tutti i soggetti titolari di aree industriali poste all’interno del SIN di Priolo, considerandoli tutti indistintamente “responsabili” e “obbligati”, e preordinerebbe una sorta di “esecuzione in danno” automatica per tutti i soggetti che decidano di non aderirvi ( art. 3, comma 1; art.10, comma 1 ).

L’Accordo di Programma sarebbe carente di istruttoria, poiché avrebbe dovuto disciplinare la posizione di chi, come la ricorrente, non abbia contribuito alla contaminazione della Rada.

Esso inoltre individuerebbe le risorse necessarie per la bonifica della Rada in modo arbitrario ed illogico, facendo riferimento a transazioni con i soggetti privati.

La società ha specificato di non essere individuata tra i soggetti destinatari della conferenza di servizi in oggetto, né del relativo decreto di approvazione.

Infine, la Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2010, ed il relativo decreto direttoriale approvativo in data 3 marzo 2011, prot. n. 1189/TRI/DI/B, sono stati impugnati dalle società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a con motivi aggiunti al ricorso 1789/2008, Buzzi Unicem S.p.A. con ricorso n. 1525/2011, Erg Power s.r.l. con ricorso n. 1823/2011, ISAB s.r.l. con ricorso n. 1825/2011, ISAB ENERGY s.r.l. con ricorso n. 1826/2011, ERG NUOVE CENTRALI S.p.A. con ricorso n. 1827/2011, ENI S.p.A. con ricorso n.1868/2011, Polimeri Europa S.p.A. con ricorso n. 1899/2011 e Syndial S.p.A. con ricorso n.1900/2011, in relazione a prescrizioni particolari della predetta conferenza, riguardanti le singole aziende interessate, di cui ai seguenti punti dell’ordine del giorno :

ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A. punto 8- b; BUZZI Unicem S.p.A. punto 6; ERG Power s.r.l. punto 9 –c; ISAB s.r.l. punti 3 (Isab Impianti Nord) e 4 (Isab Impianti Sud); ISAB Energy s.r.l. punto 13 lettere a) b) c) ed f); ERG Nuove Centrali S.p.A. punto 9 –c, come ricorso n. 1823/2011; ENI S.p.A. punto 1 lett. g) e h), punto 2 ; ha inoltre impugnato i pareri dell’ISS 06.02.2001 e 12.09.2006, nonché, in quanto occorrere possa, il verbale di sopralluogo effettuato in data 24 e 26 febbraio 2010 dalla Provincia regionale di Siracusa; POLIMERI Europa S.p.A. punto 1 lett. g) e h) , punto 1, lettera e), i pareri dell’ISS come sopra, nonché l’Accordo di programma stipulato dal MATTM e le altre amministrazioni interessate, in data 7 novembre 2008/ 5 marzo 2009; SYNDIAL

S.p.A. punto 1 lett. g) e h, punto 1 lettera e), punto 1) lettere b) ed f), punto 18, indefinito a pag. 188/192 “integrazioni al piano di caratterizzazione dell’area C1 – maglia 50 x 50 m -”, per la parte in cui ha prescritto al punto 17) di attivare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda mediante emungimento in corrispondenza degli hot spot entro trenta giorni dalla data della conferenza di servizi istruttoria; punto 7, lett. a) e c), punto 18, lett. c), e ancora i pareri dell’ISS 6 febbraio 2001 prot. n. 57058IA.12 e del 12 settembre 2006 prot n. 45848, nonché l’Accordo di programma stipulato dal Ministero dell’Ambiente e le altre amministrazioni interessate, in data 7 novembre 2008/ 5 marzo 2009, nonché la nota 18 aprile 2011 (prot. 12766/ TRI/ DI) del Direttore generale della Direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con nota depositata in data 31.01.2012 la ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha dichiarato la sopravvenuta parziale carenza di interesse nel ricorso n. 3265/2008 relativamente alla posizione di ISAB Impianti Sud, in ragione dell’intervenuta stipulazione tra la società ed il MATTM del contratto di transazione relativo all’area Impianti Sud, stipulato il 02.08.2011; stessa dichiarazione ha reso la ISAB s.r.l. in relazione al ricorso n. 1825/2011.

All’odierna udienza pubblica i ricorsi sono passati in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione di tutti i ricorsi in epigrafe, attesa la loro evidente connessione sia oggettiva, che soggettiva con riferimento alle parti resistenti.

Va chiarito che nelle precedenti fasi del presente giudizio è stata già disposta le riunione della maggior parte dei ricorsi in epigrafe; da ultimo, con ordinanza collegiale n. 2159/2011 del 02.09.2011 sono stati riuniti i ricorsi nn. 2533/2007, 784/2008, 996/2008, 1030/2008, 1031/2008, 1150/2008, 1153/2008, 1154/2008, 1170/2008, 1322/2008, 1374/2008, 1375/2008, 1383/2008, 3265/2008, 3319/2008, 152/2009, 153/2009, 164/2009, 183/2009, ed è stata ulteriormente disposta la riunione degli indicati ricorsi con quelli pendenti presso altra Sezione e aventi quale oggetto la medesima controversia e le conferenze di servizi successive a quelle oggetto dei ricorsi già riuniti, demandando al Presidente del Tribunale la concreta individuazione di tali ricorsi.

Ai 19 ricorsi prima indicati vanno dunque riuniti i ricorsi nn. 1250/2011, 1525/2011, 1823/2011, 1825/2011, 1826/2011, 1827/2011, 1868/2011, 1899/2011 e 1900/2011.

Infine, occorre in questa sede riunire ai precedenti ricorsi altresì il ricorso n. 1789/2008, in quanto avente ad oggetto la medesima controversia all’esame del Collegio, anche se limitatamente a due delle conferenze di servizi impugnate ( quella del 6 marzo 2008 e quella del 22 dicembre 2010, impugnata con i motivi aggiunti).

Rileva inoltre il Collegio che gli elementi che connotano il presente contenzioso – presenza di tutte o quasi le società che operano all’interno del sito di interesse nazionale di Priolo, rilevante numero ed ampio e complesso contenuto dei ricorsi riuniti e dei motivi ad essi aggiunti, produzione documentale che solo eufemisticamente può definirsi “imponente ” – suggeriscono una valutazione complessiva delle questioni sottoposte al vaglio di questo Tribunale.

Tanto premesso, vanno respinte le domande di estromissione dal giudizio proposte dall’Avvocatura dello Stato in quasi tutti i ricorsi in esame, relativamente alle seguenti amministrazioni, sul presupposto che non sarebbero state formulate domande contro di esse:

Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici Regione Siciliana, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – A.R.R.A. Sicilia, ANAS, Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni CC. AA. e Pubblica Istruzione, Assessorato Regionale Industria, Assessorato regionale territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Commissario Delegato per l’emergenza bonifiche e per la tutela delle acque, ENEA, ICRAM, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Marina Militare di Augusta, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Prefettura di Siracusa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Reparto Ambientale Marino del Corpo Capitanerie di Porto, Soprintendenza del mare, Ufficio speciale aree elevato rischio di crisi ambientale – Palermo.

Risulta dalla documentazione di causa che le suddette Amministrazioni sono state tutte convocate alle conferenze dei servizi impugnate e, comunque, sono destinatarie delle relative prescrizioni, per quanto di loro competenza ( ad es. Prefetto di Siracusa; Presidente Regione Sicilia ), ovvero hanno partecipato al complesso procedimento quivi contestato in veste istruttoria o consultiva (APAT, ISS).

Per quanto più specificamente attiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi nel caso in esame di controversia relativa a materie di competenza di più ministeri, la stessa ha un evidente interesse di coordinamento di vertice.

Ne consegue che va respinta la domanda di estromissione dal giudizio di ciascuna delle Amministrazioni che lo hanno richiesto.

Va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso n. 1250/2011 proposto dalla società Buzzi Unicem S.p.A., in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, in quanto la società non è destinataria delle determinazioni della conferenza di servizi del 13 aprile 2010, né del relativo decreto di approvazione.

Devono inoltre essere dichiarati parzialmente improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi n. 3265/2008 proposto da Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. e n. 1825/2011 proposto da Isab s.r.l., relativamente alle parti che riguardano l’area ISAB Impianti Sud, in ragione dell’intervenuta transazione con il Ministero Ambiente, come risulta dalle dichiarazioni depositate dalle indicate società in data 31.01.2012.

Venendo al merito della complessa controversia in esame, le questioni generali sono sinteticamente riconducibili a tre principali:

I – Bonifica dei fondali della Rada di Augusta;

II- Bonifica delle aree a terra- suoli e falda – con riferimento particolare alla prescrizione che attiene alla realizzazione di un barrieramento fisico della falda – lato mare;

III- Restituzione agli usi legittimi delle aree non contaminate.

Le questioni all’esame del Collegio sono state già oggetto di un complesso contenzioso, nell’ambito del quale si sono già pronunciati sia questo Tribunale che il Giudice di appello, sia pure solo in fase cautelare.

Questa Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali in ordine all’interpretazione del principio “chi inquina paga” e delle norme comunitarie sul danno ambientale e sulla tutela della concorrenza, e la Corte si è espressa con sentenze del 9 marzo 2010.

E’ stata altresì disposta consulenza tecnica d’ufficio sulle questioni in esame.

I. – Quanto alla prima delle questioni sopraindicate – bonifica dei fondali della Rada di Augusta – tutte le società ricorrenti hanno ripercorso le varie fasi in cui si è articolato l’iter procedimentale relativo alla bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo.

Occorre infatti brevemente ricordare che con le conferenze dei servizi che hanno preceduto quelle oggetto di impugnazione – ed oggetto a loro volta del già citato precedente contenzioso – si è passati dalla messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione delle aree a terra (suoli e falda) ad una prospettiva di bonifica dell’intera Rada di Augusta prospiciente il Petrolchimico, attraverso una prima ed una seconda fase di caratterizzazione nel corso delle quali le indagini svolte da ICRAM, dapprima in due aree prioritarie della Rada e successivamente in tutta la Rada, hanno condotto alla rilevazione di una grave contaminazione da mercurio nei sedimenti marini.

Sono state, pertanto, via via introdotte nei confronti delle società insediate nel sito di Priolo nuove prescrizioni relative alla messa in sicurezza di emergenza e bonifica dei sedimenti della Rada, e con l’approvazione del Progetto di bonifica ICRAM nella conferenza del 20.12.2007 e, successivamente, nella conferenza del 07.10.2008 – nel corso della quale è stato approvato il progetto nella sua elaborazione definitiva -, è stata prevista la rimozione mediante dragaggio di svariati milioni di metri cubi di sedimenti marini contaminati, da utilizzare per il riempimento di casse di colmata” sottomarine” che, dopo lo sversamento in esse dei sedimenti dragati, dovrebbero formare un’isola artificiale all’interno della Rada, da utilizzare quale “hub portuale” di interscambio tra navi portacontainer.

Il progetto, nella versione aggiornata del 2008, ha subito delle modifiche rispetto alla precedente versione, con particolare riferimento all’individuazione del volume dei sedimenti contaminati ( 13 milioni circa di metri cubi a fronte dei 18 milioni circa del primo progetto), nonché del volume dei sedimenti da dragare, ridotto da 13 milioni circa di metri cubi alla metà.

