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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1144 | Data di udienza: 20 Aprile 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Natura – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sanzione irrogata per il ritardato pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione – Termine di prescrizione – Cinque anni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2018
Numero: 1144
Data di udienza: 20 Aprile 2018
Presidente: Di Paola
Estensore: Patelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Natura – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sanzione irrogata per il ritardato pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione – Termine di prescrizione – Cinque anni.



Massima

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 22 maggio 2018, n. 1144


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Natura – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 Il contributo di costruzione rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; la ragione di tale compartecipazione è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio; il contributo ha, pertanto, natura di prestazione patrimoniale imposta, d’indole non tributaria ma di carattere generale (prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi e venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere). Ne consegue, dato il carattere provvedimentale dell’imposizione patrimoniale e la natura non tributaria della stessa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett. f) cod. proc. amm.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanzione irrogata per il ritardato pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione – Termine di prescrizione – Cinque anni.

Ai sensi dell’art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 08-06-2016, n. 1387).


Pres. Di Paola, Est. Patelli – M. s.r.l. (avv. Cammalleri) c. Comune di Gela (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 22 maggio 2018, n. 1144

SENTENZA

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 22 maggio 2018, n. 1144

Pubblicato il 22/05/2018

N. 01144/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02525/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2014, proposto da
Montelauro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Cammalleri, domiciliato presso la Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6, pec giuseppe.camalleri@legalmail.it, fax per le comunicazioni 0933/923658;

contro

Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

in parte qua della comunicazione prot. n. 40328 del 18 marzo 2014 con la quale il Comune di Gela, nel rideterminare l’importo del rimborso del contributo per il rilascio della concessione edilizia n. 188/2002, applica la sanzione di cui all’art. 50, lett. c) L.R. n. 71/1978 per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione, non notificata;

e per la condanna

del Comune di Gela a restituire alla società ricorrente la complessiva somma pari a € 79.231,34, previo accertamento dell’illegittimità della compensazione operata tra maggiori somme dovute a titolo di rimborso e la sanzione applicata per € 26.410,45;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2018 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Montelauro s.r.l. ha esposto di aver ottenuto dal Comune di Gela la concessione edilizia n. 188 del 16.07.2002 (e successiva proroga n. 1156 del 15.07.2003), con la quale venivano assentite opere di ampliamento e ristrutturazione dell’Hotel Sileno e contemporaneamente veniva autorizzato il pagamento rateale degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. L’importo totale di € 103.710,23 veniva corrisposto in 7 rate con versamenti in date 04/07/2002, 03/04/2003, 10/10/2003, 16/06/2004, 24/02/2005 e 28/07/2005.

2. La ricorrente, in data 29 ottobre 2013, a seguito della mancata realizzazione di una parte delle opere oggetto di concessione edilizia, chiedeva al Comune (con nota prot. 136405) il rimborso della somma originariamente versata in eccedenza a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Dopo una richiesta di integrazione del novembre 2013 attinente il computo metrico estimativo delle opere realizzate, con nota del 18 marzo 2014, il Comune di Gela riconosceva di dover restituire alla società istante la somma versata in eccedenza per le opere non realizzate; tuttavia, contestando il ritardato versamento delle rate nn. 2, 3 e 4 degli oneri di urbanizzazione e delle rate nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del costo di costruzione, il Comune applicava la sanzione di cui all’art. 50 lett. c) L.R. n. 71/1978 per € 26.410,45, così rideterminando in € 51.588,27 l’importo da restituire alla società istante.

3. La società ricorrente ha allegato, sia nel ricorso introduttivo, sia all’udienza del 20 aprile 2018 (a seguito dell’avviso ex art. 73 cod. proc. amm. a dedurre sulla tempestività dell’impugnazione), di non aver ricevuto notifica né altra comunicazione della nota predetta, oggetto di impugnazione, e di averne avuto conoscenza solo a seguito di accesso informale effettuato presso il Comune nel luglio 2014. In tale sede, il Comune esibiva tra l’altro al rappresentante della società copia di una busta con la quale la comunicazione predetta sarebbe stata inviata – per posta ordinaria, senza riscontro del ricevimento – alla società (doc. 6 allegato al ricorso). All’udienza del 20 aprile 2018, inoltre, il difensore della ricorrente ha contestato la correttezza dell’indirizzo apposto sulla comunicazione, nel quale non è indicato l’indirizzo della sede legale della società e nemmeno la via e il numero civico del destinatario, con semplice indicazione della località “contrada Giardinelli” ove si trovava l’Hotel Sileno.

4. Con il presente gravame, la Montelauro s.r.l. ha chiesto l’annullamento in parte qua della comunicazione con cui il Comune di Gela, nel rideterminare l’importo del rimborso del contributo per il rilascio della concessione edilizia n. 188/2002, applicava la sanzione di cui all’art. 50, lett. c) L.R. n. 71/1978 per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione; ha chiesto altresì la condanna dell’amministrazione a restituire alla società ricorrente la complessiva somma pari a € 79.231,34, previo accertamento dell’illegittimità della compensazione operata tra maggiori somme dovute a titolo di rimborso e la sanzione applicata per € 26.410,45.

5. Con i tre motivi di ricorso, sono stati dedotti (I) la violazione degli artt. 3, co. 4, e 7 L. n. 241/1990, in relazione alla mancata indicazione del termine per l’impugnazione nel provvedimento (con contestuale richiesta subordinata di rimessione nel termine per impugnare) e in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento; (II) la violazione dell’art. 50 lett. c) L.R. n. 71/1978, essendo stata applicata la sanzione per il ritardo oltre il termine di prescrizione per l’irrogazione della sanzione medesima; (III) la violazione del principio della accessorietà della sanzione rispetto all’obbligazione principale di restituzione.

