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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 3217 | Data di udienza: 30 Novembre 2016

* APPALTI – Indicazione degli oneri di sicurezza – Art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016 – Sentenza CGE 10/11/2016 – Mancata specificazione nella legge di gara dell’obbligo di indicazione separata – Rispetto sostanziale dei costi minimi di sicurezza aziendale – Carenza solo formale – Soccorso istruttorio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2016
Numero: 3217
Data di udienza: 30 Novembre 2016
Presidente: Guzzardi
Estensore: Leggio


Premassima

* APPALTI – Indicazione degli oneri di sicurezza – Art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016 – Sentenza CGE 10/11/2016 – Mancata specificazione nella legge di gara dell’obbligo di indicazione separata – Rispetto sostanziale dei costi minimi di sicurezza aziendale – Carenza solo formale – Soccorso istruttorio.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 12 dicembre 2016, n. 3217


APPALTI – Indicazione degli oneri di sicurezza – Art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016 – Sentenza CGE 10/11/2016 – Mancata specificazione nella legge di gara dell’obbligo di indicazione separata – Rispetto sostanziale dei costi minimi di sicurezza aziendale – Carenza solo formale – Soccorso istruttorio.

In tema di indicazione degli oneri di sicurezza, il principio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, che esclude l’applicabilità della procedura di soccorso istruttorio per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale “afferenti all’offerta tecnica ed economica”, deve essere contemperato con le esigenze considerate nella pronuncia CGE 10/11/2016, ovvero la necessità, in applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l’appaltatore, che potrebbe aver presentato comunque un’offerta comprensiva degli oneri senza averla però dettagliata. L’esclusione del concorrente non può pertanto essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, a regolarizzare l’offerta. Quanto sopra deve trovare applicazione anche nei casi di gare “sottosoglia”, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale. Laddove non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza non è infatti sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente (cfr.  Ad. Plenaria n. 19/2016).

Pres. Guzzardi, Est.Leggio – Soc. Coop. Sociale T. (avv. Pergolizzi) c. Comune di Villafranca Tirrena, e altri (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 12 dicembre 2016, n. 3217

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 12 dicembre 2016, n. 3217

 

Pubblicato il 12/12/2016
N. 03217/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01864/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2016, proposto da:
Soc. Coop. Sociale Tirrena 96, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Nazareno Pergolizzi C.F. PRGNRN77E28F158W, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Villafranca Tirrena, Comune di Saponara, Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Villafranca Tirrena e Saponara, non costituiti;

nei confronti di

Soc. Coop. Sociale RI.SO., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Prestifilippi C.F. PRSNNA75R62F158F, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Catania via Milano 42a;
Soc. Coop. Sociale Materia Verde, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

-del verbale n. 19 del 24 agosto 2016, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara relativa al “Servizio di spazzamento manuale e meccanico e di scerbamento di strade ed aree pubbliche e ad uso pubblico per mesi 12”;

– del provvedimento, di estremi sconosciuti, di aggiudicazione definitiva dell’appalto;

-del verbale del 3 giugno 2016, contenente provvedimento di ammissione alla procedura di gara delle società controinteressate;

-in linea subordinata, di tutti gli atti e verbali di gara finalizzati alla formazione della graduatoria finale di merito ed all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

-ove occorra, anche della nota della Centrale Unica di Committenza prot. 359 del 26 agosto 2016;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la reintegrazione in forma specifica nel contratto della ricorrente ai sensi dell’art. 124 c.p.a, nonché

in via subordinata, per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della illegittimità degli atti sopra menzionati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società cooperativa sociale RI.SO.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente Società cooperativa sociale Tirrena 96 impugna la propria esclusione dalla procedura negoziata indetta dalla Centrale unica di committenza dei Comuni di Villafranca Tirrena e Saponara per l’affidamento del servizio di spazzamento manuale e meccanico e di scerbamento di strade ed aree pubbliche e ad uso pubblico per mesi 12 ( anno 2016-2017), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’ “importo a base di appalto” di Euro 208.500,00, di cui Euro 13.500,00 a base d’asta soggetta a ribasso, ed Euro 195.500,00 quale importo per attuazione piano di sicurezza e manodopera, non soggetto a ribasso.