In data 07.11.08 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra soggetti pubblici (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Trasporti, Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Siciliana, Regione Siciliana, Provincia di Siracusa, Comuni territorialmente interessati e Autorità Portuale di Augusta ), avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione ambientali funzionali alla deindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo”, finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica del sito contaminato mediante rimozione dei sedimenti inquinati, congiuntamente allo sviluppo portuale all’interno del sito di interesse nazionale di Priolo.

Il predetto Accordo di programma è stato successivamente integrato con atto in data 05.03.2009.

Le parti ricorrenti hanno inoltre riferito di una riunione in data 15.06.2011, nel corso della quale sarebbe stata confermata la volontà dell’Amministrazione di dare seguito all’Accordo di programma predetto, con una nuova progettazione degli interventi di bonifica della Rada che tenga conto dei rilievi tecnici emersi nel corso del presente giudizio ( esiti della CTU disposta dalla Sezione e della consulenza disposta dalla Procura presso il Tribunale di Siracusa ).

L’Amministrazione, nella memoria depositata in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 2159/2011 ha insistito sulla piena vigenza di tutte le prescrizioni adottate nelle conferenze dei servizi impugnate, e con riferimento all’asserita modifica dell’ipotesi progettuale riguardante la bonifica della Rada, ha chiarito che nessuna modifica progettuale sarebbe intervenuta e che si tratterebbe soltanto, a causa delle limitate risorse economiche disponibili, della realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto di bonifica nell’area di maggiore contaminazione (Vallone della Neve), con la rimozione di un milione di metri cubi di sedimenti inquinati.

Sulla questione relativa alla bonifica dei fondali della Rada, ritiene il Collegio che i ricorsi siano fondati, e le relative determinazioni delle conferenze dei servizi impugnate da annullare, sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione dei prescritti interventi di asportazione dei sedimenti mediante attività di dragaggio.

Le società ricorrenti si sono dilungate nel lamentare la violazione del principio comunitario “chi inquina paga”, denunciando l’illegittimità di un accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica a carico delle aziende che svolgono attività produttive all’interno del SIN di Priolo, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato. Con la conseguenza che, non essendo stato nella fattispecie accertato il nesso eziologico tra attività produttive esercitate nel sito ed inquinamento della rada ( in quanto la P.A. si sarebbe limitata a prendere atto della esistenza di livelli di inquinamento asseritamente superiori agli standards, senza però svolgere alcuna attività di indagine per individuare i soggetti responsabili), nessuna responsabilità sarebbe addebitabile agli operatori insediati presso il sito di Priolo.

Tutte le società ricorrenti hanno sostenuto, infatti, di essere completamente estranee ai processi di contaminazione della Rada, atteso che tale contaminazione sarebbe risalente nel tempo e comunque non ascrivibile allo svolgimento delle loro attività, bensì ad attività di soggetti diversi.

Sull’applicazione concreta del principio “chi inquina paga” il Collegio, in diversa composizione, e discostandosi da quanto ritenuto nelle precedenti pronunce della Sezione sulla medesima questione, ritiene di poter aderire all’orientamento espresso dalle Amministrazioni resistenti e dal Giudice di appello in sede cautelare (ordinanza n. 321/06), in forza del quale la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN di Priolo rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come “oggettiva responsabilità imprenditoriale”, in base alla quale “gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività” (cfr. ord. n. 321/06 C.G.A. Sicilia).

Ritiene il Collegio che tale opzione interpretativa sia perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 10 luglio 2012, n.6251; Idem, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263; Idem, sez. II bis, 16 maggio 2011, n. 4215), che ha evidenziato come il Codice dell’Ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà, salvo il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del responsabile.

Del resto, la ratio del principio comunitario “chi inquina paga” è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti inquinati venga sopportato dalla collettività.

Tale soluzione, diversamente da quanto prospettato dalle società ricorrenti, non è incompatibile con quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 9 marzo 2010 causa C-378/08, che in ipotesi di inquinamento ambientale come quello in esame, a carattere diffuso, ha affermato che la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori, e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento (sentenza C 378/08, ERG e a., cit., punto 56).

Tuttavia, dato che, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento (v., per analogia, sentenza 24 giugno 2008, causa C 188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I 4501, punto 77), per poter presumere secondo tali modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività (sentenza C 378/08, ERG e a., cit., punto 57).

Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato (punto n. 58).

Pertanto, in presenza di una situazione di contaminazione estesa come nel caso di specie, in relazione alla quale non è facile distinguere l’apporto individuale di ciascun operatore nella causazione del danno ambientale, anche in considerazione dell’ampio periodo di utilizzo produttivo del sito industriale durante il quale all’interno del sito stesso si sono avvicendati numerosi operatori, risultano soddisfatti, ad avviso del Collegio i presupposti indicati dalla Corte per l’accertamento presuntivo del nesso causale, vale a dire la vicinanza degli impianti e l’identità tra le sostanze rinvenute nelle matrici ambientali contaminate e quelle trattate, prodotte o stoccate, o comunque utilizzate dalle aziende.

Queste ultime, a loro volta, non hanno confutato incontrovertibilmente tale presunzione, poiché né la dimostrazione che l’inquinamento è risalente nel tempo ( e sarebbe addebitabile alla Montedison ed alla marina civile e militare ), né “la mancanza di correlazioni dirette tra le situazioni di contaminazione rilevate a mare ed a terra” come esposta nella relazione di C.T.U. ( che ha specificato sul punto le incertezze del metodo di indagine, attesa la carenza di “una piezometria generale estesa all’intera area di intervento, che avrebbe fornito una serie di utili indicazioni sulle caratteristiche del deflusso idrico sotterraneo” e la mancanza, nella documentazione a disposizione dei periti, di informazioni idonee a comprendere i complessi meccanismi che governano il trasferimento dell’inquinante dal suolo alla falda, e da questa, eventualmente, al mare ed ai sedimenti – pag. 243 ) sono in grado, di per sé, di escludere che gli operatori attuali esercenti attività inquinanti abbiano contribuito alla contaminazione.

Al riguardo, la relazione di consulenza tecnica, che le società richiamano a sostegno della loro estraneità ai processi di contaminazione delle aree marine, specifica che per la complessità dei prima citati meccanismi di trasferimento e per la mancanza di informazioni adeguate, gli effetti sulla contaminazione marina degli sversamenti e delle perdite sulle aree a terra non sono stati oggetto di accertamento specifico.

Piuttosto, la stessa C.T.U. disposta dalla Sezione riconduce le sorgenti inquinanti alle attività industriali presenti nel sito ed individua tra le dette fonti di inquinamento anche gli sversamenti diretti a mare, l’ultimo dei quali verificatosi a novembre 2008 ( pag. 240 – la c.t.u. è stata depositata a febbraio 2009).

Al riguardo, l’unica posizione differenziata è quella della Buzzi Unicem, la cui responsabilità per l’inquinamento della Rada non può essere ritenuta sussistente neanche sulla base dei sopra descritti elementi presuntivi, tanto è vero che essa è stata esclusa sia dai consulenti tecnici d’ufficio(( cfr. CTU pag. 236), sia dalla stessa Amministrazione (cfr. memoria del 18.01.2012 nel giudizio R.G. 1525/2011, dove si dà atto che “a Buzzi Unicem non è stato mai richiesto l’intervento di rimozione dei sedimenti contaminati dal mercurio o dagli idrocarburi, ma solo l’attivazione di quegli interventi che attengono precipuamente alla sua attività nella propria area d’utilizzo” (pagg. 9- 10).

In conclusione, il richiamato orientamento giurisprudenziale del Giudice di appello e della più recente giurisprudenza si fonda, ad avviso del Collegio, sui medesimi presupposti individuati dalla Corte di Giustizia per l’accertamento presuntivo della responsabilità per l’inquinamento nei casi, come quello di specie, di inquinamento diffuso, vale a dire la presenza dell’impianto industriale nel sito considerato e l’esercizio di attività inquinante.

Ciò posto, sono invece fondate le censure con le quali le società ricorrenti hanno contestato, per carenza di adeguata istruttoria e di motivazione, le prescrizioni delle conferenze di servizi del 20 dicembre 2007 e del 7 ottobre 2008 inerenti il progetto di bonifica della Rada, dirette a realizzare la rimozione di diversi milioni di metri cubi di sedimenti contaminati ed il loro successivo confinamento in casse di colmata, da utilizzare per la realizzazione di un hub portuale di interscambio tra navi di ultima generazione.

Le società ricorrenti hanno contestato l’efficacia della tecnica di dragaggio dei sedimenti inquinati, in particolare evidenziando la pericolosità per l’ambiente e per la salute umana di tale tecnica, per il rischio che possano rimettersi in circolazione depositi di materiale inquinato oramai giacenti sui fondali, con conseguente aggravamento dei rischi sanitari, di tal che il rimedio potrebbe rivelarsi peggiore del male.

Anche l’utilizzo in mare di tre enormi casse di colmata, piene di sedimenti contaminati, potrebbe essere fonte di ulteriore inquinamento.

Va preliminarmente chiarito che il progetto di bonifica della Rada nella versione aggiornata al giugno 2008, ed approvata in conferenza di servizi del 7 ottobre 2008, risulta modificato rispetto al progetto del 2006 approvato in conferenza del 20.12.2007, soprattutto per quanto concerne i volumi di sedimento da rimuovere, drasticamente ridotti, come confermato altresì dall’amministrazione nella memoria depositata ad ottobre 2011.

Ora, se è vero che la scelta in ordine alle modalità di bonifica del sito è espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ed in quanto tale non sindacabile nel merito da parte di questo Giudice, tuttavia qualsiasi valutazione tecnico-discrezionale deve essere supportata da adeguata istruttoria e motivazione per sfuggire al sindacato giurisdizionale.

Ritiene il Collegio che la scelta circa le predette modalità di bonifica sia viziata sotto i profili denunciati dalle società ricorrenti e sinteticamente prima riassunti.

Risulta infatti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta da questa Sezione che l’Amministrazione non ha svolto alcuna attività di indagine per individuare gli interventi effettivamente necessari alla rimozione dell’inquinamento accertato.

La consulenza tecnica ha accertato che il progetto ICRAM non è stato preceduto da alcuna analisi di rischio sito-specifica che, consentendo di valutare i rischi effettivi per la salute umana derivanti dall’accertato inquinamento da mercurio, esaclorobenzene ed in parte da idrocarburi, avrebbe consentito una più adeguata individuazione degli obiettivi della bonifica. E’ stato invece acclarato che non sono esattamente identificate “le modalità di conduzione degli interventi (vale a dire le metodologie), per le quali non sono valutabili, quindi, l’efficacia e l’efficienza; peraltro, non sono individuate e stimate le possibili conseguenze sulle componenti ambientali, per cui non sono valutabili i suoi effetti” (CTU, pag. 268).

Il progetto riporta solo una illustrazione generale delle tecniche utilizzabili per la rimozione dei sedimenti e conseguentemente non spiega le ragioni della soluzione prescelta, né identifica delle possibili alternative anche in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale (p. 238).