6. Il Comune di Gela non si è costituito in giudizio.

7. All’udienza pubblica del 20 aprile 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

1. Preliminarmente, vertendosi nel presente ricorso in tema di contributo di costruzione e di sanzioni per il ritardato versamento, deve essere ritenuta la giurisdizione esclusiva dell’adito giudice amministrativo.

Non sussistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 133 lett. f) cod. proc. amm. (prima l’art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso. Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti.

Deve inoltre considerarsi che, come condivisibilmente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (7 dicembre 2016 n. 24), “il contributo di costruzione rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; la ragione di tale compartecipazione è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio; il contributo ha, pertanto, natura di prestazione patrimoniale imposta, d’indole non tributaria ma di carattere generale (prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi e venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere)”.

Ne consegue, dato il carattere provvedimentale dell’imposizione patrimoniale e la natura non tributaria della stessa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett. f) cod. proc. amm.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. Con il primo motivo di ricorso, si contesta, da un lato, la mancata indicazione nel provvedimento del termine per ricorrere, dall’altro lato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; si allega altresì la mancata comunicazione del provvedimento medesimo da parte dell’Amministrazione e si chiede – in via subordinata – la rimessione in termini ai fini della tempestività dell’impugnazione.

3.1. Anzitutto, quanto alla tempestività del ricorso, la società ricorrente ha fornito prove sufficienti da cui dedurre ragionevolmente la mancata comunicazione della nota impugnata: la stessa è stata inviata dall’Amministrazione per mera posta ordinaria e a un destinatario privo di indirizzo (indicato solo con il nome di un Hotel e di una località).

Dall’incertezza circa l’effettiva ricezione della nota, non può certamente farsi discendere l’effetto di piena conoscenza legale dell’atto, acquisita invece – come allegato dal ricorrente – a seguito di accesso informale agli atti effettuato nel luglio 2014.

Ne consegue la tempestività del ricorso e la non necessità di rimessione in termini del ricorrente.

3.2. È circostanza vera quella contestata dalla società ricorrente e attinente alla mancata indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere ma, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 18-01-2017, n. 199), l’omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere (richiesta dall’art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241) non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità.

Il motivo di ricorso, pertanto, sotto questo profilo è infondato.

3.3. È invece fondata la censura (svolta nello stesso motivo di ricorso) attinente alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Con la censura si lamenta, nella sostanza, l’estromissione della società Montelauro dalle garanzie partecipative procedimentali e deve essere più correttamente riferita alla violazione delle norme per l’applicazione del procedimento sanzionatorio e l’accertamento e riscossione di cui agli artt. 43 d.P.R. n. 380/2001, 179 e 180 dgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 13 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689.

Con la nota impugnata, il Comune di Gela applica per la prima volta (e a distanza di molti anni dalla violazione) una sanzione amministrativa senza che vi sia stato un previo formale accertamento della violazione, né una contestazione e notificazione della stessa e senza che, in ultima analisi, sia stata consentita alla società ricorrente una qualsiasi partecipazione al procedimento sanzionatorio.

A ben vedere anzi, il tenore della nota (conseguente unicamente a un’istanza di rimborso della parte e non a un autonomo procedimento sanzionatorio) e le sue modalità di comunicazione (asseritamente inviata per posta ordinaria), lasciano vie più dubitare che essa rivesta natura provvedimentale.

4. Parimenti fondata è la censura di violazione dell’art. 50 lett. c) L.R. n. 71/1978 per essere stata la sanzione irrogata oltre il termine di prescrizione.

La sanzione è stata infatti applicata per la prima volta con la nota datata 18 marzo 2014 (e conosciuta a luglio 2014 dalla Montelauro s.r.l.) ed è relativa al ritardato pagamento di oneri versati tra i mesi di luglio 2002 e 2005.

Ai sensi dell’art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 08-06-2016, n. 1387).

Alla data di irrogazione, dunque, la sanzione era prescritta (non essendo intervenuto alcun atto interruttivo entro il mese di luglio 2010).

5. Il terzo motivo di ricorso (attinente alla illogicità della applicazione di una sanzione anche sulla parte di somma che doveva essere oggetto di rimborso), una volta accertata la prescrizione della sanzione, resta assorbito.

6. Quanto alla domanda restitutoria svolta da parte ricorrente, va rilevato che la somma complessivamente versata dalla società ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ammonta a € 103.710,23 e non è oggetto di contestazione (essendo indicata anche nella nota impugnata).

Parimenti incontestato è l’ammontare – come ricalcolato a seguito dell’istanza della Montelauro s.r.l. – dovuto dalla società in relazione alle opere effettivamente realizzate e pari a € 25.711,51.

La differenza tra i due importi sopra indicati è di € 77.998,72 (e non € 79.231,34, come erroneamente indicato nel ricorso).

L’annullamento della nota, nella parte in cui applica le sanzioni per il ritardato pagamento delle rate, comporta dunque l’obbligo dell’Amministrazione di restituire la somma versata in eccedenza da Montelauro s.r.l., quantificata in € 77.998,72.

7. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

1. annulla la nota prot. N. 40328 del 18 marzo 2014 del Comune di Gela nella parte in cui, nel rideterminare l’importo del rimborso del contributo per il rilascio della concessione edilizia n. 188/2002, applica la sanzione di € 26.410,45 di cui all’art. 50, lett. c) L.R. n. 71/1978 per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione;

2. condanna il Comune di Gela alla restituzione, in favore della Montelauro s.r.l., della somma di € 77.998,72;

3. condanna il Comune di Gela alla refusione in favore della Montelauro s.r.l. delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Laura Patelli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Laura Patelli
        
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
        
        
IL SEGRETARIO

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