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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: 1145 | Data di udienza: 13 Aprile 2012

* AGRICOLTURA E ZOOTECNIA  –  Allevamenti di animali – Industrie insalubri – Art. 216 t.u. n. 1265/1934 – Finalità della norma – Tutela della salute – Distanza dalle abitazioni – Nuclei abitativi di modesta consistenza – Rilevanza – Principio applicabile anche alle zone agricole – Provvedimenti finalizzati ad impedire attività pericolose (esalazioni, scoli,…) – Adozione a distanza di tempo dall’attivazione dell’impianto pericoloso – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2012
Numero: 1145
Data di udienza: 13 Aprile 2012
Presidente: Giamportone
Estensore: Zafarana


Premassima

* AGRICOLTURA E ZOOTECNIA  –  Allevamenti di animali – Industrie insalubri – Art. 216 t.u. n. 1265/1934 – Finalità della norma – Tutela della salute – Distanza dalle abitazioni – Nuclei abitativi di modesta consistenza – Rilevanza – Principio applicabile anche alle zone agricole – Provvedimenti finalizzati ad impedire attività pericolose (esalazioni, scoli,…) – Adozione a distanza di tempo dall’attivazione dell’impianto pericoloso – Legittimità.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 4 giugno 2012, n. 1145

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Allevamenti di animali – Industrie insalubri – Art. 216 t.u. n. 1265/1934 – Finalità della norma – Tutela della salute – Distanza dalle abitazioni – Nuclei abitativi di modesta consistenza – Rilevanza – Principio applicabile anche alle zone agricole.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, sulle attività insalubri (nel caso di specie ricovero ed allevamento di animali bovini), non ha rilevanza la circostanza che l’attività sia industriale, commerciale o agricola; ha invece rilevanza lo scopo perseguito dalla norma, consistente nell’impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini; infatti, ai sensi dell’art. 216, comma 2, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, gli allevamenti di animali, in quanto inseriti tra le industrie insalubri di prima classe (v.d.m. 23 dicembre 1976, in G.U. 12 gennaio 1977 n. 9) devono essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni: per tali devono intendersi non soltanto i centri abitati, ma anche nuclei abitativi di più modesta consistenza (Consiglio Stato , sez. V, 14 ottobre 1992 , n. 1000; Consiglio Stato , sez. V, 05 febbraio 1985 , n. 67). Il principio rileva anche nel caso in cui gli allevamenti o i ricoveri di animali siano ubicati in zona destinata a verde agricolo, poiché anche nel caso in cui un programma di fabbricazione consenta di ubicare gli allevamenti di animali all’interno delle zone agricole, tale possibilità incontra pur sempre il limite imposto dall’art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 nel senso che, all’interno della detta zona, l’allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano dalle abitazioni (Consiglio Stato , sez. V, 08 giugno 1998 , n. 778; T.A.R. Marche Ancona, 29 settembre 2000 , n. 1376).

Pres. Giamportone, Est. Zafarana – L.M.F. (avv. Lo Rito) c. Comune di Palermo (avv. Lauria)

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Allevamenti di animali – Industrie insalubri – Art. 216 t.u. n. 1265/1934 – Provvedimenti finalizzati ad impedire attività pericolose (esalazioni, scoli,…) – Adozione a distanza di tempo dall’attivazione dell’impianto pericoloso – Legittimità.

In base agli artt. 216-217 t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall’art. 32 comma 3 l. 28 dicembre 1978 n. 833, l’adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l’ allevamento di animali) può avvenire in ogni tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto (Consiglio Stato , sez. V, 15 febbraio 2001 , n. 766).

Pres. Giamportone, Est. Zafarana – L.M.F. (avv. Lo Rito) c. Comune di Palermo (avv. Lauria)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 4 giugno 2012, n. 1145

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 4 giugno 2012, n. 1145

 

N. 01145/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2002, proposto da La Mantia Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lo Rito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo nella via Giusti n°32;

contro

il Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Lauria, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Palermo, sito in piazza Marina n°39;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n.1894/IS del 19.12.2001 emanata dal dirigente del Settore Igiene e Sanità del Comune di Palermo e notificata il 02.01.2002, con cui è stato ingiunto lo sgombero degli animali bovini ricoverati presso l’immobile di proprietà del ricorrente sito in Palermo nella via MT2 n°9;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 27/02/2002 e depositato l’ 11/03/2002 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendone l’illegittimità con due distinti motivi di diritto: 1) Errata individuazione del soggetto destinatario del provvedimento; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.216 e 217 del T.U. LL. SS. (R.D. n. 1265 del 1934).

1.2. Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva e documenti, ed ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

1.3. Con ordinanza n.505/02 depositata in Segreteria il 27/03/2002, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare proposta, ritenendo i motivi di censura dedotti dal ricorrente non supportati da sufficiente fumus boni iuris.

