EMERGENZA COVID-19 – Accertamento della positività al Covid 19 – Inibizione della possibilità di eseguire il test nei confronti dei soggetti asintomatici – Circ. Min. Salute nn. 9774/2020 e 11715/2020 – Art. 32 Cost. – Tutela della salute come “interesse della collettività”.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 4^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2020
Numero: 384
Data di udienza: 23 Aprile 2020
Presidente: Iannini
Estensore: Bruno
Premassima
EMERGENZA COVID-19 – Accertamento della positività al Covid 19 – Inibizione della possibilità di eseguire il test nei confronti dei soggetti asintomatici – Circ. Min. Salute nn. 9774/2020 e 11715/2020 – Art. 32 Cost. – Tutela della salute come “interesse della collettività”.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^- 27 aprile 2020, ordinanza n. 384
EMERGENZA COVID-19 – Accertamento della positività al Covid 19 – Inibizione della possibilità di eseguire il test nei confronti dei soggetti asintomatici – Circ. Min. Salute nn. 9774/2020 e 11715/2020 – Art. 32 Cost. – Tutela della salute come “interesse della collettività”.
Non va disposta la sospensione cautelare del provvedimento con il quale l’ASP di Catania ha inibito la possibilità di eseguire test di accertamento della positività al Covid 19, “sul mercato” a favore dei soggetti (diversi da quelli indicati e proposti dal SSR) asintomatici che, volontariamente, ne facciano richiesta e che intendano affrontare il relativo costo, alla luce della “politica” sanitaria che – almeno allo stato delle conoscenze scientifiche attuali e delle connesse scelte “tattiche” – governa questo particolare momento emergenziale (cfr. Circ. Min. Salute n. 9774 del 20 marzo 2020 che richiama il “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico”, nel quale è stato evidenziato che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella diffusione epidemica appare limitato; cfr. inoltre la Circ. Min. Salute n. 11715 del 3 aprile 2020 – prendendo le mosse dalla rapida evoluzione epidemiologica della pandemia, dalla disponibilità limitata di test a livello internazionale, dalla segnalata carenza di reagenti necessari – ha ritenuto di dover individuare delle priorità nella esecuzione dei test diagnostici per SARS-CoV-2, riservandone prioritariamente l’esecuzione ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici, ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, ai pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza; al personale sanitario o delle RSA esposto a maggiori rischi; tali disposizioni operative sono state ritenute dal TAR non in contrasto con l’art. 32 Cost., posto che questo tutela la salute non come “diritto dell’individuo”, ma anche come “interesse della collettività”).
Pres. Iannini, Est. Bruno – M. s.a.s. (avv. Pappalardo) c. Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (avv. De Luca)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 4^- 27 aprile 2020, ordinanza n. 384SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medisan di Mirisciotti F.M. & C. S.a.s.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di cui alle note prot. n. 45628/DP del 12/03/2020 e prot. n. 47097/DP del 16/03/2020, entrambe del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Ambienti di Vita dell’A.S.P. di Catania, con cui è stata inibita alla ricorrente la prosecuzione dell’attività di laboratorio relativa all’esecuzione di test diagnostici per Coronavirus;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il dott. Francesco;
Considerato che il laboratorio di analisi ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento con il quale l’ASP di Catania ha inibito la possibilità di eseguire test di accertamento della positività al Covid 19, “sul mercato” a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta e che intendano affrontare il relativo costo;
Visti di decreti presidenziali monocratici nn. 126/2020 e 235/2020 con i quali è stata provvisoriamente esaminata la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente con il ricorso e con i motivi aggiunti;
Considerato che, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, sono sopravvenuti i DD.AA. Salute della Regione Siciliana nn. 248/2020 e 280/2020, con i quali è stata, rispettivamente, (i) estesa ad alcuni laboratori privati la possibilità di supportare il SSR nella gestione dell’emergenza epidemiologica, coadiuvando le strutture pubbliche nella effettuazione dei test Covid 19 ritenuti necessari; (ii) stipulata, con la società ricorrente, una convenzione avente ad oggetto l’effettuazione delle citate prestazioni diagnostiche, debitamente remunerate;
Ritenuto che, alla luce del sopravvenuto quadro, le esigenze della società ricorrente risultino in larga parte soddisfatte;
Considerato che rimarrebbe ancora insoddisfatta – come evidenziato nelle “brevi note d’udienza” di parte ricorrente – l’esigenza di poter effettuare lo screening su soggetti (diversi da quelli indicati e proposti dal SSR) asintomatici, che privatamente, volontariamente, ed a proprie spese vogliano sottoporsi al test;
Considerato che l’istanza cautelare non pare meritevole di accoglimento, alla luce delle motivazioni di ordine tecnico fornite dall’ASP circa la “politica” sanitaria che – almeno allo stato delle conoscenze scientifiche attuali e delle connesse scelte “tattiche” – governa questo particolare momento emergenziale, come ricavabile da circolari ministeriali, pareri del Consiglio Superiore di Sanità, e note dell’Istituto Superiore di Sanità;
Considerato in particolare che:
a) il Consiglio Superiore di Sanità, nel Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico, ha ritenuto: che il rischio di trasmissione in fase asintomatica-prodromica sembra essere basso o molto basso; che l’agente infettivo si trasmette in maniera significativa solamente durante la fase sintomatica; che è comunque ragionevole ritenere che la carica virale presente nei soggetti asintomatici sia marcatamente inferiore rispetto a quella presente nei secreti dei soggetti con sintomatologia pienamente espressa; che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella diffusione epidemica appare limitato;
b) la Circ. Min. Salute n. 9774 del 20 marzo 2020 (sostitutiva della precedente circolare n. 9480 del 19 marzo 2020) ha richiamato e ribadito il predetto documento;
c) anche la successiva Circ. Min. Salute n. 11715 del 3 aprile 2020 – prendendo le mosse dalla rapida evoluzione epidemiologica della pandemia, dalla disponibilità limitata di test a livello internazionale, dalla segnalata carenza di reagenti necessari – ha ritenuto di dover individuare delle priorità nella esecuzione dei test diagnostici per SARS-CoV-2, al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse, di evitare l’insorgenza di carenze nella disponibilità di reagenti necessari per l’esecuzione dei test, stabilendo di conseguenza che l’esecuzione vada riservata prioritariamente ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici, ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, ai pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza; al personale sanitario o delle RSA esposto a maggiori rischi;
Ritenuto che le disposizioni operative sopra richiamate provengono da qualificati organismi sanitari; sono il frutto della valutazione dell’ampiezza e virulenza dell’epidemia, e degli strumenti disponibili per fronteggiarla; non risultano in contrasto con l’art. 32 Cost., posto che questo tutela la salute non solo come “diritto dell’individuo”, ma anche come “interesse della collettività”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, co. 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e dal decreto del Presidente n. 22 del 23 marzo 2020, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario
L’ESTENSORE
Francesco Bruno
IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO