+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 124 | Data di udienza: 22 Novembre 2012

VIA, VAS AIA – RIFIUTI – AIA – Impianto di incenerimento di rifiuti urbani – Procedimento di rilascio dell’AIA – Equiparazione dei rifiuti speciali (ospedalieri) ai rifiuti urbani – Illegittimità – Art. 227 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti sanitari a rischio infettivo – Art. 10 d.lgs. n. 254/2003 – Modalità di smaltimento (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2013
Numero: 124
Data di udienza: 22 Novembre 2012
Presidente: Campanella
Estensore: Bruno


Premassima

VIA, VAS AIA – RIFIUTI – AIA – Impianto di incenerimento di rifiuti urbani – Procedimento di rilascio dell’AIA – Equiparazione dei rifiuti speciali (ospedalieri) ai rifiuti urbani – Illegittimità – Art. 227 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti sanitari a rischio infettivo – Art. 10 d.lgs. n. 254/2003 – Modalità di smaltimento (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^  – 17 gennaio 2013, n. 124


VIA, VAS AIA – RIFIUTI – AIA – Impianto di incenerimento di rifiuti urbani – Procedimento di rilascio dell’AIA – Equiparazione dei rifiuti speciali (ospedalieri) ai rifiuti urbani – Illegittimità – Art. 227 d.lgs. n. 152/2006.

E’ illegittima, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA, l’equiparazione di rifiuti speciali (segnatamente, quelli ospedalieri) ai rifiuti urbani, costituendo violazione dell’art. 227 del T.U. Ambiente, che assoggetta quest’ultima categoria ad una speciale disciplina, contenuta nel D.P.R. 254/2003.

Pres. Campanella, Est. Bruno – Associazione Mediterranea per la Natura-Mediterranean Association For Nature (M.A.N.) (avv. Crosta) c. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Servizi, 2^, 3^ e 5^ e altri (Avv. Stato), Comune di Messina (avv. Ferrara) e altro (n.c.)

RIFIUTI – Rifiuti sanitari a rischio infettivo – Art. 10 d.lgs. n. 254/2003 – Modalità di smaltimento.

In tema di regime giuridico di trattamento dei rifiuti sanitari identificati coi codici CER 180103 e 180202, va ricordato che si tratta di rifiuti classificati come “pericolosi a rischio infettivo” secondo la tabella I allegata al D. Lgs. 254/2003. L’art. 10 di tale Decreto legislativo distingue – ai fini dello smaltimento – tra rifiuti sanitari “a solo rischio infettivo” e quelli “anche a rischio infettivo”: i primi possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani ed in impianti di incenerimento di rifiuti speciali, purchè introdotti direttamente nel forno senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti (art. 10, co. 3, lett. a), oppure in impianti di incenerimento dedicati (art. 10, co. 3, lett. b); i secondi possono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi (art. 10, co. 2).

Pres. Campanella, Est. Bruno – Associazione Mediterranea per la Natura-Mediterranean Association For Nature (M.A.N.) (avv. Crosta) c. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Servizi, 2^, 3^ e 5^ e altri (Avv. Stato), Comune di Messina (avv. Ferrara) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 17 gennaio 2013, n. 124

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^  – 17 gennaio 2013, n. 124

N. 00124/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03042/2009 REG.RIC.
N. 03043/2009 REG.RIC.
N. 03044/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3042 del 2009, proposto da:
Associazione Mediterranea per la Natura-Mediterranean Association For Nature (M.A.N.), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso avv. Annunziata Ciancio, in Catania, viale Vittorio Veneto 160;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Servizi, 2^, 3^ e 5^,
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ora, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità);
Commissione Provinciale Tutela Ambiente,
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) Dipartimento Provinciale di Messina, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Ferrara, domiciliato presso la Segreteria del Tar;
Provincia Regionale di Messina, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Messinambiente Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Monforte, domiciliata presso la Segreteria del Tar;

sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2009, proposto da:
Associazione Legambiente-Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Crosta e Nicola Giudice, con domicilio eletto presso avv. Annunziata Ciancio, in Catania, viale Vittorio Veneto 160;


contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Servizi, 2^, 3^ e 5^,
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ora, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità);
Commissione Provinciale Tutela Ambiente,
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) Dipartimento Provinciale di Messina, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Ferrara, domiciliato presso la Segreteria del Tar;
Provincia Regionale di Messina, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Messinambiente Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Monforte, domiciliata presso la Segreteria del Tar;

sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2009, proposto da:
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Francesco Rizza, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso avv. Annunziata Ciancio, in Catania, viale Vittorio Veneto 160;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Servizi, 2^, 3^ e 5^,
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ora, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità);
Commissione Provinciale Tutela Ambiente,
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) Dipartimento Provinciale di Messina, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Ferrara, domiciliato presso la Segreteria del Tar;
Provincia Regionale di Messina, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Messinambiente Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Monforte, domiciliata presso la Segreteria del Tar;

per l’annullamento

– del D.R.S. n. 497 emesso dal dirigente il servizio 2 VIA/VAS dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente in data 16.06.2009, e relativi allegati, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. n. 35 Del 24.07.2009, mediante il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art.5 del D. lvo 59/2005 alla società Messinambiente s.p.a. per l’impianto di

incenerimento di rifiuti urbani in località Pace, nel comune di Messina;

– del parere favorevole del Dipartimento ARPA provinciale di Messina espresso con la nota n.1194 del 17.03.2009;

– del parere favorevole del C.P.T.A. Di Messina espresso con la nota n. 131 del 10.02.2009;

– del parere favorevole del Servizio 5 rifiuti dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, espresso con la nota n. 92 del 16.03.2009;

– del parere favorevole del Servizio 3 – Tutela dell’inquinamento atmosferico dell’assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente espresso con la nota n. 213 del 05.05.2009;

– del parere favorevole dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) espresso con la nota n. 10854 del 17.03.2009;

– del parere favorevole della Provincia Regionale di Messina espresso nella seduta della conferenza di servizi decisoria del 18.03.2009;

– del parere favorevole del Comune di Messina espresso nella Conferenza di servizi in data 22.1.2009;

– di ogni atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Servizi 2^, 3^ e 5^, dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ora, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità), della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) Dipartimento Provinciale di Messina, del Comune di Messina, e di Messinambiente Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature(WWF Italia) onlus, il Comitato regionale di Legambiente, e l’Associazione Mediterranea per la Natura (M.A.N.) hanno impugnato con i ricorsi indicati in epigrafe il D.R.S. n. 497 emesso dal Dirigente del Servizio 2 VIA/VAS dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in data 16.06.2009, oltre ai relativi allegati ed ai sottostanti pareri favorevoli resi da diverse amministrazioni, mediante il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 59/2005, alla società Messinambiente s.p.a. per l’impianto di incenerimento di rifiuti urbani sito in località Pace, nel Comune di Messina.

Le ricorrenti hanno in particolare denunciato i seguenti vizi:

1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 7 e 8 del D. lgs 59/2005 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) nonché dell’art. 182 del D. lgs. 152/2006 e dell’art. 8 del D. lgs. 133/2005, anche in relazione all’obbligo di adeguamento alle MTD ed al recupero energetico;

2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 3, 4 e 5, nonché dell’art. 16, del D. lvo 133/2005 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti) in relazione al contenuto obbligatorio del provvedimento di Autorizzazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 208, comma 20, del d. lvo 152/2006 e della legge 59/2005, art. 2, lett. n) in relazione al contenuto dell’autorizzazione relativa ad impianti di incenerimento ed alle sue modifiche. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria;

3.- Violazione e falsa applicazione del D. lgs. 133/2005, in relazione ai limiti di emissioni di inquinanti ed in particolare delle “diossine”;