La ricorrente espone:

-che alla gara predetta hanno partecipato tre concorrenti tra cui la ricorrente stessa;

-che la gara è stata in un primo momento aggiudicata provvisoriamente alla società cooperativa sociale RI.SO. e successivamente alla ricorrente, senza che però la RI.SO. venisse esclusa dalla gara;

-che con nota del 26 luglio 2016 il Comune di Villafranca ha sospeso la determinazione di aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente e, a seguito di riapertura della gara, con verbale n. 19 del 24 agosto 2016 ne ha disposto l’esclusione, in ragione della mancata specificazione degli oneri di sicurezza aziendali all’interno della propria offerta economica;

-che con nota 26 agosto 2016 la stazione appaltante ha comunicato alla società cooperativa ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore con verbale di gara n. 18/2016.

Avverso i predetti atti – nonché avverso i provvedimenti di ammissione alla procedura di gara delle società controinteressate – e per il loro annullamento, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, affidato in diritto alle seguenti censure:

1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 comma 9, 95 comma 10 e 97 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Le norme calendate non prevedono la sanzione dell’esclusione per il caso di mancata specificazione nell’offerta economica degli oneri della sicurezza aziendali e, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il procedimento di soccorso istruttorio, ovvero procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta.

Inoltre, né il bando di gara né l’apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta richiedevano la specificazione degli oneri della sicurezza aziendali.

La ricorrente richiama sul punto la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 luglio 2016, n. 19), che ha ridimensionato la portata automaticamente escludente della mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza interni ove l’Amministrazione abbia ingenerato in capo ai concorrenti un significativo affidamento circa la non sussistenza dell’obbligo di indicare nell’offerta economica tali oneri, ciò che secondo la ricorrente sarebbe avvenuto nel caso di specie, atteso che la stazione appaltante non ha previsto l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza aziendali nei documenti di gara.

2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito in L. n. 726/1982; violazione del punto 11 della lettera di invito.

Le controinteressate società cooperativa sociale “Materia Verde” e società cooperativa sociale RI.SO. avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per l’omessa corretta compilazione del modello GAP.

3.Violazione e falsa applicazione del punto 5 lettera c della lettera di invito, e dell’allegato 1 del CSA.

La RI.SO. avrebbe dovuto essere esclusa anche per avere formulato la propria offerta indicando una dotazione di personale inferiore al minimo richiesto dalla lettera di invito.

4.Violazione e falsa applicazione del punto 7 della lettera di invito e dell’art. 93 del D.lgs n. 50/2016.

La RI.SO. avrebbe dovuto essere ulteriormente esclusa per avere prodotto una polizza fideiussoria con firma illeggibile, e senza la specificazione dei poteri di rappresentanza posseduti.

5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 77, comma 4, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.

La ricorrente contesta la legittimità delle operazioni di gara per incompatibilità del Presidente della commissione di gara ai sensi della norma sopra rubricata.

La Tirrena 96 ha dunque concluso per l’annullamento degli atti di gara impugnati, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, chiedendo in via subordinata il risarcimento dei danni subiti.

Si è costituita in giudizio la controinteressata società cooperativa RI.SO. Rinascimento Sociale, avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La controinteressata ha chiarito di essersi classificata al secondo posto dopo la ricorrente, e di avere avanzato all’amministrazione richiesta di affidamento del servizio in data 23 agosto 2016.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

La questione di diritto che è alla base della presente controversia concerne le conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in punto di ammissibilità dell’offerta, ed in particolare attiene alla portata automaticamente escludente, o meno, di tale omessa specificazione.