Non risulta possibile “valutare la sostenibilità in termini di costi/benefici e tempi” del progetto, poiché in esso “non vengono stimati in maniera adeguata né i costi sommari necessari per l’intervento… né i tempi richiesti sia per il completamento dell’iter progettuale che per la sua esecuzione” (CTU, pagg. 268);

Alla data delle operazioni peritali non risultavano eseguiti i test di trattabilità sui sedimenti, per i quali erano stati individuati solo gli obiettivi da perseguire, nonché in maniera generica le modalità di indagine che si intendeva applicare.

Invero, a seguito della fase di caratterizzazione dei sedimenti svolta da ICRAM e della riscontrata contaminazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare da un lato gli effettivi rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali, calcolare i valori di intervento e valutare la fattibilità delle opere, approfondendo gli effetti del dragaggio sulle componenti ambientali.

La carenza di istruttoria è evidente anche per quanto riguarda l’analisi dei principali problemi indotti dalle operazioni di dragaggio, quale lo smaltimento delle acque di risulta dalle operazioni di trattamento dei sedimenti ovvero gli eventuali interventi di ripristino e miglioramento ambientale.

Inoltre, proprio per la mancata effettuazione di un’analisi di rischio sito specifica, non appare ragionevole la previsione che l’intervento debba interessare anche le aree meno contaminate della Rada, atteso che date le dimensioni della Rada stessa sarebbe più ragionevole limitare gli interventi alle sole zone più contaminate.

Quanto al progetto di realizzazione delle casse di colmata, la consulenza tecnica pone in evidenza la mancata individuazione della modalità di esecuzione delle vasche, nonché la non coerenza con il progetto di bonifica dei sedimenti, come aggiornato nel luglio 2008, poiché essendo prevista in quest’ultimo la drastica riduzione dei sedimenti da dragare, anche il progetto relativo alle casse di colmata avrebbe dovuto essere adeguato di conseguenza, in modo da considerare il minor volume di sedimento da riversare nelle vasche.

Infine, il vizio di carenza di istruttoria risulta confermato altresì dalle dichiarazioni, contenute nella memoria depositata dall’Avvocatura il 10 ottobre 2011, di dover ancora formulare, in via definitiva, la scelta circa gli interventi da attuare per la bonifica della Rada (“Ora, nella fattispecie, è evidente che la scelta finale dell’intervento più opportuno dovrà essere valutata caso per caso e modulata in funzione della qualità e quantità dei volumi di sedimento contaminati, del regime idrodinamico della Rada, della morfologia dei fondali… ”- pag. 8).

In conclusione sul punto, la scelta dell’amministrazione in ordine alle modalità e tecniche da utilizzare per la bonifica dei fondali della Rada non è supportata da adeguata istruttoria e motivazione a fronte del rischio di una dispersione incontrollata di sedimenti contaminati, che potrebbe essere determinata dall’attività di dragaggio e potrebbe vanificare l’opera di risanamento; specie a fronte degli studi prodotti delle società ricorrenti a sostegno delle obiezioni sollevate circa i presupposti della bonifica e le modalità dell’intervento.

Devono conseguentemente accogliersi i ricorsi in esame in relazione alle dette censure, sollevate avverso le prescrizioni relative alla bonifica della Rada mediante attività di dragaggio dei sedimenti contaminati, con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti ed il conseguente annullamento delle relative prescrizioni.

II – III Barrieramento fisico della falda e restituzione delle aree agli usi legittimi.

Sulla prescrizione di barrieramento fisico lungo la linea di costa per il contenimento delle acque di falda, detta prescrizione è stata contestata dalle società ricorrenti sia per la sua intrinseca asserita illegittimità e pericolosità, sia, sotto diverso profilo, in quanto opera alla cui realizzazione l’amministrazione ha subordinato la restituzione delle aree non più inquinate tra quelle ricadenti nelle proprietà delle imprese medesime.

Sotto il primo profilo sono fondate e devono essere accolte le censure di difetto di istruttoria, sollevate dalle parti ricorrenti, per avere l’Autorità prescritto una misura la cui realizzabilità è stata affermata in assenza di qualsivoglia indagine tecnica che ne dimostri l’idoneità al conseguimento dello scopo, nonché la compatibilità dal punto di vista idrogeologico.

Un’adeguata istruttoria e motivazione erano tanto più necessarie se si considera che le società ricorrenti hanno rappresentato di avere realizzato, o di avere in corso di realizzazione, i progetti di contenimento delle acque di falda così come approvati dal MATTM, e fondati prevalentemente su un barrieramento di tipo idraulico, anche se non esclusivamente (Syndial ha realizzato un barrieramento fisico lato mare per 4 km circa ).

Le aziende interessate hanno inoltre evidenziato che l’opera sarebbe quasi impossibile da realizzare in alcune zone (a nord del Vallone della Neve), dove la presenza di rilevanti spessori di materiale litoide renderebbe impossibile l’immorsamento della barriera, non rinvenendosi un substrato impermeabile neppure a profondità superiori a 180 metri, sicchè la barriera fisica non darebbe garanzia di arginare la falda inquinata impedendone il trasferimento in mare, e potrebbe creare problemi di carattere idrogeologico.

Il Collegio richiama sul punto, aderendovi, il precedente di questa Sezione n. 1254/07, che ha ritenuto (p. 219 – 224) che tale misura non fosse stata preceduta da adeguata istruttoria ( “…la prescrizione di utilizzare per il confinamento delle acque di falda un sistema di confinamento fisico, anziché idraulico non risulta, invece, in alcun modo motivata da adeguati accertamenti tecnici; non sono neppure affermate (e meno che mai dimostrate) le ragioni della insufficienza o della inidoneità della soluzione di barrieramento (già prescelta e approvata) rispetto all’applicabilità della diversa tecnologia imposta in relazione alle caratteristiche geologiche del sito; infine, non viene neppure tentata (e meno che mai accertata) la valutazione di opportunità dell’intervento circa il rapporto costi/benefici di esso, specialmente alla luce dello stato di avanzamento del progetto inizialmente approvato, né, infine, circa i tempi di esecuzione dell’intervento medesimo. Infine, nessuno studio è stato condotto dall’Amministrazione sull’impatto che la realizzazione di tale progetto arrecherebbe all’ambiente circostante…”- sentenza citata pag. 223 ).

Nel condividere e ribadire le conclusioni sul punto di cui alla pronuncia n. 1254/07, il Collegio intende chiarire che la prescrizione di barrieramento fisico dell’area inquinata si rivela illegittima non in quanto tale, ma nei termini in cui, allo stato, essa è stata formulata e disposta, vale a dire con prescrizione che l’Autorità ha ritenuto di poter imporre con carattere di generalità e vincolatività a prescindere da qualsiasi accertamento tecnico che ne dimostrasse la necessità e l’adeguatezza.

Rileva il Collegio che gli interventi di barrieramento idraulico autorizzati dal Ministero sono stati inizialmente ritenuti adeguati e sulla base di tale valutazione sono stati realizzati o ne è in corso la realizzazione.

All’amministrazione non può essere precluso mutare tale valutazione, ma non si può ritenere che l’onere di dimostrare l’adeguatezza di una misura condivisa ricada sul proprietario dell’area; al contrario, spetta all’amministrazione dimostrare che per una efficace messa in sicurezza la barriera idraulica non è (più) sufficiente e che l’unica misura adeguata e proporzionata sia la barriera fisica.

Dal verbale della conferenza di servizi impugnata non emergono in modo chiaro le ragioni tecniche che hanno condotto alla scelta delle barriere fisiche: la conferenza ha lamentato il “grave ritardo” nella realizzazione degli interventi di bonifica già approvati ed ha affermato che “non è stata fornita alcuna evidenza circa l’efficacia/efficienza degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e/o bonifica”, evidenziando “che le azioni di emungimento non sono ancora a regime” (punto 5 dell’ordine del giorno ).

Tuttavia, la circostanza che gli elaborati esaminati non consentissero di accertare “l’efficacia/efficienza” della barriera idraulica, non giustificava l’adozione di una misura così impattante come il barrieramento fisico, ma comportava la necessità di approfondire in via istruttoria la tenuta della barriera idraulica e gli effetti delle alternative, comparando le diverse tecnologie applicabili e valutando i costi ed i benefici ambientali attesi, prima di prendere una decisione.

Quanto sopra anche in considerazione che il marginamento fisico è un intervento molto invasivo, che determina modifiche permanenti al naturale flusso ed andamento della falda e che rende di fatto impossibile il ripristino delle condizioni originarie naturali dell’acquifero anche una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica.

Se, dunque, nel caso in esame, una volta acclarata l’insufficienza del contenimento idraulico, può considerarsi proporzionata la richiesta della Conferenza di servizi di completare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di bonifica e di “valutare l’efficienza idraulica e l’efficacia idrochimica degli interventi attuati mediante un opportuno sistema di monitoraggio”, non è altrettanto proporzionata la richiesta di procedere tout court al barrieramento fisico senza aver prima verificato anche l’(eventuale) insufficienza delle diverse soluzioni previste.

Le superiori conclusioni trovano conferma altresì nella relazione di C.T.U., nella quale si legge che “non è provata l’esigenza di provvedere alla realizzazione di una barriera fissa, relativamente alla quale, per altro, non esiste un progetto e non sono dimostrati gli effetti né sul regime della falda né sulle conseguenze susseguenti alla variazione di quest’ultimo ”(cfr. pag. 272 CTU).

Ne consegue che allo stato, per i termini in cui è stata formulata, la prescrizione sull’obbligo di realizzare un contenimento fisico della falda inquinata si rivela illegittima, in quanto non supportata da alcuna motivazione tecnica o da alcun accertamento istruttorio.

Di conseguenza, è parimenti illegittima anche la prescrizione della medesima conferenza di servizi del 06.03.2008 relativa alla restituzione agli usi legittimi delle aree non interessate alla bonifica, tenuto conto che la realizzazione di un contenimento fisico (ritenuta illegittima) costituisce il presupposto per il rilascio di qualsiasi area interna al perimetro.

Le sopra esposte conclusioni trovano conferma nella pronuncia resa dalla Corte di Giustizia sulle cause riunite C-379/08 e C- 380/08, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dalla Sezione.

La Corte ha affermato che la direttiva 2004/35/CE in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale deve essere interpretata nel senso che l’autorità competente è legittimata a modificare, anche d’ufficio, misure di riparazione ambientale precedentemente disposte, ove giunga alla conclusione che le misure inizialmente disposte si rivelino inefficaci e che ne siano necessarie altre per porre rimedio ad un determinato inquinamento ambientale (punto 51).

Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione, “occorre garantire un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate” (punto 52) e pertanto l’autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori cui siano imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della situazione ambientale imponga un’azione immediata dell’autorità, ed inoltre i titolari dei terreni interessati dalle nuove misure riparatorie, devono essere invitati a presentare le loro osservazioni, di cui l’autorità deve tener conto (punti 54, 55, 56).

