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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 2756 | Data di udienza: 4 Dicembre 2018

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Conformità urbanistica dell’opera – Inconferenza – Mezzo preventivo di tutela dell’ambiente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2018
Numero: 2756
Data di udienza: 4 Dicembre 2018
Presidente: Quiligotti
Estensore: Quiligotti


Premassima

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Conformità urbanistica dell’opera – Inconferenza – Mezzo preventivo di tutela dell’ambiente.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 27 dicembre 2018, n. 2756


AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Conformità urbanistica dell’opera – Inconferenza.

Ai fini della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, la conformità urbanistica dell’opera progettata è inconferente, essendo finalizzato il suddetto provvedimento non alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, bensì di quello alla conservazione di habitat e specie naturali presenti nel sito di particolare valenza naturalistico-ambientale. Infatti, oggetto della valutazione sono i possibili effetti negativi dell’opera progettata sull’equilibrio dell’ecosistema protetto, non certo il rispetto della disciplina edilizio-urbanistica delle aree ricadenti nel sito di interesse comunitario.
 

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Mezzo preventivo di tutela dell’ambiente.

La valutazione di incidenza si configura, infatti, come un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, che si deve svolgere prima dell’approvazione del progetto, il quale deve poter essere modificato secondo le prescrizioni volte ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera progettata.


Pres. ed Est. Quiligotti – G.S.R. (avv. Finazzo ) c. Comune di Cinisi  (avv.ti Immordino e Immordino) e Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente  (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 27 dicembre 2018, n. 2756

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 27 dicembre 2018, n. 2756

Pubblicato il 27/12/2018

N. 02756/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01717/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Giuliano Salvatore Russo, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto n. 12;

contro

Comune di Cinisi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;
Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l’annullamento

del provvedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia rilasciata per costruzione di fabbricato rurale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cinisi e della Regione Sicilia – Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Cinisi del 2009 con il quale si è provveduto alla revoca in autotutela della concessione edilizia in precedenza rilasciatagli nel 2005 per la realizzazione di un fabbricato rurale da adibire a deposito di attrezzi agricoli, sulla base della motivazione che lo stesso insiste su area individuata da parte della Comunità europea quale ricadente nella Rete Natura 2000 e in relazione alle quali il P.R.G. del 2006 ha individuato un divieto di inedificabilità assoluta nelle more dello studio di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997.

Il ricorrente ne deduce l’illegittimità sotto molteplici profili di censura per i seguenti motivi:

– il decreto di approvazione del P.R.G. del 2006, il quale prescrive l’inedificabilità assolute per le aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000, con il loro conseguente stralcio, e che, comunque, è stato impugnato in ogni caso in questa sede, è successivo al rilascio della concessione edilizia di cui trattasi e non prevede espressamente l’annullamento o la revoca in autotutela delle concessioni edilizie già rilasciate;

– il comune non ha ancora provveduto alla valutazione di incidenza ambientale né si è preposta un termine per provvedere al riguardo e, tuttavia, ha invece immediatamente proceduto alla revoca in autotutela della concessione rilasciata al ricorrente;

– soltanto con la l.r. n. 13 del 2007 la regione ha attribuito ai comuni il compito di procedere all’effettuazione della valutazione ambientale ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997;

– il comune avrebbe dovuto, al massimo, provvedere a sospendere gli effetti della già rilasciata concessione edilizia;

– il comune non ha valutato la compatibilità dell’edificato rispetto alla normativa edilizia e urbanistica concernente l’area interessata;

– atteso il decorso di 4 anni dalla data di rilascio del titolo edilizio di cui trattasi, il comune avrebbe dovuto previamente evidenziare l’interesse pubblico sotteso alla scelta effettuata, avuto riguardo alla circostanza che oramai l’immobile è stato interamente realizzato;

– come comprovato dalla relazione a supporto della valutazione di incidenza, l’impatto ambientale dell’immobile è nullo;

– la delibera regionale di approvazione del P.R.G. del 2006 è illegittima in quanto ha recepito senza motivazione le zone individuate nella Rete Natura 2000;

– è mancata la previa comunicazione dell’avvio procedimentale;

– l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre l’indennizzo di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza con la quale, richiamato il provvedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia già assentita nel 2005, è stata disposta la demolizione, non solo del relativo fabbricato rurale ma anche di una cisterna idrica interrata e di una vasca per la raccolta delle acque, anche questa interrata (nonché i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e richiamati specificatamente a presupposto dell’ordinanza di demolizione), deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

– è mancata la previa comunicazione dell’avvio procedimentale;

– illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo del giudizio; il ricorrente ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati.

Si sono costituti in giudizio sia la Regione, in data 2.10.2018, con atto di mera forma, che il Comune di Cinisi, che ha depositato memoria difensiva in data 24.10.2018, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 4.12.2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per tutte le considerazioni che seguono.

Si premette che, ai fini della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, la conformità urbanistica dell’opera progettata è inconferente, essendo finalizzato il suddetto provvedimento non alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, bensì di quello alla conservazione di habitat e specie naturali presenti nel sito di particolare valenza naturalistico-ambientale. Infatti, oggetto della valutazione sono i possibili effetti negativi dell’opera progettata sull’equilibrio dell’ecosistema protetto, non certo il rispetto della disciplina edilizio-urbanistica delle aree ricadenti nel sito di interesse comunitario.

