RIFIUTI – Sversamento da parte di soggetti diversi dal proprietario del fondo – Omessa recinzione – Indice di negligenza – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2021
Numero: 471
Data di udienza: 10 Febbraio 2021
Presidente: Brugaletta
Estensore: Accolla
Premassima
RIFIUTI – Sversamento da parte di soggetti diversi dal proprietario del fondo – Omessa recinzione – Indice di negligenza – Esclusione.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ – 12 febbraio 2021, n. 471
RIFIUTI – Sversamento da parte di soggetti diversi dal proprietario del fondo – Omessa recinzione – Indice di negligenza – Esclusione.
Ove dello sversamento di rifiuti siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest’ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (Cons. Stato Sez. IV, 03/12/2020, n. 7657).
Pres. Brugaletta, Est. Accolla – A.P. (avv. Aliquò) c. Comune di Belpasso (avv. Lombardo)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ - 12 febbraio 2021, n. 471SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale n. 111 del 2021, proposto da
Arnaldo Panciera, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Aliquo’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belpasso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Rita Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Belpasso n. 37 del 09.06.2020, notificata il 18.11.2020, adottata ex art. 191 d. lgs n. 152/2006 e di tutti gli atti presupposti, connessi e, comunque, consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Belpasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune convenuto, con la quale, accertata, a seguito di apposito sopralluogo, la presenza di microdiscariche di materiali vari su un fondo di sua proprietà sito nel territorio comunale, gli è stato impartito l’ordine di provvedere alla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area.
Si oppone al provvedimento affermando di non essere responsabile del deposito dei rifiuti ed evidenziando che già nel 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania aveva negato la convalida del sequestro dell’area proprio perché aveva escluso la gestione, da parte sua, di una discarica abusiva.
Aggiunge che aveva apposto, in precedenza, una recinzione attorno al terreno che era stata quasi subito rimossa da ignoti.
Rileva che nel corso del sopralluogo condotto in contradditorio con i tecnici comunali era stato dato atto dell’impossibilità di risalire agli autori materiali dell’abbandono dei rifiuti.
Avverso l’ordinanza impugnata evidenzia, con un primo motivo di ricorso, il difetto di istruttoria, dovuto alla mancanza di accertamenti da parte del Comune in merito agli autori materiali dell’abbandono dei rifiuti.
Evidenzia, inoltre, che il Comune avrebbe dovuto accertare l’elemento soggettivo in capo allo stesso ricorrente, non potendosi configurare, nella fattispecie, un’ipotesi di responsabilità oggettiva o da posizione del proprietario. La tesi sarebbe stata rafforzata dal carattere sanzionatorio dell’ordinanza ex art.192 c.3 del d.lgs. 152/2006 che, proprio per tale sua natura, non avrebbe potuto prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo e dall’imputazione a titolo di dolo o di colpa.
Con un secondo motivo di ricorso sottolinea che già dal 2010 il Comune era al corrente della presenza della discarica, sicché avrebbe dovuto adottare ogni azione volta alla vigilanza del territorio comunale, onde prevenire e sanzionare le condotte illecite poste in essere in quel sito.
Infine, con un terzo motivo di ricorso contesta la carenza di motivazione del provvedimento in ordine alle ragioni per cui sarebbero state disattese le dichiarazioni dello stesso ricorrente di non essere l’autore dell’abbandono dei rifiuti né di essere a conoscenza della loro esistenza. Inoltre, l’ordinanza non avrebbe recato alcun riferimento al titolo di imputazione di tale responsabilità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Belpasso, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare in quanto, a suo dire, infondati in fatto ed in diritto.
In particolare, ha evidenziato che il ricorrente sarebbe stato a conoscenza da tempo dell’esistenza di tale discarica e che l’area di sua proprietà interessata dal fenomeno sarebbe risultata pari a 40 mq e non solo, come affermato dallo stesso ricorrente, a 2 mq.