L’autorità competente, inoltre, nel valutare la rilevanza dei danni e scegliere le misure più idonee ad assicurare la riparazione dei danni ambientali, “ha l’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie” (punto 61) e pertanto deve, in caso di mutamento dell’opzione di riparazione, indicare le ragioni specifiche che motivino la nuova scelta (punto 63) e “vigilare affinchè l’opzione accolta alla fine consenta realmente di raggiungere risultati migliori dal punto di vista ambientale senza con ciò esporre gli operatori interessati a costi manifestamente sproporzionati rispetto a quelli che essi dovevano o avrebbero dovuto sostenere nel quadro della prima opzione accolta dalla detta autorità”, a meno che quest’ultima non dimostri che la prima opzione accolta si è rivelata inadeguata (punto 64) .

Sulla terza questione – restituzione delle aree – , infine la Corte ha dichiarato che in presenza di un inquinamento di particolari dimensioni e gravità come quello in esame, l’autorità può subordinare l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti dall’autorità stessa, e ciò perfino quando detti terreni non siano interessati dalle misure di bonifica; tuttavia una tale misura può essere adottata solo se giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale nel luogo dove tali misure sono poste in esecuzione, o, in applicazione del principio di precauzione, allo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto delle misure di riparazione.

Ne consegue che, non essendo stata provata la necessità della misura del contenimento fisico come condizione per lo svincolo delle aree, la prescrizione è illegittima e deve essere annullata.

IV – Sono infondate le censure con cui si sostiene che i decreti di approvazione delle conferenze di servizi impugnate sarebbero illegittimi per un triplice ordine di motivi formali, e cioè perché:

a) mancherebbe una motivazione dei provvedimenti dirigenziali che recepiscono i contenuti delle conferenze di servizi, non essendo sufficiente il richiamo ai contenuti di queste;

b) solo il Ministro dell’Ambiente, e non il dirigente potrebbe adottare questo provvedimento;

c) prima dell’emanazione del provvedimento finale, non è stato sentito il Ministero delle attività produttive (oggi Sviluppo economico), in violazione della norma dell’art. 252, co. 4, D.lgs. 152/06.

Sub a) : l’art. 14 ter, comma 6 bis, L. 241/90, stabilisce che “all’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”.

Ritiene il Collegio che i decreti ministeriali impugnati hanno solo una funzione di approvazione formale, che attesta la regolarità formale delle decisioni prese in sede di conferenza, ma non devono avere una motivazione autonoma rispetto a quest’ultima.

Il rapporto, infatti, tra esiti della Conferenza di servizi e provvedimento conclusivo è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza che ha concluso nel senso che il provvedimento conclusivo, quando non ribalti le decisioni prese in sede di Conferenza, è atto meramente confermativo e consequenziale delle determinazioni assunte in sede di Conferenza (e da questo principio la stessa giurisprudenza fa derivare l’impugnabilità autonoma del verbale conclusivo della Conferenza di servizi, come del resto è puntualmente avvenuto nel caso di specie) ( cfr. sul punto, TAR Toscana, sez. I. 978/05; TAR Brescia, sez. I, 1736/2009 ).

Lo scopo della norma consiste nel consentire alla parte privata di poter comprendere le ragioni che sono poste alla base della determinazione amministrativa, e nel caso di specie tali ragioni sono ben chiare alle parti private, che hanno articolato contro le conferenze impugnate un notevole numero di motivi di ricorso.

Sub b): gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti) poiché non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possono attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo (i quali ultimi definiscono solo gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento è riservato alla responsabilità dirigenziale). Ciò in forza del generale principio di distinzione tra attività di governo e attività di gestione che presiede l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Sub c) : in punto di fatto, si osserva che ai lavori delle diverse conferenze dei servizi è sempre stato convocato il rappresentate del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale in alcuni casi risulta aver preso parte alle predette conferenze (cfr. pag. 3 del verbale della Conferenza dei servizi del 7 ottobre 2008, ove si attesta la presenza del rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico Ing. D’Ambrosio).

Ritiene il Collegio che nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui ai richiamati artt. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione.

Pertanto, non essendo ravvisabili specifici vizi procedimentali di mancata convocazione del suddetto Ministero, la censura è infondata (cfr. TAR Lazio, Roma, II bis, n. 6251/2012).

Va aggiunto poi che l’eventuale vizio nella partecipazione ad una conferenza di servizi può essere fatto valere solo dal soggetto interessato, in questo caso il Ministero dello Sviluppo economico, ( v. Cons. Stato, sez. V, 826/08, “se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di tali garanzie, non può certo essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura non avendo la disponibilità degli interessi pubblici sottostanti, intestati alle singole amministrazioni”).

Ne consegue l’infondatezza delle censure.

V – Con riferimento alle prescrizioni dettate dalle varie conferenze di servizi per situazioni particolari.

1- Conferenza del 20 dicembre 2007.

A) RG n. 784/08 : è infondata la censura con la quale la Buzzi Unicem ha lamentato l’illegittimità della equiparazione delle acque emunte dalla falda nel corso delle operazioni di messa in sicurezza ai rifiuti liquidi, con il loro assoggettamento alla normativa in tema di rifiuti, anziché alla disciplina stabilita per gli scarichi idrici.

La società non ha fornito prova che la propria specifica situazione era da ricondurre alla disciplina degli scarichi idrici ai sensi dell’art. 243, comma 1, del Codice dell’ambiente.

Ritiene il Collegio di condividere sul punto l’orientamento in base al quale le acque emunte vengono di regola ricondotte all’interno della categoria dei rifiuti liquidi, non potendosi in linea di principio ritenere che la norma di cui all’art 243 citato consenta una equiparazione tout court tra le acque di falda emunte nell’ambito di interventi di bonifica di siti inquinati e le acque reflue industriali (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 540; TAR Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1452 ).

L’art. 243 citato si limita a consentire la possibilità di autorizzare lo scarico nelle acque di superficie delle acque emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, purchè siano rispettati gli stessi limiti di emissione delle acque reflue industriali. La norma predetta, pertanto, ponendo una particolare disciplina per gli scarichi idrici anche quando afferenti all’emungimento in falda, non incide sulla specialità e tassatività della disciplina, di diretta derivazione comunitaria, sui rifiuti, che esclude espressamente l’assimilabilità delle acque emunte in falda a quelle reflue industriali, alla luce dei codici CER contenuti nella decisione della Commissione Europea 3 maggio 2000, n. 532 – 00/532/CE ( codici CER 19.03.07 e 19.03.08, che individuano le acque di falda emunte nell’ambito di attività di disinquinamento quali rifiuti liquidi ).

Ne consegue la necessità di accertare se, in relazione alle specificità del caso concreto, per le acque in esame, pur emunte in falda, possa essere successivamente esclusa la natura di rifiuto liquido, e quindi possa trovare applicazione la diversa e più favorevole disciplina di cui al citato art. 243, come nel caso in cui le acque, pur emunte in falda, vengano utilizzate in cicli produttivi attivi sul sito in esame, atteso che la nozione di “scarico” ontologicamente implica la sussistenza di una continuità tra la fase di generazione del refluo e quella della sua immissione nel corpo recettore, mentre l’eventuale esistenza di una fase intermedia, in cui le acque sono stoccate in attesa della loro destinazione finale, richiama direttamente i concetti di trattamento e smaltimento, tipici della disciplina dei rifiuti.

Conclusivamente, ritiene il Collegio che, non avendo la ricorrente assolto all’onere della prova circa l’assenza di fasi di stoccaggio delle acque emunte in falda, ovvero circa la presenza di loro utilizzi in cicli produttivi in esercizio nel sito, ovvero circa la sussistenza di ulteriori circostanze idonee a consentire l’assimilazione delle acque da essa emunte in falda alle acque reflue industriali nel caso specifico, la situazione in esame deve configurarsi come un’attività di gestione di rifiuti vera e propria, e quindi, in ragione della specialità ed inderogabilità della relativa disciplina, non può essere ricompresa in linea generale all’interno della (meno restrittiva) disciplina degli scarichi idrici ai sensi dell’art. 243, comma 1, del Codice dell’ambiente.

Ne deriva l’ infondatezza della censura in esame, che pertanto deve essere respinta.

B) RG n. 1031/08 : Syndial con riferimento al sottopunto i, lett. a quanto al rigetto del documento “ Analisi di rischio sanitario da mercurio nell’area dell’ex Pontile solidi”.

E’ infondata la censura di illegittimità della decisione sul documento di analisi di rischio perché tardivamente intervenuta, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 242 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, applicabile ai siti di interesse nazionale ex art. 252, comma 4 : il termine ivi previsto non ha carattere di perentorietà e pertanto il suo mancato rispetto non può viziare il provvedimento. E’ altresì infondata la censura con la quale la società interessata ha denunciato la carenza di contraddittorio, atteso che, come si evince dalla lettura del relativo verbale, l’impugnata conferenza del 20.12.2007 ha esaminato lo specifico punto che qui interessa, rappresentando le intervenute fasi procedimentali ( conferenza di servizi del 16.12.2005, riunione presso ARPA Sicilia del 25.09.2006 ), idonee a consentire la ricostruzione del procedimento e a garantire il principio del contraddittorio.

Parimenti infondata è la contestazione del difetto di motivazione, in quanto sono riscontrabili articolate argomentazioni e determinazioni assunte nella conferenza impugnata, preceduta da atti istruttori, questi ultimi richiamati (per relationem) e assunti a causa giustificativa delle determinazioni stesse; tali argomentazioni appaiono idonee a supportare le decisioni della Conferenza di servizi in questione al fine di consentire al destinatario di contrastarne le determinazioni con gli strumenti offerti dall’ordinamento (cfr T.A.R. Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n.1523).

2- Conferenza del 6 marzo 2008.

Con motivi aggiunti ai ricorsi n. 1153, n. 1154 e n. 1170 del 2008, Polimeri, Syndial ed Eni hanno impugnato una serie di prescrizioni particolari dettate per alcune aree determinate.

A) punto n. 5-a), pag. 69 del verbale, relativo alle prescrizioni in merito ai risultati della caratterizzazione delle aree contaminate dalla rottura del collettore consortile delle acque reflue industriali: la Conferenza di servizi decisoria ha deliberato “di richiedere alle Aziende utilizzatrici della condotta (Sasol Italy, Esso Augusta, Polimeri Europa, ERG MED Impianti Nord, Syndial, Air Liquide) di effettuare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale: il controllo viedoispettivo dell’intero collettore nonché la prova di tenuta del medesimo; le indagini di caratterizzazione lungo il tracciato del collettore medesimo. La Conferenza di servizi decisoria, delibera, poi di richiedere alle medesime Aziende di adottare immediate misure di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda attesa la contaminazione riscontrata nelle acque di falda medesima da alluminio (8380 u.g/1 contro un valore limite di 200 u.g/1, arsenico (360 u.g/1 contro un valore limite di 10 jtig/1), cloroformio (3,6 jxg/1 contro un valore limite di 0,15 u.g/1) 1,2 dicloroetano (19 u.g/1 contro un valore limite di 3 u.g/1), Ij2 dicloropropano (1,3 u.g/1 contro un valore limite di 0,5 fxg/1) riscontrata nel piezometro PZS1” .

Le società Polimeri e Syndial hanno sostenuto l’illegittimità, per violazione del principio comunitario “chi inquina paga”, delle prescrizioni che hanno esteso a tutte le aziende utilizzatrici della condotta gli oneri di messa in sicurezza di emergenza dei suoli contaminati dallo sversamento delle acque reflue industriali.