4.- Violazione della Direttiva comunitaria 85/337/CE, sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), del d. lvo 152/2006, artt.5, 6, del titolo III della parte seconda dello stesso decreto (disciplina della Valutazione d’Impatto Ambientale, articoli dal 19 al 28), anche in relazione all’art. 208 dello stesso decreto; e all’art.4, comma 5, nonché art. 21, comma 7, del D. lvo 133/2005. Violazione dell’art.5, comma 12, del D. lvo 59/2005, in relazione all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. In Subordine, Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D. lvo 152/2006 in relazione alla obbligatoria “Verifica di assoggettabilità”;

5.- Violazione delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, nonché della legge di attuazione delle stesse, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. Violazione e falsa applicazione dell’art.10 della L.152/2006, sulla disciplina di coordinamento delle Valutazioni ambientali; Eccesso di potere per difetto di motivazione,difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti;

6.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito mediante la L.133/2008 (anche nella versione modificata dal D.L. 135/2009), in relazione al divieto di acquisizione di servizi ulteriori per società pubbliche già affidatarie dirette di Servizi Pubblici Locali. Violazione delle norme comunitarie e nazionali sulla concorrenza; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica;

7.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 185 e 195 del D. lvo 152/2006, in relazione alla classificazione dei rifiuti ed ai criteri di assimilazione ai rifiuti urbani. Violazione e falsa applicazione dell’art.227 del D. lvo 152/2006, in relazione alla non assimilabilità dei rifiuti sanitari ai R.U. Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a fondamento del Provvedimento;

8.- Violazione e falsa applicazione della D. lvo 152/2006, art. 208, nella parte in cui impone la partecipazione degli Enti locali Interessati: Eccesso di potere per la mancata valutazione di interessi pubblici rilevanti;

9.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D. lvo 59/2005, in relazione alla informazione del pubblico sull’oggetto dell’autorizzazione, sulla pubblicazione-pubblicità della stessa; violazione e falsa applicazione della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01;

Si sono costituiti in giudizio per resistere la Messinambiente s.p.a., l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, l’Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (A.R.R.A.; ora divenuto Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità), l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), la Commissione Provinciale tutela ambientale (A.R.P.A.), il Comune di Messina.

In via preliminare, sono state sollevate eccezioni di inammissibilità dei gravami per: a) difetto di legittimazione a ricorrere, sul presupposto che l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature non rientri tra le associazioni di protezione ambientale individuate con decreto ministeriale ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 349/1986; b) difetto di legittimazione a promuovere il ricorso in capo al Vice Presidente dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature; c) difetto di rappresentanza processuale in capo al Comitato Regionale di Legambiente; d) omessa evocazione in giudizio dell’ATO Messina 3 s.p.a.

In sede istruttoria i ricorsi sono stati riuniti, ed in particolare:

A) con l’ordinanza n. 531/2010 è stata disposta verificazione al fine di “accertare la conformità dell’impianto in questione alla normativa di riferimento, secondo quanto espresso nel primo motivo di gravame, tenendo in considerazione le osservazioni ex adverso sollevate dal Comune resistente e dalla controinteressata”, con incarico affidato ad un Professore Ordinario o Associato individuato dal Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania;

B) con l’ordinanza n. 2174/2011, sono stati chiesti i seguenti chiarimenti:

“a) chiarimenti circa la sussistenza, in capo alla ricorrente Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature, della contestata qualifica di “associazione di protezione ambientale” di cui agli artt. 13 e 18 della L. 349/1986, non apparendo idoneo a comprovare tale status il D.M. Ambiente allegato al ricorso, che riguarda diversa associazione (il World Wildlife Fund);

b) chiarimenti in ordine alla sussistenza della rappresentanza processuale dell’Associazione nazionale Legambiente in capo al ricorrente Comitato Regionale di Legambiente in persona del Presidente p.t.;

c) chiarimenti in ordine alla dichiarata definitiva interruzione dell’attività di funzionamento dell’impianto in esame (circostanza citata nell’ultima memoria della Messinambiente s.p.a.), con indicazione degli eventuali provvedimenti amministrativi che la hanno determinata;

d) indicazioni in ordine alla affermata incidenza dell’impianto in esame su aree protette e classificate come S.I.C. e Z.P.S. (Dorsale Curcuraci, Antennamare, Area Marina dello Stretto);”.

