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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3015 | Data di udienza: 27 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso – Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Acquisto a titolo originario – Caducazione di ipoteca e degli eventuali pesi preesistenti – Anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione – Irrilevanza – Pendenza della procedura esecutiva – Non inficia la legittimità dell’ordinanza di acquisizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 16 Dicembre 2016
Numero: 3015
Data di udienza: 27 Ottobre 2016
Presidente: Di Paola
Estensore: Pignataro


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso – Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Acquisto a titolo originario – Caducazione di ipoteca e degli eventuali pesi preesistenti – Anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione – Irrilevanza – Pendenza della procedura esecutiva – Non inficia la legittimità dell’ordinanza di acquisizione.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 16 dicembre 2016, n. 3015


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso – Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Acquisto a titolo originario – Caducazione di ipoteca e degli eventuali pesi preesistenti – Anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione – Irrilevanza – Pendenza della procedura esecutiva – Non inficia la legittimità dell’ordinanza di acquisizione.

L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l’ipoteca e gli altri eventuali preesistenti pesi vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione. La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l’ipoteca, giacché l’immobile abusivo è destinato al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene (al riguardo si veda Cass. 26.1.2006, n. 1693). La pendenza della procedura esecutiva, dunque, non è elemento inficiante la legittimità del provvedimento impugnato.

Pres. Di Paola, Est. Pignataro – A.M. e altro (avv.ti Milazzo e Rodriquenz) c. Comune di Alcamo (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 16 dicembre 2016, n. 3015

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 16 dicembre 2016, n. 3015

Pubblicato il 16/12/2016

N. 03015/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2007, proposto da ARTALE Mariano e MESSANA Rosa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Milazzo e Ettore Rodriquenz, con domicilio eletto in Palermo, Via F. di Giorgi, 20, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Foti;


contro

– il Comune di Alcamo non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– dell’atto n. 17 del 5 gennaio 2007, notificato il giorno 29 seguente, di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n 218 del 14 novembre 2005;

– dell’ingiunzione di demolizione n. 218 del 14 novembre 2005, notificata il giorno 21 seguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n.2069 del 12 agosto 2015, non eseguita dal Comune onerato;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n.1664 del 30 giugno 2016, eseguita dal Comune onerato;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Udito, nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale d’udienza;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29 marzo 2007 e depositato il 27 aprile seguente, gli odierni ricorrenti hanno impugnato l’atto n. 17 del 5 gennaio 2007, notificato il giorno 29 seguente, di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n 218 del 14 novembre 2005, notificata il giorno 21 seguente, deducendone l’illegittimità per i motivi di:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art.31 DPR 6/6/2001 n. 380 e art. 23 l.r.10 agosto 1985, n.37; eccesso di potere per falsa rappresentazione di presupposto”, poiché l’immobile del quale è stata ingiunta la demolizione avrebbe a oggetto un diverso fabbricato indicato con la p.lla catastale 934, mentre l’atto di accertamento d’inottemperanza impugnata concernerebbe quello contraddistinto dalla p.lla 534.

2) “Violazione e falsa applicazione dell’art.31 DPR 6/6/2001 n. 380 e art. 23 l.r.10 agosto 1985, n.37; eccesso di potere per carenza di presupposto; eccesso di potere sotto il profilo della omessa valutazione della possibilità tecnica di procedere alla demolizione del manufatto”.

Si deduce che, anche qualora sia accertata la coincidenza concreta tra i due immobili, non sarebbe stata comunque possibile l’esecuzione spontanea dell’ordine demolitorio perché il manufatto sarebbe oggetto di una procedura esecutiva immobiliare (allega avviso del Tribunale di Trapani di vendita immobiliare senza incanto per il giorno 29 settembre 2006, comprendente l’immobile identificato con la p.lla 534).

Ne chiedono, pertanto, l’annullamento.

Il Comune di Alcamo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza istruttoria n. 2069 del 12 agosto 2015, reiterata con la successiva n.1664 del 12 maggio 2016, il Comune di Alcamo è stato onerato di fornire documentati chiarimenti sui fatti di causa, con specifico riferimento alla diversa indicazione della p.lla catastale individuata nei due atti impugnati, precisando se tale divergenza sia stata presa in considerazione in fase istruttoria ovvero sia conseguenza di un mero errore materiale.

Con nota depositata il 16 agosto 2016, il Comune ha chiarito la natura di mero errore materiale della indicazione della p.lla 934 al posto della p.lla 534, nell’ordinanza di ingiunzione di demolizione n 218 del 14 novembre 2005, depositando le visure dell’ispezione ipotecaria di entrambe le p.lle con indicazione dei relativi proprietari e l’atto pubblico di compravendita a favore degli odierni ricorrenti della p.lla 534, stipulato il giorno 11 maggio 2004.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

Quanto al primo motivo, i documentati chiarimenti forniti dal Comune di Alcamo, dimostrano che l’erronea indicazione della p.lla catastale è stata frutto di un mero errore e che tutti gli altri elementi dell’atto risultano corretti e adeguati a individuare l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione e i suoi destinatari.

A ciò si aggiunga che non risulta che i ricorrenti hanno tempestivamente impugnato l’ordine di demolizione rispetto al quale il conseguente atto di accertamento d’inottemperanza si atteggia quale atto dovuto, privo di discrezionalità e, pertanto, sotto tale profilo, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse.

Il secondo motivo è destituito di base.

Premesso che fino a quando il bene immobile pignorato non è venduto nell’ambito del processo di esecuzione, il proprietario di tale bene continua a essere tale, seppure il privato può acquistare nell’ambito della predetta procedura esecutiva l’immobile abusivo altrimenti incommerciabile e il creditore ipotecario rivalersi sul ricavato della vendita, ciò non comporta limiti alla p.a. la quale, constatato l’abuso e rilevato che l’illecito edilizio non rientra tra quelli sanabili può procedere all’acquisizione al patrimonio comunale anche nei confronti dell’aggiudicatario acquirente.

L’immobile abusivo, pertanto, è destinato a essere acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione di cui all’art. 31, 2° comma, del d.p.r. n. 380/2001.

L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l’ipoteca e gli altri eventuali preesistenti pesi vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione. La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l’ipoteca, giacché l’immobile abusivo è destinato al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene (al riguardo si veda Cass. 26.1.2006, n. 1693).

La pendenza della procedura esecutiva, dunque, non è elemento inficiante la legittimità del provvedimento impugnato.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla va disposto per le spese processuali poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Anna Pignataro
        
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

 

IL SEGRETARIO

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