La censura deve essere disattesa per le motivazioni esposte in sede di trattazione generale sub I- bonifica dei fondali della Rada di Augusta.

B) punto n. 4 lett. f), pag. 87 del verbale: in merito agli interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda con riferimento alla richiesta di interruzione degli interventi di emungimento, la conferenza di servizi ha deliberato che tale interruzione “è subordinata all’effettuazione di un monitoraggio mensile della durata di sei mesi che escluda il superamento dei limiti fissati dalla Tabella 2 dell’Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs.152/2006 per tutti gli analiti ricercati; i risultati di tale monitoraggio dovranno essere validati dagli Enti di controllo”.

Le società Polimeri e Syndial hanno sostenuto l’illegittimità delle prescrizioni con le quali si richiede l’attivazione di interventi di messa di sicurezza di emergenza (emungimento) al superamento di limiti di concentrazione tabellari a prescindere da qualsiasi indagine sitospecifica, in contraddizione e violazione dei criteri operativi già fissati dalla stessa conferenza di servizi, in base ai quali la necessità di intervenire in via d’urgenza con attività di c.d. “MISE” sarebbe subordinata a verifiche di campo sito-specifiche, da realizzare di concerto con gli Enti di controllo.

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza richiesti sarebbero inoltre sprovvisti di motivazione quanto ai presupposti normativi che ne consentirebbero l’attivazione, oltre a porsi in contraddizione con l’effettuazione degli interventi di vera e propria bonifica, già autorizzati ed in fase di avanzata esecuzione.

La censure sono infondate, poiché la richiesta di attivare o proseguire l’attività di emungimento è una pretesa in sé e per sé legittima, atteso che la presenza dei contaminanti indicati, in concentrazioni di gran lunga superiori ai limiti ammessi dalla normativa vigente è abbondantemente documentata negli atti di causa (cfr. C.T.U. ), e non negata d’altronde da alcuno.

Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato che richiede più adeguati interventi di emungimento è, sul punto, adeguatamente motivato, a prescindere dalla effettuazione dei programmati interventi di bonifica da parte delle società, trattandosi di prescrizioni di messa in sicurezza di emergenza atte a contenere la diffusione della contaminazione ed impedire il contatto con altre matrici presenti nel sito.

Per procedere alla predetta messa in sicurezza d’emergenza è infatti sufficiente la scoperta della presenza di sostanze inquinanti tossiche e nocive, con livelli superiori almeno per un valore alla concentrazione soglia di contaminazione, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 152 del 2006, destinate a diffondersi nell’ambiente (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II bis,16 maggio 2011, n. 4214).

C) Le censure proposte da Syndial avverso le prescrizioni con cui la conferenza di servizi, con riferimento all’Area SG14 ed all’area C1, ha richiesto alla società, in ragione dell’accertato grave stato di contaminazione da sostanze ritenute molto tossiche, persistenti e cancerogene in concentrazione oltre 10 volte i limiti ( tali cioè da configurarsi come hot- spot ), di adottare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda mediante emungimento in corrispondenza degli hot-spot, sono infondate per le stesse motivazioni esposte al precedente punto B) e devono essere respinte.

D) Parimenti infondate sono le censure proposte da Syndial avverso le prescrizioni relative agli interventi di messa in sicurezza di emergenza dei suoli in Area omogenea A4 “mediante la rimozione della condotta in esame nonché dei terreni circostanti, ove risultassero contaminati, e di dare comunicazione scritta dell’avvio dei medesimi interventi” (punto n. 11-d dell’ordine del giorno, pag. 160-161 del verbale).

Si tratta di prescrizioni relative ad una tubazione di acciaio al carbonio DN400 catramata oramai in disuso, rinvenuta in Area A4 dello stabilimento multisocietario durante scavi finalizzati al controllo dell’efficienza idrochimica della barriera idraulica realizzata nella medesima area A4. La condotta è risultata lesionata, con fuoriuscita di un liquido di colore scuro contaminato da BTEX.

La Syndial ha difeso la buona tenuta delle opere di pompaggio che ha messo in azione per impedire la diffusione del surnatante e ha sostenuto l’inutilità di interventi aggiuntivi (rimozione della condotta nonché dei terreni circostanti ) rispetto a quelli adottati, ma la Conferenza di servizi ha rilevato che lo stato di contaminazione con riferimento ai BTEX ed al surnatante ha investito sia i suoli che le acque di falda per tutta l’estensione dell’area A4 e non soltanto nella zona dove si trovava la vecchia condotta, e che non risultavano acquisiti né dati esaurienti sulle caratteristiche e l’effettivo utilizzo della condotta, né sugli interventi di m.i.s.e. attuati dopo il suo rinvenimento, né, ancora, le prove di verifica della tenuta idraulica di tutte le tubazioni presenti nell’area omogenea A4.

Ritiene il Collegio che la prescrizione impugnata è adeguatamente motivata, congrua e giustificata con riferimento agli elementi indicati nel verbale, e rappresenta oggetto di un esercizio non arbitrario della discrezionalità tecnica. Il relativo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

E) E’ fondato il motivo con cui la Syndial ha contestato la prescrizione relativa alla autorizzazione provvisoria all’avvio dei lavori delle aree a sud del vallone della Neve con riferimento all’area D/2, nella parte in cui impone di estendere il barrieramento fisico per la prima volta anche all’area D/2.

Si tratta di censura identica per contenuto, sia pure riferita ad un’area specifica, a quella esaminata in sede di trattazione generale sub II – Barrieramento fisico, e quindi deve essere accolta per le stesse ragioni per cui si è accolta quest’ultima.

F) E’ infondata la censura con la quale ENI S.p.A., con RG n. 1170/2008, ha avversato la prescrizione che assimilerebbe le acque emunte dalla falda in esito alla messa in sicurezza alla stregua di rifiuti liquidi : la censura deve essere respinta per le stesse considerazioni esposte sub V, 1, A).

G) E’infondata e deve essere respinta la censura con cui ENI ha avversato le determinazioni con le quali la conferenza di servizi impugnata ha inteso fissare, per i parametri non espressamente indicati dal D.lgs n. 152/06, i valori limite di concentrazione nelle acque di falda con riferimento ai valori proposti dagli Istituti Scientifici nazionali, APAT e ISS (punto n. 5 b ordine del giorno- pag 98), sostenendo l’illegittimità dell’introduzione di parametri e limiti di bonifica diversi e non previsti dalla disciplina vigente.

Ritiene il Collegio che il mancato inserimento delle sostanze nelle tabelle allegate al Testo Unico ambiente non impedisce all’amministrazione di imporne la ricerca, in quanto viene ritenuta “applicabile la nota, contenuta nell’Allegato 5 alla parte quarta del d.lgs n. 152/06, secondo cui per le sostanze non indicate in Tabella si adottano i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21.6.2006 n. 7922).

L’applicabilità della nota discende infatti dal generale principio di precauzione di derivazione comunitaria (art. 174 Trattato CE, secondo cui “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”; la precauzione è, inoltre, principio generale dell’azione amministrativa in materia ambientale ex art. 3 ter codice ambiente.).

Detto principio, di contenuto ampio ed atipico, obbliga le autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici.

L’argomento della difesa sul mancato inserimento nelle tabelle allegate al codice ambiente, pertanto, non può essere accolto, in quanto le tabelle in questione non contengono una elencazione tassativa, ma sono suscettibili di interpretazione analogica fondata sulla eadem ratio (interpretazione che, ai soli fini amministrativi, e prescindendo dagli aspetti penali della bonifica, non è vietata da alcuna norma di principio).

La ricerca di tali parametri, legittima in diritto, è anche giustificata in fatto, nel caso di specie, in considerazione dello stato di grave contaminazione da BTEXS, alifatici clorurati cancerogeni, contaminazione da metalli e alifatici alogenati cancerogeni rilevato nella falda profonda sottostante lo stabilimento multisocietario, come rilevato nel verbale della conferenza di servizi nella parte relativa all’esame del documento “Monitoraggio idrochimico piezometri in falda profonda” trasmesso da ENI, così che in presenza di un fenomeno di agenti cancerogeni in atto l’autorità amministrativa ha sicuramente il potere di integrare i valori limite non previsti dal codice dell’ambiente, essendovi legittimata ex art. 301 d.lgs. 152/06 (“il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici”), disposizione che, per espressa definizione di legge, è attuazione del principio di precauzione.

Quanto più specificamente alle doglianze relative al valore limite fissato per il parametro MTBE sulla base di quello determinato dall’Istituto superiore di sanità nel parere 6.2.2001 ( L’ I.S.S., nel citato parere del 6 febbraio 2001, ha inteso stabilire in via cautelativa per il detto MTBE il valore definito nel D.P.R. n. 236 del 1998 – relativo alle acque destinate al consumo umano – per il parametro “idrocarburi totali”, di 10 microgrammi/litro), ha sostenuto la ricorrente che non soltanto la concentrazione per tale sostanza non è prevista nelle tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006, per cui tale lacuna non potrebbe essere colmata con un’operazione di integrazione svolta dall’amministrazione anziché dal legislatore, ma non sarebbe possibile neanche fare applicazione del giudizio di affinità tossicologica, atteso che l’assimilabilità del MTBE ad un idrocarburo, fondata sul predetto parere dell’ISS del 2001, è stata successivamente smentita dallo stesso ISS con altro parere del 12.9.2006.

Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ( cfr. TAR Brescia n. 1630/08; TAR Toscana n. 1452/2011 ) ha ritenuto sproporzionato il valore limite per l’MTBE come fissato per le falde acquifere sotterranee nel parere I.S.S. 06.02.2001 ( 10 microgrammi/litro), in ragione del fatto che lo stesso Istituto Superiore di Sanità, con successivo parere del 12 settembre 2006 n. 43699 ha affermato che il MTBE non appartiene alla famiglia degli idrocarburi bensì agli “eteri”, pur se lo stesso Istituto ha ritenuto di mantenere fermo il valore limite fissato sulla base del valore di concentrazione della soglia olfattiva, avvalendosi di uno studio dell’Agenzia di protezione ambientale statunitense ((U.S. Environmental Protection Agency -USEPA).

Tuttavia si richiama, aderendovi, la sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 171 del 27 maggio 2010, recentemente confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 124 del 16.01.2012, che in applicazione del principio di precauzione “invocabile ogni volta che, pur a fronte di una carente base normativa e dunque di un possibile ritardo da parte del Legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia ragionevolmente ipotizzabile l’esistenza di un rischio non tollerabile”, ha ritenuto che la mancata inclusione del MTBE nella tabella allegata al D.Lgs. n. 152 del 2006 non rappresenti ex se un elemento che precluda di affermarne la pericolosità. Ciò che consente alla P.A. – tenuto anche conto del principio di proporzionalità – di avvalersi dei valori limite prospettati con parere dell’Istituto Superiore della Sanità, pur in assenza di una puntuale previsione legislativa a tal riguardo.

L’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, infine, può essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico – scientifici (cfr. sentenza citata che richiama Corte cost., sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116, nonché Consiglio di Stato n. 124/2012).

