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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 1352 | Data di udienza: 12 Febbraio 2019

INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio commerciale – Sanzione accessoria della chiusura – Superamento delle soglie normativamente prescritte – Omissione degli accertamenti tecnici idonei a dimostrarlo – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2019
Numero: 1352
Data di udienza: 12 Febbraio 2019
Presidente: Quiligotti
Estensore: Pignataro


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio commerciale – Sanzione accessoria della chiusura – Superamento delle soglie normativamente prescritte – Omissione degli accertamenti tecnici idonei a dimostrarlo – Illegittimità.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 16 maggio 2019, n. 1352


INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio commerciale – Sanzione accessoria della chiusura – Superamento delle soglie normativamente prescritte – Omissione degli accertamenti tecnici idonei a dimostrarlo – Illegittimità.

L’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura di un esercizio commerciale (nella specie, per cinque giorni) deve essere preceduta dagli accertamenti tecnici idonei a stabilire che, nel caso concreto, le immissioni sonore siano superiori alle soglie normativamente prescritte.

Pres. Quiligotti, Est. Pignataro – S.M. (avv.ti Palmigiano e Sarcuto) c.  Comune di Palermo (avv. La Monaca)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 16 maggio 2019, n. 1352

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 16 maggio 2019, n. 1352

Pubblicato il 16/05/2019

N. 01352/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2018, proposto da Stefania Milano, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Vivi Company S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Palmigiano e Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai Registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Palermo, via Wagner, n. 9;

contro

– il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura La Monaca, come da indirizzo PEC estratto dai Registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, piazza Marina, n. 39, presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della determina del Comune di Palermo n. 346, prot. n. 671044/P del 2 maggio 2018, di ratifica e convalida del sequestro del 23/03/2018 e applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 3, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguente chiusura dell’esercizio commerciale sito in via Cassari n. 35;

– del verbale di accertamento, n. 47 del 23 marzo 2018, della Questura di Palermo – Squadra Polizia Amministrativa;

– ove occorra, del verbale di sequestro amministrativo, del 23 marzo 2018, disposto dalla Questura di Palermo – Commissariato di P.S. “Oreto Stazione”;

– ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Palermo n. 435 del 5 novembre 2015, avente a oggetto l’approvazione del “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”;

– ove occorra, dell’ordinanza Sindacale n. 328/OS dell’1 dicembre 2015;

– ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale, n. 557 del 21 ottobre 2016, recante “Approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Palermo redatto dal CIRIAF”;

– ove occorra, della nota del Comune di Palermo, prot. n. 659432/P del 26/4/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare presidenziale n.415 del giorno 11 maggio 2018, di accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n. 535 del 15.6.2018, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che parte ricorrente:

– con atto notificato e depositato il 10 maggio 2018, ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, la determina n. 346, prot. n. 671044/P del 2 maggio 2018 – notificatale il 9 maggio 2018 – con la quale il Comune di Palermo ha ratificato e convalidato il sequestro del 23/03/2018 e ha previsto l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 3, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguente chiusura, per cinque giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo la notifica dell’atto medesimo, dell’esercizio commerciale (ristorante “Gagini”) sito in via Cassari, n. 35, per violazione dell’ordinanza sindacale nr. 328/O del 1° dicembre 2015, in quanto «effettuava attività musicale all’esterno del proprio locale o di pertinenza dello stesso con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora» (così nel verbale di sequestro del 23/03/2018, richiamato per relationem, in motivazione);

– ne deduce l’illegittimità per i motivi di:

1. “Violazione della l. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria”, poiché la determinazione impugnata è stata notificata alla ricorrente Stefania Milano in proprio e non nella qualità di rappresentante legale della società VIVI Company s.r.l., effettiva “proprietaria” del ristorante;

2. “Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, della L. 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, nonché del «Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali» e del piano di zonizzazione acustica approvato con delibera del C.C. n. 557 del 21 ottobre 2016, e della l. n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti ed illogicità manifesta” poiché l’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura doveva essere preceduta da accertamenti tecnici idonei a stabilire che, nel caso concreto, le immissioni sonore erano superiori alle soglie normativamente prescritte;

CONSIDERATO che il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, con memoria, controdeducendo l’inammissibilità, per genericità, e l’infondatezza del gravame, chiedendone, quindi, il rigetto;

RITENUTO che, così come già rilevato in sede cautelare, appare fondata la censura relativa alla carenza di istruttoria del procedimento che ha preceduto l’irrogazione della sanzione accessoria impugnata per la mancanza di accertamenti tecnici idonei a stabilire che, nel caso concreto, le immissioni sonore erano superiori alle soglie normativamente prescritte, così come è stato deciso in analoghe fattispecie esaminate dalla Sezione e, in particolare, alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza di questa sezione n. 2036/2017, alla quale si rinvia in ossequio al principio di sinteticità;

RITENUTO, pertanto, che, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullata la determina n. 346, prot. n. 671044/P del 2 maggio 2018;

RITENUTO, infine, che le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina n. 346, prot. n. 671044/P del 2 maggio 2018.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Referendario

L’ESTENSORE
Anna Pignataro
        
IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti
        
        
IL SEGRETARIO

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