DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Siciliana – Opere di pavimentazione per le aree di sosta – Edilizia libera – Presupposto del mantenimento entro l’indice di permeabilità stabilito dalle disposizioni del p.r.g. – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2021
Numero: 193
Data di udienza: 11 Gennaio 2021
Presidente: Di Paola
Estensore: Maisano
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Siciliana – Opere di pavimentazione per le aree di sosta – Edilizia libera – Presupposto del mantenimento entro l’indice di permeabilità stabilito dalle disposizioni del p.r.g. – Fattispecie.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 19 gennaio 2021, n. 193
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Siciliana – Opere di pavimentazione per le aree di sosta – Edilizia libera – Presupposto del mantenimento entro l’indice di permeabilità stabilito dalle disposizioni del p.r.g. – Fattispecie.
L’art. 3, comma 2, lett. e) della l.r. Sicilia n. 16/2016 prevede espressamente che le opere di pavimentazione per le aree di sosta rientrano nell’edilizia libera, purchè siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dalle disposizioni del p.r.g. del Comune (nella specie, il percheggio era stato realizzato con materiale bituminoso impermeabile, in difformità dalle disposizioni dettate dalle NTA del p.r.g. di Palermo, secondo cui i parcheggi devono essere pavimentati con materiali permeabili, tranne che ne sia dimostrata l’impossibilità, che – è stato precisato – non può coincidere con la personale valutazione di opportunità).
Pres. Di Paola, Est. Maisano – A. s.p.a. (avv.ti Nicastro e Reale) c. Comune di Palermo (avv. Grasso)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 19 gennaio 2021, n. 193SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L’Arcipelago s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Nicastro e Alessandro Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. 1553780/P del 16.10.2018 del Comune di Palermo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
della nota prot. 1725476/P del 30 novembre 2018, del SUAP del Comune di Palermo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 novembre 2018, e depositato il successivo 4 dicembre, la società ricorrente ha impugnato la nota indicata in epigrafe, articolando le censure di: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 2, lett. e), e 5 della L.r. 10.08.2016, n. 16 e dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 anche in relazione ai punti n. 27 della Tabella “A”, Sezione II / Edilizia, allegata al D.Lgs.vo 22.11.2016, n. 222 e n. 40 della tabella allegata al D.M. 02.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea presupposizione e del travisamento dei fatti – Difetto istruttoria – Sviamento di potere; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Palermo – Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e dell’erronea presupposizione – Errata motivazione – Difetto di istruttoria – Sviamento del potere dalla causa tipica; III) Illogicità del provvedimento e difetto di istruttoria anche sotto altro profilo.
Sostiene la società ricorrente che l’attività posta in essere, di pavimentazione di un posteggio, rientra nell’edilizia libera, per l’esecuzione della quale è prevista unicamente la comunicazione d’inizio lavori; non è invece, neanche in astratto, configurabile la comunicazione d’inefficacia di una C.I.L., con la conseguenza che quella adottata dal Comune di Palermo, oggetto di impugnazione, è illegittima; inoltre, sulla base delle disposizioni normative adottate dal Comune di Palermo, non esisterebbe una preclusione assoluta ad utilizzare l’asfalto per la pavimentazione di un parcheggio, con conseguente erroneità di quanto affermato, nel merito, nella nota impugnata; l’atto impugnato sarebbe infine illogico e non supportato da un’adeguata istruttoria.
Con successivi motivi aggiunti la società ricorrente ha altresì impugnato la nota indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Palermo ha comunicato il diniego della richiesta di nulla osta all’autorizzazione annuale all’utilizzazione provvisoria a parcheggio temporaneo per un’area sita in Via Crocifisso Pietratagliata.
Con tale atto vengono articolate le censure di: I) Invalidità derivata; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 07.08.1990, n. 241, come recepito in Sicilia dall’art. 23 della L.r. 30.04.1991, n. 10 e ss.mm.ii. – Violazione dei principi in materia di formazione del silenzio assenso – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e del travisamento dei fatti – Arbitrarietà; III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Palermo in relazione alle note inviate dal Comune di Palermo – Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e dell’erronea presupposizione – Errata motivazione – Difetto di istruttoria – Sviamento di potere.
Sostiene la società ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe viziato, in via derivata, per i medesimi vizi che inficiano il provvedimento impugnato con il ricorso iniziale, che sarebbe illegittimo in quanto sulla richiesta avanzata si sarebbe formato il silenzio assenso, e comunque in quanto non sussisterebbero ragioni per negare il permesso richiesto.
Si è costituito il Comune di Palermo che ha depositato memoria e chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica fissata per la sua discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato sulla base di quanto verrà precisato.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta l’esistenza stessa del potere del Comune di Palermo di dichiarare l’inefficacia di una comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione di opere rientranti nell’edilizia libera.
Prescindendo dal rilevare che la ricostruzione della ricorrente porterebbe a ritenere l’atto impugnato nullo e non illegittimo, e che la CIL che viene in considerazione è quanto meno impropria – se non in radice inammissibile – in quanto è intrinsecamente contraddittoria una comunicazione di inizio di lavori per opere che, in realtà, sono state da tempo già eseguite e completate, rileva il Collegio che la materia edilizia rientra nella giurisdizione esclusiva del G. A., a norma dell’art. 133, comma 1, lett. f) del c.p.a.