Sulla base di quanto esposto, quindi, il livello di soglia di 10 microgrammi/litro, considerato come limite dal ridetto parere dell’ISS, cui si conforma la conferenza dei servizi, seppure privo di una puntuale previsione legislativa, è del tutto coerente col richiamato principio, da considerarsi preminente nell’ambito sanitario delle funzioni di prevenzione ambientale. La relativa doglianza deve essere respinta.

H) E’ infondato e deve essere respinto anche il motivo con cui si deduce l’illegittimità della prescrizione della Conferenza di servizi che richiede ad ENI una integrazione delle indagini di caratterizzazione relativa all’“Ambito B”, che ricomprende aree non interessate da attività industriali.

In realtà, si rileva dalla lettura del verbale che già la conferenza di servizi del 20.12.2007 aveva formulato alcune osservazioni/prescrizioni (ivi indicate) sul documento trasmesso dalla società, come riconosciuto dalla stessa ENI S.p.A.

Pertanto non è rilevabile alcuna contraddizione con precedenti atti di assenso della medesima amministrazione e l’attuale previsione non è che una riproposizione delle precedenti prescrizioni, fermo comunque il fatto che ogni progetto di bonifica è sottoposto alla possibilità di essere rivisto in corso d’opera per le sopravvenienze delle campagne di monitoraggio successivo.

I) Con ricorso n. 1375/2008 la ERGMED ha impugnato una serie di prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi in argomento in relazione a numerosi episodi di accidentale sversamento a terra di prodotti idrocarburici verificatisi negli stabilimenti di sua proprietà.

Sono infondate le censure con le quali la ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, prescindendo dalle specifiche caratteristiche di ciascuno sversamento, ha ordinato indistintamente per tutte le aree interessate dagli sversamenti interventi di messa in sicurezza d’emergenza senza alcun previo accertamento della loro effettiva necessità; ha imposto la rimozione di tutti i terreni contaminati quale m.i.s.e.; ha richiesto la caratterizzazione di aree molto più estese di quelle effettivamente contaminate; ha richiesto indistintamente la caratterizzazione delle acque di falda senza alcuna correlazione con l’episodio contestato; ha imposto, sia per la caratterizzazione del suolo che della falda, la ricerca di analiti del tutto avulsi rispetto alla natura delle sostanze sversate (idrocarburi); ha in ogni caso ignorato o pretermesso la procedura dell’analisi di rischio nonché gli apporti istruttori forniti da ERGMED.

Si riportano le medesime considerazioni espresse sub V, 2, B), in quanto le misure imposte per gli incidenti di sversamento prescindono dalla effettuazione di interventi di bonifica, trattandosi di prescrizioni di messa in sicurezza di emergenza atte a contenere la diffusione della contaminazione ed impedire il contatto con altre matrici presenti nel sito.

Si osserva che per procedere alla predetta messa in sicurezza d’emergenza è sufficiente la scoperta della presenza di sostanze inquinanti tossiche e nocive, con livelli superiori almeno per un valore alla concentrazione soglia di contaminazione, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, destinate a diffondersi nell’ambiente (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis,16 maggio 2011, n. 4214).

Con riferimento all’ordine di rimozione del terreno contaminato, che ad avviso della ricorrente costituirebbe una vera e propria bonifica, rileva il Collegio che tale misura non è incompatibile con la procedura di messa in sicurezza di emergenza, in quanto l’asportazione del terreno non consiste affatto nella realizzazione della bonifica, che implica ulteriori attività molto più complesse di disinquinamento dei suoli e della falda.

Va disattesa altresì la censura relativa alla fissazione del valore limite di concentrazione per l’MTBE, richiamandosi alle argomentazioni sub G).

Le censure devono pertanto essere rigettate.

Infondata e da rigettare è altresì la censura con cui ERGMED ha impugnato le prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi in relazione ad uno sversamento accidentale di prodotto idrocarburico verificatosi nel 2004, e proveniente da una fessurazione dell’oleodotto 16 che collega le raffinerie Isab Nord e Isab Sud nei pressi della contrada Monstringiano ( punto 4, lett. b, sottopunto ix).

Si rileva che le prescrizioni imposte ed i chiarimenti richiesti conseguono alla presentazione da parte della società stessa dei risultati delle indagini ambientali svolte presso l’oleodotto in argomento e non sono altro che una riproposizione delle precedenti osservazioni/prescrizioni di cui alla conferenza di servizi istruttoria del 20.12.2007 e del 21.07.2006, trattandosi comunque di prescrizioni che si giustificano in applicazione del generale principio di precauzione, direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni.

L) Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a., con RG n. 1789/08, ha impugnato le prescrizioni della conferenza di servizi del 06.03.2008 di cui ai punti “4 d i”, “7 a” e “7 b”.

Con riferimento al “ punto 4 d i ”, la società ha osservato come tanto il superamento riscontrato nelle acque di falda quanto la contaminazione dei suoli da metalli pesanti, a cui fanno riferimento le prescrizioni impugnate, non avrebbero alcuna attinenza con le attività di EniMed, potendo piuttosto, nel secondo caso, avere origini naturali legate alla composizione delle formazioni geologiche presenti nell’area.

Il Ministero non avrebbe potuto, pertanto, imporre alla ricorrente le prescrizioni impugnate, in contrasto con il principio comunitario della responsabilità diretta del soggetto che inquina, nonché delle relative applicazioni nella normativa nazionale (D.Lgs. n.22/1997 e n. 152/2006).

La censura è infondata.

Quanto alla violazione del principio “chi inquina paga ” il Collegio richiama le considerazioni già esposte sub I della trattazione generale, rilevando come le prescrizioni impugnate conseguono alla accertata proprietà dei beni sui quali gli interventi devono essere attuati..

Senza entrare nel merito tecnico delle valutazioni compiute dalla conferenza e delle prescrizioni impartite, si osserva che la ricorrente dichiara di aver proceduto insieme con l’ARPA alla verifica delle prescrizioni contenute nella Conferenza istruttoria del 20 dicembre 2007 e della Conferenza decisoria del 6 marzo 2008, una prima volta in data 18 gennaio 2008 e poi in data 12 giugno 2008, successivamente alla conferenza impugnata, ottemperando alle prescrizioni stesse.

La ENIMED ha dichiarato di avere addirittura proseguito, dopo l’incontro con ARPA del 12 giugno, l’attività di acquisizione e valutazione dei dati, confluiti in un ulteriore rapporto.

Le prescrizioni imposte dalla conferenza impugnata conseguono alla presentazione da parte della società di documenti ( rapporto di caratterizzazione contenente i risultati del Piano di Caratterizzazione realizzato lungo il tracciato dell’oleodotto lungo circa 7.600 m. e che collega il deposito di Mostringiano al pontile di carico della penisola Magnisi, acquisito dal Ministero il 30.10.2006; “Nota tecnica ai documenti preparatori della Conferenza di Servizi istruttoria del 20 dicembre 2007” prot.n. 64 del 10 gennaio 2008, acquisita dal Ministero al prot.n.626/QdV/DI dell’11 gennaio 2008, nella quale la medesima Società ha risposto alle osservazioni/prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 20 dicembre 2007) e ribadiscono prescrizioni già imposte con precedenti conferenze di servizi.

Quanto al punto 7 a dell’ordine del giorno, la censura è fondata e va accolta, in quanto la richiesta all’Azienda di trasmettere i risultati del Piano di caratterizzazione integrativo del Deposito di Mostringiano unitamente al progetto di bonifica del deposito stesso è intrinsecamente illogica, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, in ragione della concreta impossibilità di realizzare quanto richiesto nella tempistica indicata, attesa la necessità di realizzare le attività di caratterizzazione prima di poter elaborare il piano di bonifica.

Quanto infine al punto 7 b, la richiesta di “approfondire lo studio relativo alle cause che hanno generato la suddetta presenza di valori anomali di inquinanti nelle acque di mare con particolare riferimento al mercurio” è una pretesa in sé e per sé legittima, atteso che la presenza dei contaminanti indicati, tra cui una concentrazione di mercurio pari a 0,078 mg/l, è documentata dai risultati delle analisi effettuate dalla società e, pertanto, è in base a tali elementi di carattere tecnico che il Ministero ha imposto la prescrizione impugnata, esercizio di discrezionalità tecnica.

La censura deve essere respinta.

3 – Conferenza del 7 ottobre 2008.

A) Con ricorso n. 3265/2008 ERGMED ha impugnato la predetta conferenza di servizi, contestando alcune prescrizioni specificamente riguardanti l’area cd. “Spiaggetta” all’interno della raffineria ISAB Impianti Sud e l’area prospiciente il torrente Canniolo all’interno della raffineria ISAB Nord ( punti 3 a e 3 b ).

Il Collegio prende in esame solo le prescrizioni che riguardano le aree relative allo stabilimento ISAB Impianti Nord, stante la dichiarazione di parziale improcedibilità del ricorso n. 3265/2008 con riferimento all’area ISAB Impianti Sud.

Ciò posto, sono infondate le censure con le quali la ricorrente ha avversato le prescrizioni di cui ai punti 3 a, relativamente all’area “Torrente Canniolo” , a seguito di un episodio di sversamento di idrocarburi nel letto del torrente, e 3b relativamente a “Perdita accidentale di prodotto idrocarburico misto ad acqua in trincea strada 7/N”.

In primo luogo, si osserva che il verbale della conferenza dei servizi impugnata non contesta e non contraddice l’ispezione svolta dalla Provincia di Siracusa con riferimento all’incidente relativo al torrente Canniolo, come invece genericamente affermato dalla società ricorrente, che non ha fornito elementi a sostegno delle sue affermazioni.

Quanto alle singole prescrizioni riguardanti i due incidenti considerati, il verbale impugnato ha esaminato gli specifici punti che qui interessano, rappresentando le intervenute fasi procedimentali, idonee a consentire la ricostruzione del procedimento e a garantire il principio del contraddittorio.

Sono stati inoltre richiamati gli atti istruttori assunti a fondamento delle prescrizioni imposte, dai quali si evince come le misure dettate per gli incidenti di sversamento in argomento conseguono a tali atti ed alla presentazione da parte della società di documenti (quali, ad esempio, quelli relativi ad attività di caratterizzazione delle aree stesse; la nota acquisita dal Ministero il 14.04.2008 ), di tal che le prescrizioni e misure oggetto del ricorso non appaiono né incongrue, né discriminatorie, né palesemente irragionevoli rispetto all’interesse ambientale perseguito, afferendo la questione, per gli altri profili, ad ambiti di discrezionalità tecnica non sindacabili nella presente sede.

Va respinta altresì la censura relativa alla fissazione del valore limite di concentrazione per l’MTBE, secondo le argomentazioni di cui sub V, 2, lettera G).

4 – Conferenza del 22 dicembre 2010.

A) Motivi aggiunti al ricorso n. 1789/08, proposto da Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a.

E’ fondata la censura con la quale la società ha impugnato la prescrizione di cui al Punto 8, lettera b – pag.106, relativa alla reiterazione da parte del Ministero della richiesta di caratterizzazione integrativa del Deposito di Mostringiano e di invio del relativo progetto di bonifica, per le medesime ragioni esposte sub V, 2, lettera L) in sede di esame del punto 7 a dell’ordine del giorno della conferenza del 6 marzo 2008.