Le ordinanza istruttorie sono state entrambe eseguite:

a) dal verificatore, Prof. Francesco Bottino, ordinario di Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica dell’Università di Catania, attraverso la relazione depositata in giudizio il 28.01.2011;

b) da Messinambiente s.p.a. con la relazione del 7.11.11, nella quale si afferma che l’impianto è stato disattivato (in via di fatto, non in forza di provvedimento amministrativo esterno) in data 15.01.2011 a seguito di uno scoppio verificatosi in camera di combustione ed anche a causa della impossibilità finanziaria di effettuare le manutenzioni straordinarie e l’adeguamento tecnologico necessari, e che l’impugnato D.R.S. 497/2009 è stato sospeso dall’A.R.T.A. in attesa che la società avvii una campagna di bonifica e ripristino del sito, ed indagini analitiche sulle matrici ambientali, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, per valutare eventuali episodi di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee;

c) dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, che ha sottolineato la preesistenza dell’impianto di smaltimento rifiuti in località Pace rispetto alla normativa di tutela paesaggistica (L. 431/12985).

In particolare, va evidenziato che nella sua relazione, il verificatore: i) ha rilevato il superamento – a volte notevole – dei limiti di legge, con riferimento alla emissione di alcuni fattori inquinanti (COT e Polveri totali); ii) ha verificato che alcuni strumenti di misurazione delle emissioni (cd. polverimetro) risultano fortemente imprecisi per difetto, con la conseguente esposizione di dati fuorvianti, inferiori a quelli effettivi; iii) ha registrato che i controlli periodici eseguiti in data 16-17 febbraio 2010 evidenziano la regolarità dei parametri verificati, con la “pericolosa eccezione del dato relativo alle Diossine e PCDF per il quale si evidenzia un valore di gran lunga superiore al limite di legge”, in contraddizione con quanto esposto nella relazione tecnica della Messinambiente s.p.a.; iv) ha, infine, rilevato che l’impugnato decreto autorizza il trattamento di rifiuti non consentiti, identificati coi codici CER 180103 e 180202, ed ha appurato che tali rifiuti vengono effettivamente inceneriti nel sito in esame.

La relazione di verificazione è stata quindi inoltrata, a cura di questa Sezione, con l’ordinanza istruttoria n. 2174/11, all’A.S.P. di Messina ed alla Provincia Regionale di Messina, al fine di appurare se fossero state intraprese medio tempore iniziative o avviati procedimenti a seguito della emersione dei dati evidenziati dal verificatore. La Provincia di Messina ha comunicato di aver effettuato propri sopralluoghi e di averne riferito i risultati alla Procura della Repubblica di Messina con apposite informative.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2012 i ricorsi sono stati trattenuti per essere decisi.

DIRITTO

1.- Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in esame, che presentano evidenti elementi di connessione sia oggettiva che soggettiva.

1.1- Con specifico riguardo alle eccezioni preliminari, va esaminata quella concernente la pretesa inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus. In risposta allo specifico quesito contenuto nella richiamata ordinanza istruttoria n. 2174/11, l’odierna ricorrente ha prodotto in giudizio: i) il D.P.R. n. 493 del 4 aprile 1974 contenente il “Riconoscimento della personalità giuridica della <Associazione italiana per il World Wildlife Fund> in Roma”; ii) il D.M. Ambiente del 20 febbraio 1987 rubricato “Individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349” che annovera tra queste il World Wildlife Fund; iii) la cronistoria delle diverse denominazioni assunte dall’associazione nel corso degli anni, passata da “Associazione Italiana per il World Wildlife Fund” ad “Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature”, ed infine a “WWF Italia – Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature”.