Si rileva, poi, sul punto, che, con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, (che all’art. 5 disciplina la valutazione di incidenza ambientale per i SIC e ZPS) è stata data attuazione alla Direttiva “habitat” ed il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 luglio 2007 reca l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia che ricomprende anche quello per cui è causa; e, tuttavia, effettivamente, l’individuazione dei predetti siti per la Regione Sicilia è intervenuta definitivamente con il decreto A.R.T.A. del 21.2.2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 7.10.2005 e, pertanto, valido ed efficace alla data di adozione della concessione edilizia di cui trattasi in data 24.11.2005.

Ne consegue che la disciplina dei siti di rilevanza comunitaria e di cui al richiamato art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997 è da considerarsi applicabile al procedimento di cui trattasi sicuramente a fare data dalla individuazione dei siti il 21.2.2005-7.10.2005.

Il Comune di Cinisi, pertanto, il quale aveva rilasciato la concessione edilizia al ricorrente senza previamente acquisire la valutazione di incidenza ambientale di cui al richiamato art. 5, ha correttamente, con il provvedimento impugnato, agito in autotutela nella doverosa applicazione anche del D. Dir 1466/DRU del 20/12/2006, con il quale l’A.R.T.A. ha stralciato dal P.R.G., richiamato nel provvedimento di concessione, la zona dove, tra l’altro, è ubicato l’immobile del ricorrente, nella quale “è prescritta l’assoluta inedificabilità nelle more dello studio di valutazione di incidenza ambientale”, dovendosi ritenere che, pertanto, si tratta di un vincolo “preesistente alla concessione”.

La valutazione di incidenza si configura, infatti, come un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, che si deve svolgere prima dell’approvazione del progetto, il quale deve poter essere modificato secondo le prescrizioni volte ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera progettata.

Peraltro, il Comune ha pure espressamente avvisato il ricorrente che “nelle more che l’Amministrazione Comunale effettui lo studio di valutazione di incidenza, la SV può autonomamente munirsi del nulla osta dell’ARTA Servizio 2 VAS –VIA ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.357/97”, dandogli quindi espressamente la possibilità di attivarsi lui stesso direttamente ai fini che interessano e, tuttavia, il ricorrente, invece, non solo non ha presentato nessuna richiesta all’A.R.T.A. ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 357/1997, ma anzi, come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato il 2/7 successivo dal Comune con la Guardia di Finanza, è risultato avere, abusivamente, realizzato anche altre opere rispetto a quelle assentite con l’originaria concessione edilizia (ossia una cisterna interrata e anche una vasca sempre interrata di mq. 34,77).

Per quanto attiene alla mancata previa comunicazione dell’avvio procedimentale, giova rilevare che, effettivamente, trattasi di un caso in cui l’atto è dovuto e non vi era spazio per utili difese da parte del ricorrente (cfr, sul punto, T.A.R. Lazio Latina Sez. I Sent., 27/11/2015, n. 788); per quanto attiene poi alla mancata esplicitazione dell’interesse pubblico sotteso e del tempo oramai trascorso, è sufficiente rilevare che l’interesse in materia ambientale può ritenersi in re ipsa e che, avuto riguardo all’interesse tutelato, il tempo decorso non appare eccessivo.

Per quanto attiene, poi, al danno consistente nell’ingiunta demolizione dell’opera, che non sarebbe stato valutato da parte dell’amministrazione in comparazione all’interesse pubblico perseguito, può ribadirsi quanto in precedenza già rilevato in ordine alla riconosciuta possibilità per il ricorrente di attivarsi lui ai fini di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997; non senza evidenziare, quanto al danno che il ricorrente avrebbe subito dall’esecutività dei provvedimenti impugnati, come, anche a seguito della proposizione dei motivi aggiunti avverso la conseguente ordinanza di demolizione, parte ricorrente, il quale già non aveva richiesto la misura cautelare in seno al ricorso introduttivo, non si è attivato in tal senso nemmeno in quella più pregnante sede (né peraltro si è ulteriormente attivato se non nel dare riscontro alla comunicazione della perenzione con l’istanza di fissazione del merito a firma congiunta ai sensi dell’art. 82 c.p.a.).

Il ricorso introduttivo è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto e, conseguentemente, altrettanto infondato è il successivo ricorso per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente ha dedotto l’invalidità dell’atto impugnato essenzialmente in via derivata, atteso che, comunque, il primo autonomo motivo di censura, avente a oggetto la mancata previa comunicazione dell’avvio procedimentale, è infondato sulla base della consolidata giurisprudenza in materia relativamente alla insussistenza del predetto obbligo nei confronti dell’ordinanza di demolizione e, ancora conseguentemente, il predetto ricorso per motivi aggiunti è, altresì, infondato anche nella parte in cui è stato richiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Maria Cristina Quiligotti       
        
        

IL SEGRETARIO

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