E’ invece infondata la censura relativa alla prescrizione di cui al punto 8 b, pag.105, con la quale la Conferenza di Servizi del 22 dicembre 2010, con riferimento ai risultati delle indagini di caratterizzazione integrative realizzate lungo il tracciato dell’Oleodotto 24 che collega il deposito di Mostringiano al pontile di carico della penisola Magnisi ha deliberato “1. si chiede ad ARPA Sicilia di trasmettere la validazione dei risultati analitici delle indagini condotte dall’Azienda; 2. attesa l’elevata profondità alla quale si attesta il livello piezometrico della falda nell’area in esame (circa 100 m dal p.c.), per verificare, in prima istanza, la qualità delle acque di falda medesime si chiede all’ARPA Siracusa di verificare l’eventuale presenza di pozzi/piezometri esistenti in aree limitrofe nonché di attestarne la significatività in relazione all’eventuale stato di contaminazione indotto sulle acque di falda dall’oil spill; in caso positivo, si chiede all’Azienda di caratterizzare le acque di falda prelevate dai suddetti pozzi/piezometri con la ricerca degli analiti previsti per la matrice acque di falda nel Piano di caratterizzazione dell’Oleodotto 24″ – Deposito di Mostringiano – Penisola Magnisi; in caso negativo si richiede all’Azienda di realizzare almeno n. 1 piezometro in falda nell’area dell’oil spill”.

La prescrizione si fonda sui dati istruttori che vengono espressamente richiamati nel verbale, ed in particolare sui risultati della caratterizzazione realizzata lungo il tracciato dell’oleodotto che hanno evidenziato la presenza di una contaminazione da idrocarburi pesanti, da vanadio e metalli, nonché sugli esiti dell’istruttoria tecnica che hanno evidenziato il superamento delle CSC per alcuni parametri.

Il richiamo a tali esiti istruttori costituisce, ad avviso del Collegio, sufficiente motivazione delle prescrizioni impartite, che si giustificano altresì in applicazione del principio di precauzione.

Si rileva, poi, quanto alla contestata contraddittorietà con il protocollo concordato tra EniMed e l’ARPA di Siracusa, che già la conferenza di servizi del 10.02.2010 aveva formulato le contestate osservazioni/prescrizioni nel merito tecnico dei risultati delle indagini integrative di caratterizzazione, e l’attuale previsione non è che una riproposizione di tali precedenti prescrizioni.

B) Ricorso n. 1525/2011.

E’ fondata per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà, la censura con la quale la Buzzi Unicem ha contestato la prescrizione con cui la conferenza impugnata ha ordinato alla società “di presentare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, il Progetto di bonifica dei suoli, nonché, entro la medesima data, il Progetto di bonifica delle acque di falda, o in alternativa a quest’ultimo di aderire mediante sottoscrizione di apposito atto transattivo all’Accordo di Programma del SIN di Priolo Gargallo, basando le attività di messa in sicurezza nonché i progetti di bonifica delle acque di falda contaminate delle aree di propria competenza sugli interventi che saranno realizzati dai soggetti pubblici nell’ambito dell’Accordo di Programma medesimo”, per avere il Ministero contestualmente richiesto alla società di rielaborare in conformità ad alcune prescrizioni l’analisi di rischio sito-specifica presentata con riguardo alla matrice ambientale suoli e sottosuoli (pag. 87 verbale). Con la conseguenza che solo dopo la rielaborazione della predetta analisi e sulla base delle sue risultanze sarà possibile la predisposizione dei progetti di bonifica richiesti.

Invece, devono essere dichiarati inammissibili i motivi con i quali la società ha contestato l’Accordo di Programma del 07.11.2008, concluso tra lo Stato e gli enti locali interessati, ed avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione ambientali funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo”.

Sul punto l’Avvocatura ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità dei motivi proposti, in quanto presentati da soggetto che non era parte dell’accordo e che non può subire da esso alcun effetto pregiudizievole, in quanto per esso l’accordo è res inter alios acta.

Il Collegio condivide la prospettazione dell’Amministrazione, rilevando che l’Accordo prevede un intervento pubblico, cui si lascia semplicemente ai privati coinvolti la possibilità di aderire partecipando alla realizzazione degli interventi per evitare la successiva procedura di recupero in danno.

La ricorrente, pertanto, non è destinataria di obblighi previsti da esso, avendo semplicemente la possibilità di aderirvi, oppure di realizzare la bonifica autonomamente.

L’accordo di programma è atto di carattere generale, sottoscritto per la disciplina dei rapporti tra amministrazioni pubbliche (le quali beneficiano, a tal fine, di contributi pubblici), che non ha, almeno nella fase iniziale e programmatica in esame, alcun riflesso sull’attività della ricorrente, non individuando misure specifiche di immediata attuazione. L’accordo disciplina l’attuazione di interventi comuni di parte pubblica con la possibilità, per i privati, di aderire e di coordinare, in questo modo, gli interventi di relativa competenza (messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale) con gli interventi attuativi dell’accordo di programma.

Occorre anche aggiungere che l’accordo di programma è un modulo procedimentale che raccorda l’azione degli enti pubblici che sono tutti titolari di (diverse) competenze da esercitare in un medesimo procedimento amministrativo. La circostanza che gli stessi abbiano deciso di procedere ad un’intesa per concordare tra loro le linee di condotta da portare avanti nella soluzione della questione dell’inquinamento del S.I.N. di Priolo, e per evitare quindi di procedere ciascuno secondo direttrici differenti, non può essere oggetto di censura da parte del soggetto privato che auspicava che l’esito dell’accordo di programma fosse la scelta di una linea più favorevole ai propri interessi, posto che la parte privata resta libera di aderire o meno all’accordo e che nel caso non aderisca resta libera di contestare la legittimità dei provvedimenti unilaterali successivi che portano ad esecuzione l’accordo stesso.

Sono infine infondate le censure relative alle prescrizioni con le quali la conferenza quivi impugnata ha imposto la caratterizzazione dei terreni di proprietà della Buzzi Unicem che, ancorché collocati all’interno del perimetro del SIN di Priolo, sono tuttavia esterni alle aree di pertinenza dello stabilimento produttivo “Cementeria di Augusta”, terreni che la ricorrente ha chiesto di escludere dalla perimetrazione del sito, in quanto sarebbero estranei ai fenomeni di contaminazione dello stesso.

Si rileva che trattasi di prescrizioni che conseguono alla accertata proprietà dei beni sui quali gli interventi devono essere attuati, e ciò in conseguenza della presentazione di documenti da parte della società stessa, effettuata proprio nella predetta qualità di proprietaria dei terreni.

C) Ricorsi n. 1823/2011 e n. 1827/2011

Sono fondate e devono essere accolte le censure proposte dalla ERG POWER (RG n. 1823/2011 ) ed ERG Nuove Centrali SpA (RG n. 1827/2011 ) con riferimento al punto 9 lettera c) dell’ordine del giorno relativo ad Erg Nuove Centrali, nella parte in cui la conferenza impugnata ha diffidato la società dal continuare i lavori in pendenza della restituzione agli usi legittimi dell’area indicata come Settore XII, ed inoltre ha richiesto l’integrazione del progetto di bonifica della falda, così come richiesto dalle precedenti conferenze di servizi del 21.07.2006 e 16.02.2007 ( prescrizione del confinamento fisico), in quanto sono riconducibili alle questioni generali già affrontate dal Collegio nella parte generale sub II e III, relativamente alle prescrizioni di barrieramento fisico e di restituzione delle aree agli usi legittimi.

D) Ricorso n. 1825/2011

Il Collegio prende in esame solo le prescrizioni relative alle aree ISAB Impianti Nord, stante la dichiarazione di parziale improcedibilità del ricorso 1825/2011 con riferimento all’area ISAB Impianti Sud.

Le prescrizioni impugnate sono innanzi tutto quelle di cui al punto 3 a dell’ordine del giorno, in relazione alle quali le censure dedotte sono generiche e poco chiare.

Infatti, con riferimento al diniego di restituzione agli usi legittimi dell’area destinata alla nuova mensa aziendale, la ricorrente non ha dedotto vizi avverso le motivazioni del diniego, riconducibili alla necessità di una integrazione della caratterizzazione trasmessa dalla società sia per i suoli che per le acque di falda in quanto ritenuta carente e non rappresentativa del reale stato di contaminazione delle suddette matrici ambientali.

Con riguardo alla richiesta di procedere alla caratterizzazione del tracciato degli oleodotti ERGMED- ISAB ed ERGMED – SASOL, alla richiesta di chiarimenti relativa all’oleodotto di collegamento ISAB Nord – ISAB Sud, nonché alla richiesta di trasmissione di un documento che descriva le modalità e i risultati delle attività di verifica della tenuta dei serbatoi attivi e dismessi, nonché lo stato di conservazione delle reti tecnologiche, le deduzioni di parte ricorrente secondo le quali si tratterebbe di un aggravio procedimentale e l’area di contrada Mostringiano ricadrebbe al di fuori della perimetrazione del sito, sono inconferenti in relazione ai motivi che hanno giustificato le indicate richieste della conferenza, quali risultano dal verbale impugnato.

Le censure devono dunque respingersi.

Con riferimento alla prescrizione di cui al punto 3 lettera b), la censura va accolta in quanto riconducibile alle questioni generali già affrontate dal Collegio sub II, relativamente alle prescrizioni di barrieramento fisico.

E) Ricorso n. 1826/2011.

Va disattesa perché generica la censura di illegittimo utilizzo dell’istituto della messa in sicurezza d’emergenza, dedotta dalla ricorrente con riferimento alla richiesta di avviare interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda e di fornire la descrizione degli interventi avviati (indicato in ricorso come punto 1) : la ricorrente non spiega, infatti, perché nel caso di specie la messa in sicurezza di emergenza sia stata disposta in asserita violazione della normativa ambientale, atteso che dall’esame del verbale impugnato appaiono emergere elementi che in concreto giustificavano l’ordine di m.i.s.e., al fine di contenere ed impedire l’ulteriore diffusione delle matrici inquinate .

Quanto alla violazione dei principi comunitari in ordine alla necessaria previa individuazione del responsabile dell’inquinamento, la censura va disattesa richiamando le considerazioni esposte in sede di esame del principio “chi inquina paga ”, sub punto I della trattazione generale.

Altresì infondata è la censura di aggravamento del procedimento, con la quale la società ha contestato la prescrizione riguardante l’obbligo di rielaborare l’analisi di rischio sito-specifica (punto 2), perché il verbale impugnato fa espresso riferimento al parere tecnico dell’ ISPESL, che aveva dettato specifiche prescrizioni sul documento presentato dalla società.

Devono essere accolte le censure sub punti 3 e 4, relativamente alla richiesta di trasmettere la rielaborazione del progetto di bonifica delle acque di falda entro 60 giorni, nonché del progetto di bonifica dei suoli entro 90 giorni.

La prima si inquadra nell’ambito della questione già affrontata in sede di trattazione generale sub II- barrieramento fisico della falda, mentre per il progetto di bonifica dei suoli appare previamente necessaria la integrazione delle indagini di caratterizzazione, sulla base delle quali il progetto deve essere rielaborato.