Alla luce di quanto documentato, si ricava che l’ente ricorrente rientra nel novero delle associazioni di tutela ambientale previste dalla legge ed indicate nel D.M. Ambiente 20 febbraio 1987, nel quale figura genericamente con la (precedente) denominazione di World Wildlife Fund.

Per quanto esposto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso non risulta fondata.

1.2- Anche la seconda eccezione, basata sul difetto di legittimazione del Vice Presidente della suddetta associazione a promuove un ricorso giurisdizionale, risulta infondata. Infatti l’estratto del verbale assembleare allegato al ricorso (sub n. 13) riporta una delega rilasciata a ciascuno dei Vice Presidenti per l’esercizio delle azioni giudiziarie di cui all’art. 15 dello Statuto.

1.3 – In relazione alla eccepita carenza di legittimazione in capo al Comitato regionale di Legambiente, il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni sia teoriche, sia riferite al Comitato ricorrente, già ampiamente sviscerate dalla giurisprudenza amministrativa siciliana nelle più recenti decisioni (e segnatamente, Tar Palermo 546/2011, C.G.A. 510/2012 e 933/2012).

L’eccezione è pertanto da respingere.

1.4 – In relazione alla presunta inammissibilità derivante dalla omessa evocazione in giudizio dell’ATO Messina 3 s.p.a., il Collegio osserva che sebbene, da una parte, sia stato prodotto in giudizio un contratto del luglio 2004 stipulato dal Comune di Messina per l’affidamento della gestione integrata del ciclo dei rifiuti all’ATO Messina 3 spa; dall’altra parte, sembra che tale contratto non sia mai stato eseguito, come si evince anche dal verbale della conferenza di servizi del 3.02.2009 e dalla nota A.R.R.A. prot. 10854 del 17.03.2009 (depositate dall’Avvocatura dello Stato) nelle quali la Messinambiente s.p.a continua ad essere individuata quale soggetto gestore della discarica. Si aggiunga che la medesima società è il soggetto che ha richiesto nel 2008, ed ottenuto nel giugno 2009, l’impugnata A.I.A.; ed infine, che nella stessa memoria di costituzione del 2009 la società Messinambiente s.p.a. dichiara di gestire in atto l’impianto di incenerimento di rifiuti denominato “Pace”.

Per quanto esposto, l’ATO Messina 3 spa non appare annoverabile tra i soggetti sostanzialmente controinteressati nell’odierna controversia in quanto privo di interesse al mantenimento in vita del provvedimento impugnato. Si aggiunga poi che – non essendo menzionata espressamente nei provvedimenti impugnati – difetta anche il requisito formale per riconoscere all’ATO Messina 3 s.p.a. la posizione di controinteresse.

2.- Passando al merito delle censure, occorre prendere le mosse dalle risultanze emerse a seguito della verificazione disposta dalla Sezione ed eseguita dal Prof. Francesco Bottino, ordinario di Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica dell’Università di Catania.

In relazione all’adeguamento tecnologico che l’impianto in esame dovrebbe a termini di legge garantire, il verificatore ha chiarito che l’adozione delle migliori tecniche disponibili (M.T.D.) è funzionale alla garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente, da valutare attraverso la misurazione degli effluenti che dall’impianto vengono sversati all’esterno. Come si preciserà meglio di seguito, i valori rilevati hanno indotto il verificatore a concludere che l’impianto – nelle condizioni accertate – non è conforme alla normativa di riferimento.

Va, inoltre, rilevato che il funzionamento dell’impianto è stato poi interrotto ad iniziativa della stessa società di gestione, a seguito di uno scoppio verificatosi in camera di combustione, ed anche in considerazione della impossibilità economico-finanziaria di effettuare le manutenzioni straordinarie e le modifiche tecnologiche necessarie per adeguarlo alla normativa vigente.