Nella fattispecie in esame, infatti, risulta pacificamente agli atti che la cooperativa ricorrente ha omesso l’indicazione separata degli oneri di sicurezza nell’ambito della propria offerta economica, ciò che ha determinato la sua esclusione dalla gara sull’assunto che l’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza comporta automaticamente, per tutti i tipi di appalto, la sanzione espulsiva, anche in assenza di una previsione specifica in tal senso del bando di gara, in quanto determina il difetto di un elemento essenziale dell’offerta non sanabile mediante soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio dei concorrenti ( Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pronunce n. 3 e n. 9 del 2015).

Il ricorso va accolto, per le considerazioni di seguito esposte.

Come è noto, con le sentenze nn. 19 e 20 del 2016 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha proceduto ad una parziale revisione dell’orientamento a cui era approdata nelle decisioni nn. 3 e 9 del 2015, sopra brevemente richiamato.

La revisione ha riguardato in particolare non tanto l’affermazione secondo cui l’indicazione – o, meglio, la considerazione in sede di offerta – degli oneri di sicurezza c.d. aziendali costituisce un ben preciso obbligo per il concorrente, quanto la possibilità di accordare il c.d. soccorso istruttorio nel caso in cui l’obbligo di specificare in sede di offerta economica l’importo di tali oneri non sia stato espressamente indicato a pena di esclusione negli atti di gara.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che, ove l’Amministrazione abbia ingenerato in capo ai concorrenti un significativo affidamento circa la non sussistenza dell’obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza poiché, non solo non ha richiamato questo obbligo nei documenti di gara, “ma anche nella predisposizione dei moduli per la presentazione dell’offerta” non ha previsto l’indicazione della voce in questione ( “circostanza quest’ultima che, nonostante la natura non vincolante di tali moduli, assume particolare rilievo se si considera che per adempiere all’obbligo in esame il concorrente avrebbe dovuto, di propria iniziativa, integrare la scheda predisposta dalla stazione appaltante, tramite l’inserimento di una dichiarazione aggiuntiva non richiesta espressamente”), “l’applicazione della regola dell’esclusione automatica, senza il previo soccorso istruttorio, si tradurrebbe in un risultato confliggente con i principi Euro-unitari di tutela dell’affidamento, di certezza del diritto, di trasparenza, par condicio e proporzionalità”.

Secondo l’Adunanza Plenaria, infatti, la doverosità del previo ricorso al soccorso istruttorio non rappresenterebbe, “a ben vedere, un esito contrastante con i principi affermati dalla sentenza n. 9 del 2015”, atteso che la mancanza di indicazione degli oneri di sicurezza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, di cui sono senz’altro un elemento essenziale, “solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori”. “Laddove, invece, (…), non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui ricorre la situazione sopra descritta di affidamento ingenerato dalla stazione appaltante, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente”.

Alla luce di tali considerazioni, l’Adunanza Plenaria ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio”.

A ciò va aggiunto che le conclusioni lapidarie a cui era pervenuta l’Adunanza Plenaria nel 2015 erano già state sottoposte all’attenzione della CGE dal TAR Molise e dal TAR Piemonte, e, pertanto, esisteva di nuovo uno stato di incertezza sulla correttezza dei principi affermati dal massimo Organo della giustizia amministrativa nelle pronunce del 2015.

Invero, l’Adunanza plenaria 27 luglio 2016, n. 19 ha sostanzialmente anticipato la soluzione cui è approdata la Corte di giustizia dell’UE con la sentenza Sez. VI, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16, Spinosa, la quale ha affermato che “Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.”.

La Corte di Giustizia ha sostanzialmente ribadito un principio di diritto che la Corte stessa aveva già affermato nella di poco precedente sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo (C 27/15, EU:C:2016:404), nella quale occupandosi di un’altra causa di esclusione dalle gare ad evidenza pubblica prevista dall’ordinamento italiano (ossia il mancato versamento del contributo per il funzionamento dell’ex AVCP, ora ANAC), aveva concluso nel senso che “Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Ciò che infatti accomuna e viene in evidenza, pur nella loro diversità, nelle due ipotesi di mancato adempimento di obblighi in sede di gara è, per la Corte di Giustizia, il rispetto dell’obbligo del clare loqui che incombe sulle stazioni appaltanti, obbligo che è funzionale a garantire la par condicio fra i concorrenti.

