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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 1765 | Data di udienza: 19 Luglio 2018

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione allo scarico –  Art. 101, c. 1 d.gs. n. 152/2006 – Idonee prescrizioni per periodi di avviamento, arresto o guasti – Inosservanza – Rigetto dell’autorizzazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 5 Settembre 2018
Numero: 1765
Data di udienza: 19 Luglio 2018
Presidente: Savasta
Estensore: Savasta


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione allo scarico –  Art. 101, c. 1 d.gs. n. 152/2006 – Idonee prescrizioni per periodi di avviamento, arresto o guasti – Inosservanza – Rigetto dell’autorizzazione.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 5 settembre 2018, n. 1765


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione allo scarico –  Art. 101, c. 1 d.gs. n. 152/2006 – Idonee prescrizioni per periodi di avviamento, arresto o guasti – Inosservanza – Rigetto dell’autorizzazione.

L’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 consente all’autorità competente (in Sicilia, Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità) di dettare direttamente con l’autorizzazione allo scarico, “idonee prescrizioni per periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”. In altre parole, gli interessi pubblici in gioco – tutela dell’ambiente e della collettività – rivestono una rilevanza tale da rendere necessarie delle prescrizioni sul modus operandi, la cui inosservanza deve determinare l’eventuale rigetto dell’autorizzazione (se del caso previa indicazione di un termine per adottare le idonee misure di adeguamento) e non provvedimenti interlocutori, inidonei a stabilizzare, come necessario in detta materia, gli interessi pubblici coinvolti.


Pres. ed Est. Savasta – Comune di Biancavilla (avv. Ardizzone) c. Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 5 settembre 2018, n. 1765

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 5 settembre 2018, n. 1765

Pubblicato il 05/09/2018

N. 01765/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2017, proposto da
Comune di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Ardizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;


contro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’, Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana sull’istanza di autorizzazione allo scarico presentata dal Comune di Biancavilla in data 5 maggio 2016, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’Assessorato medesimo di provvedere su tale istanza mediante adozione di un provvedimento espresso da rendersi entro un termine perentorio che si chiede di volergli assegnare.

Con conseguente nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, del Codice del Processo Amministrativo, col compito di provvedere alla definizione del procedimento in sostituzione dell’Assessorato resistente, una volta decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato a tal fine a quest’ultimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Energia;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con Decreto Assessoriale del 15 ottobre 1988 veniva approvato il programma di attuazione della rete fognante del Comune di Biancavilla.

Successivamente, il predetto Comune veniva autorizzato – con Decreto Assessoriale del 29 dicembre 1992 – allo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione asservito alla propria rete fognante, nel torrente San Filippo.

Detta autorizzazione allo scarico veniva, in un primo momento, rinnovata dall’Assessorato resistente coi Decreti del 27 dicembre 2004 e del 16 luglio 2009 e, successivamente, revocata con il Decreto del 4 luglio 2012.

Con nota protocollo n. 21754 del 3 giugno 2014, l’Assessorato resistente rendeva noto che, essendo venuti meno gli effetti delle precedenti autorizzazioni allo scarico, queste non potevano più essere rinnovate e che, pertanto, il Comune di Biancavilla non poteva più chiedere il rinnovo delle pregresse autorizzazioni ormai scadute, ma avrebbe dovuto avanzare una nuova istanza di autorizzazione ai sensi del Decreto Assessoriale del 21 marzo 2013 (recante “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato”).

Il Comune presentava, quindi, nuove istanze di autorizzazione allo scarico, tra le quali, da ultimo, quella del 5.5.2016, assunta al protocollo generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti col numero 19757, che rimaneva inevasa.

Posto il silenzio dell’Amministrazione resistente, con ricorso notificato il 5.06.2017 e depositato il 14.6.2017, il Comune ricorrente ha concluso per le richieste indicate in epigrafe, affidandosi alle seguenti censure:

– Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso. – Violazione dell’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 numero 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005 numero 15, e dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991 numero 10 – Violazione dei Decreti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 26 aprile 2012 numero 39, e del 21 marzo 2013.

Segnatamente, parte ricorrente deduce che l’Assessorato Regionale dell’Energia, con la Tabella B allegata al decreto del 26 aprile 2012 numero 39, ha fissato il termine per la conclusione del procedimento di “rilascio autorizzazioni allo scarico, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato”, in 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Ritiene, dunque, che detto Assessorato avrebbe dovuto definitivamente provvedere sull’ulteriore istanza di autorizzazione allo scarico presentata dal Comune di Biancavilla in data 5 maggio 2016 – al più tardi – entro il 3 ottobre 2016.

Sottolinea, in particolare, la natura estremamente rilevante dell’istanza presentata in quanto, avendo ad oggetto lo scarico dell’unico impianto di depurazione asservito alla rete fognaria comunale, la stessa riveste carattere di pubblico interesse per la vita dell’intera collettività di riferimento.

Costituitosi, l’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

In particolare, parte resistente evidenzia che nessuna inerzia si è realizzata posto che l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza del Comune con una propria nota del 15 giugno 2016 prot. 26510, ove si chiedevano chiarimenti circa il completamento degli interventi di manutenzione dell’impianto ancora in esecuzione e indicati nella relazione integrativa, nonché la trasmissione delle analisi in autocontrollo effettuate al completamento degli interventi di miglioramento dell’efficienza depurativa.

All’Udienza pubblica del 05.07.2018 la causa è stata trattenuta per essere decisa.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

La nota di riscontro dell’Assessorato, peraltro successiva alla notifica del ricorso avvenuta il 5 giugno 2016, è un atto meramente istruttorio e come tale non può intendersi quale atto conclusivo del procedimento in questione.

In ogni caso, con la predetta nota parte resistente ha di fatto riconosciuto un effettivo miglioramento nella resa depurativa dell’impianto comunale di depurazione.

Posto, dunque, che si è in presenza di una fase di ultimazione di interventi necessari per raggiungere gli standard di legge (il Comune di Biancavilla ha dedotto che l’impianto comunale di depurazione risulta in grado di garantire, in regime ordinario, il rispetto dei parametri ambientali di legge e ha comunicato all’Assessorato gli ulteriori interventi di revamping, già approvati in linea tecnica ed amministrativa, inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e già in possesso dell’adeguata copertura finanziaria per consentirne la realizzazione) e stante l’evidente interesse pubblico che connota la questione posta all’esame del Collegio, si impongono provvedimenti idonei che mediante apposite e puntuali prescrizioni affrontino, salvaguardando, tale fase transitoria.

Al riguardo è proprio l’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 che consente comunque all’Assessorato di dettare direttamente con l’autorizzazione allo scarico, “idonee prescrizioni per periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”.

In altre parole, trattandosi dello scarico dell’unico impianto di depurazione asservito alla rete fognaria comunale, gli interessi pubblici in gioco – tutela dell’ambiente e della collettività – rivestono una rilevanza tale da rendere necessarie delle prescrizioni sul modus operandi, la cui inosservanza deve determinare l’eventuale rigetto dell’autorizzazione (eventualmente previa indicazione di un termine per adottare le idonee misure di adeguamento) e non provvedimenti interlocutori, inidonei a stabilizzare, come necessario in detta materia, gli interessi pubblici coinvolti.

In conclusione, il ricorso va accolto e deve ordinarsi alle Amministrazioni resistenti di provvedere sull’istanza del ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

Riserva l’eventuale nomina di un commissario ad acta, nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente decisione nei termini sopra indicati, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della insussistenza di un’assoluta inerzia dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Pancrazio Maria Savasta
        

IL SEGRETARIO

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