Con riguardo, invece, alla attività concretamente svolta nella discarica ed alla tipologia di rifiuti di cui è stato autorizzato con l’A.I.A. il conferimento, il verificatore: i) ha rilevato il superamento – a volte notevole – dei limiti di legge, con riferimento alla emissione di alcuni fattori inquinanti (COT e Polveri totali); ii) ha verificato che alcuni strumenti di misurazione delle emissioni (cd. polverimetro) sono fortemente imprecisi per difetto, con la conseguente esposizione di dati fuorvianti, inferiori a quelli effettivi; iii) ha registrato che i controlli periodici eseguiti in data 16-17 febbraio 2010 evidenziano la regolarità dei parametri verificati, con la “pericolosa eccezione del dato relativo alle Diossine e PCDF per il quale si evidenzia un valore di gran lunga superiore al limite di legge”, in contraddizione con quanto esposto nella relazione tecnica della Messinambiente s.p.a.; iv) ha, infine, rilevato che l’impugnato decreto autorizza il trattamento di rifiuti non consentiti, identificati coi codici CER 180103 e 180202, ed ha appurato che tali rifiuti vengono effettivamente inceneriti nel sito in esame.

In risposta a tali rilievi di ordine tecnico la società controinteressata ha obiettato che il rilascio dell’A.I.A. non si è basato solo sui dati forniti dalla Messinambiene in sede di presentazione della domanda, ma anche sulle risultanze già in possesso delle PP.AA. partecipanti al procedimento; che dei rifiuti pericolosi contrassegnati dai codici CER 180103 e 180202 si è chiesta la cancellazione, e che comunque possono essere smaltiti presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani, purchè siano immessi direttamente in camera di combustione (D.P.R. 254/2003); che il superamento del limite relativo alle diossine è occasionale e non ha prodotto danni all’ambiente o alla salute umana; che l’impianto è stato poi disattivato in vista dell’avvio di lavori di manutenzione straordinaria funzionali ad adeguarlo alla normativa vigente.

In primo luogo, osserva il Collegio che risulta confermata la tesi di parte ricorrente, che assume sul piano processuale valenza “assorbente”, secondo la quale l’autorizzazione in esame sarebbe stata rilasciata all’esito di una istruttoria superficiale, basata essenzialmente sui dati tecnici inesatti e/o fuorvianti forniti dalla stessa società richiedente.

Infatti, lo stesso Assessorato Regionale resistente, nella memoria depositata il 21.05.2010, ha precisato che “nella conferenza di servizi del 22/01/2009 erano state chieste integrazioni e delucidazioni attinenti alle emissioni sull’ambiente, con l’indicazione di specifiche prescrizioni riguardanti la gestione del monitoraggio in continuo, l’effettuazione delle operazioni di taratura e verifica degli analizzatori Linearità e IAR con cadenza annuale ed altro. La società Messinambiente ebbe a presentare le integrazioni richieste, ampiamente esaustive, per cui correttamente si procedette all’adozione del provvedimento impugnato”.

Ebbene, la verificazione disposta con la precedente ordinanza ha evidenziato l’imprecisione degli strumenti di misurazione adoperati dalla Messinambiente s.p.a. e l’eccessivo e non consentito rilascio nell’ambiente di Diossine e PCDF in misura superiore al limite di legge, in contraddizione con quanto esposto nella relazione tecnica presentata dalla società ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.

Ne consegue che il rilascio del titolo autorizzatorio ora impugnato appare – in larga misura – frutto di dati tecnici non attendibili che non hanno consentito la normale formazione della volontà dell’ente pubblico concedente. Tanto basta per dichiarare illegittimo il decreto per insufficienza e/o inattendibilità dell’istruttoria.

