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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale amministrativo Numero: 290 | Data di udienza: 25 Gennaio 2013

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Art. 44 cod. proc. amm. – Ricorso – Indicazione delle parti – Incertezza assoluta – Nullità – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Gestore del servizio idrico integrato – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Divieto di interruzione della fornitura idrica nei confronti degli utenti morosi – Illegittimità


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2013
Numero: 290
Data di udienza: 25 Gennaio 2013
Presidente: Monteleone
Estensore: La Greca


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Art. 44 cod. proc. amm. – Ricorso – Indicazione delle parti – Incertezza assoluta – Nullità – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Gestore del servizio idrico integrato – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Divieto di interruzione della fornitura idrica nei confronti degli utenti morosi – Illegittimità



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 1 febbraio 2013, n. 290


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Art. 44 cod. proc. amm. – Ricorso – Indicazione delle parti – Incertezza assoluta – Nullità.

Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti (Cass. n. 18512 del 2007; Cass. n. 57 del 2005; Cass. n. 3737 del 2006, che allude all’applicabilità dell’art. 164 c.p.c.). In tal senso depone anche l’art. 44 cod. proc. amm., ai sensi del quale (comma 1) il ricorso è nullo se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.


Pres. Monteleone, Est. La Greca – A. s.p.a. (avv.ti Soprano, Bruno, D’Albora e Infantino) c. Comune di Gela e altro (n.c.)

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Gestore del servizio idrico integrato – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Divieto di interruzione della fornitura idrica nei confronti degli utenti morosi – Illegittimità.

La decisione del Sindaco, ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, di vietare sine die al gestore del servizio idrico integrato l’interruzione della fornitura idrica nei confronti di utenti morosi è illegittima, oltre che per l’estraneità del Comune al rapporto contrattuale gestore-utente, per l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, e segnatamente per  l’inconfigurabilità di un  effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.

Pres. Monteleone, Est. La Greca – A. s.p.a. (avv.ti Soprano, Bruno, D’Albora e Infantino) c. Comune di Gela e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 1 febbraio 2013, n. 290

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 1 febbraio 2013, n. 290


N. 00290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2013, proposto da Acque di Caltanissetta s.p.a (Caltaqua), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Soprano, Benedetta Bruno, Maurizio D’Albora e Lorenzo Infantino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;

contro

il Comune di Gela e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta A.T.O. 6, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

«dell’ordinanza n. 886 del 29.10.2012, notificata a mezzo fax in pari data, con la quale il Sindaco di Gela ha ordinato, ai sensi dell’art. 50, comma 5, e art. 54 del D.lgs. 267/2000, alla società ricorrente di sospendere con effetto immediato i tagli delle utenze morose, indicate negli elenchi trasmessi al medesimo Ente comunale, fino a quando quest’ultimo “non provvederà alla verifica delle condizioni di indigenza e di presenza di disabili nell’ambito dei rispettivi nuclei familiari”;

– nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi».

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito all’udienza camerale del 25 gennaio 2013 il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Sentita la parte ricorrente sulla possibilità di del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Società (Acque di Caltanissetta s.p.a., di seguito «Caltaqua»), nella qualità di gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale della provincia di Caltanissetta, ha impugnato – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – l’ordinanza del Sindaco del Comune di Gela emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale, per (testuali) ragioni «di ordine pubblico e di carattere igienico-sanitario», è stato ordinato sine die alla stessa Società di non sospendere la fornitura idrica nei confronti di taluni utenti morosi per i quali, secondo quanto esposto, il Comune avrebbe dovuto verificare lo stato di indigenza ovvero la presenza, nei relativi nuclei familiari, di soggetti con disabilità.

2. Il ricorso si articola in tre articolati e complessi motivi di doglianza con cui si deducono i vizi come di seguito rubricati:

1) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;

2) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d. lgs.n. 267 del 2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della convenzione di gestione; violazione e falsa applicazione del vigente regolamento del servizio idrico integrato e della carta del servizio; violazione della disciplina civilistica in materia di contratti (art. 1460 c.c.) ed in materia di somministrazione (art. 1565 c.c.); eccesso di potere per sviamento, per carenza e falsità dei presupposti ed illogicità manifesta;

3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; sviamento.

3. Il Comune di Gela e l’A.T.O. idrico 6 di Caltanissetta, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

4. All’udienza camerale del 25 gennaio 2013, presente il procuratore della parte ricorrente che ha ribadito la propria posizione difensiva, su richiesta dello stesso, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per la definizione della controversia con sentenza all’esito della delibazione della domanda cautelare.

La completezza del contraddittorio processuale, intesa sia in senso soggettivo (ossia come evocazione in giudizio di tutte le parti necessarie), sia in senso oggettivo (ossia come rispetto dei termini a difesa), nonché l’audizione sul punto della parte presente siccome specificata nel verbale, consentono di provvedere alla definizione del giudizio nel merito.

6. Va preliminarmente rilevato che l’assenza in seno all’epigrafe del ricorso delle parti nei cui confronti lo stesso è proposto, non ne determina l’inammissibilità.

Sul punto è sufficiente richiamare l’art. 40 cod. proc. amm. che, a differenza di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. in relazione al ricorso per Cassazione – laddove è prevista che l’omessa indicazione delle parti dà luogo all’inammissibilità dello stesso –, non contempla tale sanzione che anzi è stata espressamente prevista, dopo la modifica contenuta nell’art. 1, lett. f), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2012, e in vigore dal 3 ottobre 2012, unicamente per il caso del mancato rispetto della previsione di cui al comma 1, lett. d) (indicazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso).

