* AREE PROTETTE – Regione siciliana – Art. 24 l.r. Sicilia n. 14/1988 – Aree rientranti nei parchi e nelle riserve – Nulla osta – Competenza della Soprintendenza relativamente alla tutela paesaggistica – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 27 Luglio 2018
Numero: 1620
Data di udienza: 7 Giugno 2018
Presidente: Burzichelli
Estensore: Mulieri
Premassima
* AREE PROTETTE – Regione siciliana – Art. 24 l.r. Sicilia n. 14/1988 – Aree rientranti nei parchi e nelle riserve – Nulla osta – Competenza della Soprintendenza relativamente alla tutela paesaggistica – Esclusione.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 27 luglio 2018, n. 1620
AREE PROTETTE – Regione siciliana – Art. 24 l.r. Sicilia n. 14/1988 – Aree rientranti nei parchi e nelle riserve – Nulla osta – Competenza della Soprintendenza relativamente alla tutela paesaggistica – Esclusione.
Dal tenore dell’art. 24 della L.R. Sicilia 09/08/1988, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: “Norme per l’istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali”) si evince chiaramente che nelle aree rientranti nei parchi e nelle riserve della Regione Siciliana il nulla osta rilasciato ai sensi del citato art. 24 della L.r. n. 14/1988 sostituisce ogni altro nulla osta relativo alla tutela paesaggistica demandato alla Sovrintendenza BB.CC.AA. dalla L. n. 1477/1939 e successive modificazioni, la quale perde pertanto ogni competenza in materia di rilascio, diniego e ritiro di nulla osta sulle aree passate sotto il controllo dell’Ente parco.
Pres. Burzichelli, Est. Mulieri – C.S. (avv. Alì) c. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 27 luglio 2018, n. 1620SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 27 luglio 2018, n. 1620
Pubblicato il 27/07/2018
N. 01620/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06668/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6668 del 1995, proposto da Corso Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Alì, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, 60;
contro
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
della nota prot. n. 1999cc del 28.9.1995, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. ha annullato i propri precedenti nulla osta 18.11.1993 n. 6026 e 31.5.1990 n. 40 ed ha dichiarato il non luogo a pronunciarsi sulla domanda di nulla osta ex art. 23 L.r. n. 37/1985 relativa al progetto in sanatoria presentato dal ricorrente ex L.r. n. 37/1985 e L. n. 47/1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 7 giugno 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 novembre 1995 e depositato il 12 dicembre successivo, il Sig. Corso Salvatore – premesso di aver realizzato in località Vulcanello nel Comune di Lipari alcune modeste strutture in muratura finalizzate all’esercizio dell’attività turistica strettamente collegata alla fruizione della costa marina (nella fattispecie, un campeggio) e di aver richiesto gli atti di assenso necessari ai fini del rilascio della concessione in sanatoria – chiedeva l’annullamento della nota prot. n. 1999cc del 28.9.1995, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. ha annullato i propri precedenti nulla osta 18.11.1993 n. 6026 e 31.5.1990 n. 40 ed ha dichiarato il non luogo a pronunciarsi sulla domanda di nulla osta ex art. 23 L.r. n. 37/1985 relativa al progetto in sanatoria presentato dal ricorrente ex L.r. n. 37/1985 e L. n. 47/1995.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente sollevava diverse censure.
In primo luogo deduceva la violazione dell’art. 24, commi 4 e 5, della L.R. 9.8.1988 n. 14 e, dunque, incompetenza della Soprintendenza BB.CC.AA. ad adottare atti relativi alla tutela paesaggistica delle aree rientranti nei parchi e nelle riserve naturali della Regione Siciliana.
In secondo luogo deduceva la violazione dei principi sul procedimento amministrativo sotto diversi profili: la Sovrintendenza non solo non avrebbe esternato quali fossero le ragioni di interesse pubblico ulteriore (rispetto alla pretesa legittimità violata) tali da determinare l’annullamento dei precedenti nulla osta, ma avrebbe anche adottato l’atto di annullamento d’ufficio a distanza di ben 5 anni rispetto ai nulla osta medesimi, senza tener conto del fatto che si fosse già prodotta la sanatoria ex lege degli edifici de quibus.
Infine, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, sotto gli ulteriori profili attinenti alla violazione delle garanzie partecipative sottese allo svolgimento del procedimento amministrativo (omessa comunicazione di avvio del procedimento) e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti (secondo la Soprintendenza le costruzioni in parola non risulterebbero dalla aerofotogrammetria del 1983).
L’Amministrazione intimata si costituiva, con memoria di forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 7 maggio 2018, il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene fondata la censura con la quale si deduce l’incompetenza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ad adottare il provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, in relazione ai terreni su cui insistono gli edifici in questione rientranti nell’area della riserva naturale di Vulcanello (per i quali il ricorrente deduce di aver presentato istanza volta al rilascio del prescritto nulla osta ex art. 24, L.r. n. 14/1988 per le opere oggetto della domanda in sanatoria ex L. n. 47/1905 e L.r. n. 37/1985, ottenendo il nulla osta ex art. 24 con D.A. n. 102 del 26.11.1994) il ricorrente ha correttamente invocato l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 24 della L.R. 09/08/1988, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: “Norme per l’istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali”).
Ed inveri il quarto comma del citato art. 24 prevede che “Dalla costituzione dell’Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla – osta dell’Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all’articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla – osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato”.
Il successivo quinto comma poi aggiunge che “Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell’Ente parco, sentito il parere vincolante dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell’Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente” ; detto quinto comma (già sostituito dall’art. 4, L.R. 18 maggio 1996, n. 34, poi nuovamente così sostituito dall’art. 125, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001) è stato così modificato dall’art. 11, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 14 (il testo precedente era così formulato: «5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell’ente parco, secondo criteri generali attuativi del regolamento dell’ente preventivamente determinati dal Comitato tecnico scientifico, e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni»).
Dal tenore delle disposizioni sopra riportate si evince chiaramente che nelle aree, come quella in questione, rientranti nei parchi e nelle riserve della Regione Siciliana il nulla osta rilasciato ai sensi del citato art. 24 della L.r. n. 14/1988 sostituisce ogni altro nulla osta relativo alla tutela paesaggistica demandato alla Sovrintendenza BB.CC.AA. dalla L. n. 1477/1939 e successive modificazioni.
Ne consegue che, come correttamente dedotto sul punto dalla difesa del ricorrente, la predetta Sovrintendenza in virtù del sopra riportato art. 24 della L.r. n. 14/1988 viene a perdere ogni competenza in materia di rilascio, diniego e ritiro di nulla osta sulle aree passate sotto il controllo dell’Ente parco.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo ed assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Francesco Mulieri
IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli
IL SEGRETARIO