FAUNA E FLORA – Ordinanza contingibile e urgente – Ragioni igienico-sanitarie – Spostamento di animali (gatti) dalla residenza del proprietario ad altro luogo idoneo – Legittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2021
Numero: 1299
Data di udienza: 15 Aprile 2021
Presidente: Cabrini
Estensore: Caminiti
Premassima
FAUNA E FLORA – Ordinanza contingibile e urgente – Ragioni igienico-sanitarie – Spostamento di animali (gatti) dalla residenza del proprietario ad altro luogo idoneo – Legittimità.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ – 23 aprile 2021, n. 1299
FAUNA E FLORA – Ordinanza contingibile e urgente – Ragioni igienico-sanitarie – Spostamento di animali (gatti) dalla residenza del proprietario ad altro luogo idoneo – Legittimità.
E’ legittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie colonia felina) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.
Pres. Cabrini, Est. Caminiti – F.M.G. (avv. Saitta) c. Comune di Patti (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^ - 23 aprile 2021, n. 1299SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2020, proposto da Faustini Maria Gloria, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Patti, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
dell’ordinanza del Sindaco di Patti n. 4 del 13 gennaio 2020, notificata in pari data, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di adottare alcune misure in relazione alla colonia felina e ad altri gatti randagi rinvenuti, rispettivamente, in un terreno e in un appartamento di sua proprietà, siti in Patti, Via Mazzini, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 401/2020;
Visti i documenti e le memorie difensive della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”) il dott. Emanuele Caminiti;
FATTO
La controversia ha ad oggetto la legittimità dell’ordinanza (n. 4 del 13 gennaio 2020) con cui il Sindaco del Comune di Patti, in seguito ad un sopralluogo (effettuato in virtù di un esposto) della Polizia Municipale del Comune di Patti, congiuntamente al Servizio Veterinario dell’ASP di Patti ordinava all’odierna ricorrente di adottare tutte le misure idonee a garantire l’igiene e la sanità pubblica.
In particolare, veniva ordinato alla Faustini di:
– allontanare, con effetto immediato dall’appartamento di sua proprietà (…) i gatti attualmente detenuti in condizioni di degenza;
– detenere i gatti (…) nella corte di sua proprietà, dotandola di idonea recinzione atta a impedire lo sconfinamento;
– provvedere, giornalmente, al nutrimento e all’accudimento dei gatti (…), nonché alle operazioni di pulizia dalle deiezioni solide del sito dagli stessi occupato (…), provvedendo alla pulizia dell’area dove i gatti sono alimentati;
– evitare che altri animali (…) vengano attratti dalla presenza del cibo per i gatti della colonia;
– provvedere, anche d’intesa con l’ASP e con il comando della Polizia Municipale, al controllo delle nascite (…) e all’eventuale assistenza veterinaria per i gatti malati facenti parte della colonia (…).
Tale provvedimento faceva seguito alle risultanze di un sopralluogo effettuato dal Servizio Sanitario dell’ASP di Messina Distretto di Patti in cui si rilevava “la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari”.
Avverso l’ordinanza sindacale (meglio specificato in epigrafe), la ricorrente, ritenendola illegittima, proponeva ricorso chiedendone l’annullamento per violazione delle garanzie di partecipazione a un giusto procedimento, per omessa e/o carente istruttoria per violazione dell’obbligo di motivazione, e ancora più a monte, per insussistenza dei presupposti di legge per l’emanazione delle ordinanze sindacali ex art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, più precisamente perché adottato in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza previsti per l’esercizio del potere sindacale di ordinanza, perché non è stato accertato quale sia la causa della situazione di pericolo per l’igiene o per l’incolumità pubblica evidenziata in motivazione.
Con Ordinanza n. 401 del 2020, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare.
In vista della trattazione del ricorso nel merito la ricorrente depositava memoria e documenti.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla questione della possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai potenziali controinteressati (i condomini che parte ricorrente sa aver presentato esposti nei suoi confronti), atteso che, comunque il ricorso è infondato nel merito per come evidenziato in sede cautelare.
Innanzi tutto, mette conto evidenziare che l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare “con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale.
Tenuto conto di quanto precede, il motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza dei requisiti per l’emissione dell’ordinanza contingibile e urgente non può essere accolto.
Innanzi tutto, sebbene l’impugnato provvedimento effettivamente non contenga un espresso riferimento alla disposizione dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, tuttavia il Collegio ritiene che – conseguendo l’adozione di tale provvedimento sindacale alle risultanze di un sopralluogo effettuato in data 27 novembre 2019 protocollo 2952, dal Distretto Veterinario dell’ASP di Patti e dalla Polizia Municipale, in cui veniva rilevata “la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti” e veniva accertava “la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari”, ove sono stati inequivocabilmente evidenziati lo stato di degrado dell’immobile di cui è parte l’unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l’igiene pubblica – il provvedimento stesso vada senz’altro qualificato come un’ordinanza contingibile e urgente e, quindi, nessun rilievo possa assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato.
Si evidenzia al riguardo che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.
Come correttamente rilevato nell’ordinanza cautelare risultano infondate le doglianze di violazione del principio di partecipazione a un giusto procedimento, di omessa e/o carente istruttoria e di violazione dell’obbligo di motivazione, fermo restando che, per giurisprudenza costante, tale adempimento non è necessario nel caso di adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
D’altra parte, quand’anche così non fosse, con riferimento alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali, il Collegio osserva come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l’acclarata esigenza di intervenire sia al fine di tutelare l’igiene e la sanità pubblica. Ne consegue che – alla luce della disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” – la ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto di non essere stata posta in condizione di partecipare al procedimento.
Con riferimento alla insufficiente istruttoria e alla carenza di motivazione, si osserva che l’ordinanza impugnata trova fondamento e risulta motivata sulla base delle risultanze del sopralluogo dell’Amministrazione sanitaria che, come già sopra precisato, aveva rilevato “la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari”.
Giova poi rammentare che, secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1299), il provvedimento amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa per relationem; nella fattispecie viene richiamato il verbale dell’ASP del Distretto Veterinario di Patti protocollo n. 23019 del 16 settembre 2019.
Né giova alla ricorrente dedurre che nella motivazione dell’ordinanza non venga indicata la norma violata, perché le ordinanze contingibili e urgenti non sono provvedimenti sanzionatori, essendo finalizzate a prevenire ed eliminare “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Quanto alle ulteriori carenze motivazionali evidenziate dalla ricorrente, consistenti nella mancata allegazione di elementi di valutazione in ordine al pregiudizio per la salute pubblica, è sufficiente leggere il verbale dell’ASP dal quale risulta “la presenza di deiezioni solide” per verificare il pericolo per la salute delle persone che abitano l’edificio in questione.
In definitiva, tenuto conto dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, risulta palese l’interesse pubblico a sostegno del provvedimento in questione.
L’Amministrazione ha, pertanto, agito correttamente nel dettare le disposizioni e le misure sopra riportate, andando a soddisfare in tal modo esigenze di natura pubblicistica, di propria competenza, quali la prevenzione, l’igiene, la sanità e la salute pubblica, non ravvisandosi una violazione dei principi generali della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’imparzialità.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 (svoltasi ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”):
Federica Cabrini, Presidente
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Emanuele Caminiti
IL PRESIDENTE
Federica Cabrini
IL SEGRETARIO