La Corte richiama anche l’obbligo di trasparenza, che “ha come scopo quello di eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice”, che impone che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri e afferma, infine, che i due principi della trasparenza e della parità di trattamento richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione a un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi vincoli valgono per tutti i concorrenti (punti 26, 27 e 28 della sentenza della CGE).

Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni svolte dalla pronuncia citata, ritenendo che il principio di diritto da essa enucleato, con il quale è stata fortemente mitigata la portata escludente dell’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza, possa trovare applicazione nella fattispecie in esame.

Sebbene infatti l’Adunanza Plenaria 27 luglio 2016, n. 19 abbia ammesso il soccorso istruttorio per le offerte relative alle gare anteriori alla entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, entrato in vigore il 19 aprile 2016), tuttavia ritiene il Collegio che le medesime conclusioni siano applicabili alla gara in esame, pur se indetta dopo l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, anche alla luce dei principi enunciati e ribaditi da Corte di Giustizia nelle due sentenze prima richiamate (2 giugno 2016, C-27/15 e 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16).

Del resto la stessa Adunanza Plenaria ha sollevato il dubbio (estraneo in quella sede al thema decidendi ) della possibilità di esercizio del soccorso istruttorio anche nella vigenza del nuovo Codice, in base all’ampia formulazione dell’art 83, comma 9 – che consente il soccorso istruttorio relativamente a qualsiasi elemento formale della domanda – relativamente alla offerta viziata solo per la mancata formale (non sostanziale ) indicazione separata degli oneri di sicurezza.

Ebbene, ritiene il Collegio che il disposto di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, che esclude l’applicabilità della procedura di soccorso istruttorio per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale “afferenti all’offerta tecnica ed economica”, dopo l’intervento di CGE 10 novembre 2016 più volte richiamata debba essere contemperato con le esigenze considerate nella pronuncia, ovvero la necessità, in applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l’appaltatore, che potrebbe aver presentato comunque un’offerta comprensiva degli oneri senza averla però dettagliata.

Tale necessità che l’esclusione del concorrente non possa essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, a regolarizzare l’offerta, proprio in quanto espressione dei principi generali richiamati dalla Corte di Giustizia, deve trovare applicazione anche nei casi di gare cd “sottosoglia” nelle ipotesi in cui, come avviene nel caso di specie, l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.

Nel caso di specie, infatti, non è in contestazione, sotto il profilo sostanziale, l’avvenuto rispetto dei costi minimi imposti dagli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, ciò che peraltro dimostra che non vi è qui un reale vulnus all’interesse protetto dalla prescrizione relativa all’obbligo di indicare i costi aziendali ( art. 95, comma 10, nuovo codice appalti) e non vi è una irregolarità essenziale dell’offerta economica, atteso che gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati).Laddove, invece, come avviene nel caso oggetto del presente giudizio, non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui ricorre la situazione sopra descritta di affidamento ingenerato dalla stazione appaltante, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente ( Ad. Plenaria n. 19/2016 già richiamata).

In considerazione di quanto precede, va ritenuta illegittima l’esclusione della ricorrente dalla gara in controversia e deve disporsi, di conseguenza, la sua riammissione in gara e l’attivazione, ora per allora, della procedura di soccorso istruttorio, finalizzata a “sanare” l’errore consistente nella mancata indicazione formale degli oneri di sicurezza.

Il ricorso va quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte, dal che consegue la reintegrazione in forma specifica dell’interesse della società ricorrente.

Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione oggetto di decisione, e della novità della questione medesima, si ritiene che sussistano eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Giuseppa Leggio
        
IL PRESIDENTE
Gabriella Guzzardi
        
        
IL SEGRETARIO
 

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