Ciò considerato, con l’atto impugnato, che non ha carattere provvedimentale, in quanto non determina nulla, il Comune di Palermo ha voluto significare alla ricorrente che le opere oggetto della presunta CIL presentata – in realtà relativa a lavori già realizzati – non rientrano nell’edilizia libera, in quanto non conformi alle NTA del p.r.g.; ed invero non è chiaro perché dovrebbe essere precluso ad un Comune di manifestare all’interessato la propria posizione con riguardo ad opere realizzate; posizione evidentemente prodromica all’adozione di successivi atti repressivi, ovvero di successivi dinieghi di autorizzazione connessi a tali opere, come quello impugnato con i motivi aggiunti.
La ricorrente è ovviamente legittimata a contestare, su un piano sostanziale, tale posizione, come ha fatto nel presente ricorso, che rientra nella giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, a norma del già citato art. 133, comma 1, lett. f) del c.p.a.
Chiariti i termini della controversia, l’unico punto realmente rilevante è stabilire se le opere di pavimentazione realizzate rientrino o meno nell’edilizia libera; questione connessa alla loro conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune di Palermo, con riguardo alla loro permeabilità, punto sostanziale controverso tra le parti.
Non solo è infatti evidente che, su un piano logico, non potrebbero comunque essere ritenute ammissibili opere che si pongono in contrasto con le disposizioni edilizie vigenti, ma l’art. 3, comma 2, lett. e) della legge reg. n. 16/2016, espressamente prevede che le opere di pavimentazione per le aree di sosta rientrano nell’edilizia libera, purchè siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dalle disposizioni del p.r.g. del Comune.
Ciò considerato, assume rilievo, nella vicenda oggetto della presente controversia, il comma 4 dell’art 29 delle NTA del p.r.g. di Palermo che prevede che i parcheggi vadano pavimentati con materiali permeabili, tranne che ne sia dimostrata l’impossibilità.
Nel caso specifico è incontestato che il parcheggio che viene in considerazione sia stato pavimentato con materiale bituminoso impermeabile, e non è pertanto conforme alle disposizioni dettate dalle NTA richiamate; inoltre parte ricorrente non ha indicato alcuna causa di impossibilità di utilizzare materiale permeabile, per la pavimentazione di tale parcheggio, né in sede procedimentale, né nella presente fase processuale, con la precisazione che impossibilità non coincide con la personale valutazione di opportunità.
Conseguentemente, in conformità a quanto sostenuto dal Comune di Palermo, ritiene il Collegio che le opere in questione non rientrino nell’edilizia libera, a norma dell’art. 3 comma 2, lett. e) della legge reg. n. 16/2016, e che siano quindi abusive, in quanto non conformi alle disposizioni delle NTA del p.r.g. del Comune di Palermo.
A fronte della linearità di tale ricostruzione, risultano irrilevanti le disposizioni normative secondarie richiamate in ricorso, sia in quanto non sono in contrasto con la richiamata norma della legge reg. n. 16 del 2016, sia in quanto, ove in contrasto, non potrebbero in ogni caso prevalere su detta norma primaria.
Non ha attinenza alla questione in esame – concernente il regime edilizio delle opere che vengono in rilievo – la particolare autorizzazione provvisoria prevista per l’uso a parcheggio delle aree preordinate all’esproprio, impropriamente richiamato in ricorso, mentre nessuna illogicità o carenza d’istruttoria può ravvisarsi in un atto che ricostruisce correttamente la normativa edilizia vigente, in relazione ad un’opera realizzata in contrasto con le indicazioni contenute nelle NTA.
Con riguardo ai motivi aggiunti e al diniego di autorizzazione ivi impugnato, rileva il Collegio che, sulla base di quanto fin qui ricostruito, è priva di fondamento la censura di illegittimità derivata ivi dedotta, così come non è condivisibile il motivo con il quale la ricorrente sostiene che sulla sua richiesta di autorizzazione si sarebbe formato il silenzio assenso.
Sul punto si rileva che in allegato ai motivi aggiunti non viene prodotta la richiesta di autorizzazione sulla quale si sarebbe formato il silenzio assenso invocato, mentre dagli atti depositati con il ricorso originario risulta che, in occasione dell’esame di tale richiesta, sulla questione della regolarità dei lavori di pavimentazione del parcheggio si è sviluppata un’articolata interlocuzione tra le parti.
Indipendentemente da tali sviluppi procedimentali, rileva il Collegio che l’autorizzazione all’utilizzo dell’area quale parcheggio temporaneo presuppone necessariamente la regolarità dei lavori realizzati a tal fine, mentre la pavimentazione dell’area, per quanto già detto, è in contrasto con le NTA, e tale circostanza di per sé esclude che possa formarsi un’implicita autorizzazione per silenzio.
In ogni caso, anche diversamente opinando, l’atto impugnato avrebbe tutte le caratteristiche per essere considerato un provvedimento di annullamento di secondo grado, giustificato dall’esigenza di porre fine ad un illecito di carattere permanente.
L’ultimo motivo articolato non può essere favorevolmente apprezzato in quanto in aperto contrasto con la disposizione delle NTA più volte richiamata, che prescrive che i parcheggi pubblici e privati vadano pavimentati con materiale permeabile; prescrizione che può essere derogata solo ove non sia possibile utilizzare tale tipo di pavimentazione, ipotesi che però non ricorre nella presente fattispecie.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del Comune di Palermo, in €. 1.500,00, comprensive di spese generali e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, svoltasi in modalità telematiche, da remoto, secondo quanto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Nicola Maisano
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
IL SEGRETARIO