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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1312 | Data di udienza: 7 Maggio 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione – Pregiudizio per la parte dell’immobile eseguita regolarmente – Art. 34 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 12, c. 1, lett. b) e c) l.r. Sicilia n, 16/2016 – Commutazione della demolizione in sanzione pecuniaria – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2019
Numero: 1312
Data di udienza: 7 Maggio 2019
Presidente: Di Paola
Estensore: Maisano


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione – Pregiudizio per la parte dell’immobile eseguita regolarmente – Art. 34 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 12, c. 1, lett. b) e c) l.r. Sicilia n, 16/2016 – Commutazione della demolizione in sanzione pecuniaria – Limiti.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 13 maggio 2019, n. 1312


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione – Pregiudizio per la parte dell’immobile eseguita regolarmente – Art. 34 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 12, c. 1, lett. b) e c) l.r. Sicilia n, 16/2016 – Commutazione della demolizione in sanzione pecuniaria – Limiti.

La possibilità, nel caso di realizzazione di nuovi volumi edilizi, di commutare la demolizione in sanzione pecuniaria, ove la demolizione possa comportare pregiudizio per la parte dell’immobile eseguita regolarmente, è prevista dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, che la subordina a specifici limiti. In particolare la possibilità di tale commutazione è ammissibile solo nell’ipotesi di interventi eseguiti in difformità parziale dal permesso di costruire rilasciato (e non in assenza), rinviando alla normativa regionale l’individuazione concreta delle “variazioni essenziali”, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Legislatore nazionale (artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001), per i quali non è possibile la commutazione. In Sicilia l’art. 12 comma 1, lett. b) e c) della legge reg. n. 16/2016, indica i limiti quantitativi superati i quali le variazioni devono ritenersi “essenziali”.


Pres. Di Paola, Est. Maisano – S.L.B. (avv. Ribaudo) c. Comune di Cefalà Diana e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 13 maggio 2019, n. 1312

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 13 maggio 2019, n. 1312

Pubblicato il 13/05/2019

N. 01312/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2019 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2019, proposto da
Salvatore La Barbera, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio sito in Palermo, via Mariano Stabile, 241;

contro

Comune di Cefalà Diana, Ufficio U.O.R.A.E. del Comune di Cefalà Diana, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

– Del provvedimento prot. n° 1436, emesso in data 22 febbraio 2019, dal Comune di Cefalà Diana, in persona del Responsabile U.O.R.A.E. Geom. Caldarella, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di “ampliamento di un fabbricato sito in Contrada Suvarelli, distinto in catasto al f.3, part. 514. Istanza applicazione art. 13 L.R. 16/2016”;

– di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso ed consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 2 aprile 2019, e depositato il successivo 8 aprile, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, articolando le censure di: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, l. 241/90 e ss. mod. – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità manifesta – Eccesso di potere – Contraddittorietà manifesta; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13.3. l.r. n°16/2016 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata e congrua motivazione; inoltre non avrebbe correttamente applicato le norme che vengono in rilievo, che prevedono la commutazione della demolizione in sanzione pecuniaria, ove l’eventuale demolizione possa compromettere la staticità anche della parte non abusiva dell’immobile interessato, come nel caso in esame.

Non si è costituito il Comune intimato e, alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rappresentato la possibilità che la controversia venga decisa con sentenza in forma semplificata; il procuratore del ricorrente nulla ha osservato in merito, e il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale.

Il ricorso è privo di fondamento.

Con riguardo al primo motivo, diversamente da quanto indicato in ricorso, il provvedimento impugnato contiene una specifica e chiara motivazione del diniego espresso, consistente nel fatto che l’abuso rilevato, ed incontestato, supera gli indici previsti dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c) della legge reg. n. 16/2016, determinando una variazione essenziale che non consente la commutazione richiesta dal ricorrente.

Sul punto deve essere precisato che a fronte della doverosità del controllo edilizio del territorio e della doverosità della repressione degli abusi rilevati, nessuna ulteriore valutazione deve effettuare l’amministrazione rispetto a quella operata, e conseguentemente la motivazione espressa deve ritenersi sufficiente.

Inoltre la possibilità, nel caso di realizzazione di nuovi volumi edilizi, di commutare la demolizione in sanzione pecuniaria, ove la demolizione possa comportare pregiudizio per la parte dell’immobile eseguita regolarmente, è prevista dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, che la subordina a specifici limiti.

In particolare la possibilità di tale commutazione è ammissibile solo nell’ipotesi di interventi eseguiti in difformità parziale dal permesso di costruire rilasciato (e non in assenza), rinviando alla normativa regionale l’individuazione concreta delle “variazioni essenziali”, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Legislatore nazionale (artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001), per i quali non è possibile la commutazione.

In Sicilia l’art. 12 comma 1, lett. b) e c) della legge reg. n. 16/2016, indica i limiti quantitativi superati i quali le variazioni devono ritenersi “essenziali”.

Tralasciando il rilievo che le opere abusive per cui è causa non risultano realizzate in difformità, ma in totale assenza, di titolo edilizio (circostanza invero non rilevata nel provvedimento impugnato), il Comune intimato ha costatato il superamento dei limiti previsti dall’art. 12 comma 1, lett. b) e c) della legge reg. n. 16/2016, con l’inevitabile conseguenza che tali abusi non possono qualificarsi quali difformità parziali, e quindi esulano dalla possibilità di convertire la demolizione in sanzione pecuniaria; e sulla base di tale presupposto, posto a fondamento del provvedimento impugnato, il provvedimento adottato è non solo legittimo, ma addirittura vincolato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

In assenza di costituzione del Comune intimato, nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Cefalà Diana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Raffaella Sara Russo, Referendario

L’ESTENSORE
Nicola Maisano
        
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
        
        
IL SEGRETARIO

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