Ma, in aggiunta a quanto rilevato, vi sono ulteriori criticità dell’impianto e del provvedimento autorizzatorio impugnato che inducono a dichiarare per altri aspetti fondati e, conseguentemente, ad accogliere i ricorsi in esame.

La verificazione infatti conferma la fondatezza del terzo motivo di ricorso, riguardante l’illegittimità dell’impugnata autorizzazione, nella parte in cui acconsente alla emissione di sostanze pericolose (Diossine e PCDF) in misura superiore ai limiti di legge. Infatti, il verificatore ha registrato la regolarità dei parametri verificati, con la “pericolosa eccezione del dato relativo alle Diossine e PCDF per il quale si evidenzia un valore di gran lunga superiore al limite di legge” in contraddizione con quanto esposto nella relazione tecnica della Messinambiente s.p.a.

Sul punto, non risultano efficaci le difese della Messinambiente s.p.a. e del Comune di Messina laddove cominciano col “leggere” in maniera numericamente differente i dati indicati in ricorso, salvo poi ammettere – dopo l’espletamento della verificazione – che si tratti effettivamente di violazioni, tentando comunque di qualificarle come “sforamenti” solamente occasionali.

D’altra parte, risulta palese che l’effetto inquinante dell’impianto in questione è stato poi riconosciuto dallo stesso Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, allorquando ha disposto la sospensione dell’autorizzazione ordinando intereventi di ripristino e di eliminazione dello stato di inquinamento causato, nonché l’effettuazione di una indagine sulle matrici ambientali, ai sensi dell’art. 242 T.U. Ambiente, al fine di verificare se la ricaduta al suolo dei fattori inquinanti possa aver dato origine alla contaminazione del terreno e delle acque sotterranee (v. provvedimento A.R.T.A., I° Servizio V.I.A., prot. 34951 del 24.05.2011, prodotto da Messinambiente in data 7.11.2011, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria 2174/11).

Con riguardo alla tipologia di rifiuti ammessi nell’impianto e descritti nell’allegato 1 all’A.I.A. il Collegio rileva che, in effetti, come denunciato nel 7° motivo di ricorso, è stata operata una illegittima equiparazione di rifiuti speciali (segnatamente, quelli ospedalieri) ai rifiuti urbani, in violazione dell’art. 227 del T.U. Ambiente, che assoggetta quest’ultima categoria ad una speciale disciplina, contenuta nel D.P.R. 254/2003.

Più in dettaglio, i rifiuti identificati con i codici CER 180103 e 180202 rientrano nel novero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo individuati nell’allegato I al D.P.R. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179.). Non è revocabile in dubbio che lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti sia stato autorizzato con l’A.I.A. oggetto della presente controversia, atteso che essi risultano espressamente inseriti nell’elenco dei codici CER allegato n. 1 all’impugnato D.R.S. 497/2009. Né vi sono margini per aderire alla tesi della controinteressata Messinambiente s.p.a. laddove afferma che l’inserimento tra i rifiuti autorizzati sia da considerare mero errore di trascrizione, tenuto conto della prescrizione n. 28 del decreto autorizzatorio che vieterebbe di alimentare l’impianto con rifiuti definiti pericolosi secondo le vigenti normative.

Ritiene in proposito il Collegio che la prescrizione n. 28 invocata dalla controinteressata, a causa del suo tenore generico, operi come una clausola di stile e non sia in grado di vanificare la portata autorizzativa che nasce dal combinato disposto dell’art. 4 dell’A.I.A. – in base al quale i rifiuti che possono essere accettati sono “solo” quelli indicati nell’allegato 1 al decreto – e del medesimo allegato 1 che contempla “espressamente” i rifiuti pericolosi di cui ai codici CER 180103 e 180202.

