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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2432 | Data di udienza: 5 Ottobre 2017

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 10 , c. 2, lett. c) l. n. 1150/1942 – Amministrazione regionale – Approvazione dello strumento urbanistico – Modifiche indispensabili alla tutela del paesaggio o di beni ambientali – Terreni limitrofi ad un pozzo di acque destinate al consumo umano.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2017
Numero: 2432
Data di udienza: 5 Ottobre 2017
Presidente: Trebastoni
Estensore: Monica


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 10 , c. 2, lett. c) l. n. 1150/1942 – Amministrazione regionale – Approvazione dello strumento urbanistico – Modifiche indispensabili alla tutela del paesaggio o di beni ambientali – Terreni limitrofi ad un pozzo di acque destinate al consumo umano.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 18 ottobre 2017, n. 2432


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 10 , c. 2, lett. c) l. n. 1150/1942 – Amministrazione regionale – Approvazione dello strumento urbanistico – Modifiche indispensabili alla tutela del paesaggio o di beni ambientali – Terreni limitrofi ad un pozzo di acque destinate al consumo umano.

L’art. 10, comma 2 , lett. c), della l. n. 1150/1942 prevede che l’amministrazione regionale, all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico, possa apportarvi non solo modifiche che non comportino sostanziali innovazioni ma anche, tra l’altro, quelle riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio o di beni ambientali (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione. IV, n. 6349/2011), quale la destinazione a zona agricola, dettata da dettata da finalità di tutela ambientale, dei terreni limitrofi ad un pozzo comunale destinato al consumo umano a sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006.

Pres. f.f. Trebastoni, Est.Monica – E. s.r.l. (avv. Amenta) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) e Comune di Priolo Gargallo (avv. Mangano)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 18 ottobre 2017, n. 2432

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 18 ottobre 2017, n. 2432

Pubblicato il 18/10/2017

N. 02432/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2016, proposto da:
Energie Rinnovabili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppa Bordonaro, Sebastiano Bordonaro, Antonina Epifania Bordonaro, Paolo Cutrale, Giuseppe Cutrale, Antonio Trapani, Salvatore Monterosso, Adele Milluzzo, Anna Maria Milluzzo, Salvatore Milluzzo e Sandra Milluzzo, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Amenta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tiziana Gallo in Catania, via Umberto, n. 297;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Comune di Priolo Gargallo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Franza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Benedetto Mangano in Catania, via Genova, n. 14;

per l’annullamento

del decreto A.R.T.A. n. 357 del 3 novembre 2015, di “approvazione del Piano Regolatore Generale, delle Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento Edilizio e delle prescrizioni esecutive del Comune di Priolo del Gallo” nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e del Comune di Priolo Gargallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, i ricorrenti – nel rappresentare di essere tutti proprietari di distinti lotti di terreno siti in Priolo Gargallo, all’interno della fascia di rispetto di 200 metri esistente attorno ai pozzi comunali utilizzati per l’emungimento di acqua a servizio del pubblico acquedotto – impugnano il decreto assessoriale in epigrafe di approvazione del P.R.G. del Comune di Priolo Gargallo, del relativo regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, nella parte in cui tali aree, in conformità al voto CRU n. 229 del 29 luglio 2015, sono state inserite in zona “E – verde agricolo” e non in zona “C – di espansione o completamento residenziale” come, invece, previsto nella delibera commissariale n. 1 del 3 giugno 2013 di adozione da parte del Comune interessato dello stesso P.R.G..

In particolare, parte ricorrente assume l’illegittimità di tale atto sostanzialmente per contrarietà all’art. 10, comma 2, lett. c), della legge n. 1150/1942, evidenziando come tale modifica introdotta d’ufficio dalla Regione in sede di approvazione, comportando una sensibile variazione delle scelte di pianificazione del territorio riservate all’amministrazione comunale, integrerebbe una inammissibile sostanziale innovazione.

Si costituiva in giudizio sia l’Assessorato che il Comune, quest’ultimo eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova della titolarità del diritto di proprietà sui terreni in questione, indispensabile a sostanziare l’interesse legittimo all’annullamento del gravato provvedimento. La stessa amministrazione comunale sosteneva, altresì, nel merito la piena legittimità del decreto assessoriale, evidenziando come le aree siano state classificate quali zona “E”, coerentemente con il vincolo sulle stesse gravanti in relazione al ricadere esse entro l’area di rispetto di un pozzo idrico comunale destinato al consumo umano.

Parte ricorrente non produceva alcuna documentazione idonea a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà, nulla replicando in merito.

All’udienza pubblica del 5 ottobre 2017, la causa veniva, quindi, trattata e trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in ragione della mancata prova della proprietà, in considerazione del fatto che il ricorso è in ogni caso infondato nel merito, in ragione della riconducibilità della destinazione a zona agricola dei terreni in questione alla previsione di cui all’art. 10, comma 2 , lett. c), della l. n. 1150/1942, in quanto espressamente dettata da finalità di tutela ambientale legate alla presenza di un limitrofo pozzo comunale destinato al consumo umano a sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, recante “norme in materia ambientale”.

Il citato art. 10 espressamente ammette, infatti, che l’amministrazione regionale, all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico, possa apportarvi non solo, come vorrebbe parte ricorrente, modifiche che non comportino sostanziali innovazioni ma anche, tra l’altro, quelle riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio o di beni ambientali (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione. IV, n. 6349/2011).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Dauno Trebastoni, Presidente FF
Francesco Mulieri, Referendario
Eleonora Monica, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Eleonora Monica
        
IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni
        
        
IL SEGRETARIO

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