Quanto alle ulteriori prescrizioni impugnate, e di cui al punto 13, lettere a, d ed e, pag 145-146 del verbale di conferenza di servizi, va accolta la censura avverso la prescrizione di operare il barrieramento fisico della falda per le ragioni già esposte.

F) Ricorso n. 1868/2011.

Sono infondate le censure con le quali ENI ha contestato la prescrizione relativa al valore limite fissato per il parametro MTBE (punto 1, lettere g ed h ), deducendo l’arbitraria determinazione di tale valore sulla base dei pareri dell’Istituto superiore di sanità 06.02.2001 e 12.09.2006: si richiama quanto esposto sub V, 2, lettera G).

Parimenti infondate sono le censure relative al punto 2 “ S. Cusumano Basso. Integrazione al Progetto definitivo di MIS permanente trasmesso da Eni R&M” dell’ordine del giorno della conferenza di servizi impugnata, nella parte in cui la prescrizione è diretta ad imporre misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE) che non risulterebbero compatibili con il progetto di messa in sicurezza permanente (MISP), proposto dalla società in esecuzione di quanto prescritto nella conferenza di servizi decisoria del 16 febbraio 2007.

La prescrizione impugnata consistente nell’ordine di eseguire gli interventi di m.i.s.e. nell’area di interesse sfugge ai vizi denunciati dalla ricorrente, poiché la conferenza di servizi si è limitata a ribadire l’ordine di m.i.s.e. già formulato dalla precedente conferenza del 16.02.2007 e disatteso dalla ricorrente, che non ha contestato la circostanza di non avere eseguito gli interventi di messa in sicurezza di emergenza prescritti nel 2007, ma si è limitata ad affermare la necessità della completa realizzazione del progetto di messa in sicurezza permanente.

Tuttavia, è chiaro che l’approvazione definitiva del progetto di che trattasi comporta un allargamento delle indagini da effettuare, come risulta dal verbale, nel quale si legge che la documentazione trasmessa da ENI non ottemperava a tutte le prescrizioni formulate dalla conferenza del 16.02.2007 e non erano ancora state eseguite le prove di portata previste in progetto e ritenute fondamentali per determinare il calcolo delle portate da emungere e da trattare.

La necessità di interventi immediati è imposta dalla presenza nell’area in questione “di un enorme quantitativo di rifiuti nel suolo, ivi compresi rifiuti classificati come pericolosi” che comporta il rischio continuo di rilascio di contaminazione a seguito di eventi meteorici verso i bersagli costituti dalle acque di falda sottostanti l’area, nonché dal corso del Rio San Cusumano.

Pertanto, gli interventi di m.i.s.e. richiesti non si pongono in contrasto con il procedimento di approvazione e realizzazione del progetto unitario di bonifica (che richiede tempistiche ben diverse), essendo giustificati e motivati dall’evidente scopo di fronteggiare ed evitare, per quanto possibile, la propagazione della fonte di inquinamento all’interno del sito, sull’ovvio presupposto che detti interventi d’urgenza siano attivati nel più breve tempo possibile.

Il ricorso deve essere respinto.

G) Ricorso n. 1899/2011.

Sulle censure che investono il punto 1, lettere g ed h, per il parametro MTBE, si richiama quanto detto sub V, 2, lettera G) e richiamato al precedente punto F).

Sul punto 1 lett. e): “valutazione di applicabilità di opere di marginamento fisico del settore fronte mare delle aree A3 e B1”, progetto trasmesso da Syndial e Polimeri Europa (pagg. 21-22 del verbale ), le censure vanno accolte, per le motivazioni indicate sub II della trattazione generale, in relazione alle determinazioni che intendono prescrivere tout court l’opera di barrieramento fisico della falda, mentre le stesse prescrizioni sono legittime nella parte in cui richiedono una verifica sull’efficienza idraulica e l’efficacia idrochimica del barrieramento idraulico.

Devono essere dichiarati inammissibili i motivi con i quali la società ha contestato l’Accordo di Programma del 07.11.2008, per le motivazioni esposte sub “ B) Ricorso n. 1525/2011”.

H) Ricorso n. 1900/2011.

Si richiamano le considerazioni esposte alla precedente lettera G) relativa al ricorso n. 1899/2011, con riferimento alle censure con le quali Syndial ha contestato le prescrizioni di cui al punto 1, lettere e) g) ed h) dell’ordine del giorno.

Tali censure devono dunque in parte rigettarsi ed in parte accogliersi.

Le argomentazioni esposte al punto V, 2, sub lettera G) con riguardo ai valori limite di concentrazione, possono richiamarsi e considerarsi esaustive anche con riferimento al parametro ammoniaca (pari a 0,5 mg/l) di cui al punto 7, lett. a, (pag. 97, punto 9).

Quanto alle censure relative all’Accordo di programma, le stesse sono inammissibili per le ragioni più volte esposte.

Con riferimento alle censure che riguardano il punto 1 b), le prescrizioni relative alla messa in sicurezza di emergenza in area PO sono giustificate e motivate, quanto ai presupposti di m.i.s.e., con riferimento agli atti istruttori ivi richiamati e costituiscono esercizio non arbitrario di discrezionalità tecnica, non sindacabile in questa sede.

Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo alle prescrizioni di cui al punto 1 lettera f) “Stabilimento multisocietario. Relazione tecnica e verbale di ispezione dei luoghi presso area A4” (pagg. 22-26 del verbale della conferenza di servizi) contestate per la parte in cui è stato richiesto alla ricorrente di realizzare una campagna di indagine integrativa finalizzata alla ricerca delle probabili sorgenti attive di contaminazione e, “qualora la condotta rappresenti tuttora una fonte di contaminazione attiva a cui ricondurre la presenza del prodotto in fase libera già in precedenza riscontrato, rimuovere l’intera condotta nonché i terreni circostanti, ove risultassero contaminati a seguito di idonea caratterizzazione”; nonché per la parte in cui è stato disposto di adottare interventi integrativi con riferimento agli hot spot e con riferimento agli ulteriori interventi integrativi di recupero del prodotto surnatante e indagini riferite alle caratteristiche del prodotto in fase libera riscontrato nel piezometro A4PZ7. Le relative censure devono respingersi (cfr. altresì V, 2, lettera D).

Le considerazioni più volte riportate in tema di messa in sicurezza di emergenza consentono di rigettare altresì le censure dedotte avverso il punto 18, punto indefinito a pagg. 188/192, “integrazioni al piano di caratterizzazione dell’area C1 (maglia 50 x 50 m)”, per la parte in cui ha prescritto al punto 17) di attivare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda mediante emungimento in corrispondenza degli hot spot entro trenta giorni dalla data della conferenza di servizi istruttoria, nonché avverso il punto 7, lett. c) “Trasmissione analisi di rischio igienico sanitarie”, per la parte in cui si chiede all’Azienda di attivare interventi di messa in sicurezza d’emergenza della falda in corrispondenza dei piezometri interessati dalla presenza di hot spot.

La Syndial si limita infatti a contestare la necessità di ulteriori attività di m.i.s.e. rispetto a quelle già in essere, ma omette di riportare per intero quanto si legge nel verbale della conferenza impugnata relativamente alla presenza di “sostanze cancerogene molto tossiche e persistenti”, che giustificano la richiesta dei contestati interventi per i piezometri interessati dalla presenza di hot spot per tali sostanze.

Quanto al Punto 7, lett a) “Risposta al verbale della Conferenza di servizi del 16.02.07” (pagg. 92 – 98), per la parte in cui si chiede l’ottemperanza alle prescrizioni n. 1, 2, 3, 5 di cui alla lettera A (pag. 95) formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 febbraio 2007, la censura è carente di interesse, perché secondo quanto risulta dal verbale impugnato, in merito a tali prescrizioni l’Azienda ha dichiarato di “voler ottemperare… come dichiarato nel documento contenente l’Analisi di rischio ” trasmesso da Dow Italia, acquisito al Ministero il 12.3.2008 e discusso alla lettera c) del punto 7 dell’ordine del giorno; per la parte in cui si prescrive la predisposizione del progetto di bonifica dei suoli, la censura è da rigettare atteso che la prescrizione è supportata da adeguata istruttoria, essendo puntualmente richiamati gli atti istruttori su cui la stessa si fonda.

Vanno accolte le censure che riguardano i punti 18 c, per la parte in cui è imposto l’obbligo di rielaborare il progetto di bonifica dei terreni insaturi ivi indicati, subordinando l’approvazione del progetto di bonifica al marginamento fisico e mettendo in dubbio la tenuta delle opere già realizzate nell’ambito del progetto di bonifica delle acque di falda, per le ragioni ampiamente esposte in sede di trattazione generale della questione relativa al marginamento fisico della falda, nonché, per le stesse motivazioni, il punto 7 lett. a) “Risposta al verbale della Conferenza di servizi del 16.02.07” (pagg. 92 – 98), per la parte in cui (pag. 98) si delibera di chiedere all’azienda di “trasmettere l’integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda”.

In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso n. 1250/2011 per carenza di interesse;

devono accogliersi i ricorsi n. 2533/07, n. 996/2008, n. 1030/2008, n. 1150/2008, n. 1322/2008, n. 1374/08, n. 1383/2008, n. 3319/2008, n. 152/2009, n. 153/2009, n. 164/2009, n. 183/2009, n. 1823/2011, n. 1827/2011;

deve respingersi il ricorso n. 1868/2011;

devono in parte accogliersi ed in parte rigettarsi i ricorsi n. 784/2008, n. 1031/2008, n. 1153/2008, n. 1154/2008, n. 1170/2008, n. 1375/2008, n. 1789/08, n. 1525/2011, n. 1826/2011, n. 1899/2011, n. 1900/2011;

devono in parte dichiararsi improcedibili, in parte accogliersi ed in parte rigettarsi i ricorsi n. 3265/2008 e n. 1825/2011.

Quanto alle spese di lite, data la oggettiva complessità della fattispecie, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU che, in ragione della soccombenza sulle questioni principali di carattere generale, vengono poste a carico del Ministero Ambiente e delle quali si ordina la refusione in favore delle parti ricorrenti che le hanno anticipate (decreto di liquidazione n. 29/09 del 31.07.2009).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), riuniti i ricorsi in epigrafe,

Dichiara inammissibile il ricorso n. 1250/2011 per carenza di interesse.

Accoglie, come da motivazione, i ricorsi n. 2533/07, n. 996/2008, n. 1030/2008, n. 1150/2008, n. 1322/2008, n. 1374/08, n. 1383/2008, n. 3319/2008, n. 152/2009, n. 153/2009, n. 164/2009, n. 183/2009, n. 1823/2011, n. 1827/2011.

In parte accoglie ed in parte rigetta, come da motivazione, i ricorsi n. 784/2008, n. 1031/2008, n. 1153/2008, n. 1154/2008, n. 1170/2008, n. 1375/2008, n. 1789/08, n. 1525/2011, n. 1826/2011, n. 1899/2011, n. 1900/2011.

In parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte accoglie ed in parte rigetta, come da motivazione, i ricorsi n. 3265/2008 e n. 1825/2011.

Rigetta il ricorso n. 1868/2011.

Spese compensate, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 23 febbraio 2012, 17 maggio 2012, con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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