Peraltro, anche con riferimento al dato della disposizione del codice di procedura civile, parte della giurisprudenza di legittimità ha comunque ritenuto che «ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti» (Cass. n. 18512 del 2007; Cass. n. 57 del 2005; Cass. n. 3737 del 2006, che allude all’applicabilità dell’art. 164 c.p.c.).

In tal senso depone anche l’art. 44 cod. proc. amm., ai sensi del quale (comma 1) il ricorso è nullo se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.

Nel caso concreto che involge il ricorso di odierna trattazione, la parte nei confronti della quale esso è stato sostanzialmente proposto, ossia il Comune di Gela (che ha emanato il provvedimento impugnato), è agevolmente evincibile sia dal tenore dell’ordinanza oggetto di domanda di annullamento, sia dal concreto dispiegarsi delle censure nonché, ancora, e per quanto qui può valere, dalla predisposizione delle relate di notificazione avvenuta ad opera del procuratore della parte ricorrente il quale ha, invero, direttamente provveduto, avvalendosi del servizio postale, alle operazioni notificatorie in forza della prescritta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati ai sensi della l. n. 53 del 1994.

7. Ciò precisato in rito, può adesso passarsi all’esame del ricorso nel merito.

8. Esso è fondato nei termini di seguito specificati.

9. La decisione del Sindaco di Gela di vietare sine die al gestore Caltaqua s.p.a. l’interruzione della fornitura idrica nei confronti di utenti morosi muove, secondo quanto si evince dall’impugnata ordinanza, dalla sussistenza di asserite ragioni di ordine pubblico ed igienico-sanitarie, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 cod. proc. amm.

In realtà risulta abbastanza chiaramente dagli atti di causa che lo scopo che ha mosso l’esercizio disfunzionale dei poteri d’urgenza è preordinato non già a prevenire situazioni igienico-sanitarie o di ordine pubblico – rispetto alle quali nessun richiamo l’ordinanza contiene, ad esempio, ad atti istruttori dell’Azienda sanitaria competente per territorio ovvero delle Forze dell’ordine -, quanto, più semplicemente, quello, evidente espressione di sviamento, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire al gestore medesimo di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della prevista tariffa, quantunque l’inadempimento di parte sia imputabile a dichiarate ragioni di ordine sociale la cui valutazione esula dall’odierna trattazione.

Né la circostanza che il gestore del servizio idrico avesse inviato al Servizio sociale del Comune l’elenco di tali soggetti potenzialmente indigenti ovvero interessati da altre problematiche tali da poter fruire di potenziali agevolazioni, fa sì che l’operato del Sindaco superi il vaglio giurisdizionale, considerato che, ove a tutto concedere – ma così non è nel caso di specie – la dinamica dei rapporti tra Caltaqua e Comune di Gela avesse giustificato un siffatto provvedimento inibitorio, è del tutto evidente che lo strumento amministrativo da utilizzarsi non sarebbe stato comunque legittimamente rinvenibile nell’ordinanza ex artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000 che, in difetto dei presupposti di contingibilità (ossia di accidentalità, eccezionalità ed imprevedibilità, essendo incerto il verificarsi di un evento sia nell’an che nel quando) ed urgenza oggettiva, risulta essere del tutto sproporzionato rispetto al risultato da raggiungere.

Sul punto va, infatti, ricordato che questo Tribunale ha recentemente ribadito (cfr. sentenze n. 277/2011 e n. 2379/2012) che per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cons. St., V, 11 dicembre 2007, n. 6366; 8 maggio 2007, n. 2109), presupposti imprescindibili per l’esercizio del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, sono la contingibilità e l’urgenza, id est la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, da esternare con congrua motivazione; pericolo caratterizzato dall’estremo dell’eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato (ex multis Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010 , n. 868; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 6 aprile 2010, n. 981; T.A.R. Toscana, II, 5 gennaio 2010, n. 4; T.A.R. Veneto, III, 4 agosto 2009, n. 2280).

Peraltro, nessun dubbio può in tal senso sorgere circa il quadro normativo che disciplina l’esercizio dei poteri di urgenza da parte dei Sindaci dei comuni della Regione Siciliana – il cui Statuto di matrice costituzionale attribuisce legislazione esclusiva in materia di enti locali -: anche in ambito regionale i poteri d’urgenza sono regolati direttamente dall’art. 54 del d. lgs. n. 267 del 2000, da applicarsi, ancorché in difetto di apposito richiamo del legislatore regionale (che, invero, in anni non recenti, si è analogamente occupato del potere di ordinanza sia con l’art. 69 della l.r. n. 16 del 1963 che con la l’art. 40 della l.r. n. 30 del 1993), trattandosi di disposizione che disciplina i cd. servizi statali (cfr. anche l’art. 14 del medesimo d. lgs. n. 267 del 2000), rispetto ai quali siffatta potestà legislativa risulta essere recessiva.

In definitiva, al di là di ogni profilo circa il ruolo dell’Autorità comunale nello svolgersi del rapporto d’utenza tra il destinatario della fornitura idrica ed il soggetto gestore, nel caso di specie le censure svolte dalla parte ricorrente circa l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente – adottata, peraltro, con efficacia a tempo indeterminato-, colgono pienamente nel segno, per cui la relativa domanda di annullamento del provvedimento impugnato va accolta.

10. Al lume delle suesposte considerazioni, assorbita ogni altra questione od eccezione irrilevante ai fini della presente decisione, il ricorso, poiché fondato, va accolto con conseguente caducazione del provvedimento impugnato.

11. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; esse vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell’ATO idrico 6 di Caltanissetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella stessa epigrafe indicato.

Condanna il Comune di Gela alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge; spese irripetibili nei confronti dell’ATO idrico 6 di Caltanissetta, non costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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