1.4. Nell’imminenza della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. 1.5. Alla pubblica udienza del 13/04/2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo di censura il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per l’errata individuazione del suo destinatario, affermando di essere il proprietario dell’immobile adibito a stalla e di svolgervi mansioni di custodia e guardiania, ma che titolare dell’attività di ricovero ed allevamento di animali bovini destinati alla macellazione, a far data dal 1993, sarebbe la di lui figlia La Mantia Rosa, come da certificato camerale versato in atti.

Deve però osservarsi che nel verbale di sopralluogo e contestazione n.491 del 13/11/2001, redatto dagli ufficiali del distretto veterinario della competente USL n.6 di Palermo e posto a fondamento del provvedimento impugnato, il ricorrente si è qualificato titolare dell’allevamento bovino sito in via MT2, sottoscrivendo in tale qualità il suddetto verbale.

Deve inoltre rilevarsi che i provvedimenti adottati in materia di sanità pubblica sono finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività aventi carattere di pericolosità per la salute dei cittadini, come ad esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, etc., specie se riguardanti l’ allevamento di animali, sicché essi possono ben indirizzarsi nei confronti del proprietario dell’immobile ove è esercitata l’attività insalubre o pericolosa, considerato peraltro, nel caso di specie, che il proprietario è stabilmente inserito nell’attività imprenditoriale (come dallo stesso dichiarato) con mansioni di custodia della stalla e guardiania degli animali di cui si è ordinato lo sgombero.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.216 e 217 del T.U. LL. SS. (R.D. n. 1265 del 1934), sostenendo la non abusività dell’attività di allevamento esercitata, la sua preesistenza rispetto all’espansione urbana e, in definitiva, la sua compatibilità con il centro abitato, dovendo tentare l’Amministrazione, prima di ordinare la cessazione dell’attività ritenuta insalubre, di salvaguardare le esigenze produttive invitando l’imprenditore ad adottare tutte le necessarie cautele affinché esse non provochino nocumento per il vicinato.

La doglianza è infondata.

Il provvedimento impugnato è stato adottato su specifica richiesta della competente Unità Sanitaria Locale la quale, con nota n.4761 del 28/11/2001, ha trasmesso il verbale n.491 del 13/11/2001 di sopralluogo e contestazione segnalando che “la stalla presenta inconvenienti igienico sanitari, in quanto si trova in pieno centro abitato ed è priva di concimaia ed agibilità” oltre ad essere priva di allacciamento alla fognatura comunale.

La valutazione tecnica effettuata e trasmessa dalla USL 6, recepita nella motivazione del provvedimento impugnato, attesta la pericolosità igienico-sanitaria dell’attività esercitata nella stalla di proprietà del ricorrente per l’assorbente ragione che essa è ubicata in pieno centro abitato. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’applicazione dell’art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, sulle attività insalubri (nel caso di specie ricovero ed allevamento di animali bovini), non ha rilevanza la circostanza che l’attività sia industriale, commerciale o agricola, ha invece rilevanza lo scopo perseguito dalla norma, consistente nell’impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini; infatti “ai sensi dell’art. 216, comma 2, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 gli allevamenti di animali, in quanto inseriti tra le industrie insalubri di prima classe (v.d.m. 23 dicembre 1976, in G.U. 12 gennaio 1977 n. 9) devono essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni: per tali devono intendersi non soltanto i centri abitati, ma anche nuclei abitativi di più modesta consistenza (Consiglio Stato , sez. V, 14 ottobre 1992 , n. 1000; Consiglio Stato , sez. V, 05 febbraio 1985 , n. 67).

Il principio rileva anche nel caso in cui gli allevamenti o i ricoveri di animali siano ubicati in zona destinata a verde agricolo, come nel caso di specie sottolineato dal ricorrente, poiché anche “nel caso in cui un programma di fabbricazione consenta di ubicare gli allevamenti di animali all’interno delle zone agricole, tale possibilità incontra pur sempre il limite imposto dall’art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 nel senso che, all’interno della detta zona, l’allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano dalle abitazioni” (Consiglio Stato , sez. V, 08 giugno 1998 , n. 778; T.A.R. Marche Ancona, 29 settembre 2000 , n. 1376).

Nessun rilievo ha poi la circostanza che l’attività di ricovero di animali fosse in atto da oltre trent’anni al momento della notifica dell’ordinanza di sgombero, atteso che “in base agli artt. 216-217 t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall’art. 32 comma 3 l. 28 dicembre 1978 n. 833, l’adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l’ allevamento di animali) può avvenire in ogni tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale” (Consiglio Stato , sez. V, 15 febbraio 2001 , n. 766).

Per le considerazioni svolte, attesa l’ubicazione della stalla “in pieno centro abitato”, oltre all’accertata mancanza – da parte della competente unità sanitaria locale – dell’allacciamento alla fognatura comunale, della concimaia e dell’agibilità, il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale deve ritenersi pienamente legittimo e, pertanto, il ricorso va rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida in € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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