Né può darsi rilievo, in senso contrario, alla richiesta precedentemente avanzata da Messinambiente s.p.a. all’A.R.T.A. avente ad oggetto la cancellazione di tali codici CER dal decreto autorizzatorio: la suddetta richiesta comprova, da una parte, che quei rifiuti non avrebbero potuto essere autorizzati; dall’altra parte, non scalfisce l’illegittimità dell’autorizzazione fintanto che continui a contemplare rifiuti non ammissibili.

In sintesi, per il particolare aspetto ora in esame, si può affermare che l’amministrazione abbia autorizzato il trattamento di rifiuti pericolosi, e che la società concessionaria li abbia in concreto smaltiti (ad onta della richiesta di depennamento), come si ricava dalla verificazione, nella parte in cui attesta l’effettivo trattamento dei suddetti rifiuti pericolosi nell’impianto (v. pagg. 9 e 10 della relazione di verificazione).

Quanto al regime giuridico di trattamento dei rifiuti sanitari identificati coi codici CER 180103 e 180202 va ricordato che si tratta di rifiuti classificati come “pericolosi a rischio infettivo” secondo la tabella I allegata al D. Lgs. 254/2003. L’art. 10 di tale Decreto legislativo distingue – ai fini dello smaltimento – tra rifiuti sanitari “a solo rischio infettivo” e quelli “anche a rischio infettivo”: i primi possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani ed in impianti di incenerimento di rifiuti speciali, purchè introdotti direttamente nel forno senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti (art. 10, co. 3, lett. a), oppure in impianti di incenerimento dedicati (art. 10, co. 3, lett. b); i secondi possono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi (art. 10, co. 2).

Orbene, nel caso in esame, per la tipologia di rifiuti sanitari pericolosi “a rischio infettivo” è stata autorizzata l’immissione nell’impianto, senza contemplare le particolari modalità precauzionali indicate nell’art. 10, co. 3, lett. a (immissione direttamente in forno, senza commistione con altri rifiuti, in impianto di incenerimento di rifiuti urbani).

In conclusione, alla luce di quanto emerso, si può affermare con la sicurezza derivante dalla analiticità e precisione della verificazione effettuata che l’impianto di località Pace è stato autorizzato – sulla scorta di dati tecnici auto-dichiarati e non adeguatamente verificati – ad incenerire anche rifiuti pericolosi, ha in concreto trattato tali tipologie di rifiuti, ed ha infine prodotto sostanze pericolose (Diossine e PCDF) in misura superiore ai limiti di legge, tali da indurre la stessa amministrazione concedente a sospendere l’efficacia dell’autorizzazione e ad ordinare l’espletamento della bonifica e di una indagine preliminare – da svolgere ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 – volta a verificare l’eventuale contaminazione del terreno e delle acque sotterranee (i cui esiti non sono, allo stato, ancora noti).

In definitiva, alla luce dei descritti vizi, ed assorbite le ulteriori censure, i ricorsi meritano di essere accolti.

Le spese del presente giudizio, ivi incluse quelle concernenti l’attività del verificatore, che saranno liquidate con separato decreto presidenziale, vengono poste – secondo la regola della soccombenza – per un terzo, a carico dell’Assessorato regionale resistente, e per i restanti due terzi, a carico della Messinambiente s.p.a.; si compensano nei confronti della altre amministrazioni costituite.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, riunisce i ricorsi in epigrafe e li accoglie annullando, per l’effetto, l’impugnato decreto regionale.

Condanna in solido l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (nella misura di un terzo) e la Messinambiente s.p.a. (per i restanti due terzi) al pagamento delle spese processuali sostenute dalle associazioni ricorrenti, liquidandole complessivamente in Euro 4.500 oltre IVA, CPA e contributo unificato, oltre a quelle concernenti l’attività di verificazione che saranno liquidate con successivo decreto.

Dispone che la Segreteria della Sezione trasmetta i fascicoli al Presidente della Sezione, per la liquidazione delle spese di verificazione di cui alla nota depositata al fascicolo di causa in data 28.01.2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!