L’ordinanza, secondo il Comune, sarebbe risultata illegittima, in quanto è il titolare della proprietà, in assenza di altri soggetti responsabili, a risultare legittimo destinatario dell’ordine di procedere alla bonifica dei luoghi. Evidenziava, inoltre, che presso altri lotti presenti in zona, inedificati ma muniti di idonea recinzione, non vi sarebbero stati rifiuti abbandonati, mentre i lotti sprovvisti di recinzione risultavano sede di rifiuti abbandonati di varia natura.
Sarebbe stato, d’altra parte, inesigibile la sorveglianza da parte del Comune di tutte le aree abbandonate dai rispettivi proprietari e sprovviste di ogni sistema di recinzione o sorveglianza.
Sul piano della motivazione del provvedimento, riteneva sufficiente il richiamo del quadro normativo di riferimento, dell’istruttoria compiuta in contraddittorio e del rapporto di causalità nel comportamento omissivo del ricorrente.
Nella camera di consiglio del 10 febbraio la causa veniva discussa dalla sola parte ricorrente.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, che merita accoglimento, può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il provvedimento impugnato risulta in effetti illegittimo in quanto addebita al ricorrente, proprietario di un fondo circostante alla strada pubblica, la responsabilità per l’illecito sversamento di rifiuti sul medesimo fondo da parte di ignoti, senza alcuna effettiva imputazione a titolo di dolo o di colpa.
Deve considerarsi, infatti, che lo stesso ricorrente ha affermato, senza essere specificamente smentito sul punto, di avere in passato dotato il terreno di una recinzione, che sarebbe stata poi divelta. Deve poi comunque sottolinearsi che non sempre la presenza della recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti.
D’altra parte, anche il Consiglio di Stato ha di recente precisato che “ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest’ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo” (Cons. Stato Sez. IV, 03/12/2020, n. 7657).
L’obbligo di diligenza, inoltre, deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità e, dunque, a fronte del deposito abusivo dei rifiuti, nel caso di specie venuto in essere, evidentemente, a causa dell’illecito sversamento, da parte di terzi, dalla vicina strada pubblica, pare ragionevole pretendere anche dall’organo preposto alla vigilanza sul territorio, e non solo dai proprietari dei fondi limitrofi, una cooperazione al controllo di tali fonti di inquinamento.
Ed in effetti, nel sistema normativo vigente ma anche in base alla normativa precedente, è stato sempre ritenuto necessario, per la legittima imposizione dell’ordine di rimozione dei rifiuti, che al proprietario del fondo sia addebitabile la responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, dell’illecito sversamento degli stessi (cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).
Attualmente, anche l’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede la responsabilità solidale del proprietario dell’area interessata dall’illecito sversamento di rifiuti, con l’effettivo responsabile dell’abbandono, solo ove sia possibile l’imputazione del fatto a suo carico quantomeno a titolo di colpa, circostanza, quest’ultima, che i soggetti preposti al controllo sono tenuti ad appurare prima di imporre l’obbligo di rimozione, smaltimento o avvio al recupero dei rifiuti al proprietario o a coloro che comunque risultino nella disponibilità del fondo (T.A.R. Puglia Bari Sez. I Sent., 21/09/2017, n. 981).
Pertanto, in mancanza dell’accertamento del nesso causale tra la condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente, non può ritenersi sussistente un obbligo di garanzia legato alla mera qualità di proprietari; in base a tale prospettazione, infatti, si verrebbe a ricostruire una responsabilità oggettiva che andrebbe ben oltre il dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent. 05/06/2019, n. 3042).
Nel caso di specie si rileva, invece, nel provvedimento la mancanza di un’adeguata istruttoria e di un supporto motivazionale circa la riconducibilità degli sversamenti al proprietario, indispensabile per legittimare l’imposizione al proprietario dell’obbligo di rimozione, smaltimento o avvio al recupero dei rifiuti ex art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006.
La responsabilità del ricorrente appare in effetti essere stata affermata senza alcun riferimento concreto agli elementi dalla quale la stessa sarebbe desumibile e ciò in contrasto, come detto, con l’impossibilità di potere affermare, come da costante giurisprudenza in materia, appena richiamata, la responsabilità oggettiva del proprietario dell’area.
In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di causa, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 – svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – con l’intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Salvatore Accolla, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Salvatore Accolla
IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta
IL SEGRETARIO